Autore: Andrea Marton

  • Art. 16 TUIR: Detrazioni canoni locazione

    Art. 16 TUIR: Detrazioni canoni locazione

    Art. 16 TUIR – Detrazioni per canoni di locazione (NDR: ex art.13-ter. Ai sensi dell’art.1, comma 10, legge 24 dicembre 2007, n.244 le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.)

    In vigore dal 01/01/2022

    Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1

    “01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

    a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

    b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

    1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

    a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

    b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.

    1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:

    a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;

    b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.

    1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall’imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000. (2)

    1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

    1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

    1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui. A tal fine, il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. (1)

    1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare.”

    —————

    (1) La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2014.

    (2) Comma sostituito dall’articolo 1, comma 155, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

  • Art. 23 T.U.B.: Nozione di controllo

    Art. 23 T.U.B.: Nozione di controllo

    Art. 23 T.U.B. – Nozione di controllo

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Ai fini del presente decreto legislativo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

    2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorquando ricorra una delle seguenti situazioni:

    a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

    b) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

    c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili e delle perdite; il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o quote possedute.

  • Art. 38 TUIR: Variazioni del reddito dei fabbricati

    Art. 38 TUIR: Variazioni del reddito dei fabbricati

    Art. 38 TUIR – Variazioni del reddito dei fabbricati

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l’ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell’ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell’unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vincitori.

    2. Se la verifica interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale, dispone per l’intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare.”

  • Art. 114 D.Lgs. 196/2003 – Garanzie in materia di controllo a distanza

    1. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
  • CCNL Aziende Termali: orario di lavoro, turni e straordinari

    CCNL Aziende Termali

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Aziende Termali

    Il settore termale è profondamente stagionale: le terme raggiungono il picco di attività tra primavera e autunno, con riflessi diretti sull’organizzazione degli orari. Il CCNL disciplina l’orario ordinario, la distribuzione su 5 o 6 giorni, lo straordinario e le relative maggiorazioni.

    In sintesi

    Il CCNL Aziende Termali fissa 40 ore settimanali su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni. Lo straordinario è limitato a 175 ore annue con maggiorazioni dal 25% al 100%. I lavoratori maturano 64 ore annue di riduzione d’orario (ROL).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Orario normale
    40 ore settimanali
    Distribuzione
    5 giorni (6 giorni maggio-ottobre)
    Straordinario massimo
    175 ore annue per lavoratore

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni sul lavoro straordinario, festivo e notturno
    Tipo di prestazione Maggiorazione Note
    Straordinario diurno (con preavviso) 25% Su quota oraria normale
    Straordinario diurno (senza preavviso) 40% Lavoro richiesto con breve anticipo
    Lavoro festivo 50% Domenica o festività contrattuale
    Lavoro festivo (impiegati) 90% Per impiegati e personale sanitario
    Lavoro notturno 45%–50% Nella fascia oraria notturna
    Straordinario festivo notturno 100% Massima maggiorazione contrattuale

    Le percentuali di maggiorazione si applicano sulla quota oraria della retribuzione normale (divisore orario: 173,33). Non è cumulabile la maggiorazione festiva con quella notturna salvo il caso dello straordinario festivo notturno.

    Orario normale e distribuzione stagionale

    L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi. Il sesto giorno è di riposo compensativo.

    Tuttavia, la peculiarità del settore termale impone flessibilità: nel periodo maggio-ottobre, quando le strutture termali sono pienamente operative (stagione delle cure idrotermali, fanghi, idropiniche), il contratto consente la distribuzione dell’orario su 6 giorni settimanali. In questo caso le ore giornaliere si riducono proporzionalmente e il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale garantito.

    La modalità di distribuzione su 6 giorni deve essere comunicata ai lavoratori con adeguato preavviso e può formare oggetto di accordo a livello aziendale.

    Straordinario: limiti e procedure

    Il CCNL fissa un tetto di 175 ore annue di lavoro straordinario per ciascun lavoratore. Il ricorso allo straordinario deve rispettare i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 66/2003: nessun lavoratore può superare le 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di quattro mesi (salvo accordo collettivo che estenda il periodo di riferimento a sei o dodici mesi).

    Prima di richiedere lo straordinario, il datore di lavoro deve:

    1. Verificare che il lavoratore non abbia già raggiunto il limite delle 175 ore;
    2. Comunicare la richiesta con il preavviso previsto (che incide sulla misura della maggiorazione);
    3. Registrare le ore straordinarie nel libro unico del lavoro.

    Riduzione d’orario (ROL): le 64 ore annue

    Il CCNL Aziende Termali prevede una riduzione dell’orario di lavoro pari a 64 ore annue, da fruire come riposi individuali retribuiti (permessi aggiuntivi) o come ore di formazione, o ancora attraverso accordo collettivo aziendale in forma di giornate di chiusura. Le 64 ore maturano per i lavoratori a tempo pieno nell’intero anno solare; per i lavoratori a tempo parziale la maturazione è proporzionale.

    Personale sanitario e orari speciali

    Il personale sanitario (medici, infermieri, fisioterapisti) che opera in strutture termali con attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale può essere soggetto a turni e organizzazione degli orari più articolati. Il CCNL consente la contrattazione aziendale di turni, riposi e orari flessibili per il personale sanitario, nel rispetto dei limiti di orario di legge e delle specifiche normative sanitarie applicabili. Il personale che effettua turni notturni ha diritto ai riposi compensativi previsti dal D.Lgs. 66/2003 oltre alle maggiorazioni contrattuali.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto cure, straordinario in alta stagione
    Tizio lavora come addetto fanghi (livello 4) e in luglio, a causa dell’alto afflusso di curisti, viene chiamato a fare straordinari. L’azienda lo avvisa con meno di 24 ore di anticipo: la maggiorazione applicata è del 40%. Tizio ha già effettuato 60 ore di straordinario da inizio anno: ne rimangono disponibili 115 prima di raggiungere il tetto annuale di 175.
    Caia — Receptionist, turno domenicale
    Caia (livello 3) viene programmata per una domenica lavorativa in agosto (apertura dello stabilimento per i curisti in soggiorno). Essendo un giorno festivo, la maggiorazione applicata è del 90% (impiegata). Caia ha anche diritto a un giorno di riposo compensativo nell’arco della settimana successiva.
    Sempronio — Manutentore, orario su 6 giorni
    Sempronio è manutentore (livello 4) e nel mese di maggio il datore lo informa che, per la riapertura della stagione, l’orario settimanale sarà distribuito su 6 giorni (6 ore e 40 minuti al giorno). Le 40 ore settimanali rimangono invariate; il sabato non costituisce straordinario in sé, ma se viene superata la quarantesima ora scatta la maggiorazione contrattuale.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora la settimana nel CCNL Terme?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni.
    Come sono calcolate le maggiorazioni per lo straordinario?
    Dipende dal tipo: diurno con preavviso 25%, senza preavviso 40%, festivo 50-90%, notturno 45-50%, festivo notturno 100%. Si applicano sulla quota oraria della retribuzione normale.
    Quante ore di straordinario si possono fare in un anno?
    Il limite contrattuale è 175 ore annue per lavoratore. Oltre questo limite occorre un accordo specifico, sempre nel rispetto del massimale di legge (D.Lgs. 66/2003).
    Cosa sono le 64 ore di riduzione d’orario?
    Sono ore di riposo aggiuntive (ROL) maturate ogni anno, equivalenti a circa 8 giornate lavorative, fruibili come permessi individuali o collettivi.
    Il lavoro notturno ha un trattamento speciale?
    Sì: la maggiorazione contrattuale per il notturno è del 45-50%. I lavoratori notturni abituali hanno anche tutele specifiche previste dal D.Lgs. 66/2003 (limiti di orario, sorveglianza sanitaria).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 145 quater T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 145 quater T.U.B.: Disposizioni di attuazione

    Art. 145 quater T.U.B. – Disposizioni di attuazione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.”

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  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: orario di lavoro e straordinari

    Quaranta ore settimanali su cinque giorni, con maggiorazioni aggiornate dal 2024: questa è la cornice oraria del CCNL che copre le imprese artigiane dei settori chimica, gomma, plastica, vetro e ceramica.

    In sintesi

    L’orario normale è 40 ore/settimana su 5 giorni (8 ore/giorno). Dal 1° agosto 2024 le ore eccedenti le 40 settimanali sono maggiorate del 12%; lo straordinario notturno (22-6) del 45%. Il D.Lgs. 66/2003 fissa il tetto massimo a 48 ore medie settimanali. La flessibilità oraria è gestita aziendalmente con comunicazione ai lavoratori.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Orario normale
    40 ore settimanali su 5 giorni
    Maggiorazione ore oltre 40
    12% (dal 1° agosto 2024, era 10%)
    Maggiorazione notturna (22-6)
    45%

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
    Tipo di prestazione Maggiorazione Decorrenza
    Straordinario diurno (ore oltre le 40 settimanali) +12% 1° agosto 2024
    Straordinario notturno (dalle 22 alle 6) +45% In vigore
    Lavoro domenicale ordinario (non straordinario) Maggiorazione da definire aziendalmente
    Lavoro festivo nazionale Retribuzione doppia o recupero (per accordo)

    Nota: le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria di fatto (minimo + scatti di anzianità + superminimo continuativo). Per festività nazionali e domenicali non ordinari, fare riferimento al testo contrattuale e agli accordi aziendali.

    L’orario normale di lavoro

    Il CCNL fissa in 40 ore settimanali l’orario normale, distribuite su 5 giorni lavorativi (lunedì-venerdì) con 8 ore giornaliere. Questo istituto è regolato tanto dal CCNL quanto dalla legge (D.Lgs. 66/2003 di recepimento della direttiva UE 93/104/CE).

    La distribuzione dell’orario su 6 giorni è possibile previo accordo aziendale, fermo restando il limite delle 40 ore settimanali. L’azienda artigiana deve rispettare il riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive (art. 7 D.Lgs. 66/2003) e il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di norma la domenica.

    Il lavoro straordinario: limiti e retribuzione

    Si definisce lavoro straordinario qualsiasi prestazione che superi le 40 ore settimanali. Il D.Lgs. 66/2003 fissa il limite massimo legale di 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (prorogabili a 6 o 12 mesi con accordo collettivo).

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha elevato la maggiorazione per le ore eccedenti le 40 settimanali dal 10% al 12%, con effetto dal 1° agosto 2024. Questo miglioramento si applica a tutte le imprese artigiane dei settori coperti dal CCNL, indipendentemente dalla dimensione.

    Per il lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6), la maggiorazione è del 45% sulla retribuzione oraria base.

    Flessibilità oraria e accordi aziendali

    Il CCNL consente la gestione flessibile dell’orario settimanale in funzione delle esigenze produttive. In periodi di picco l’orario settimanale può superare le 40 ore (fino a un massimo di legge di 48) con il recupero dei surplus nelle settimane di minore attività, senza che le ore aggiuntive in «banca ore» vengano necessariamente retribuite con la maggiorazione, purché il saldo sia azzerato entro il periodo di riferimento concordato.

    Le imprese artigiane che intendono adottare regimi di flessibilità devono comunicarlo preventivamente ai lavoratori e, se applicabile, alle rappresentanze sindacali. In assenza di accordo aziendale, si applicano le disposizioni generali del CCNL.

    Lavoro agile (smart working)

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto una disciplina completa del lavoro agile anche per le imprese artigiane. I punti salienti:

    • Adesione su base volontaria con accordo individuale scritto;
    • Assenza di orario fisso, con valutazione per obiettivi;
    • Diritto alla disconnessione con fascia oraria protetta definita nell’accordo individuale;
    • Parità di trattamento economico e normativo rispetto ai colleghi in sede;
    • Istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro agile nell’artigianato.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio chimico con picco produttivo di fine anno
    Tizio lavora in una piccola azienda artigiana di produzione di vernici. Nei mesi di ottobre-novembre, per soddisfare gli ordini di fine anno, l’azienda richiede 6 ore di straordinario a settimana per 6 settimane (36 ore totali). Dal 1° agosto 2024 la maggiorazione è del 12%. Se la sua retribuzione oraria è di circa 9,50 € (40 ore su un minimo di 1.649,46 € mensili), ogni ora straordinaria vale 9,50 € × 1,12 = 10,64 €. Le 36 ore fruttano 383,04 € aggiuntivi.
    Caia – Operaia ceramista, turno notturno occasionale
    Caia è impiegata in una manifattura ceramica artigiana che, in periodo di alta stagione, attiva un turno notturno (22-6). La maggiorazione notturna contrattuale è del 45%. Con una retribuzione oraria di circa 10,50 €, ogni ora notturna viene retribuita 10,50 € × 1,45 = 15,23 €. Caia segnala che il turno è stato attivato senza comunicazione preventiva scritta: il sindacato verifica le modalità di attivazione con l’azienda.
    Sempronio – Tecnico in regime di flessibilità oraria
    Sempronio è tecnico al 5° livello in un’azienda chimica artigiana che ha adottato un regime di flessibilità oraria con accordo aziendale depositato. Da gennaio a marzo lavora 44 ore/settimana (4 ore di surplus a settimana per 12 settimane = 48 ore in «banca»). Da aprile a giugno recupera riducendo l’orario a 36 ore/settimana. Le ore in banca non sono pagate con maggiorazione perché il saldo si azzera entro il semestre previsto dall’accordo.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali su 5 giorni (8 ore giornaliere). Il limite massimo legale è 48 ore medie settimanali (D.Lgs. 66/2003) calcolate su un periodo di 4 mesi.
    Qual è la maggiorazione per lo straordinario?
    Dal 1° agosto 2024 le ore eccedenti le 40 settimanali (straordinario diurno) sono maggiorate del 12% della retribuzione oraria. Lo straordinario notturno (ore 22-6) è maggiorato del 45%.
    Il datore di lavoro artigiano può imporre gli straordinari?
    Sì, nei limiti di legge e contrattuali, per esigenze tecnico-produttive documentate. Il lavoratore non può rifiutarsi senza giustificato motivo. Le ore straordinarie devono essere documentate nel libro unico del lavoro.
    Cosa si intende per flessibilità oraria?
    È la possibilità di modulare l’orario settimanale superando le 40 ore nei periodi di punta e recuperando il surplus nelle settimane di minore attività, senza maggiorazione, entro il periodo di riferimento previsto dall’accordo aziendale.
    Esiste il diritto alla pausa?
    Sì. Per legge (D.Lgs. 66/2003), se l’orario giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa di almeno 10 minuti. Nella prassi del settore artigiano la pausa è solitamente di 30 minuti, definita dall’accordo aziendale o dall’organizzazione interna.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 75 D.Lgs. 36/2023 – Procedure aperte

    1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.