Contravvenzione: reato di minore gravita rispetto al delitto, punito con le pene principali dell’arresto (detentivo) o dell’ammenda (pecuniaria), indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.
Significato giuridico
La contravvenzione e disciplinata dagli artt. 39 ss. c.p. e da numerose leggi penali speciali. Distintiva dell’istituto e la possibilita di estinguere il reato mediante oblazione (artt. 162, 162-bis c.p.): pagamento di una somma di denaro entro determinati limiti temporali, con effetto estintivo. Le contravvenzioni sono punite con: arresto (da 5 giorni a 3 anni) o ammenda (da 20 a 10.000 euro), o entrambe. Sono indifferentemente punite a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa previsione (art. 42 co. 4 c.p.). Il termine di prescrizione e generalmente piu breve (4 anni per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, art. 157 c.p.). Il tentativo non e configurabile per le contravvenzioni (art. 56 c.p. ammette tentativo solo per i delitti). Esempi tipici: porto abusivo di armi, ubriachezza molesta, somministrazione di bevande alcoliche a minori.
Esempio pratico
Tizio gestore di un bar serve una birra a un minorenne sedicenne: contravvenzione di somministrazione di bevande alcoliche a minori (art. 689 c.p.), punita con arresto fino a un anno. Tizio puo accedere all’oblazione speciale (art. 162-bis c.p.) pagando un terzo del massimo dell’ammenda corrispondente alla pena dell’arresto convertita: estinto il reato con il solo pagamento.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal delitto (artt. 39, 17 c.p.), punito con reclusione e/o multa, di regola doloso, con tentativo configurabile. Diverge dall’illecito amministrativo depenalizzato (l. 689/1981), sanzionato in via amministrativa fuori dal processo penale. L’oblazione e istituto tipico delle contravvenzioni e non opera per i delitti (esistono solo istituti simili come la riparazione pecuniaria ex art. 162-ter c.p., con presupposti diversi).
Riferimenti normativi
- art. 39 c.p. — distinzione tra delitti e contravvenzioni
- art. 17 c.p. — pene principali per le contravvenzioni
- art. 25 c.p. — arresto
- art. 26 c.p. — ammenda
- artt. 162, 162-bis c.p. — oblazione