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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Capitale sociale: somma del valore nominale dei conferimenti dei soci che costituisce la dotazione patrimoniale iniziale della societa, indicata nell’atto costitutivo e nello statuto.

Significato giuridico

Il capitale sociale e disciplinato per ciascun tipo di societa: SPA (art. 2327 c.c., minimo 50.000 euro); SRL (art. 2463 c.c., minimo 10.000 euro); SRLS (art. 2463-bis c.c., da 1 a 9.999 euro); cooperative (variabile per tipo). Funzioni: garanzia per i creditori (anche se solo formale, dato che il capitale puo essere consumato dalle perdite); identita patrimoniale iniziale; misura della partecipazione dei soci agli utili e alle perdite. Conferimenti: in denaro (di regola almeno il 25% versato alla sottoscrizione, il resto richiamabile dagli amministratori); in beni in natura (con perizia di stima); in crediti; per SRL, anche in prestazioni d’opera o di servizi (art. 2464 c.c.). Modifiche: aumento di capitale (a pagamento o gratuito) con delibera assembleare; riduzione di capitale (volontaria o per perdite). Perdite oltre il terzo (artt. 2446-2447 c.c. per SPA, 2482-bis per SRL): se le perdite riducono il capitale di oltre 1/3, obbligo degli amministratori di convocare l’assemblea per assumere provvedimenti; se il capitale scende sotto il minimo legale, obbligo di ricostituirlo o trasformare/sciogliere la societa.

Esempio pratico

Tizio e Caio costituiscono SRL con capitale sociale 30.000 euro: Tizio conferisce 15.000 in denaro (versa 25% = 3.750 alla sottoscrizione, restanti richiamabili), Caio conferisce un macchinario valutato in perizia 15.000 euro. Quote: 50/50. Dopo 3 anni di attivita, perdite cumulative di 20.000 euro: il capitale si riduce a 10.000 (perdita oltre 1/3, 2/3 del capitale è eroso). L’assemblea deve essere convocata: i soci possono coprire le perdite (ricostituire il capitale a 30.000) o ridurre il capitale a 10.000 (mantenendo il minimo legale SRL).

Differenze con istituti simili

Si distingue dal patrimonio netto, che e capitale sociale + riserve + utili portati a nuovo – perdite. Diverge dal patrimonio sociale, che e l’insieme dei beni e dei rapporti giuridici della societa. Si distingue dai finanziamenti soci (es. soci finanziatori, prestiti soci), che sono debiti, non capitale. Le riserve (legale, statutaria, straordinaria) sono utili accantonati, distinte dal capitale.

Riferimenti normativi

  • art. 2327 c.c. – capitale minimo SPA
  • art. 2463 c.c. – costituzione SRL e capitale
  • art. 2464 c.c. – conferimenti SRL
  • artt. 2446-2447 c.c. – perdite oltre 1/3 SPA
  • artt. 2482-bis – 2482-ter c.c. – perdite oltre 1/3 SRL
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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