Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • NASpI – Glossario giuridico

    NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego): indennita mensile di disoccupazione erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente il lavoro, in sostituzione delle precedenti ASpI e mini-ASpI.

    Significato giuridico

    La NASpI e disciplinata dal d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, attuativo del Jobs Act. Requisiti: disoccupazione involontaria (licenziamento per qualsiasi motivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in alcuni casi); almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti. Importo: 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni (con tetto massimo annuo aggiornato, circa 1.470 euro mensili nel 2024). Riduzione del 3% mensile dal sesto mese di percezione. Durata: la meta delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, con un massimo di 24 mesi. Domanda da presentare entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Condizionalita (l. 92/2012, d.lgs. 150/2015): l’assegnatario deve sottoscrivere il Patto di Servizio con il Centro per l’Impiego, partecipare ad attivita di politiche attive, accettare offerte di lavoro congrue. La NASpI anticipata consente di ricevere in un’unica soluzione il valore residuo per avviare attivita autonoma o imprenditoriale.

    Esempio pratico

    Tizio viene licenziato per giustificato motivo oggettivo dopo 5 anni di lavoro con retribuzione media di 1.800 euro lordi. Presenta domanda NASpI all’INPS entro 68 giorni. Riceve indennita di 1.350 euro mensili (75% della retribuzione media). Durata: 24 mesi (meta delle settimane contribuite). Dal sesto mese, l’importo decresce del 3% mensile. Tizio deve aderire al Patto di Servizio con il CpI: partecipa a corsi formativi e colloqui di lavoro.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla DIS-COLL (Disoccupazione per Collaboratori, art. 15 d.lgs. 22/2015), riservata a co.co.co. con requisiti specifici. Diverge dalla indennita di mobilita (l. 223/1991, ora soppressa), strumento di tutela per licenziamenti collettivi. Si distingue dall’assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro (d.l. 48/2023), che hanno requisiti reddituali e familiari diversi. La CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) opera durante il rapporto, non dopo la cessazione.

    Riferimenti normativi

    • d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 – istituzione NASpI
    • art. 3 d.lgs. 22/2015 – requisiti
    • art. 5 d.lgs. 22/2015 – calcolo importo
    • art. 8 d.lgs. 22/2015 – NASpI anticipata
    • d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 – riordino politiche attive
  • Dimissioni – Glossario giuridico

    Dimissioni: atto unilaterale recettizio con cui il lavoratore comunica al datore di lavoro la propria volonta di porre fine al rapporto di lavoro subordinato.

    Significato giuridico

    Le dimissioni sono disciplinate dall’art. 2118 c.c. (recesso ordinario con preavviso) e dall’art. 2119 c.c. (recesso per giusta causa senza preavviso). Forma: dal 2016 obbligatoria modalita telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro o tramite intermediari abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro), salvo casi particolari (l. 81/2017 art. 26 d.lgs. 151/2015). Tipologie: dimissioni ordinarie (con rispetto del preavviso previsto dal CCNL, in caso di mancato preavviso obbligo di indennita sostitutiva); dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c., per inadempimenti gravi del datore: mancato pagamento retribuzione, mobbing, mansioni inferiori, ecc.) senza preavviso e con indennita sostitutiva del preavviso a carico del datore + diritto a NASpI. Esiste la revoca delle dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione (modalita telematica), dopo i quali sono definitive. Per donne in gravidanza e genitori entro 3 anni del figlio: convalida obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro per validita (art. 55 d.lgs. 151/2001).

    Esempio pratico

    Tizio decide di cambiare lavoro. Si reca al patronato e presenta dimissioni telematiche con la procedura prevista. CCNL prevede 30 giorni di preavviso: Tizio lavora ancora 30 giorni. Riceve il TFR alla cessazione. Non ha diritto a NASpI (dimissioni volontarie). Diverso: Caia non riceve lo stipendio da 4 mesi e presenta dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.): cessazione immediata, indennita sostitutiva del preavviso, diritto a NASpI.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal licenziamento, atto del datore di lavoro. Diverge dalla risoluzione consensuale (art. 1372 c.c.), accordo bilaterale tra le parti, generalmente con conciliazione presso DTL. Si distingue dalle dimissioni per giusta causa, che hanno effetti piu favorevoli (NASpI, no preavviso a carico del lavoratore). Le dimissioni in bianco (presentate prima dell’evento) sono pratica vietata e contrastata dalla procedura telematica obbligatoria.

    Riferimenti normativi

    • art. 2118 c.c. – recesso ordinario
    • art. 2119 c.c. – giusta causa
    • art. 26 d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 – dimissioni telematiche
    • art. 55 d.lgs. 151/2001 – convalida dimissioni in gravidanza
  • Patto di non concorrenza – Glossario giuridico

    Patto di non concorrenza: accordo con cui il lavoratore si impegna, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attivita concorrenziali nei confronti dell’ex datore di lavoro, dietro corrispettivo specifico.

    Significato giuridico

    Il patto di non concorrenza e disciplinato dall’art. 2125 c.c. Requisiti di validita a pena di nullita: forma scritta; specifica indicazione dei limiti di oggetto (tipologia di attivita), tempo (durata massima: 5 anni per dirigenti, 3 anni per altri lavoratori) e luogo (territorio specificato); corrispettivo a favore del lavoratore di entita non simbolica (giurisprudenza richiede congruita, valutata caso per caso, di solito non inferiore al 30-50% della retribuzione annua). Tutti i requisiti sono cumulativi: la mancanza di uno solo determina la nullita del patto. Tutela bilanciamento tra liberta di iniziativa economica del lavoratore (art. 41 Cost.) e tutela dei segreti aziendali / know-how del datore. Patto stipulabile in costanza di rapporto o anche alla cessazione. Violazione: obbligo di restituzione del corrispettivo + risarcimento del danno + eventuale azione inibitoria.

    Esempio pratico

    Tizio, ingegnere informatico, viene assunto da una software house. Nel contratto e inserito patto di non concorrenza: per 2 anni dopo la cessazione, non puo svolgere attivita di sviluppo software in Lombardia e Veneto, dietro corrispettivo di 15.000 euro complessivi pagati a fine rapporto. Tizio rispetta il patto: dopo 2 anni e libero di svolgere qualsiasi attivita. Se Tizio viola il patto andando a lavorare per un competitor in Lombardia, deve restituire i 15.000 + risarcire il danno e cessare l’attivita.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’obbligo di fedelta (art. 2105 c.c.), che opera durante il rapporto e include il divieto di concorrenza ma cessa con il rapporto. Diverge dal patto di prova (art. 2096 c.c.), che riguarda la fase iniziale del rapporto. Si distingue dalla clausola di esclusiva, accordo durante il rapporto di non svolgere altre attivita per terzi. Le clausole di non sollecitazione sono accordi piu limitati (non assumere ex colleghi, non contattare ex clienti).

    Riferimenti normativi

    • art. 2125 c.c. – patto di non concorrenza
    • art. 2105 c.c. – obbligo di fedelta
    • art. 41 Cost. – liberta di iniziativa economica
    • Cass. 20 marzo 2017 n. 7141 – congruita del corrispettivo
  • IRPEF – Glossario giuridico

    IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche): principale tributo diretto del sistema fiscale italiano, applicato sul reddito complessivo delle persone fisiche residenti e dei non residenti per i redditi prodotti in Italia.

    Significato giuridico

    L’IRPEF e disciplinata dal dpr 917/1986 (TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Soggetti passivi: persone fisiche residenti per i redditi ovunque prodotti (principio worldwide); non residenti per i soli redditi prodotti in Italia (art. 23 TUIR). Categorie di reddito: fondiari (immobili, terreni), capitale (dividendi, interessi), lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, impresa, diversi. Aliquote progressive per scaglioni (per il 2024 la riforma fiscale ha ridotto gli scaglioni a 3): 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000, 43% oltre 50.000. Detrazioni (per lavoro dipendente, familiari a carico, oneri specifici) e deduzioni dal reddito (contributi previdenziali, assegni al coniuge, ecc.) riducono l’imposta dovuta o l’imponibile. Versamento: ritenute alla fonte (per dipendenti), acconti e saldi annuali con dichiarazione (modello 730 per redditi semplici, modello Redditi PF per altri). Addizionali regionale e comunale aggiungono percentuali variabili.

    Esempio pratico

    Tizio dipendente con reddito lordo annuo 40.000 euro. IRPEF: 23% sui primi 28.000 = 6.440 euro, 35% sui successivi 12.000 = 4.200 euro. Totale lordo IRPEF = 10.640 euro. Detrazioni per lavoro dipendente (decrescenti, ~1.200 euro), detrazioni per figli a carico, e altre. Imposta netta finale (es. 8.500 euro), riscossa mensilmente come ritenuta dal datore di lavoro. A maggio Tizio presenta modello 730 per recuperare eventuali altre detrazioni (spese sanitarie, mutuo, ecc.).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’IRES (Imposta sul Reddito delle Societa, aliquota 24%), che colpisce le persone giuridiche e enti commerciali. Diverge dall’IRAP (Imposta Regionale sulle Attivita Produttive), che ha base imponibile diversa (valore della produzione netta). Si distingue dall’IVA, imposta indiretta sui consumi. La cedolare secca (l. 23/2011) e regime sostitutivo opzionale per locazioni residenziali.

    Riferimenti normativi

    • dpr 22 dicembre 1986 n. 917 – Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR)
    • art. 11 TUIR – aliquote IRPEF
    • art. 23 TUIR – soggetti non residenti
    • d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 216 – riforma IRPEF 2024 (3 scaglioni)
  • IRES – Glossario giuridico

    IRES (Imposta sul Reddito delle Societa): imposta diretta che colpisce il reddito complessivo delle societa di capitali, degli enti commerciali residenti in Italia e di alcuni enti non residenti per i redditi prodotti nel territorio nazionale.

    Significato giuridico

    L’IRES e disciplinata dagli artt. 72 ss. del TUIR (dpr 917/1986). Soggetti passivi (art. 73 TUIR): societa per azioni, SRL, SAPA, societa cooperative, societa di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle societa con oggetto principale di attivita commerciale, enti non commerciali per i loro redditi commerciali, societa ed enti non residenti per i redditi prodotti in Italia. Aliquota: 24% (ridotta dal 27,5% al 24% dalla l. 232/2016, in vigore dal 2017). Aliquota maggiorata per: banche e imprese di assicurazione (addizionale 3,5%, totale 27,5%); societa di concessioni autostradali (addizionale 3,5 punti). Base imponibile: utile civilistico con correzioni fiscali. Esistono regimi speciali: opzione di trasparenza fiscale per SRL ristrette (art. 116 TUIR), consolidato fiscale nazionale (artt. 117 ss. TUIR), tonnage tax per attivita armatoriali. Imposta dovuta in acconto e saldo, con dichiarazione annuale Redditi SC.

    Esempio pratico

    Una SRL chiude l’esercizio 2024 con utile civilistico di 100.000 euro. Effettua le riprese fiscali (es. ammortamenti deducibili, costi indeducibili, plusvalenze rateizzabili). Reddito imponibile: 110.000 euro. IRES dovuta: 24% di 110.000 = 26.400 euro. Versamento: acconto a giugno e novembre, saldo entro 30 giugno anno successivo (con maggiorazione 0,4% se posticipato). Dichiarazione Redditi SC entro 30 novembre.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’IRPEF, che colpisce le persone fisiche con aliquote progressive (23-43%). Diverge dall’IRAP (Imposta Regionale sulle Attivita Produttive), che ha base imponibile differente (valore della produzione netta). Per le societa di persone (SNC, SAS), il reddito e tassato per trasparenza in capo ai soci ex art. 5 TUIR. Le SRL trasparenti ex art. 116 TUIR optano per la tassazione in capo ai soci (no IRES societaria).

    Riferimenti normativi

    • artt. 72-77 dpr 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) – disposizioni generali IRES
    • art. 73 TUIR – soggetti passivi
    • l. 11 dicembre 2016 n. 232 – riduzione aliquota al 24%
    • art. 116 TUIR – trasparenza fiscale SRL
  • IVA – Glossario giuridico

    IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): imposta indiretta che colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio italiano da soggetti che esercitano attivita d’impresa, arte o professione, gravando in via definitiva sul consumatore finale.

    Significato giuridico

    L’IVA e disciplinata dal dpr 633/1972, in attuazione delle direttive comunitarie (oggi Dir. UE 2006/112/CE). Caratteristiche: imposta sul valore aggiunto generato in ogni fase del ciclo produttivo-distributivo, mediante meccanismo di detrazione IVA acquisti dall’IVA addebitata in vendita; neutrale per le imprese (recuperano l’IVA pagata sugli acquisti detraendola), gravante solo sul consumatore finale. Aliquote in Italia: 4% (beni di prima necessita: pane, latte, libri); 5% (alcuni servizi sociosanitari, salse, basilico, ecc.); 10% (acqua, energia elettrica, alcune cessioni alimentari); 22% (aliquota ordinaria). Soggetti passivi: imprese individuali e societa, professionisti, agricoltori, enti commerciali. Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2019 tra soggetti residenti. Regime forfettario (l. 190/2014): per chi ha ricavi/compensi annui fino a 85.000 euro (dal 2023), no IVA in fattura, regime di tassazione sostitutiva semplificata.

    Esempio pratico

    Tizio, commerciante, acquista merce per 1.000 euro + IVA 22% = 220 euro IVA. Rivende a 1.500 euro + IVA 22% = 330 euro IVA. Versa all’erario: 330 (IVA addebitata) – 220 (IVA detratta su acquisti) = 110 euro. Il consumatore finale paga 1.830 euro inclusi 330 di IVA. L’IVA totale sull’operazione e 330 euro, riscossa frazionatamente nelle varie fasi (Tizio versa 110, il suo fornitore versa la differenza con i propri fornitori, ecc.).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’IRPEF e IRES, imposte dirette sul reddito. Diverge dall’imposta di registro (dpr 131/1986), tributo indiretto sugli atti formati. Si distingue dalle accise, imposte specifiche su alcuni beni (carburanti, alcoolici, energia). Per le operazioni extra UE opera il regime di non imponibilita all’esportazione + dazi e IVA all’importazione.

    Riferimenti normativi

    • dpr 26 ottobre 1972 n. 633 – Disciplina IVA
    • Dir. UE 2006/112/CE – Direttiva comune IVA
    • art. 16 dpr 633/1972 – aliquote
    • l. 190/2014 – regime forfettario
    • d.l. 119/2018 – fatturazione elettronica obbligatoria
  • IMU – Glossario giuridico

    IMU (Imposta Municipale Propria): imposta locale che colpisce il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), versata annualmente al Comune in cui si trova il bene.

    Significato giuridico

    L’IMU e disciplinata dalla l. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che ha unificato IMU e TASI in unica imposta. Presupposto: possesso di immobili a titolo di proprieta, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Soggetti passivi: il proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Base imponibile: rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per coefficienti specifici per categoria (160 per cat. A esclusi A/10, 80 per A/10 e D/5, 65 per cat. D, 55 per C/1, ecc.). Aliquote: aliquota base 8,6 per mille, modificabile dal Comune dallo 0 al 10,6 per mille. Esenzione: abitazione principale (e relative pertinenze: 1 box, 1 cantina, 1 tettoia) categorie diverse da A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso). Versamento in due rate: acconto entro 16 giugno (50%), saldo entro 16 dicembre. Disciplina deroghe per immobili enti non commerciali, beni storici, ecc.

    Esempio pratico

    Tizio possiede un appartamento (seconda casa) cat. A/3 con rendita catastale 600 euro. Base imponibile IMU: 600 x 1,05 (rivalutazione) x 160 (coefficiente cat. A) = 100.800 euro. Aliquota del Comune 10,6 per mille: 100.800 x 0,0106 = 1.068 euro/anno. Versa 534 euro entro 16 giugno (acconto), 534 euro entro 16 dicembre (saldo). Se invece l’appartamento fosse abitazione principale e non di lusso, sarebbe esente.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla TARI (Tassa sui rifiuti, l. 147/2013), corrispettivo per servizio raccolta rifiuti. Diverge dalla TASI (Tributo sui servizi indivisibili), sostituita nel 2020 dall’IMU unificata. Si distingue dall’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, tributo indiretto. La IUC (Imposta Unica Comunale: IMU+TASI+TARI) era la denominazione complessiva pre-2020.

    Riferimenti normativi

    • l. 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) art. 1 co. 738-783 – disciplina IMU
    • d.lgs. 23/2011 – istituzione IMU
    • d.l. 201/2011 – anticipazione IMU
    • circ. MEF – chiarimenti operativi
  • Cedolare secca – Glossario giuridico

    Cedolare secca: regime opzionale di tassazione sostitutiva applicabile dai locatori persone fisiche sui canoni di locazione di immobili residenziali, in alternativa all’IRPEF e alle imposte di registro e di bollo.

    Significato giuridico

    La cedolare secca e disciplinata dal d.lgs. 23/2011 art. 3, attuativo della l. 42/2009. Caratteristiche: opzione esercitabile dal locatore persona fisica per immobili abitativi (cat. A esclusa A/10) e relative pertinenze. Aliquote: 21% per locazioni a canone libero; 10% per locazioni a canone concordato (l. 431/1998 art. 2 co. 3, contratti 3+2 in comuni ad alta tensione abitativa). Vantaggi: esonero da imposta di registro (di norma 2% del canone annuo) e imposta di bollo; tassazione fissa (no scaglioni progressivi IRPEF); blocco aggiornamento ISTAT del canone in opzione cedolare. Adempimenti: opzione esercitata in sede di registrazione del contratto (per nuovi) o entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualita successiva alla prima (per rinnovi); comunicazione preventiva al conduttore di rinuncia all’aggiornamento ISTAT con raccomandata. Versamento in acconto e saldo come per IRPEF. Revoca: possibile in ogni annualita successiva alla prima.

    Esempio pratico

    Tizio, persona fisica, loca un appartamento a Caia per 1.000 euro/mese (12.000 euro/anno) con contratto a canone libero 4+4. Opzione cedolare secca: tassa 21% di 12.000 = 2.520 euro/anno. Senza cedolare: imposta di registro 240 euro (2% canone) + IRPEF su 12.000 (es. al 33% sarebbe 3.960 euro – detrazione abbattimento canone se previsto). Cedolare conviene per locatori con redditi sopra il primo scaglione IRPEF. Tizio comunica a Caia rinuncia all’aggiornamento ISTAT.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’IRPEF ordinaria sui redditi fondiari, con aliquote progressive e abbattimenti per canoni concordati. Diverge dal regime fiscale degli immobili strumentali (locazioni commerciali), che e differente. Si distingue dalla locazione breve turistica (art. 4 d.l. 50/2017), per cui esiste cedolare secca con aliquota 21% (o 26% dal 2024 per piu di un immobile). I contratti studenti universitari (l. 431/1998 art. 5 co. 2-3) hanno regime agevolato.

    Riferimenti normativi

    • art. 3 d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 – cedolare secca
    • l. 9 dicembre 1998 n. 431 – locazioni residenziali
    • art. 4 d.l. 24 aprile 2017 n. 50 – locazioni brevi turistiche
    • l. 30 dicembre 2023 n. 213 (bilancio 2024) – aliquota 26% locazioni brevi multiple
  • Regime forfettario – Glossario giuridico

    Regime forfettario: regime fiscale agevolato per imprese individuali, lavoratori autonomi e professionisti con ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro, caratterizzato da imposta sostitutiva del 15% (5% per le startup nei primi 5 anni) e semplificazioni amministrative.

    Significato giuridico

    Il regime forfettario e disciplinato dalla l. 190/2014 (commi 54-89), come modificato negli anni. Requisiti di accesso: ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente (innalzato dalla l. 197/2022); spese per personale e collaboratori non superiori a 20.000 euro; non superare 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente (soglia elevata a 35.000 euro per il 2025 e il 2026, art. 1 comma 27 l. 199/2025); non essere socio di societa di persone, professionali, associazione professionale, controllante di SRL che svolgono attivita riconducibili; non aver rapporto di lavoro prevalente con datore con cui si vuole fatturare. Determinazione del reddito: applicazione di coefficiente di redditivita ai ricavi/compensi (variabile per attivita: 40% commercio, 78% professioni, 86% costruzioni, 62% intermediari, ecc.), poi sottrazione contributi INPS, infine aliquota sostitutiva del 15% (o 5% per startup nei primi 5 anni). Esoneri: niente IVA in fattura, niente ritenuta d’acconto, no studi di settore/ISA, no IRAP, dichiarazione semplificata. Causa di cessazione: superamento limite ricavi (con uscita dal regime nell’anno successivo, o nello stesso se ricavi > 100.000 euro).

    Esempio pratico

    Tizio, professionista (consulente informatico), apre partita IVA nel regime forfettario. Fattura 50.000 euro nell’anno. Coefficiente redditivita 67%: reddito imponibile lordo 50.000 x 0,67 = 33.500 euro. Sottrazione contributi INPS (es. 4.000 euro): reddito netto 29.500 euro. Imposta sostitutiva 15% = 4.425 euro (5% se startup nei primi 5 anni, totale 1.475 euro). Niente IVA in fattura, niente ritenute. Adempimenti molto semplificati.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal regime ordinario, con aliquote IRPEF progressive (23-43%) e applicazione IVA. Diverge dal regime di vantaggio (cd. minimi, d.l. 98/2011 oggi non piu accessibile salvo prosecuzione), aliquota 5% per startup. Si distingue dal regime semplificato per le imprese, applicato per cassa (art. 18 dpr 600/1973). Il regime impatriati e specifico per chi rimpatria in Italia con detassazione parziale.

    Riferimenti normativi

    • l. 23 dicembre 2014 n. 190 commi 54-89 – istituzione regime forfettario
    • l. 30 dicembre 2018 n. 145 – ampliamento (max 65.000)
    • l. 29 dicembre 2022 n. 197 – innalzamento limite a 85.000 euro
  • Cartella esattoriale – Glossario giuridico

    Cartella esattoriale (cartella di pagamento): atto formale con cui Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia, oggi AdER) richiede al contribuente il pagamento di somme dovute per tributi, contributi, sanzioni amministrative o altri crediti pubblici iscritti a ruolo.

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    Significato giuridico

    La cartella esattoriale e disciplinata dal dpr 602/1973 (riscossione delle imposte sul reddito). Contenuto obbligatorio: identificazione del contribuente, dell’ente impositore, dell’ente di riscossione, somme dovute distinte per voci (tributo principale, sanzioni, interessi, eventuali oneri di riscossione (l’aggio e abolito per i carichi affidati dal 1.1.2022), spese), termine di pagamento (60 giorni dalla notifica), avvertenza delle conseguenze del mancato pagamento, modalita di impugnazione. Notifica: posta raccomandata AR, messo notificatore, PEC. Termini decadenza notifica: variabili per tipo di entrata (es. cartelle da accertamenti tributari entro 31 dicembre del 3° anno successivo a quello della richiesta del ruolo). Impugnazione: davanti alla competente Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (cartelle relative a tributi); davanti al giudice ordinario per altre voci (es. multe). Rateizzazione: per le richieste presentate nel 2025-2026, fino a 84 rate mensili su semplice richiesta per debiti fino a 120.000 euro (96 rate nel 2027-2028, 108 dal 2029; fino a 120 rate documentando la difficolta; art. 19 DPR 602/1973 riscritto dal D.Lgs. 110/2024), con interessi di dilazione al 4,5% annuo (art. 21 DPR 602/1973). Termini di prescrizione variabili per tipo di entrata (10 anni per le imposte erariali secondo l’orientamento prevalente, 5 anni per tributi locali, contributi e sanzioni, 3 anni per il bollo auto).

    Esempio pratico

    Tizio non ha pagato l’IRPEF dovuta per l’anno 2022 di 5.000 euro. L’Agenzia delle Entrate emette accertamento, divenuto definitivo. Iscrive a ruolo. AdER notifica cartella esattoriale per 6.500 euro circa (5.000 IRPEF + sanzione 25% da omesso versamento, D.Lgs. 87/2024 + interessi + spese). Tizio puo: pagare entro 60 giorni; chiedere rateizzazione (fino a 84 rate per le richieste 2025-2026); presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni se ritiene il debito illegittimo. Senza azione, AdER puo procedere all’esecuzione forzata.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’avviso di accertamento, atto prodromico dell’AdE che contesta maggior imposta; la cartella e atto successivo per la riscossione. Diverge dall’avviso di addebito INPS, equivalente per i contributi previdenziali. Si distingue dal preavviso di iscrizione di ipoteca/fermo amministrativo, atti cautelativi. La definizione agevolata (rottamazione) consente periodicamente di estinguere i carichi versando solo capitale e spese, senza sanzioni, interessi di mora e aggio: l’ultima e la rottamazione-quinquies della L. 199/2025 (carichi 2000-2023, pagamento in unica soluzione al 31.7.2026 o fino a 54 rate bimestrali).

    Riferimenti normativi

    • dpr 29 settembre 1973 n. 602 – riscossione
    • art. 25 dpr 602/1973 – cartella di pagamento
    • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 – processo tributario
    • art. 19 d.lgs. 546/1992 – atti impugnabili
    • l. 27 dicembre 2017 n. 205 – riforma rottamazione e rateazione
  • Avviso di accertamento – Glossario giuridico

    Avviso di accertamento: provvedimento formale dell’Agenzia delle Entrate (o di altri enti impositori) con cui si contesta al contribuente l’esistenza di un maggior imponibile o di una maggiore imposta dovuta, con eventuale applicazione di sanzioni e interessi.

    Significato giuridico

    L’avviso di accertamento e disciplinato dal dpr 600/1973 (accertamento delle imposte sui redditi) e per l’IVA dal dpr 633/1972. Contenuto obbligatorio (art. 42 dpr 600/1973): identificazione del contribuente e dell’ufficio, anno d’imposta, motivazione (analitica delle ragioni di fatto e di diritto, indicazione degli atti su cui si basa), nuovo imponibile e/o maggiore imposta, sanzioni, interessi, termine e modalita di impugnazione, sottoscrizione del titolare o funzionario delegato. Notifica: messo notificatore o posta raccomandata o PEC. Termini di decadenza per la notifica (art. 43 dpr 600/1973): 31 dicembre del 5° anno successivo a quello della dichiarazione (o 7° anno per omessa dichiarazione). Termini estesi per redditi esteri o reati tributari. Effetti: esecutivita trascorsi 60 giorni dalla notifica (avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29 d.l. 78/2010): non occorre piu emissione di ruolo e cartella per la riscossione. Impugnazione: ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Autotutela: l’Ufficio puo annullare o modificare in autotutela l’avviso se illegittimo (artt. 2-quater l. 656/1994).

    Esempio pratico

    L’Agenzia delle Entrate, dopo una verifica fiscale, ritiene che Tizio abbia sotto-dichiarato redditi per 30.000 euro nell’anno 2021. Emette avviso di accertamento per maggiore imposta IRPEF di 10.000 euro + sanzioni 90% + interessi. Tizio riceve la notifica. Entro 60 giorni puo: pagare con riduzione sanzioni; chiedere accertamento con adesione (avviata definizione concordata con riduzione 1/3 sanzioni); presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria; richiedere autotutela se ritiene l’avviso manifestamente illegittimo.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla cartella esattoriale, atto successivo di richiesta del pagamento. Diverge dal processo verbale di constatazione (PVC), atto endoprocedimentale conclusivo dell’attivita ispettiva, non immediatamente impugnabile. Si distingue dall’avviso bonario (controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis dpr 600/1973), invito al pagamento di sanzioni ridotte. Il liquidazione automatizzata e operazione di calcolo dei tributi sulla base della dichiarazione.

    Riferimenti normativi

    • art. 42 dpr 29 settembre 1973 n. 600 – avviso di accertamento
    • art. 43 dpr 600/1973 – termini di accertamento
    • art. 29 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 – avvisi accertamento esecutivi
    • artt. 2-quater l. 656/1994 – autotutela
    • d.lgs. 218/1997 – accertamento con adesione
  • Ferie – Glossario giuridico

    Ferie: periodo annuale di riposo retribuito spettante al lavoratore dipendente per il recupero delle energie psicofisiche, riconosciuto come diritto fondamentale costituzionalmente garantito.

    Significato giuridico

    Le ferie sono disciplinate dall’art. 36 Cost. (diritto inalienabile al riposo), dall’art. 2109 c.c. e dal d.lgs. 66/2003 (attuativo della direttiva UE sull’orario di lavoro). Durata minima: 4 settimane di ferie retribuite per anno di servizio (art. 10 d.lgs. 66/2003), spesso ampliata dai CCNL. Caratteristiche: irrinunciabilita (art. 36 co. 3 Cost.: il diritto non puo essere ceduto o monetizzato in costanza di rapporto); retribuzione piena durante il godimento; continuita almeno per 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore (modalita determinate di concerto). Le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione o, in caso di esigenze aziendali, entro 18 mesi successivi (art. 10 co. 1 d.lgs. 66/2003). Le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto sono monetizzate (indennita sostitutiva delle ferie). Il datore di lavoro stabilisce il periodo di ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.

    Esempio pratico

    Tizio, dipendente con CCNL commercio (32 giorni di ferie annuali), nel 2024 matura 32 giorni di ferie. Le concorda con il datore di lavoro: 2 settimane in agosto, 1 settimana a Natale, alcune giornate sparse. Se a fine 2024 ha goduto solo 25 giorni, gli 7 residui devono essere goduti entro giugno 2026 (18 mesi). Se Tizio si dimette il 31 dicembre 2024 senza aver goduto le ferie residue, riceve indennita sostitutiva pari ai giorni non goduti.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dai permessi retribuiti (es. ROL Riduzione Orario Lavoro, festivita soppresse), istituto contrattuale collettivo. Diverge dall’aspettativa, periodo non retribuito di sospensione del rapporto. Si distingue dai congedi (matrimoniale, parentale, formazione), specifici per causale e con disciplina propria. I permessi per lutto, motivi gravi (l. 53/2000) sono distinti dalle ferie.

    Riferimenti normativi

    • art. 36 co. 3 Cost. – ferie retribuite irrinunciabili
    • art. 2109 c.c. – ferie annuali
    • art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 – ferie annuali (4 settimane)
    • Dir. UE 2003/88/CE – orario di lavoro
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