Autore: Andrea Marton

  • Art. 30 DPR 448/1988 – Pene sostitutive

    Art. 30 DPR 448/1988 – Pene sostitutive

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla, altresì, con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’ articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

    2. Il pubblico ministero competente per l’esecuzione trasmette l’estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l’esercente la responsabilità genitoriale, l’eventuale affidatario e i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

    3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 59, e le funzioni attribuite all’ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.

    4. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l’esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 3-bis D.Lgs. 209/2005 – (Principi generali della vigilanza)

    Art. 3-bis D.Lgs. 209/2005 – (Principi generali della vigilanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

    2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un'opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.

    3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    4. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell'Unione europea.

    5. Ai fini del comma 4 l'IVASS partecipa alle attività dell'AEAP e si conforma ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non conformarsi.

    ))

  • Art. 11 T.U.B.: Raccolta del risparmio

    Art. 11 T.U.B.: Raccolta del risparmio

    Art. 11 T.U.B. – Raccolta del risparmio

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 385/2003.

    1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

    2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

    3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riferimento all’attività e alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

    4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

    a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta è consentita in base alle norme vigenti;

    b) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130;

    c) agli altri soggetti nei casi previsti dalla legge.

  • Art. 80 TUIR: Riporto o rimborso delle eccedenze

    Art. 80 TUIR: Riporto o rimborso delle eccedenze

    Art. 80 TUIR – Riporto o rimborso delle eccedenze (ex art. 94) (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 5, comma 3, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)

    In vigore dal 02/12/2005

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 5

    “1. Se l’ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero, delle ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell’imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

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  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: orario di lavoro e straordinari

    Orario settimanale, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, flessibilità stagionale e le nuove indennità di disagio termico: la guida completa per lavoratori e aziende del settore ortofrutticolo.

    In sintesi

    L’orario normale è di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Il limite annuo dello straordinario è 250 ore. Le maggiorazioni variano dal 35% (ordinario diurno) al 60% (festivo notturno). Il lavoro notturno ordinario è maggiorato del 15%. Il rinnovo 2024 ha introdotto l’indennità di disagio termico (freddo in cella frigorifica, caldo da impianti) del 10% sulla quota oraria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavorazione, condizionamento e commercio di prodotti ortofrutticoli e agrumi

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni orarie per tipologia di lavoro – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
    Tipologia Maggiorazione Limite annuo
    Straordinario diurno (feriale) + 35% 250 ore/anno
    Straordinario notturno + 50%
    Straordinario festivo / domenicale + 42%
    Straordinario festivo notturno + 60%
    Lavoro notturno ordinario (turni) + 15%
    Part-time: clausole elastiche / flessibili + 10%
    Part-time: ore supplementari festive o notturne + 42% / 60%
    Indennità disagio freddo (celle frigorifere) + 10% sulla quota oraria
    Indennità disagio caldo (impianti) + 10% sulla quota oraria

    Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria del minimo tabellare, salvo diversa previsione del contratto individuale o degli accordi di secondo livello.

    L’orario normale di lavoro

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi. La scelta della distribuzione (lunedì-venerdì o lunedì-sabato) è rimessa all’accordo aziendale o alla prassi dell’azienda.

    Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento della direttiva europea sull’orario di lavoro) fissa i limiti inderogabili di legge:

    • durata massima media di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) calcolata su un periodo di 4 mesi (estendibile a 6 o 12 mesi con accordo collettivo);
    • riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
    • riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (di norma la domenica).

    Straordinario: autorizzazione e limiti

    Il lavoro straordinario è la prestazione svolta oltre le 40 ore settimanali. Nel CCNL Ortofrutticoli il limite massimo è fissato a 250 ore annue per lavoratore. Ogni ora di straordinario deve essere retribuita con la maggiorazione prevista.

    Il CCNL prevede che lo straordinario sia:

    • preventivamente autorizzato dal datore di lavoro o dal responsabile di reparto;
    • comunicato con congruo anticipo al lavoratore, salvo casi di urgenza;
    • registrato nel libro unico del lavoro.

    Flessibilità stagionale dell’orario

    Il settore ortofrutticolo e agrumario è strutturalmente soggetto a forti oscillazioni dei volumi di lavoro in base alle campagne di raccolta e ai picchi commerciali. Il CCNL consente la modulazione multiperiodale dell’orario:

    • Nelle settimane di punta (es. campagna raccolta, conferimento, confezionamento pre-natale degli agrumi) l’orario può salire fino a 48 ore settimanali.
    • Le ore eccedenti le 40 settimanali maturate nei periodi di punta vengono recuperate nelle settimane di minor carico, entro 52 settimane dall’accumulo.
    • Se il recupero non avviene entro il termine previsto, le ore vengono retribuite come straordinario.

    Questo meccanismo consente alle aziende di gestire i picchi senza dover ricorrere sistematicamente allo straordinario retribuito, a condizione che sia disciplinato da accordo aziendale o territoriale.

    Indennità di disagio termico: la novità del rinnovo 2024

    Il rinnovo del 19 luglio 2024 ha introdotto due nuove indennità a tutela della salute dei lavoratori esposti a condizioni termiche gravose:

    • Disagio freddo: si applica ai lavoratori che operano stabilmente in celle frigorifere o ambienti a temperatura controllata molto bassa (lavorazione e stoccaggio di frutta e agrumi refrigerati). La maggiorazione è del 10% sulla quota oraria della retribuzione.
    • Disagio caldo: si applica ai lavoratori esposti in modo prolungato a calore proveniente da impianti di lavorazione (es. pastorizzatori, linee di confetture, essiccatori). La maggiorazione è identica: 10% sulla quota oraria.

    Le due indennità non sono cumulabili sulla stessa ora di lavoro e presuppongono che l’esposizione sia effettiva e documentabile. Il datore di lavoro deve indicare le posizioni lavorative interessate nel documento di valutazione dei rischi (DVR, ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio in cella frigorifera, calcolo dell’indennità disagio freddo
    Tizio (livello 5, minimo 1.674,95 € mensili dal 1° giugno 2026) lavora 160 ore mensili in celle frigorifere a temperatura di 2°C. La quota oraria base è 1.674,95 ÷ 173 = circa 9,68 €. L’indennità disagio freddo del 10% aggiunge 0,97 € per ogni ora lavorata in cella: su 160 ore mensili, il bonus mensile è circa 155 € in più in busta paga.
    Caia – Straordinario festivo durante la campagna natalizia degli agrumi
    Caia (livello 6, minimo 1.599,95 €) viene chiamata a lavorare la domenica durante il picco della campagna arance (dicembre). La quota oraria è circa 9,25 €. Lo straordinario festivo domenicale è maggiorato del 42%: ogni ora domenicale vale 9,25 × 1,42 = circa 13,13 €. Per 8 ore domenicali, Caia incassa 105 € lordi aggiuntivi.
    Sempronio – Recupero ore accumulate in alta stagione
    Sempronio (livello 4, tempo indeterminato) accumula 40 ore straordinarie durante i 3 mesi di campagna intensa (settembre-novembre). L’accordo aziendale prevede il recupero entro marzo dell’anno successivo: Sempronio prende 5 giorni liberi aggiuntivi. Se l’accordo non fosse stato rispettato, quelle 40 ore sarebbero state retribuite come straordinario diurno al 35% in più.

    Domande frequenti

    Qual è l’orario settimanale nel CCNL Ortofrutticoli?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni secondo le esigenze organizzative aziendali.
    Quanto vale lo straordinario festivo notturno?
    Lo straordinario festivo notturno è maggiorato del 60% sulla quota oraria della retribuzione. È la maggiorazione più elevata prevista dal CCNL.
    Cos’è l’indennità di disagio termico?
    Introdotta dal rinnovo 2024, è una maggiorazione del 10% sulla quota oraria riconosciuta ai lavoratori in celle frigorifere (disagio freddo) o esposti a calore da impianti (disagio caldo). Le due indennità non sono cumulabili sulla stessa ora.
    Un lavoratore stagionale può fare straordinari?
    Sì, nel rispetto del limite annuo di 250 ore e con le stesse maggiorazioni previste per i lavoratori a tempo indeterminato.
    Come funziona la flessibilità stagionale dell’orario?
    Il CCNL consente settimane fino a 48 ore nei periodi di punta con recupero entro 52 settimane. In mancanza di recupero, le ore vengono retribuite come straordinario.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 93 Codice del Processo Amministrativo – Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Art. 93 Codice del Processo Amministrativo – Luogo di notificazione dell’impugnazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell’atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza.

    2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l’impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l’impugnazione, un’istanza, corredata dall’attestazione dell’omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell’impugnazione.

  • Art. 144 ter T.U.B.: Altre sanzioni amministrative agli esponent

    Art. 144 ter T.U.B.: Altre sanzioni amministrative agli esponent

    Art. 144 ter T.U.B. – Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale.

    In vigore dal 12/03/2025

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/03/2025 n. 23 Articolo 10

    “1. Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle norme richiamate dall’articolo 144, comma 1, lettere a) ed e-ter) e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o piu’ delle seguenti condizioni:

    a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali;

    b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa’ o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d);

    c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 26 o dell’articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale e’ la parte interessata.

    2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 144-bis da parte della societa’ o dell’ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.

    2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, se le violazioni indicate dall’articolo 144, commi 8-bis e 8-ter, sono commesse da una persona fisica di cui al comma 2-ter, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria:

    a) da euro 5.000 fino a euro 5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell’articolo 144;

    b) da euro 5.000 fino a euro 3,5 milioni, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8-ter dell’articolo 144.

    2-ter. Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 2-bis si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e del personale delle societa’ e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali o ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa’ o dell’ente a provvedimenti specifici adottati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ovvero quando la condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 50, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, da parte della societa’ o dell’ente.

    2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai limiti massimi indicati nel comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.

    3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui ai commi 1 e 2 , in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 144-quater, la Banca d’Italia puo’ applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

    3-bis. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2-bis del presente articolo in ragione della gravita’ della violazione accertata, puo’ essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari e imprese autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 o presso fondi pensione.

    4. Si applica l’articolo 144, comma 9.”

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