Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • SPA – Glossario giuridico

    SPA (Societa per Azioni): principale forma di societa di capitali, in cui il capitale e suddiviso in azioni liberamente trasferibili, i soci (azionisti) rispondono solo nei limiti del conferimento e la societa gode di piena personalita giuridica.

    Significato giuridico

    La SPA e disciplinata dagli artt. 2325 ss. c.c., riformati dal d.lgs. 6/2003. Caratteristiche: autonomia patrimoniale perfetta; responsabilita degli azionisti limitata al conferimento; capitale sociale minimo 50.000 euro; capitale rappresentato da azioni (titoli liberamente trasferibili, possibilita di accesso al mercato dei capitali se quotata); organi obbligatori: assemblea degli azionisti, consiglio di amministrazione (o amministratore unico per societa piccole), collegio sindacale (organo di controllo). Modelli di governance: tradizionale (CdA + Collegio sindacale + revisore esterno), monistico (CdA con comitato di controllo interno), dualistico (consiglio di gestione + consiglio di sorveglianza). Costituzione: atto pubblico notarile, iscrizione al Registro delle imprese, formazione integrale del capitale (almeno 25% in denaro al momento della sottoscrizione). Vantaggi: maggiore prestigio, accesso al mercato dei capitali (quotazione), flessibilita di organizzazione e finanziamento. Svantaggi: costi di gestione elevati, complessita amministrativa, obblighi di trasparenza.

    Esempio pratico

    Tizio, imprenditore con attivita consolidata, intende espandersi e attrarre investitori. Trasforma la sua SRL in SPA con capitale 100.000 euro divisi in 10.000 azioni da 10 euro ciascuna. Apre il capitale a nuovi soci tramite aumento di capitale. La SPA puo successivamente quotarsi in Borsa (Borsa Italiana, mercato MTA o Euronext STAR) per raccogliere capitali sui mercati. Adotta modello tradizionale con CdA di 5 membri, collegio sindacale, revisore legale.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla SRL (artt. 2462 ss. c.c.) per: capitale minimo (50.000 vs 10.000), unita di partecipazione (azioni vs quote), maggiore strutturazione organizzativa. Diverge dalla SAPA (Societa in Accomandita per Azioni, artt. 2452 ss. c.c.), che ha soci accomandatari (responsabilita illimitata, amministrazione) e accomandanti (responsabilita limitata). Si distingue dalla societa cooperativa, che persegue scopo mutualistico. La societa europea (SE) opera in piu paesi UE secondo Reg. UE 2157/2001.

    Riferimenti normativi

    • artt. 2325-2451 c.c. – Societa per azioni
    • art. 2327 c.c. – capitale sociale minimo
    • art. 2380 c.c. – modelli di governance
    • d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) – disciplina societa quotate
  • Capitale sociale – Glossario giuridico

    Capitale sociale: somma del valore nominale dei conferimenti dei soci che costituisce la dotazione patrimoniale iniziale della societa, indicata nell’atto costitutivo e nello statuto.

    Significato giuridico

    Il capitale sociale e disciplinato per ciascun tipo di societa: SPA (art. 2327 c.c., minimo 50.000 euro); SRL (art. 2463 c.c., minimo 10.000 euro); SRLS (art. 2463-bis c.c., da 1 a 9.999 euro); cooperative (variabile per tipo). Funzioni: garanzia per i creditori (anche se solo formale, dato che il capitale puo essere consumato dalle perdite); identita patrimoniale iniziale; misura della partecipazione dei soci agli utili e alle perdite. Conferimenti: in denaro (di regola almeno il 25% versato alla sottoscrizione, il resto richiamabile dagli amministratori); in beni in natura (con perizia di stima); in crediti; per SRL, anche in prestazioni d’opera o di servizi (art. 2464 c.c.). Modifiche: aumento di capitale (a pagamento o gratuito) con delibera assembleare; riduzione di capitale (volontaria o per perdite). Perdite oltre il terzo (artt. 2446-2447 c.c. per SPA, 2482-bis per SRL): se le perdite riducono il capitale di oltre 1/3, obbligo degli amministratori di convocare l’assemblea per assumere provvedimenti; se il capitale scende sotto il minimo legale, obbligo di ricostituirlo o trasformare/sciogliere la societa.

    Esempio pratico

    Tizio e Caio costituiscono SRL con capitale sociale 30.000 euro: Tizio conferisce 15.000 in denaro (versa 25% = 3.750 alla sottoscrizione, restanti richiamabili), Caio conferisce un macchinario valutato in perizia 15.000 euro. Quote: 50/50. Dopo 3 anni di attivita, perdite cumulative di 20.000 euro: il capitale si riduce a 10.000 (perdita oltre 1/3, 2/3 del capitale e’ eroso). L’assemblea deve essere convocata: i soci possono coprire le perdite (ricostituire il capitale a 30.000) o ridurre il capitale a 10.000 (mantenendo il minimo legale SRL).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal patrimonio netto, che e capitale sociale + riserve + utili portati a nuovo – perdite. Diverge dal patrimonio sociale, che e l’insieme dei beni e dei rapporti giuridici della societa. Si distingue dai finanziamenti soci (es. soci finanziatori, prestiti soci), che sono debiti, non capitale. Le riserve (legale, statutaria, straordinaria) sono utili accantonati, distinte dal capitale.

    Riferimenti normativi

    • art. 2327 c.c. – capitale minimo SPA
    • art. 2463 c.c. – costituzione SRL e capitale
    • art. 2464 c.c. – conferimenti SRL
    • artt. 2446-2447 c.c. – perdite oltre 1/3 SPA
    • artt. 2482-bis – 2482-ter c.c. – perdite oltre 1/3 SRL
  • Azienda – Glossario giuridico

    Azienda: complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, comprensivo di beni materiali, immateriali, rapporti contrattuali e elementi di organizzazione.

    Significato giuridico

    L’azienda e disciplinata dagli artt. 2555 ss. del codice civile. Definizione (art. 2555 c.c.): complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Elementi tipici: beni materiali (immobili, macchinari, attrezzature, scorte); beni immateriali (marchi, brevetti, know-how, software, licenze); rapporti contrattuali (locazioni, forniture, lavoro); avviamento (capacita di produrre profitti, valore organizzativo). L’azienda e diversa dall’impresa (attivita economica organizzata, art. 2082 c.c.): l’azienda e il bene strumentale, l’impresa e l’attivita. Trasferimento: cessione, affitto, conferimento in societa, successione mortis causa, fusione/scissione. Forma: atto pubblico o scrittura privata autenticata, iscritto al Registro delle imprese (art. 2556 c.c.). Effetti: subentro dei contratti non personali (art. 2558 c.c.), responsabilita dei debiti risultanti dai libri contabili (art. 2560 c.c., cessionario in solido con cedente per 2 anni), divieto di concorrenza del cedente per 5 anni (art. 2557 c.c.).

    Esempio pratico

    Tizio vende a Caio la sua azienda commerciale (negozio di abbigliamento): cessione del compendio aziendale per 200.000 euro. Compresi: arredi, scorte, marchio, contratto di locazione del negozio, contratti con i dipendenti, avviamento commerciale. Caio subentra automaticamente nei contratti (salvo recesso entro 3 mesi, art. 2558 c.c.) e risponde dei debiti risultanti dai libri contabili per 2 anni in solido con Tizio. Tizio non puo aprire negozio di abbigliamento concorrente nello stesso comune per 5 anni (art. 2557 c.c.).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’impresa (art. 2082 c.c.), che e attivita economica organizzata professionalmente. Diverge dalla ditta (art. 2563 c.c.), che e il nome con cui l’imprenditore esercita l’impresa. Si distingue dal marchio (artt. 2569 ss. c.c.), che e un segno distintivo dei prodotti/servizi. Il ramo d’azienda e una porzione funzionalmente autonoma dell’azienda, trasferibile autonomamente.

    Riferimenti normativi

    • art. 2555 c.c. – nozione di azienda
    • art. 2556 c.c. – trasferimento d’azienda
    • art. 2557 c.c. – divieto di concorrenza
    • art. 2558 c.c. – subentro dei contratti
    • art. 2560 c.c. – debiti relativi all’azienda ceduta
  • Marchio – Glossario giuridico

    Marchio: segno distintivo di prodotti o servizi di un’impresa, suscettibile di rappresentazione grafica e idoneo a distinguere i prodotti/servizi di un soggetto da quelli di altri.

    Significato giuridico

    Il marchio e disciplinato dagli artt. 2569 ss. c.c. e principalmente dal d.lgs. 30/2005 (Codice della proprieta industriale, CPI). Tipologie di segni registrabili: parole (denominazioni), figure (loghi), combinazioni di parole e immagini, colori, suoni, forme dei prodotti, imballaggi. Requisiti di validita: novita (non identico o confondibile a marchi anteriori), capacita distintiva (non descrittivo dei prodotti/servizi), liceita (non contrario a ordine pubblico o buon costume). Registrazione: presso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per marchio nazionale; EUIPO (Ufficio UE) per marchio europeo; OMPI per marchio internazionale. Durata: 10 anni dalla registrazione, rinnovabili indefinitamente. Tutela: diritto esclusivo di uso e di disposizione; azione contro la contraffazione (artt. 124 ss. CPI: inibitoria, risarcimento, distruzione). Marchio di fatto: anche il marchio non registrato gode di una tutela limitata dall’uso di fatto (art. 12 CPI). Il marchio puo essere ceduto o concesso in licenza.

    Esempio pratico

    Tizio apre una caffetteria. Vuole proteggere il nome distintivo “Caffe del Sole” e il logo (un sole stilizzato). Deposita domanda di registrazione presso UIBM per la classe 43 (servizi di ristorazione). Dopo verifiche e pubblicazione, riceve il certificato. Per 10 anni ha diritto esclusivo all’uso del marchio: puo agire contro chiunque usi marchi confondibili nello stesso settore (es. “Caffe Solare” nello stesso comune). Puo concedere licenza ad altri esercizi in franchising.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal brevetto (artt. 2584 c.c., 45 CPI), che tutela invenzioni tecniche. Diverge dal diritto d’autore (l. 633/1941), che tutela opere dell’ingegno (libri, musica, software). Si distingue dal nome commerciale (art. 2563 c.c. ditta), che identifica l’imprenditore. Il design (art. 31 CPI) tutela disegni e modelli ornamentali. La denominazione di origine (DOP, IGP) tutela prodotti agroalimentari legati a un territorio.

    Riferimenti normativi

    • artt. 2569-2574 c.c. – marchio
    • d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 – Codice della proprieta industriale
    • art. 12 CPI – requisiti di validita
    • Reg. UE 2017/1001 – marchio dell’Unione europea
  • Concorrenza sleale – Glossario giuridico

    Concorrenza sleale: insieme di atti, contrari alla correttezza professionale, posti in essere da un imprenditore contro un concorrente e idonei a danneggiarne l’azienda.

    Significato giuridico

    La concorrenza sleale e disciplinata dall’art. 2598 c.c. Compie atti di concorrenza sleale chi: 1) usa nomi o segni distintivi confondibili con quelli usati legittimamente da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente (atti confusori); 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attivita di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente (atti denigratori e di appropriazione); 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda (clausola generale, comprende: sviamento di clientela, storno di dipendenti, boicottaggio, pubblicita ingannevole). Tutela (art. 2599 c.c.): inibitoria, distruzione degli oggetti dell’atto sleale, pubblicazione della sentenza. Risarcimento del danno (art. 2600 c.c.) se l’atto e doloso o colposo. La concorrenza sleale presuppone rapporto di concorrenza tra le imprese: stessa attivita economica, identico mercato di sbocco. Sanzioni anche per concorrenza scorretta presso AGCM (l. 287/1990 antitrust per pratiche piu gravi).

    Esempio pratico

    Tizio gestisce un ristorante di successo. Caio apre vicino un ristorante con nome simile, identico stile di insegna, riproduce gli stessi piatti distintivi e diffonde voci negative sul ristorante di Tizio (es. presunte irregolarita igieniche inventate). Tizio puo agire in giudizio contro Caio per concorrenza sleale: atti confusori (insegna, piatti) + denigratori (voci false). Chiede inibitoria (Caio deve cambiare insegna, smettere di diffondere voci), risarcimento dei danni, pubblicazione della sentenza.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalle pratiche commerciali scorrette (d.lgs. 206/2005 Codice del Consumo), specifiche per relazioni B2C. Diverge dalla contraffazione di marchi/brevetti (d.lgs. 30/2005 CPI), tutela autonoma di diritti di proprieta industriale. Si distingue dall’abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE, art. 3 l. 287/1990), violazione antitrust. La diffamazione (art. 595 c.p.) tutela penalmente la reputazione, anche dell’imprenditore, ma con presupposti diversi.

    Riferimenti normativi

    • art. 2598 c.c. – atti di concorrenza sleale
    • art. 2599 c.c. – sanzioni inibitorie
    • art. 2600 c.c. – risarcimento dei danni
    • d.lgs. 30/2005 (CPI) – contraffazione di marchi
    • l. 10 ottobre 1990 n. 287 – antitrust
  • Antitrust – Glossario giuridico

    Antitrust: disciplina giuridica che tutela la concorrenza nei mercati attraverso il divieto di intese restrittive, di abusi di posizione dominante e il controllo delle concentrazioni tra imprese.

    Significato giuridico

    La disciplina antitrust e contenuta nella l. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e negli artt. 101 e 102 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). Tre pilastri: 1) Divieto di intese restrittive (art. 2 l. 287/1990, art. 101 TFUE): accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese, pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza (es. cartelli sui prezzi, ripartizione di mercati, limitazione produzione); 2) Divieto di abuso di posizione dominante (art. 3 l. 287/1990, art. 102 TFUE): impresa dominante che sfrutta abusivamente la propria posizione (prezzi predatori, rifiuto di fornitura, vendite legate); 3) Controllo delle concentrazioni (artt. 5-7 l. 287/1990, Reg. UE 139/2004): fusioni, acquisizioni di controllo, joint venture che superino determinate soglie devono essere notificate preventivamente all’AGCM (o Commissione UE) per autorizzazione. Autorita di vigilanza: AGCM (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato) in Italia, Commissione UE-DG COMP per dimensione UE. Sanzioni amministrative: fino al 10% del fatturato globale. Programma di clemenza: esenzione o riduzione della sanzione per chi denuncia per primo intese cartellistiche.

    Esempio pratico

    Tre aziende di trasporto su gomma si accordano per fissare insieme i prezzi minimi del trasporto merci e ripartirsi le rotte. L’AGCM, ricevuta segnalazione, apre istruttoria: rinviene comunicazioni, riunioni segrete, prezzi simultaneamente aumentati. Conclude: intesa anticoncorrenziale (cartello). Sanzione pecuniaria di 50 milioni di euro complessivi alle tre aziende. Una di esse aveva chiesto programma di clemenza confessando: ha sanzione ridotta o annullata. I clienti danneggiati possono agire civilmente per risarcimento (private enforcement).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), che opera tra imprese specifiche con scopo confusorio o denigratorio. Diverge dalla tutela del consumatore (Codice del Consumo, d.lgs. 206/2005), che opera in relazioni B2C. Si distingue dalla disciplina degli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE), che vieta agli Stati membri di erogare sovvenzioni distorsive della concorrenza. Le autorita regolatorie di settore (ARERA, AGCOM, ANAC) hanno competenze specifiche per i rispettivi mercati.

    Riferimenti normativi

    • l. 10 ottobre 1990 n. 287 – Norme tutela concorrenza e mercato
    • artt. 101 e 102 TFUE – divieti antitrust UE
    • Reg. UE 139/2004 – controllo concentrazioni
    • d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3 – private enforcement (risarcimento danni antitrust)
  • GDPR – Glossario giuridico

    GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679): normativa europea che disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche, in vigore dal 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

    Significato giuridico

    Il GDPR e contenuto nel Regolamento UE 2016/679, recepito in Italia dal d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il previgente Codice Privacy (d.lgs. 196/2003). Principi fondamentali (art. 5 GDPR): liceita, correttezza, trasparenza; limitazione delle finalita; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrita e riservatezza; accountability (responsabilizzazione del titolare). Soggetti: interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati); titolare del trattamento (decide finalita e mezzi); responsabile del trattamento (tratta dati per conto del titolare); DPO (Data Protection Officer, obbligatorio per PA e per trattamenti su larga scala). Diritti dell’interessato (artt. 15-22): accesso, rettifica, cancellazione (diritto all’oblio), limitazione del trattamento, portabilita dei dati, opposizione, non essere sottoposto a decisioni automatizzate. Base giuridica del trattamento (art. 6): consenso, contratto, obbligo legale, interesse vitale, interesse pubblico, legittimo interesse. Sanzioni: fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato annuo mondiale, a seconda dell’importo maggiore. Adempimenti: registro dei trattamenti (art. 30), DPIA (valutazione d’impatto, art. 35), notifica di data breach entro 72 ore al Garante (art. 33).

    Esempio pratico

    Tizio, titolare di e-commerce, raccoglie dati personali dei clienti (nome, indirizzo, email, dati di pagamento). Deve: avere base giuridica per il trattamento (esecuzione contratto, consenso per newsletter), informare gli utenti con informativa chiara e completa, garantire i diritti (accesso, cancellazione), implementare misure di sicurezza (cifratura, accessi limitati), tenere registro dei trattamenti. Se subisce data breach (es. attacco hacker con sottrazione dati), deve notificare al Garante entro 72 ore e, se rischio elevato, comunicare agli interessati.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla Direttiva ePrivacy (2002/58/CE), che disciplina aspetti specifici di comunicazioni elettroniche (cookie, marketing). Diverge dalla Direttiva NIS 2 (UE 2022/2555), specifica per sicurezza informatica di settori critici. Si distingue dal diritto all’immagine (art. 10 c.c.), che opera in ambito civilistico tradizionale. L’AI Act (Reg. UE 2024/1689) e la nuova normativa europea su intelligenza artificiale, complementare al GDPR.

    Riferimenti normativi

    • Reg. UE 2016/679 (GDPR) – protezione dati personali
    • d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice Privacy (come modificato dal d.lgs. 101/2018)
    • d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 – adeguamento al GDPR
    • Linee guida EDPB – interpretazione operativa
  • Dato personale – Glossario giuridico

    Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, mediante riferimento a un identificatore (nome, numero, dati di localizzazione, identificativo online, elementi caratteristici della identita fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale).

    Significato giuridico

    La definizione di dato personale e contenuta nell’art. 4 n. 1 del Reg. UE 2016/679 (GDPR). Categorie: dati personali comuni (nome, indirizzo, email, dati di contatto, dati professionali, fotografie, video); dati particolari (art. 9 GDPR, ex dati sensibili: origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, salute, vita sessuale o orientamento sessuale): tutela rafforzata, trattamento di regola vietato salvo deroghe specifiche (consenso esplicito, interesse vitale, finalita sanitarie, ecc.); dati giudiziari (art. 10 GDPR: relativi a condanne penali, reati, misure di sicurezza), trattabili solo dietro autorita o disposizione di legge. Identificabilita: la persona e identificabile se puo essere individuata anche solo indirettamente, mediante combinazione di piu informazioni. Pseudonimizzazione (art. 4 n. 5 GDPR): tecnica che separa l’identificazione dell’interessato dai dati, riducendo (ma non eliminando) il rischio; resta dato personale. Anonimizzazione: rende irreversibilmente non identificabile la persona; il dato anonimo non e piu dato personale e non rientra nel GDPR.

    Esempio pratico

    L’indirizzo email “mario.rossi@email.it” e dato personale (identifica una persona specifica). L’indirizzo IP del dispositivo e dato personale (puo essere ricondotto a un utente). Una foto in cui si riconosce il volto e dato personale. Una statistica aggregata “il 45% dei clienti ha tra 30 e 40 anni” non e dato personale (anonimo). Una cartella clinica e dato particolare (salute): tutela rafforzata, trattamento solo per finalita sanitarie con consenso o base giuridica specifica.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal dato anonimo, che non identifica alcuna persona e non rientra nel GDPR. Diverge dal dato pseudonimizzato, che resta dato personale ma con tutele aggiuntive di sicurezza. Si distingue dai dati delle persone giuridiche (societa, enti), che non rientrano nel GDPR (alcuni Stati hanno proprie discipline residuali). Le informazioni commerciali sui prodotti o sui servizi non sono dati personali se non riferite a una persona specifica.

    Riferimenti normativi

    • art. 4 n. 1 Reg. UE 2016/679 – definizione di dato personale
    • art. 9 GDPR – categorie particolari di dati
    • art. 10 GDPR – dati relativi a condanne penali e reati
    • art. 4 n. 5 GDPR – pseudonimizzazione
  • IMU – Glossario giuridico

    IMU (Imposta Municipale Propria): imposta locale che colpisce il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), versata annualmente al Comune in cui si trova il bene.

    Significato giuridico

    L’IMU e disciplinata dalla l. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che ha unificato IMU e TASI in unica imposta. Presupposto: possesso di immobili a titolo di proprieta, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Soggetti passivi: il proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Base imponibile: rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per coefficienti specifici per categoria (160 per cat. A esclusi A/10, 80 per A/10 e D/5, 65 per cat. D, 55 per C/1, ecc.). Aliquote: aliquota base 8,6 per mille, modificabile dal Comune dallo 0 al 10,6 per mille. Esenzione: abitazione principale (e relative pertinenze: 1 box, 1 cantina, 1 tettoia) categorie diverse da A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso). Versamento in due rate: acconto entro 16 giugno (50%), saldo entro 16 dicembre. Disciplina deroghe per immobili enti non commerciali, beni storici, ecc.

    Esempio pratico

    Tizio possiede un appartamento (seconda casa) cat. A/3 con rendita catastale 600 euro. Base imponibile IMU: 600 x 1,05 (rivalutazione) x 160 (coefficiente cat. A) = 100.800 euro. Aliquota del Comune 10,6 per mille: 100.800 x 0,0106 = 1.068 euro/anno. Versa 534 euro entro 16 giugno (acconto), 534 euro entro 16 dicembre (saldo). Se invece l’appartamento fosse abitazione principale e non di lusso, sarebbe esente.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla TARI (Tassa sui rifiuti, l. 147/2013), corrispettivo per servizio raccolta rifiuti. Diverge dalla TASI (Tributo sui servizi indivisibili), sostituita nel 2020 dall’IMU unificata. Si distingue dall’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, tributo indiretto. La IUC (Imposta Unica Comunale: IMU+TASI+TARI) era la denominazione complessiva pre-2020.

    Riferimenti normativi

    • l. 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) art. 1 co. 738-783 – disciplina IMU
    • d.lgs. 23/2011 – istituzione IMU
    • d.l. 201/2011 – anticipazione IMU
    • circ. MEF – chiarimenti operativi
  • Cedolare secca – Glossario giuridico

    Cedolare secca: regime opzionale di tassazione sostitutiva applicabile dai locatori persone fisiche sui canoni di locazione di immobili residenziali, in alternativa all’IRPEF e alle imposte di registro e di bollo.

    Significato giuridico

    La cedolare secca e disciplinata dal d.lgs. 23/2011 art. 3, attuativo della l. 42/2009. Caratteristiche: opzione esercitabile dal locatore persona fisica per immobili abitativi (cat. A esclusa A/10) e relative pertinenze. Aliquote: 21% per locazioni a canone libero; 10% per locazioni a canone concordato (l. 431/1998 art. 2 co. 3, contratti 3+2 in comuni ad alta tensione abitativa). Vantaggi: esonero da imposta di registro (di norma 2% del canone annuo) e imposta di bollo; tassazione fissa (no scaglioni progressivi IRPEF); blocco aggiornamento ISTAT del canone in opzione cedolare. Adempimenti: opzione esercitata in sede di registrazione del contratto (per nuovi) o entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualita successiva alla prima (per rinnovi); comunicazione preventiva al conduttore di rinuncia all’aggiornamento ISTAT con raccomandata. Versamento in acconto e saldo come per IRPEF. Revoca: possibile in ogni annualita successiva alla prima.

    Esempio pratico

    Tizio, persona fisica, loca un appartamento a Caia per 1.000 euro/mese (12.000 euro/anno) con contratto a canone libero 4+4. Opzione cedolare secca: tassa 21% di 12.000 = 2.520 euro/anno. Senza cedolare: imposta di registro 240 euro (2% canone) + IRPEF su 12.000 (es. al 33% sarebbe 3.960 euro – detrazione abbattimento canone se previsto). Cedolare conviene per locatori con redditi sopra il primo scaglione IRPEF. Tizio comunica a Caia rinuncia all’aggiornamento ISTAT.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’IRPEF ordinaria sui redditi fondiari, con aliquote progressive e abbattimenti per canoni concordati. Diverge dal regime fiscale degli immobili strumentali (locazioni commerciali), che e differente. Si distingue dalla locazione breve turistica (art. 4 d.l. 50/2017), per cui esiste cedolare secca con aliquota 21% (o 26% dal 2024 per piu di un immobile). I contratti studenti universitari (l. 431/1998 art. 5 co. 2-3) hanno regime agevolato.

    Riferimenti normativi

    • art. 3 d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 – cedolare secca
    • l. 9 dicembre 1998 n. 431 – locazioni residenziali
    • art. 4 d.l. 24 aprile 2017 n. 50 – locazioni brevi turistiche
    • l. 30 dicembre 2023 n. 213 (bilancio 2024) – aliquota 26% locazioni brevi multiple
  • Regime forfettario – Glossario giuridico

    Regime forfettario: regime fiscale agevolato per imprese individuali, lavoratori autonomi e professionisti con ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro, caratterizzato da imposta sostitutiva del 15% (5% per le startup nei primi 5 anni) e semplificazioni amministrative.

    Significato giuridico

    Il regime forfettario e disciplinato dalla l. 190/2014 (commi 54-89), come modificato negli anni. Requisiti di accesso: ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente (innalzato dalla l. 197/2022); spese per personale e collaboratori non superiori a 20.000 euro; non superare 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente (soglia elevata a 35.000 euro per il 2025 e il 2026, art. 1 comma 27 l. 199/2025); non essere socio di societa di persone, professionali, associazione professionale, controllante di SRL che svolgono attivita riconducibili; non aver rapporto di lavoro prevalente con datore con cui si vuole fatturare. Determinazione del reddito: applicazione di coefficiente di redditivita ai ricavi/compensi (variabile per attivita: 40% commercio, 78% professioni, 86% costruzioni, 62% intermediari, ecc.), poi sottrazione contributi INPS, infine aliquota sostitutiva del 15% (o 5% per startup nei primi 5 anni). Esoneri: niente IVA in fattura, niente ritenuta d’acconto, no studi di settore/ISA, no IRAP, dichiarazione semplificata. Causa di cessazione: superamento limite ricavi (con uscita dal regime nell’anno successivo, o nello stesso se ricavi > 100.000 euro).

    Esempio pratico

    Tizio, professionista (consulente informatico), apre partita IVA nel regime forfettario. Fattura 50.000 euro nell’anno. Coefficiente redditivita 67%: reddito imponibile lordo 50.000 x 0,67 = 33.500 euro. Sottrazione contributi INPS (es. 4.000 euro): reddito netto 29.500 euro. Imposta sostitutiva 15% = 4.425 euro (5% se startup nei primi 5 anni, totale 1.475 euro). Niente IVA in fattura, niente ritenute. Adempimenti molto semplificati.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal regime ordinario, con aliquote IRPEF progressive (23-43%) e applicazione IVA. Diverge dal regime di vantaggio (cd. minimi, d.l. 98/2011 oggi non piu accessibile salvo prosecuzione), aliquota 5% per startup. Si distingue dal regime semplificato per le imprese, applicato per cassa (art. 18 dpr 600/1973). Il regime impatriati e specifico per chi rimpatria in Italia con detassazione parziale.

    Riferimenti normativi

    • l. 23 dicembre 2014 n. 190 commi 54-89 – istituzione regime forfettario
    • l. 30 dicembre 2018 n. 145 – ampliamento (max 65.000)
    • l. 29 dicembre 2022 n. 197 – innalzamento limite a 85.000 euro
  • Cartella esattoriale – Glossario giuridico

    Cartella esattoriale (cartella di pagamento): atto formale con cui Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia, oggi AdER) richiede al contribuente il pagamento di somme dovute per tributi, contributi, sanzioni amministrative o altri crediti pubblici iscritti a ruolo.

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    Significato giuridico

    La cartella esattoriale e disciplinata dal dpr 602/1973 (riscossione delle imposte sul reddito). Contenuto obbligatorio: identificazione del contribuente, dell’ente impositore, dell’ente di riscossione, somme dovute distinte per voci (tributo principale, sanzioni, interessi, eventuali oneri di riscossione (l’aggio e abolito per i carichi affidati dal 1.1.2022), spese), termine di pagamento (60 giorni dalla notifica), avvertenza delle conseguenze del mancato pagamento, modalita di impugnazione. Notifica: posta raccomandata AR, messo notificatore, PEC. Termini decadenza notifica: variabili per tipo di entrata (es. cartelle da accertamenti tributari entro 31 dicembre del 3° anno successivo a quello della richiesta del ruolo). Impugnazione: davanti alla competente Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (cartelle relative a tributi); davanti al giudice ordinario per altre voci (es. multe). Rateizzazione: per le richieste presentate nel 2025-2026, fino a 84 rate mensili su semplice richiesta per debiti fino a 120.000 euro (96 rate nel 2027-2028, 108 dal 2029; fino a 120 rate documentando la difficolta; art. 19 DPR 602/1973 riscritto dal D.Lgs. 110/2024), con interessi di dilazione al 4,5% annuo (art. 21 DPR 602/1973). Termini di prescrizione variabili per tipo di entrata (10 anni per le imposte erariali secondo l’orientamento prevalente, 5 anni per tributi locali, contributi e sanzioni, 3 anni per il bollo auto).

    Esempio pratico

    Tizio non ha pagato l’IRPEF dovuta per l’anno 2022 di 5.000 euro. L’Agenzia delle Entrate emette accertamento, divenuto definitivo. Iscrive a ruolo. AdER notifica cartella esattoriale per 6.500 euro circa (5.000 IRPEF + sanzione 25% da omesso versamento, D.Lgs. 87/2024 + interessi + spese). Tizio puo: pagare entro 60 giorni; chiedere rateizzazione (fino a 84 rate per le richieste 2025-2026); presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni se ritiene il debito illegittimo. Senza azione, AdER puo procedere all’esecuzione forzata.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’avviso di accertamento, atto prodromico dell’AdE che contesta maggior imposta; la cartella e atto successivo per la riscossione. Diverge dall’avviso di addebito INPS, equivalente per i contributi previdenziali. Si distingue dal preavviso di iscrizione di ipoteca/fermo amministrativo, atti cautelativi. La definizione agevolata (rottamazione) consente periodicamente di estinguere i carichi versando solo capitale e spese, senza sanzioni, interessi di mora e aggio: l’ultima e la rottamazione-quinquies della L. 199/2025 (carichi 2000-2023, pagamento in unica soluzione al 31.7.2026 o fino a 54 rate bimestrali).

    Riferimenti normativi

    • dpr 29 settembre 1973 n. 602 – riscossione
    • art. 25 dpr 602/1973 – cartella di pagamento
    • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 – processo tributario
    • art. 19 d.lgs. 546/1992 – atti impugnabili
    • l. 27 dicembre 2017 n. 205 – riforma rottamazione e rateazione
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