Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Atto amministrativo – Glossario giuridico

    Atto amministrativo: manifestazione di volonta, di conoscenza o di giudizio della pubblica amministrazione, posta in essere nell’esercizio di una funzione pubblica al fine di curare un interesse pubblico.

    Significato giuridico

    L’atto amministrativo e categoria generale che ricomprende tutti gli atti adottati dalla PA nell’esercizio delle proprie funzioni. Si distinguono: atti normativi (regolamenti); atti generali (es. bandi di concorso); provvedimenti (atti che incidono direttamente su posizioni giuridiche soggettive, es. concessioni, autorizzazioni, espropriazioni); atti endoprocedimentali (preparatori del provvedimento finale: pareri, valutazioni, istruttorie); atti di certificazione (attestazione di fatti, situazioni). Elementi essenziali: autorita competente, forma scritta (di regola), motivazione (art. 3 l. 241/1990, obbligatoria salvo eccezioni), destinatario (per i provvedimenti specifici), oggetto, data, sottoscrizione. La giurisprudenza distingue tra atto perfetto (costituito di tutti gli elementi), efficace (idoneo a produrre gli effetti tipici, di norma dopo notifica o pubblicazione), esecutivo (suscettibile di esecuzione coattiva). Soggetto al regime dell’autotutela amministrativa (annullamento, revoca, convalida).

    Esempio pratico

    Tizio chiede al Comune il permesso di costruire una casa. Il dirigente competente, valutata la documentazione e l’istruttoria, emette il provvedimento (atto amministrativo): contiene autorita, motivazione (rispetto del PRG, indicazioni progettuali), destinatario (Tizio), oggetto (autorizzazione a costruire), data e sottoscrizione. Se Tizio ritiene il provvedimento illegittimo (es. dinieghi parziali ingiustificati), puo impugnarlo al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’atto privato della PA (es. contratti di compravendita), soggetto al diritto civile. Diverge dal fatto amministrativo (es. demolizione coattiva), che non e atto in senso tecnico. Si distingue dal silenzio amministrativo, comportamento omissivo che la legge attribuisce specifico valore (assenso o rigetto). Il contratto pubblico e atto bilaterale, distinto dall’atto amministrativo unilaterale.

    Riferimenti normativi

    • l. 7 agosto 1990 n. 241 – Norme sul procedimento amministrativo
    • art. 3 l. 241/1990 – obbligo di motivazione
    • art. 21-septies l. 241/1990 – nullita del provvedimento
    • artt. 21-octies, 21-nonies l. 241/1990 – annullabilita e autotutela
  • Provvedimento amministrativo – Glossario giuridico

    Provvedimento amministrativo: atto amministrativo unilaterale e tipico, espressione di potere autoritativo della PA, idoneo a incidere direttamente su posizioni giuridiche soggettive del destinatario (costituire, modificare, estinguere).

    Significato giuridico

    Il provvedimento amministrativo e disciplinato dalla l. 241/1990. Caratteri: autoritativita (incide unilateralmente sulla sfera giuridica altrui, anche contro la volonta del destinatario); tipicita (deve corrispondere a uno schema previsto dalla legge); nominativita (deve produrre effetti tipici predeterminati). Tipologie: provvedimenti ampliativi (creano nuovi diritti o ampliano la sfera del destinatario: autorizzazioni, concessioni, dispense, ammissioni); provvedimenti restrittivi (riducono diritti: ordini, divieti, espropriazioni, sanzioni); provvedimenti positivi (accoglienti) e negativi (di diniego). Il provvedimento puo presentare vizi (art. 21-octies l. 241/1990): incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere. La sua impugnazione si propone davanti al giudice amministrativo (TAR) entro 60 giorni dalla conoscenza, salvo specifiche disposizioni.

    Esempio pratico

    Caia ottiene dalla Soprintendenza un provvedimento di autorizzazione paesaggistica per ristrutturare la sua villa in zona vincolata: provvedimento ampliativo (consente attivita altrimenti vietate). Diverso: il Comune emette un’ordinanza di demolizione contro Tizio per costruzioni abusive: provvedimento restrittivo (impone obbligo di facere). Diverso ancora: la Prefettura emette un decreto di espulsione contro Sempronio: provvedimento ablatorio.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’atto amministrativo generale (es. bando di concorso), rivolto a categorie indeterminate di soggetti. Diverge dal regolamento, atto normativo della PA con efficacia generale e astratta. Si distingue dall’atto endoprocedimentale (preparatorio), che non incide direttamente sulle posizioni soggettive. Il contratto pubblico e atto bilaterale e non unilaterale.

    Riferimenti normativi

    • l. 7 agosto 1990 n. 241 – disciplina del procedimento
    • art. 21-septies l. 241/1990 – nullita del provvedimento
    • art. 21-octies l. 241/1990 – annullabilita
    • d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Codice del processo amministrativo
  • Procedimento amministrativo – Glossario giuridico

    Procedimento amministrativo: sequenza ordinata di atti, operazioni e formalita che la pubblica amministrazione pone in essere per l’adozione di un provvedimento finale, nel rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza e economicita.

    Significato giuridico

    Il procedimento amministrativo e disciplinato dalla l. 241/1990 (legge sul procedimento). Fasi tipiche: iniziativa (d’ufficio o su istanza di parte), istruttoria (acquisizione documenti, pareri, accertamenti, audizioni), decisoria (adozione del provvedimento finale), integrativa dell’efficacia (notifica, pubblicazione, comunicazione). Principi guida: obbligo di concludere il procedimento entro termine prestabilito (art. 2 l. 241/1990: 30 giorni di regola, modificabile da regolamenti); responsabile del procedimento (art. 5 l. 241/1990); obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai destinatari diretti e ai soggetti la cui partecipazione e necessaria (art. 7); partecipazione dei privati interessati al procedimento (artt. 9 ss.); obbligo di motivazione del provvedimento finale (art. 3); accesso agli atti (artt. 22 ss.); preavviso di rigetto nelle istanze di parte (art. 10-bis); obbligo di motivare il provvedimento. Il principio di trasparenza trova attuazione anche con il FOIA (d.lgs. 33/2013).

    Esempio pratico

    Tizio presenta istanza per ottenere un’autorizzazione commerciale. Il Comune: 1) nomina il responsabile del procedimento; 2) comunica avvio del procedimento a Tizio e ad eventuali contro-interessati; 3) svolge istruttoria (verifica requisiti, sente i pareri di altri uffici); 4) se intende negare, invia preavviso di rigetto a Tizio (con 10 giorni per memorie); 5) adotta provvedimento finale motivato, entro il termine di 30 giorni (o quello specifico previsto). Tizio puo accedere al fascicolo in qualsiasi fase.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal processo amministrativo, attivita giurisdizionale del giudice amministrativo (TAR, Consiglio di Stato). Diverge dal processo civile o penale, di natura giurisdizionale. Si distingue dal procedimento legislativo, attivita normativa del Parlamento o di altri organi. Il procedimento sanzionatorio ha disciplina speciale (l. 689/1981) con principi specifici (es. contraddittorio anticipato).

    Riferimenti normativi

    • l. 7 agosto 1990 n. 241 – Norme sul procedimento amministrativo
    • art. 2 l. 241/1990 – obbligo di concludere il procedimento
    • art. 5 l. 241/1990 – responsabile del procedimento
    • art. 7 l. 241/1990 – comunicazione di avvio
    • art. 10-bis l. 241/1990 – preavviso di rigetto
  • Accesso agli atti – Glossario giuridico

    Accesso agli atti: diritto del cittadino di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi formati o detenuti dalla pubblica amministrazione, esercitato secondo le procedure di legge.

    Significato giuridico

    L’accesso agli atti e disciplinato dagli artt. 22 ss. della l. 241/1990 (cd. accesso documentale) e dal d.lgs. 33/2013 (cd. accesso civico e accesso civico generalizzato o FOIA). Accesso documentale: spetta a chi ha un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Accesso civico semplice (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013): di documenti soggetti a obblighi di pubblicazione, riconosciuto a chiunque. Accesso civico generalizzato (FOIA, art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013): di dati e documenti detenuti dalla PA, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obblighi di pubblicazione, riconosciuto a chiunque senza necessita di motivazione. Limiti: tutela della riservatezza di terzi, dati personali, segreti di Stato, interessi finanziari ed economici dello Stato, sicurezza pubblica. Procedura: istanza scritta + risposta della PA entro 30 giorni. Il diniego puo essere impugnato davanti al TAR.

    Esempio pratico

    Tizio, cittadino, vuole sapere quanto il Comune ha speso per l’organizzazione di un evento culturale. Presenta istanza di accesso civico generalizzato (FOIA): il Comune entro 30 giorni deve fornire i dati (delibere, contratti, fatture), tranne quelli coperti da limiti specifici. Diverso: Caia, parte in una causa civile, chiede al Comune di accedere agli atti del procedimento edilizio del vicino per produrli come prova: accesso documentale, motivato dall’interesse processuale.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’accesso ai dati personali (artt. 15 ss. GDPR), che riguarda i dati riferiti al richiedente. Diverge dalla pubblicazione obbligatoria (Albo pretorio, sezione Amministrazione Trasparente), che non richiede istanza. Si distingue dall’accesso difensivo nelle indagini penali (artt. 365-366 c.p.p.), di natura processuale specifica. L’esibizione di documenti in giudizio (art. 210 c.p.c.) opera nel processo civile.

    Riferimenti normativi

    • artt. 22-28 l. 7 agosto 1990 n. 241 – accesso documentale
    • d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – accesso civico e FOIA
    • art. 5 d.lgs. 33/2013 – accesso civico generalizzato
    • art. 116 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) – rito speciale impugnazione diniego
  • FOIA – Glossario giuridico

    FOIA (Freedom of Information Act): istituto dell’accesso civico generalizzato, introdotto in Italia dal d.lgs. 33/2013 art. 5 co. 2, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obblighi di pubblicazione.

    Significato giuridico

    Il FOIA italiano e disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. decreto trasparenza), come modificato dal d.lgs. 97/2016 che ha introdotto l’accesso civico generalizzato. Caratteristiche: legittimazione universale (chiunque puo richiedere, senza necessita di interesse qualificato); non occorre motivazione dell’istanza; nessun limite di forma (istanza anche orale o online); gratuita (salvo rimborso costi di riproduzione). Procedura: istanza al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’ufficio competente; risposta entro 30 giorni; comunicazione ai contro-interessati che possono opporsi entro 10 giorni. Limiti tassativi (art. 5-bis d.lgs. 33/2013): tutela di interessi pubblici (sicurezza, difesa, relazioni internazionali, ordine pubblico, indagini, riservatezza dei processi) o interessi privati (riservatezza, dati personali, segreti commerciali). Il diniego puo essere impugnato al TAR entro 30 giorni (rito accelerato dell’art. 116 c.p.a.).

    Esempio pratico

    Tizio, giornalista, vuole conoscere quanti dipendenti pubblici sono stati nominati in posizioni dirigenziali nell’ultimo anno presso il Ministero. Presenta istanza FOIA: nessuna motivazione richiesta, solo identificazione del richiedente e dei documenti. Il Ministero entro 30 giorni deve fornire i documenti, salvo specifici limiti. Se il Ministero nega senza motivazione fondata, Tizio puo presentare riesame al RPCT, poi ricorso al TAR.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’accesso documentale (artt. 22 ss. l. 241/1990), che richiede interesse diretto, concreto, attuale. Diverge dall’accesso civico semplice (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013), riguardante documenti gia soggetti a obblighi di pubblicazione. Il FOIA italiano e piu restrittivo del FOIA statunitense (originale), specie sui limiti di interesse pubblico. Il diritto di accesso GDPR (art. 15 Reg. UE 2016/679) opera sui propri dati personali.

    Riferimenti normativi

    • art. 5 co. 2 d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – accesso civico generalizzato
    • art. 5-bis d.lgs. 33/2013 – limiti
    • d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 – introduzione FOIA
    • Linee guida ANAC 1309/2016 – operativita FOIA
  • SCIA – Glossario giuridico

    SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita): istituto di liberalizzazione amministrativa che consente l’inizio immediato di un’attivita privata soggetta a regime autorizzatorio, mediante presentazione di segnalazione corredata da autocertificazioni e asseverazioni tecniche.

    Significato giuridico

    La SCIA e disciplinata dall’art. 19 della l. 241/1990, come modificato nel tempo (da ultimo d.lgs. 222/2016, d.lgs. 126/2016 cd. decreto SCIA 1 e 2). Sostituisce le previgenti autorizzazioni vincolate. Si applica quando l’attivita: e vincolata nei suoi presupposti (no margine di discrezionalita della PA), non incide su tutela paesaggistica, beni culturali, sicurezza, salute, immigrazione (per cui resta autorizzazione preventiva). Caratteristiche: inizio immediato dell’attivita dalla data di presentazione (in alcuni casi, dopo 30 giorni); autocertificazione dei requisiti; asseverazione tecnica di professionista abilitato; controllo successivo della PA entro 60 giorni (dal Codice Edilizia 90 giorni in materia edilizia). La PA puo, in caso di carenze, ordinare la conformazione o, se non sanabili, il divieto di prosecuzione. L’autotutela e ammessa entro 18 mesi dalla SCIA (art. 21-nonies l. 241/1990).

    Esempio pratico

    Tizio vuole aprire un negozio di abbigliamento. Presenta SCIA al Comune con autocertificazioni (assenza di precedenti, capacita commerciale) e asseverazioni tecniche (idoneita igienico-sanitaria, agibilita locali). Puo aprire il negozio immediatamente. Il Comune ha 60 giorni per controllare: se trova carenze sanabili, ordina conformazione; se irregolarita non sanabili, vieta prosecuzione attivita. Decorsi 60 giorni senza interventi, l’attivita e consolidata salvo autotutela successiva (max 18 mesi).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’autorizzazione tradizionale, che richiede atto espresso della PA prima dell’avvio. Diverge dalla DIA (Denuncia Inizio Attivita), istituto sostituito dalla SCIA dopo le riforme 2010. Si distingue dal silenzio assenso (art. 20 l. 241/1990), che opera in regime autorizzatorio quando la PA non si pronuncia entro il termine: nella SCIA non c’e bisogno di silenzio, l’attivita inizia subito. La CILA e variante in materia edilizia (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).

    Riferimenti normativi

    • art. 19 l. 7 agosto 1990 n. 241 – SCIA
    • d.lgs. 30 giugno 2016 n. 126 – decreto SCIA 1 (modulistica unificata)
    • d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222 – decreto SCIA 2 (regime amministrativo attivita)
    • art. 21-nonies l. 241/1990 – autotutela entro 18 mesi
  • Permesso di costruire – Glossario giuridico

    Permesso di costruire: titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune (Sportello Unico Edilizia, SUE) per realizzare interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia pesante e altri lavori di maggior rilievo.

    Significato giuridico

    Il permesso di costruire e disciplinato dagli artt. 10 ss. del dpr 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). Interventi soggetti (art. 10 dpr 380/2001): nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia pesante (con modifica di sagoma, prospetti, sedime, volumi). Domanda al SUE con: progetto, relazione tecnica, asseverazione del progettista, ricevuta versamento oneri concessori. Procedura (art. 20 dpr 380/2001): l’ufficio verifica entro 60 giorni, eventualmente integrato da Conferenza di servizi. Termine ordinario di conclusione: 90 giorni dalla domanda, con possibile silenzio assenso (60 giorni di proroga max). Oneri concessori: contributo di costruzione = oneri di urbanizzazione primaria + secondaria + costo di costruzione (art. 16 dpr 380/2001). Validita: i lavori devono iniziare entro 1 anno dal rilascio e ultimarsi entro 3 anni, con possibile proroga.

    Esempio pratico

    Tizio vuole costruire una casa unifamiliare di 200 mq su un suo terreno conforme al PRG. Presenta al SUE la domanda di permesso di costruire con progetto firmato da un architetto. Il Comune svolge l’istruttoria, verifica conformita urbanistica, eventuale autorizzazione paesaggistica (zona vincolata), pagamento oneri (calcolati su superficie e volumetria). Entro 90 giorni emette il permesso. Tizio puo iniziare i lavori entro 1 anno e deve ultimarli entro 3.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla SCIA (art. 22 dpr 380/2001 per ristrutturazione leggera) e dalla CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, per manutenzione straordinaria leggera): consente avvio immediato senza titolo espresso. Diverge dall’autorizzazione paesaggistica (art. 146 d.lgs. 42/2004), titolo aggiuntivo per zone vincolate. Il condono edilizio e regolarizzazione successiva di costruzioni abusive, con procedure speciali (leggi 47/1985, 724/1994, 326/2003). Il certificato di destinazione urbanistica attesta solo la conformita.

    Riferimenti normativi

    • art. 10 dpr 6 giugno 2001 n. 380 – Testo Unico Edilizia, interventi soggetti
    • art. 16 dpr 380/2001 – contributo di costruzione
    • art. 20 dpr 380/2001 – procedura di rilascio
    • art. 22 dpr 380/2001 – SCIA edilizia
  • Espropriazione – Glossario giuridico

    Espropriazione (per pubblica utilita): procedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione, per ragioni di pubblico interesse, priva un soggetto privato della proprieta di un bene immobile, corrispondendo un indennizzo.

    Significato giuridico

    L’espropriazione e disciplinata dal dpr 327/2001 (Testo Unico Espropri), che ha sostituito la previgente l. 2359/1865. Trova fondamento nell’art. 42 Cost. (proprieta privata espropriabile per motivi di interesse generale, salvo indennizzo). Fasi del procedimento: 1) apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (con approvazione del PRG o variante); 2) dichiarazione di pubblica utilita (con approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica); 3) determinazione dell’indennita provvisoria, su base agricola (terreni agricoli) o valore venale (terreni edificabili), oggi tendenzialmente equivalente al valore di mercato (Cass. SU 26 giugno 2008 n. 17518); 4) decreto di esproprio, atto formale con cui si trasferisce la proprieta alla PA, soggetto a notifica e trascrizione. Esiste la procedura di occupazione d’urgenza (art. 22-bis dpr 327/2001) per opere indifferibili. L’espropriato puo chiedere la determinazione giudiziale dell’indennita (Corte d’appello entro 30 giorni dalla determinazione).

    Esempio pratico

    Il Comune deve realizzare una strada di collegamento e il tracciato attraversa il terreno di Tizio. Approva il PRG con vincolo preordinato all’esproprio. Approva il progetto definitivo: dichiarazione di pubblica utilita. Determina l’indennita provvisoria di 50.000 euro. Notifica a Tizio: Tizio puo accettare e ricevere subito l’80% dell’indennita, o opporsi e chiedere determinazione giudiziale alla Corte d’appello. Emesso il decreto di esproprio, il terreno passa al Comune.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’occupazione temporanea (artt. 49 ss. dpr 327/2001), che non comporta perdita della proprieta ma uso temporaneo del bene. Diverge dalla servitu, che attribuisce diritto d’uso parziale senza espropriazione. Si distingue dalla requisizione in tempo di emergenza (es. calamita naturali), procedura speciale temporanea. L’accordo bonario tra PA e proprietario evita il procedimento espropriativo formale.

    Riferimenti normativi

    • art. 42 co. 3 Cost. – espropriazione per pubblica utilita
    • dpr 8 giugno 2001 n. 327 – Testo Unico Espropri
    • art. 22-bis dpr 327/2001 – occupazione d’urgenza
    • art. 37 dpr 327/2001 – indennita per terreni edificabili
    • Cass. SU 26 giugno 2008 n. 17518 – indennita al valore venale
  • Silenzio assenso – Glossario giuridico

    Silenzio assenso: istituto giuridico per cui, decorso inutilmente il termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo, l’inerzia della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza del privato.

    Significato giuridico

    Il silenzio assenso e disciplinato dall’art. 20 della l. 241/1990, generalizzato dal d.lgs. 80/2005 e successive riforme. Regola generale: si applica al silenzio della PA su istanza del privato, salvo i casi espressamente esclusi (cd. provvedimenti discrezionali a tutela di interessi sensibili: ambiente, salute, sicurezza, beni culturali, immigrazione, art. 20 co. 4 l. 241/1990). Termini: il termine per la formazione del silenzio assenso coincide con quello previsto per la conclusione del procedimento (di regola 30 giorni, salvo regolamenti specifici). Effetto: il provvedimento di accoglimento si considera adottato e produce gli effetti tipici. La PA puo successivamente esercitare autotutela (annullamento d’ufficio entro 18 mesi, art. 21-nonies l. 241/1990) ma con limiti rigorosi (sussistenza di ragioni di interesse pubblico, ponderate con l’affidamento del privato). Il privato puo agire in giudizio per accertare la formazione del silenzio assenso (rito speciale art. 31 c.p.a.).

    Esempio pratico

    Tizio presenta al Comune istanza per la conferma di un’autorizzazione commerciale. Trascorrono 30 giorni senza risposta. Si forma il silenzio assenso: la conferma si considera concessa. Tizio puo iniziare/proseguire l’attivita. Diverso: Tizio chiede al Soprintendente l’autorizzazione paesaggistica per ampliare una casa in zona vincolata: non opera il silenzio assenso (eccezione tutela beni culturali), serve provvedimento espresso.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal silenzio rifiuto, dove l’inerzia della PA equivale a rigetto dell’istanza, attivando il potere di impugnazione. Diverge dal silenzio rigetto, espressione concettualmente analoga al silenzio rifiuto. Si distingue dal silenzio devolutivo, ipotesi in cui l’inerzia di un organo trasferisce la competenza ad altro. La SCIA (art. 19 l. 241/1990) opera in regime diverso: l’attivita inizia subito senza titolo espresso, non occorre silenzio.

    Riferimenti normativi

    • art. 20 l. 7 agosto 1990 n. 241 – silenzio assenso
    • art. 20 co. 4 l. 241/1990 – esclusioni
    • art. 2 co. 1 l. 241/1990 – obbligo di concludere il procedimento
    • art. 21-nonies l. 241/1990 – autotutela entro 18 mesi
    • art. 31 c.p.a. – azione contro il silenzio
  • Ricorso al TAR – Glossario giuridico

    Ricorso al TAR: atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con cui si impugna un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo o lesivo di interessi legittimi/diritti soggettivi.

    Significato giuridico

    Il ricorso al TAR e disciplinato dal d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo, c.p.a.). Termini di impugnazione: 60 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla sua piena conoscenza (art. 41 c.p.a.). Forma: ricorso scritto contenente identificazione delle parti, indicazione del provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi specifici (vizi: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge), conclusioni. Notificazione all’amministrazione resistente e a eventuali contro-interessati. Deposito presso il TAR competente entro 30 giorni dalla notifica. Contributo unificato variabile per oggetto (es. 650 euro per appalti pubblici, 325 euro per espropri, 1.800 euro per ricorsi su atti annullativi). Possibile istanza di sospensiva cautelare (art. 55 c.p.a.) in presenza di periculum in mora e fumus boni iuris. La sentenza del TAR puo essere appellata al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione. Riti accelerati per specifiche materie (appalti, immigrazione, accesso).

    Esempio pratico

    Tizio ha partecipato a una gara d’appalto pubblica, classificandosi secondo. La stazione appaltante aggiudica a un’altra impresa con motivazione che Tizio ritiene illegittima (errore nella valutazione dei punteggi). Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione, Tizio propone ricorso al TAR con motivi specifici (violazione del bando, eccesso di potere). Chiede contestualmente la sospensiva. Il TAR puo accogliere e sospendere l’aggiudicazione, in attesa della decisione di merito.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal ricorso al Consiglio di Stato, di secondo grado, che si propone in appello contro le sentenze del TAR. Diverge dal ricorso straordinario al Capo dello Stato, rimedio alternativo al TAR (entro 120 giorni, decisione non impugnabile salvo limiti). Si distingue dal ricorso gerarchico alla PA, che chiede annullamento alla stessa amministrazione o organo superiore. Il processo civile opera per diritti soggettivi non attinenti al potere pubblico.

    Riferimenti normativi

    • d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Codice del processo amministrativo (c.p.a.)
    • art. 41 c.p.a. – notifica e termine del ricorso
    • art. 55 c.p.a. – domanda di sospensiva
    • art. 100 c.p.a. – appello al Consiglio di Stato
    • art. 119 c.p.a. – riti accelerati (appalti, ecc.)
  • Trattamento di fine rapporto – Glossario giuridico

    Trattamento di fine rapporto (TFR): indennita corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, accantonata annualmente in proporzione alla retribuzione percepita.

    Significato giuridico

    Il TFR e disciplinato dall’art. 2120 c.c., come modificato dalla l. 297/1982. Calcolo: ogni anno il datore di lavoro accantona una quota pari alla retribuzione annua diviso 13,5, al netto di un piccolo importo per oneri previdenziali. Le quote accantonate sono rivalutate annualmente con coefficiente composto: 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT. Il TFR puo essere lasciato in azienda o destinato alla previdenza complementare (d.lgs. 252/2005, in vigore dal 2007 con scelta entro 6 mesi dall’assunzione, in difetto destinato automaticamente al fondo di categoria). Anticipazione richiedibile dal lavoratore dopo 8 anni di servizio per cause specifiche (acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi, art. 2120 co. 8 c.c.): max 70% del TFR maturato, limite del 4% dei lavoratori in azienda. Cessato il rapporto, il TFR e liquidato entro tempi tecnici (di regola 30-60 giorni). Imposta sostitutiva con tassazione separata.

    Esempio pratico

    Tizio dipendente con stipendio annuo lordo 30.000 euro. Ogni anno accantona TFR pari a 30.000 / 13,5 = 2.222 euro circa. Dopo 10 anni, accantonamenti per circa 22.220 euro + rivalutazioni cumulate. Tizio puo: lasciare il TFR in azienda; destinarlo a fondo pensione (es. Cometa per metalmeccanici); richiedere anticipazione del 70% per acquistare la prima casa. Alla cessazione del rapporto, liquidazione del montante con tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla liquidazione termine usato impropriamente per indicare il TFR. Diverge dall’indennita sostitutiva del preavviso, dovuta in caso di licenziamento senza preavviso, calcolata in base al CCNL. Si distingue dalla pensione integrativa, prestazione del fondo pensione che puo essere alimentato anche con il TFR. La liquidazione SSN per il personale pubblico ha regole proprie (dpr 1032/1973).

    Riferimenti normativi

    • art. 2120 c.c. – trattamento di fine rapporto
    • l. 29 maggio 1982 n. 297 – riforma TFR
    • d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 – previdenza complementare
    • art. 17 dpr 917/1986 (TUIR) – tassazione separata TFR
  • Ferie – Glossario giuridico

    Ferie: periodo annuale di riposo retribuito spettante al lavoratore dipendente per il recupero delle energie psicofisiche, riconosciuto come diritto fondamentale costituzionalmente garantito.

    Significato giuridico

    Le ferie sono disciplinate dall’art. 36 Cost. (diritto inalienabile al riposo), dall’art. 2109 c.c. e dal d.lgs. 66/2003 (attuativo della direttiva UE sull’orario di lavoro). Durata minima: 4 settimane di ferie retribuite per anno di servizio (art. 10 d.lgs. 66/2003), spesso ampliata dai CCNL. Caratteristiche: irrinunciabilita (art. 36 co. 3 Cost.: il diritto non puo essere ceduto o monetizzato in costanza di rapporto); retribuzione piena durante il godimento; continuita almeno per 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore (modalita determinate di concerto). Le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione o, in caso di esigenze aziendali, entro 18 mesi successivi (art. 10 co. 1 d.lgs. 66/2003). Le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto sono monetizzate (indennita sostitutiva delle ferie). Il datore di lavoro stabilisce il periodo di ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.

    Esempio pratico

    Tizio, dipendente con CCNL commercio (32 giorni di ferie annuali), nel 2024 matura 32 giorni di ferie. Le concorda con il datore di lavoro: 2 settimane in agosto, 1 settimana a Natale, alcune giornate sparse. Se a fine 2024 ha goduto solo 25 giorni, gli 7 residui devono essere goduti entro giugno 2026 (18 mesi). Se Tizio si dimette il 31 dicembre 2024 senza aver goduto le ferie residue, riceve indennita sostitutiva pari ai giorni non goduti.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dai permessi retribuiti (es. ROL Riduzione Orario Lavoro, festivita soppresse), istituto contrattuale collettivo. Diverge dall’aspettativa, periodo non retribuito di sospensione del rapporto. Si distingue dai congedi (matrimoniale, parentale, formazione), specifici per causale e con disciplina propria. I permessi per lutto, motivi gravi (l. 53/2000) sono distinti dalle ferie.

    Riferimenti normativi

    • art. 36 co. 3 Cost. – ferie retribuite irrinunciabili
    • art. 2109 c.c. – ferie annuali
    • art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 – ferie annuali (4 settimane)
    • Dir. UE 2003/88/CE – orario di lavoro
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