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Avviso di garanzia: comunicazione formale con cui il pubblico ministero informa l’indagato (o l’eventuale persona offesa) dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato e del compimento di un atto al quale il difensore puo assistere.
Significato giuridico
L’avviso di garanzia non e propriamente un atto autonomo, ma una funzione assolta da diversi atti del procedimento. La denominazione tradizionale (oggi tecnicamente informazione di garanzia) e disciplinata dall’art. 369 c.p.p. Il PM invia all’indagato comunicazione contenente: la disposizione di legge violata, la data e il luogo del fatto, l’invito ad esercitare la facolta di nominare un difensore di fiducia. La notifica avviene quando si deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (es. interrogatorio, accertamento tecnico irripetibile). L’informazione di garanzia tutela il diritto di difesa, consentendo all’indagato di nominare un difensore di fiducia, accedere agli atti compiuti nelle indagini, partecipare attivamente alla raccolta delle prove. La giurisprudenza ha distinto l’avviso di garanzia (atto del PM o di p.g.) dalla informazione sul diritto di difesa (art. 64 c.p.p., resa prima dell’interrogatorio).
Esempio pratico
Tizio riceve a casa una busta della Procura della Repubblica: contiene l’avviso di garanzia con cui viene informato dell’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di truffa (art. 640 c.p.), commessa nel marzo 2024 a Roma. Tizio puo: nominare immediatamente un difensore di fiducia; accedere agli atti di indagine non coperti da segreto; presentare memorie difensive; predisporre la difesa. Il difensore potra partecipare a interrogatori e altri atti garantiti.
Differenze con istituti simili
Si distingue dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), atto formale notificato al termine delle indagini con elenco completo degli atti, prima dell’esercizio dell’azione penale. Diverge dalla citazione diretta a giudizio (art. 552 c.p.p.) o dall’avviso di fissazione udienza preliminare (art. 419 c.p.p.), atti che gia attivano la fase processuale. L’informazione di garanzia non e un atto coercitivo: non comporta restrizioni della liberta personale.
Riferimenti normativi
- art. 369 c.p.p. — informazione di garanzia
- art. 369-bis c.p.p. — informazione della facolta di nominare difensore
- art. 415-bis c.p.p. — avviso conclusione indagini preliminari
- art. 96 c.p.p. — diritto al difensore
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