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Azienda: complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, comprensivo di beni materiali, immateriali, rapporti contrattuali e elementi di organizzazione.
Significato giuridico
L’azienda e disciplinata dagli artt. 2555 ss. del codice civile. Definizione (art. 2555 c.c.): complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Elementi tipici: beni materiali (immobili, macchinari, attrezzature, scorte); beni immateriali (marchi, brevetti, know-how, software, licenze); rapporti contrattuali (locazioni, forniture, lavoro); avviamento (capacita di produrre profitti, valore organizzativo). L’azienda e diversa dall’impresa (attivita economica organizzata, art. 2082 c.c.): l’azienda e il bene strumentale, l’impresa e l’attivita. Trasferimento: cessione, affitto, conferimento in societa, successione mortis causa, fusione/scissione. Forma: atto pubblico o scrittura privata autenticata, iscritto al Registro delle imprese (art. 2556 c.c.). Effetti: subentro dei contratti non personali (art. 2558 c.c.), responsabilita dei debiti risultanti dai libri contabili (art. 2560 c.c., cessionario in solido con cedente per 2 anni), divieto di concorrenza del cedente per 5 anni (art. 2557 c.c.).
Esempio pratico
Tizio vende a Caio la sua azienda commerciale (negozio di abbigliamento): cessione del compendio aziendale per 200.000 euro. Compresi: arredi, scorte, marchio, contratto di locazione del negozio, contratti con i dipendenti, avviamento commerciale. Caio subentra automaticamente nei contratti (salvo recesso entro 3 mesi, art. 2558 c.c.) e risponde dei debiti risultanti dai libri contabili per 2 anni in solido con Tizio. Tizio non puo aprire negozio di abbigliamento concorrente nello stesso comune per 5 anni (art. 2557 c.c.).
Differenze con istituti simili
Si distingue dall’impresa (art. 2082 c.c.), che e attivita economica organizzata professionalmente. Diverge dalla ditta (art. 2563 c.c.), che e il nome con cui l’imprenditore esercita l’impresa. Si distingue dal marchio (artt. 2569 ss. c.c.), che e un segno distintivo dei prodotti/servizi. Il ramo d’azienda e una porzione funzionalmente autonoma dell’azienda, trasferibile autonomamente.
Riferimenti normativi
- art. 2555 c.c. — nozione di azienda
- art. 2556 c.c. — trasferimento d’azienda
- art. 2557 c.c. — divieto di concorrenza
- art. 2558 c.c. — subentro dei contratti
- art. 2560 c.c. — debiti relativi all’azienda ceduta
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.