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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): imposta indiretta che colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio italiano da soggetti che esercitano attivita d’impresa, arte o professione, gravando in via definitiva sul consumatore finale.

Significato giuridico

L’IVA e disciplinata dal dpr 633/1972, in attuazione delle direttive comunitarie (oggi Dir. UE 2006/112/CE). Caratteristiche: imposta sul valore aggiunto generato in ogni fase del ciclo produttivo-distributivo, mediante meccanismo di detrazione IVA acquisti dall’IVA addebitata in vendita; neutrale per le imprese (recuperano l’IVA pagata sugli acquisti detraendola), gravante solo sul consumatore finale. Aliquote in Italia: 4% (beni di prima necessita: pane, latte, libri); 5% (alcuni servizi sociosanitari, salse, basilico, ecc.); 10% (acqua, energia elettrica, alcune cessioni alimentari); 22% (aliquota ordinaria). Soggetti passivi: imprese individuali e societa, professionisti, agricoltori, enti commerciali. Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2019 tra soggetti residenti. Regime forfettario (l. 190/2014): per chi ha ricavi/compensi annui fino a 85.000 euro (dal 2023), no IVA in fattura, regime di tassazione sostitutiva semplificata.

Esempio pratico

Tizio, commerciante, acquista merce per 1.000 euro + IVA 22% = 220 euro IVA. Rivende a 1.500 euro + IVA 22% = 330 euro IVA. Versa all’erario: 330 (IVA addebitata) – 220 (IVA detratta su acquisti) = 110 euro. Il consumatore finale paga 1.830 euro inclusi 330 di IVA. L’IVA totale sull’operazione e 330 euro, riscossa frazionatamente nelle varie fasi (Tizio versa 110, il suo fornitore versa la differenza con i propri fornitori, ecc.).

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’IRPEF e IRES, imposte dirette sul reddito. Diverge dall’imposta di registro (dpr 131/1986), tributo indiretto sugli atti formati. Si distingue dalle accise, imposte specifiche su alcuni beni (carburanti, alcoolici, energia). Per le operazioni extra UE opera il regime di non imponibilita all’esportazione + dazi e IVA all’importazione.

Riferimenti normativi

  • dpr 26 ottobre 1972 n. 633 — Disciplina IVA
  • Dir. UE 2006/112/CE — Direttiva comune IVA
  • art. 16 dpr 633/1972 — aliquote
  • l. 190/2014 — regime forfettario
  • d.l. 119/2018 — fatturazione elettronica obbligatoria
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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