Autore: Andrea Marton

  • Come è tassato il TFR: la tassazione separata

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Il TFR non confluisce nel reddito ordinario: è soggetto a tassazione separata con un’aliquota determinata sulla media dei redditi degli ultimi cinque anni. Il datore applica una ritenuta provvisoria; l’Agenzia delle Entrate effettua poi la riliquidazione definitiva. La parte derivante dalla rivalutazione è invece assoggettata a imposta sostitutiva dell’11%.

    Riferimento normativo

    Art. 19 TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Tabella riepilogativa

    Tassazione del TFR: schema riepilogativo
    Fase Soggetto Modalità
    Ritenuta provvisoria Datore di lavoro (sostituto d’imposta) Aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni sul reddito del lavoratore
    Riliquidazione Agenzia delle Entrate Entro 3 anni dalla dichiarazione del sostituto; eventuale rimborso o conguaglio
    Rivalutazione TFR Datore (versa per conto del lavoratore) Imposta sostitutiva 11% annua
    TFR da fondo pensione Fondo (sostituto d’imposta) Aliquota agevolata 15%, ridotta fino al 9% dopo 35 anni di partecipazione
    Quota ante 31/12/2000 Datore/Fondo Regole previgenti: tassazione in base ai redditi del biennio precedente

    Perché esiste la tassazione separata

    Il TFR è una retribuzione differita maturata in molti anni: applicare l’IRPEF ordinaria nell’anno di liquidazione causerebbe un’ingiustificata penalizzazione, poiché la somma si cumulerebbe con gli altri redditi e salirebbe di scaglione. La tassazione separata dell’art. 19 TUIR risolve questo problema calcolando l’aliquota su una base storica pluriennale, di norma più bassa rispetto all’aliquota ordinaria che si applicherebbe sull’intero importo nell’anno di incasso.

    Come si calcola l'aliquota provvisoria del datore

    Il datore individua il reddito di riferimento dividendo il TFR lordo accantonato per gli anni di servizio e moltiplicando per 12; su tale importo annualizzato applica l’aliquota IRPEF. Poi calcola la media dell’aliquota degli ultimi cinque anni di effettiva imposizione. Questa aliquota media viene applicata al TFR lordo come ritenuta provvisoria. Il meccanismo è complesso e il datore si avvale generalmente di software paghe.

    La riliquidazione dell'Agenzia delle Entrate

    Entro circa tre anni dalla presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate effettua la riliquidazione definitiva usando i redditi effettivi del quinquennio. Se l’aliquota definitiva è inferiore alla provvisoria il lavoratore riceve un rimborso; se è superiore è tenuto al pagamento della differenza. Nella pratica il rimborso è l’esito più frequente, poiché la retribuzione tende a crescere nel tempo e l’aliquota sui redditi passati è spesso più bassa.

    Casi pratici

    Tizio – pensionamento dopo 30 anni

    Tizio va in pensione con un TFR lordo di 60.000 €. Il datore calcola l’aliquota media degli ultimi cinque anni al 24% e trattiene 14.400 € in via provvisoria. L’Agenzia delle Entrate riliquida al 22%: Tizio riceve un rimborso di 1.200 €.

    Caia – licenziamento con pochi anni di servizio

    Caia viene licenziata dopo 3 anni. Il TFR è modesto; il datore applica l’aliquota media del quinquennio disponibile (solo 3 anni). L’Agenzia effettuerà comunque la riliquidazione.

    Sempronio – TFR parzialmente da fondo pensione

    Sempronio ha lasciato il TFR in azienda fino al 2006 e poi lo ha destinato al fondo. La quota ante-2006 è liquidata con le regole previgenti; la quota post-2006 è tassata dal fondo all’aliquota agevolata del 15%, ridotta per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo.

    Domande frequenti

    La tassazione separata si applica sempre al TFR?

    Sì, per il TFR lasciato in azienda. Il TFR destinato al fondo pensione è invece tassato dal fondo con l’aliquota agevolata del 15% (fino al 9%).

    Devo dichiarare il TFR nel 730 o nel Modello Redditi?

    No. Il TFR soggetto a tassazione separata non va indicato nella dichiarazione dei redditi ordinaria: è il sostituto d’imposta (datore o fondo) a gestire la tassazione; l’Agenzia riliquida autonomamente.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria in alternativa alla separata?

    Sì. L’art. 17 TUIR consente al contribuente di optare per la tassazione ordinaria se più favorevole, ma l’opzione va esercitata in sede di dichiarazione e riguarda anche gli altri redditi a tassazione separata.

    Quando arriva il rimborso dall'Agenzia delle Entrate?

    In genere entro 3-5 anni dalla cessazione del rapporto, a seguito della riliquidazione effettuata dall’Agenzia sulla base della dichiarazione del sostituto d’imposta.

    La rivalutazione del TFR è tassata due volte?

    No. La rivalutazione annua è tassata con l’imposta sostitutiva dell’11% durante il rapporto; al momento della liquidazione non concorre nuovamente alla base della tassazione separata.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 17 D.Lgs. 175/2016 – Società a partecipazione mista pubblico-privata

    Art. 17 D.Lgs. 175/2016 – Società a partecipazione mista pubblico-privata

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell’ articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista.

    2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All’avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l’oggetto dell’affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l’altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all’oggetto dell’affidamento o relativi all’innovazione.

    3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell’appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

    4. Nelle società di cui al presente articolo: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’ articolo 2380-bis e dell’ articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell’impresa; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell’ articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all’ articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci; c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l’emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato; d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’ articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

    5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell’ articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un’altra società.

    6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita; c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell’opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 37 D.Lgs. 1/2018 – Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comun

    Art. 37 D.Lgs. 1/2018 – Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comun

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell’intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all’articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi: a) per potenziamento della capacità operativa, l’integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature; b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell’attività espletata; c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all’articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.

    2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all’istruttoria, alla concessione e all’erogazione dei contributi si provvede nell’esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

    3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione: a) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi; b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo; c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale; d) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.

  • Art. 150 ter T.U.B.: Disposizioni in tema di partecipazione a ba

    Art. 150 ter T.U.B.: Disposizioni in tema di partecipazione a ba

    Art. 150 ter T.U.B. – Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo.

    In vigore dal 15/04/2016

    Modificato da: Decreto-legge del 14/02/2016 n. 18 Articolo 1

    “01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste dall’articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

    1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria e’ consentita, previa modifica dello statuto sociale, l’emissione di azioni di finanziamento di cui all’articolo 2526 del codice civile.

    2. L’emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia e, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4.

    3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all’articolo 34, comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto di designare uno o piu’ componenti dell’organo amministrativo ed il presidente dell’organo che svolge la funzione di controllo.

    4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato, del sovrapprezzo. L’organo amministrativo, sentito l’organo che svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita’, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito cooperativo. L’efficacia della delibera e’ condizionata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia.

    4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in deroga ai limiti di cui all’articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l’emittente. In tal caso, l’emissione e’ consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e l’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidita’, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso.

    4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere cedute con effetto verso la societa’, se la cessione non e’ autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.”

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  • Art. 48 T.U. Espropriazione – Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale

    Art. 48 T.U. Espropriazione – Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall’ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell’indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.

    2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d’appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

    3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l’accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell’area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell’atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile.

  • Art. 71 TUIR: Altri redditi – Testo aggiornato

    Art. 71 TUIR: Altri redditi – Testo aggiornato

    Art. 71 TUIR – Altri redditi (NDR: ex art. 85. Contiene anche le modifiche apportate dall’art.2, comma 6, L. 24 dicembre 2003, n.350.)

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1993

    Modificato da: Legge del 24/12/2003 n. 350 Articolo 2

    “1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
    2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 67  sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 67 sono determinate a norma degli articoli 58 e 86.
    2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 32, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80.”

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: maternità e congedi

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: maternità e congedi

    Le tutele per la maternità, la paternità e i congedi parentali nel settore ortofrutticolo e agrumario: l’integrazione contrattuale alla legge e la posizione delle lavoratrici stagionali.

    In sintesi

    Il CCNL integra il D.Lgs. 151/2001: durante il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) riconosce il 20% della quattordicesima mensilità. I congedi parentali seguono la legge (30% per i primi 3 mesi entro i 12 anni del figlio, D.Lgs. 105/2022). Il rinnovo 2024 ha esteso i periodi riconosciuti per adozione e affidamento. Le lavoratrici stagionali sono protette dal divieto di licenziamento per gravidanza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge di riferimento
    D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità/Paternità); D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa maternità e congedi

    Maternità, paternità e congedi – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari + legge
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Congedo obbligatorio di maternità 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, oppure 1+4) 80% retribuzione (INPS) + 20% quattordicesima (CCNL) D.Lgs. 151/2001 + CCNL
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni entro 5 mesi dalla nascita 100% (INPS) D.Lgs. 105/2022
    Congedo parentale (madre o padre) 6 mesi per genitore (max 10-11 mesi totali) 30% per i primi 3 mesi entro i 12 anni; 0% oltre (o TFR) D.Lgs. 151/2001 mod. D.Lgs. 105/2022
    Adozione / affidamento (novità 2024) Estesi equiparati alla nascita naturale Come sopra per legge CCNL rinnovo 2024
    Astensione per violenza di genere Fino a 6 mesi (anche in ore) Come congedo per legge D.Lgs. 151/2001 + rinnovo 2024

    Il congedo obbligatorio di maternità: la base legale

    Il congedo obbligatorio di maternità è regolato dal D.Lgs. 151/2001. La lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro nei 5 mesi distribuiti tra i 2 mesi precedenti il parto e i 3 successivi (distribuzione standard), oppure 1 mese prima e 4 dopo (c.d. flessibilità anticipata del parto, previo parere medico). Durante questo periodo:

    • L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi.
    • Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari aggiunge il riconoscimento del 20% della quattordicesima mensilità per il periodo di congedo obbligatorio, a carico del datore di lavoro.
    • Il posto di lavoro è protetto: non si può essere licenziate dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino.

    Il congedo di paternità obbligatorio (legge)

    Il D.Lgs. 105/2022, attuativo della Direttiva UE 2019/1158, ha portato il congedo di paternità obbligatorio a 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Il padre può fruire di 1 giorno aggiuntivo facoltativo in sostituzione della madre. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non modifica questo istituto di legge, che si applica quindi nella sua integralità anche nel settore.

    Il congedo parentale (facoltativo)

    Dopo il congedo obbligatorio, madre e padre possono fruire del congedo parentale facoltativo. Le regole vigenti (D.Lgs. 151/2001 aggiornato dal D.Lgs. 105/2022) prevedono:

    • Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale di 6 mesi (massimo 10 o 11 mesi totali tra i due genitori, elevati a 11 se il padre usa almeno 3 mesi).
    • I periodi di congedo possono essere fruiti continuativamente o a giornate o ore.
    • Il trattamento economico è al 30% della retribuzione per un massimo di 3 mesi per genitore (o 6 mesi totali per i genitori monogenitoriali), se fruiti entro i 12 anni del figlio.
    • Il periodo oltre i 3 mesi al 30% (o oltre i 12 anni del figlio) non è retribuito.

    Tutele per le lavoratrici stagionali

    Nel settore ortofrutticolo la componente femminile è molto rilevante nelle fasi di selezione, calibratura e confezionamento del prodotto. Le lavoratrici stagionali godono di specifiche tutele:

    • Divieto di licenziamento per gravidanza: si applica anche durante il contratto a tempo determinato, dall’inizio della gravidanza fino a un anno di vita del bambino (D.Lgs. 151/2001). Ciò non impedisce la naturale scadenza del contratto a termine.
    • Diritto di precedenza: il rinnovo 2024 ha ampliato il diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali, che comprende anche le lavoratrici che hanno goduto del congedo di maternità nell’anno precedente.
    • In caso di gravidanza durante un contratto stagionale, le lavoratrici assicurate INPS con almeno 26 settimane contributive nell’anno precedente hanno diritto all’indennità di maternità INPS anche se il contratto scade prima del parto.

    Casi pratici

    Caia – Maternità a tempo indeterminato, integrazione quattordicesima
    Caia (livello 4, retribuzione mensile 1.750,40 €) inizia il congedo obbligatorio di maternità a maggio. La quattordicesima viene erogata normalmente a giugno: il CCNL le riconosce il 20% della quattordicesima (= 350,08 €) in aggiunta all’80% INPS sulla retribuzione ordinaria. Se la quattordicesima intera è 1.750,40 €, Caia ne percepisce il 20% = 350,08 € a carico del datore, più l’indennità INPS sull’80% della retribuzione mensile.
    Tizio – Congedo di paternità obbligatorio durante la campagna estiva
    Tizio (livello 5, stagionale) viene richiamato per la campagna pesca giugno-settembre. La compagna partorisce a luglio: Tizio ha diritto ai 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS, anche in corso di contratto stagionale. Il datore non può negarglieli né computarli come assenza ingiustificata.
    Sempronia – Stagionale incinta, scadenza contratto durante la gravidanza
    Sempronia è assunta con contratto stagionale fino al 31 ottobre. Scopre di essere incinta a settembre. Il contratto scade regolarmente il 31 ottobre, ma Sempronia non può essere licenziata anticipatamente per gravidanza. Alla scadenza il contratto cessa naturalmente; Sempronia, avendo i requisiti contributivi, avrà diritto all’indennità di maternità INPS per i 5 mesi di congedo obbligatorio.

    Domande frequenti

    Quanto spetta di quattordicesima durante la maternità obbligatoria?
    Il CCNL riconosce il 20% della quattordicesima mensilità per il periodo di congedo obbligatorio di maternità (5 mesi), a carico del datore. Si aggiunge all’indennità INPS dell’80% della retribuzione.
    Una lavoratrice stagionale può essere licenziata perché incinta?
    No. Il D.Lgs. 151/2001 vieta il licenziamento per gravidanza dall’inizio della gestazione fino a un anno del bambino, anche per le stagionali. Il contratto a termine può però scadere naturalmente.
    Il congedo parentale spetta anche ai padri?
    Sì. Il D.Lgs. 105/2022 garantisce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni al 100% INPS e il congedo parentale facoltativo con le stesse modalità della madre.
    Cosa succede se una stagionale è incinta alla scadenza del contratto?
    Il contratto cessa naturalmente alla scadenza; la lavoratrice non può essere licenziata anticipatamente. Con i requisiti contributivi (almeno 26 settimane nell’anno precedente) mantiene il diritto INPS all’indennità di maternità.
    Quanto dura il congedo parentale?
    6 mesi per ciascun genitore (max 10-11 tra i due). I primi 3 mesi sono retribuiti al 30% INPS se fruiti entro i 12 anni del figlio (D.Lgs. 105/2022).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 14 D.Lgs. 286/1998 – Esecuzione dell’espulsione

    1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per il rimpatrio (CPR).
  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: orario di lavoro e straordinari

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo

    Le strutture residenziali per anziani operano su ciclo continuo h24, sette giorni su sette. Il CCNL ANASTE disciplina l’orario ordinario, l’organizzazione dei turni, i limiti dello straordinario e le maggiorazioni retributive per il lavoro notturno e festivo, tenendo conto delle esigenze peculiari del settore socio-sanitario.

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE fissa l’orario ordinario a 38 ore settimanali, organizzabili su turni anche notturni e festivi per la copertura h24 delle strutture. Lo straordinario diurno è maggiorato del 25%, il notturno del 40%, il festivo del 50%. Il lavoro notturno ordinario in turnazione porta una maggiorazione del 20%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE

    Tabella riepilogativa: orario e maggiorazioni

    Orario di lavoro e maggiorazioni retributive — CCNL ANASTE
    Tipologia Regola Maggiorazione
    Orario ordinario settimanale 38 ore
    Straordinario diurno Oltre 38 h/settimana, di giorno +25%
    Straordinario notturno Oltre 38 h/settimana, in fascia notturna +40%
    Lavoro festivo (giornata intera) Nella giornata di riposo o festività nazionale +50%
    Lavoro festivo part-time Ore aggiuntive in giorno festivo +15%
    Turno notturno ordinario Ore notturne nell’ambito dell’orario ordinario (turnazione) +20%
    Limite straordinario annuo Massimo per lavoratore 250 ore/anno

    Le maggiorazioni si applicano sulla quota oraria ordinaria (minimo tabellare diviso il divisore orario contrattuale di 164). Non sono cumulabili tra loro: in caso di concorrenza si applica la maggiorazione più elevata.

    L’orario ordinario: 38 ore settimanali

    Il CCNL ANASTE stabilisce un orario contrattuale ordinario di 38 ore settimanali. Questo limite, inferiore alle 40 ore legali previste dal d.lgs. 66/2003, costituisce un miglioramento contrattuale rispetto alla legge. L’orario settimanale può essere articolato in modo diverso a seconda dell’unità produttiva:

    • Orario giornaliero fisso: per le figure amministrative e di coordinamento che non partecipano alla rotazione dei turni assistenziali;
    • Turni avvicendati: per il personale assistenziale, sanitario e ausiliario impegnato nella copertura continua degli ospiti. I turni tipici nelle RSA sono mattina (generalmente 07:00-14:00), pomeriggio (14:00-21:00) e notte (21:00-07:00).

    Il piano dei turni deve essere reso noto ai lavoratori con congruo anticipo (di norma almeno una settimana) e deve garantire il rispetto delle norme sul riposo giornaliero (11 ore consecutive tra un turno e il successivo, ex art. 7 d.lgs. 66/2003).

    I turni notturni: disciplina e indennità

    La notte è la fascia oraria che il CCNL ANASTE definisce, in linea con il d.lgs. 66/2003, tra le 22:00 e le 06:00 del giorno successivo. Il lavoratore notturno — colui che svolge almeno tre ore del proprio orario di lavoro ordinario in fascia notturna per almeno 80 giorni all’anno — ha diritto a tutele specifiche:

    • Maggiorazione del 20% sulla quota oraria per ogni ora lavorata in fascia notturna nell’ambito dell’orario ordinario di turno;
    • Visita medica preventiva e periodica (annuale) a carico del datore di lavoro, per valutare l’idoneità al lavoro notturno;
    • Diritto al trasferimento al lavoro diurno in caso di accertate condizioni di salute incompatibili con il turno notturno, certificato dal medico competente;
    • Diritto alla non adibizione al turno notturno per le lavoratrici in gravidanza (dal momento della comunicazione della gravidanza al compimento del primo anno del figlio) e per alcune categorie di lavoratori con carichi familiari particolari (ex art. 11 d.lgs. 66/2003).

    Il lavoro straordinario: limiti e remunerazione

    Per lavoro straordinario si intende ogni ora lavorata oltre le 38 settimanali. Il CCNL ANASTE ne disciplina i limiti e la remunerazione:

    • Il limite ordinario è di 250 ore annue. Il superamento è possibile solo con il consenso del lavoratore, salvo casi di emergenza.
    • Lo straordinario non può essere imposto unilateralmente dal datore in via stabile: se supera una soglia di ricorrenza, potrebbe configurare un ampliamento di fatto dell’orario che il lavoratore può contestare.
    • Il datore di lavoro è tenuto al registro delle presenze aggiornato, che deve consentire la verifica delle ore straordinarie effettuate.

    In alternativa al pagamento delle maggiorazioni, il CCNL ANASTE prevede la possibilità di convertire le ore straordinarie in riposo compensativo, da fruire entro i successivi quattro mesi, previo accordo tra le parti. Questa soluzione è particolarmente diffusa nelle strutture con carenza di organico, come strumento per contenere i costi straordinari.

    Le pause di lavoro e il riposo giornaliero

    Ogni lavoratore che presta un orario giornaliero superiore a 6 ore ha diritto a una pausa di almeno 10 minuti, come previsto dall’art. 8 del d.lgs. 66/2003. Nelle RSA, per la natura del servizio (assistenza continuativa agli ospiti), le modalità di fruizione della pausa sono organizzate in accordo con il responsabile di turno, garantendo comunque che il lavoratore possa astenersi dall’attività per il tempo minimo previsto.

    Tra la fine di un turno e l’inizio del successivo devono intercorrere almeno 11 ore di riposo consecutivo. La violazione di questo limite espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative.

    Part-time nelle RSA: ore aggiuntive e complementari

    Il contratto part-time è molto diffuso nelle strutture per anziani, in particolare per le figure ausiliarie e per le lavoratrici con figli piccoli. Il CCNL ANASTE disciplina le ore aggiuntive (cioè le ore prestate oltre l’orario contrattuale individuale part-time, fino al limite dell’orario pieno di 38 ore) con una maggiorazione del 15% per il part-time orizzontale e del 35% per le ore rese in giornate non previste nel contratto individuale (part-time verticale o misto). Le ore eccedenti le 38 settimanali seguono le regole ordinarie sullo straordinario.

    Casi pratici

    Tizio — OSS con turno notturno, calcolo della busta paga
    Tizio è inquadrato al livello 4 (minimo tabellare 1.562,10 €/mese). Nel mese di marzo 2026 effettua 8 turni notturni da 10 ore ciascuno, di cui 8 ore in fascia notturna (22:00-06:00). La quota oraria ordinaria è 1.562,10 ÷ 164 = 9,52 €. La maggiorazione del 20% per turno notturno ordinario è 9,52 × 0,20 = 1,90 €/ora. Per 64 ore notturne ordinarie (8 turni × 8 ore), la maggiorazione mensile è 64 × 1,90 = 121,60 € aggiuntivi sulla retribuzione base.
    Caia — Infermiera chiamata a straordinario festivo
    Caia (livello 8, minimo 1.769,59 €) è di riposo il 25 aprile 2026 (festività nazionale) ma viene chiamata a coprire un turno di 7 ore per assenza di un collega. La quota oraria è 1.769,59 ÷ 164 = 10,79 €. Con la maggiorazione del 50% per lavoro festivo, ogni ora vale 10,79 × 1,50 = 16,19 €. Per 7 ore Caia percepisce 113,30 € aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione. Ha inoltre diritto a un riposo compensativo nella settimana successiva per la giornata lavorata nel giorno di riposo.
    Sempronio — Part-time, ore aggiuntive al sabato
    Sempronio è ausiliario part-time orizzontale (livello 2) con contratto di 25 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì (5 ore al giorno). Il sabato viene chiamato per 5 ore aggiuntive non previste dal contratto individuale. Si tratta di ore rese in una giornata non lavorativa contrattualmente, quindi con maggiorazione del 35% (part-time verticale o su giornata non prevista). La quota oraria base è 1.390,12 ÷ 164 × (25/38) = circa 5,60 € nominali. Le 5 ore aggiuntive del sabato sono pagate a circa 7,56 €/ora.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE fissa l’orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali. Per le RSA che operano su ciclo continuo h24, l’orario è organizzato su turni avvicendati. Il limite delle 38 ore è migliorativo rispetto alle 40 ore previste dal d.lgs. 66/2003.
    Quanto è pagato lo straordinario nel CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE prevede: +25% per lo straordinario diurno, +40% per lo straordinario notturno, +50% per il lavoro nella giornata di riposo settimanale o in una festività nazionale. Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria ordinaria (minimo tabellare diviso 164) e non sono cumulabili.
    Il lavoro notturno in turno fisso dà diritto a una maggiorazione?
    Sì. Il lavoratore che svolge il turno notturno ordinario (dalle 22:00 alle 06:00) nell’ambito della normale turnazione ha diritto a una maggiorazione del 20% sulla quota oraria. È distinta dallo straordinario notturno (+40%), che si applica solo alle ore oltre l’orario ordinario.
    Un lavoratore part-time può fare straordinario nel CCNL ANASTE?
    Il lavoratore part-time può essere chiamato a ore aggiuntive. Quelle fino al raggiungimento delle 38 ore settimanali sono ore aggiuntive (maggiorate del 15% per il part-time orizzontale o del 35% per giornate non previste). Le ore oltre le 38 settimanali sono straordinarie e seguono le regole ordinarie.
    Come funziona il riposo settimanale nel CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE garantisce un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, in conformità con il d.lgs. 66/2003. Per le strutture a ciclo continuo, la giornata di riposo può coincidere con un giorno diverso dalla domenica. Il lavoro nel giorno di riposo spetta come festivo con la maggiorazione del 50%.
    Quante ore di straordinario si possono fare all’anno nel CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE fissa un limite massimo di 250 ore di straordinario annue per lavoratore. Il superamento richiede il consenso del lavoratore. È possibile convertire le ore straordinarie in riposo compensativo da fruire entro quattro mesi, previo accordo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE (vigenza 2023-2025). Le disposizioni di legge richiamate fanno riferimento al d.lgs. 66/2003 (organizzazione orario di lavoro). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.