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Prova testimoniale: mezzo di prova consistente nelle dichiarazioni rese in giudizio, sotto giuramento, da persone diverse dalle parti (testimoni) su fatti di cui hanno conoscenza diretta.

Significato giuridico

La prova testimoniale e disciplinata in ambito civile dagli artt. 2721 ss. c.c. e 244 ss. c.p.c., in ambito penale dagli artt. 194 ss. c.p.p. Limiti civilistici: art. 2721 c.c. esclude la prova testimoniale per contratti di valore superiore alle 2,58 euro (limite simbolico oggi inadeguato), salva l’esistenza di un principio di prova scritta o impossibilita morale o materiale di procurarsi la prova scritta. La prova testimoniale e inammissibile per provare patti aggiuntivi o contrari al contenuto di un documento (art. 2722 c.c.). Capacita a testimoniare: di regola tutti possono testimoniare; in penale anche i minori (con cautele). Incapacita: chi ha interesse nella causa, il coniuge, i prossimi congiunti per testimoniare contro (con facolta di astenersi). Il giudice valuta la testimonianza secondo il prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), considerando coerenza, credibilita del testimone, riscontri esterni.

Esempio pratico

Tizio chiama come testimone Sempronio, vicino di casa di Caio, per provare un evento (es. caduta in giardino). Sempronio depone sotto giuramento: descrive cio che ha visto. Il giudice valuta la testimonianza considerando: posizione di Sempronio (esisteva un conflitto con Caio?), coerenza con altre prove (es. cartella clinica), chiarezza del ricordo. Se la testimonianza appare credibile e ricorrono i requisiti, il giudice puo fondarvi la decisione, anche unitamente ad altri elementi probatori.

Differenze con istituti simili

Si distingue dalla confessione (art. 2730 c.c.), dichiarazione resa dalla parte stessa contro il proprio interesse: la testimonianza e di terzi, la confessione e della parte. Diverge dal giuramento decisorio (art. 2736 c.c.), formula con cui una parte si rimette al giuramento dell’altra. La consulenza tecnica e diversa: il CTU fornisce valutazioni tecniche specialistiche, non testimonia su fatti percepiti. La perizia di parte ha valore di mera allegazione difensiva.

Riferimenti normativi

  • art. 2721 c.c. – limite della prova testimoniale per i contratti
  • art. 2722 c.c. – patti contrari al contenuto del documento
  • artt. 244-257 c.p.c. – prova testimoniale nel processo civile
  • artt. 194-207 c.p.p. – testimonianza nel processo penale
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.