Persona giuridica: ente collettivo al quale l’ordinamento attribuisce soggettivita giuridica autonoma e distinta rispetto a quella dei suoi membri o fondatori, con conseguente autonomia patrimoniale perfetta.
Significato giuridico
Le persone giuridiche sono enti — societa di capitali, associazioni riconosciute, fondazioni — cui l’ordinamento riconosce la capacita di essere titolari di diritti e obblighi in modo autonomo rispetto alle persone fisiche che le compongono o le hanno istituite. Il libro I del codice civile (artt. 11-42 c.c.) disciplina le persone giuridiche private (associazioni e fondazioni), mentre le societa di capitali trovano disciplina nel libro V. L’autonomia patrimoniale perfetta e il tratto distintivo fondamentale: i creditori della persona giuridica non possono aggredire il patrimonio personale dei soci, e viceversa. La persona giuridica acquista capacita giuridica con il riconoscimento o l’iscrizione nel registro delle imprese; la perde con la liquidazione e la cancellazione. Agisce attraverso i propri organi (assemblea, consiglio di amministrazione, rappresentante legale).
Esempio pratico
Tizio, Caio e Sempronio fondano una societa a responsabilita limitata. La societa, iscritta al registro delle imprese, e persona giuridica: puo acquistare immobili, stipulare contratti, essere convenuta in giudizio. Se la societa non paga un debito, il creditore non puo aggredire i beni personali di Tizio, Caio e Sempronio, ma solo il patrimonio sociale, salvi i casi di responsabilita degli amministratori.
Differenze con istituti simili
La persona giuridica si distingue dalle associazioni non riconosciute e dai comitati (artt. 36-42 c.c.), che hanno soggettivita limitata e autonomia patrimoniale imperfetta: per le obbligazioni rispondono solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Si distingue inoltre dalla societa di persone (s.n.c., s.a.s.), che pur avendo soggettivita giuridica non gode di autonomia patrimoniale perfetta, con i soci illimitatamente responsabili.
Riferimenti normativi
- artt. 11-35 c.c. — associazioni e fondazioni riconosciute
- art. 2331 c.c. — acquisto della personalita giuridica delle s.p.a.
- art. 2462 c.c. — responsabilita nella s.r.l.