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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Decreto ingiuntivo: provvedimento sommario emesso dal giudice su ricorso del creditore, che ordina al debitore il pagamento di una somma di denaro o la consegna di una cosa mobile determinata, in base a prova scritta.

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Significato giuridico

Il decreto ingiuntivo e disciplinato dagli artt. 633 ss. c.p.c. Presupposti: credito certo (esistenza inequivocabile), liquido (importo determinato o determinabile aritmeticamente), esigibile (scaduto e privo di condizioni); prova scritta del credito (fattura accettata, contratto, libri contabili regolarmente tenuti, riconoscimento di debito). La procedura e inaudita altera parte: il giudice emette decreto in base alla sola documentazione del creditore. Esistono il decreto ordinario (efficace dopo 40 giorni dalla notifica se non opposto) e quello provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. (per credito fondato su titolo bancario, cambiale, atto pubblico, ecc., oppure per ritardato pagamento). Il debitore puo proporre opposizione al decreto entro 40 giorni dalla notifica, dando origine al giudizio di merito (art. 645 c.p.c.). Il decreto ingiuntivo definitivo (non opposto) equivale a sentenza passata in giudicato.

Esempio pratico

Tizio (commercialista) ha emesso fatture a Caio per 8.000 euro di prestazioni professionali, accettate senza contestazioni e non pagate. Tizio chiede al tribunale decreto ingiuntivo allegando fatture e estratto conto. Il giudice emette decreto con ordine di pagamento entro 40 giorni. Notificato a Caio: se Caio non oppone entro 40 giorni, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. Tizio puo procedere all’esecuzione forzata (precetto + pignoramento). Se Caio oppone, si apre il giudizio di merito ordinario.

Differenze con istituti simili

Si distingue dalla citazione, atto introduttivo del giudizio ordinario che apre il contraddittorio fin dall’inizio. Diverge dal ricorso generico, terminologia generale per molti atti introduttivi. Si distingue dall’ingiunzione di pagamento europea (Reg. UE 1896/2006), strumento europeo per crediti transfrontalieri. Il provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.) ha funzione cautelare diversa: tutela un diritto in pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile.

Riferimenti normativi

  • art. 633 c.p.c. – presupposti del decreto ingiuntivo
  • art. 634 c.p.c. – prove scritte idonee
  • art. 641 c.p.c. – accoglimento ed emissione del decreto
  • art. 642 c.p.c. – esecutivita provvisoria
  • art. 645 c.p.c. – opposizione a decreto ingiuntivo
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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