Autore: Andrea Marton

  • Art. 66 bis T.U.IVA: Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 66 bis T.U.IVA: Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 66 bis T.U.IVA – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.

    In vigore dal 22/08/2008

    Modificato da: Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 Articolo 42

    “Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi
    di contribuenti nei cui confronti l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto
    ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55.
    Sono ricompresi nell’elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato
    la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un’imposta
    inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile
    o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli
    elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in
    contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume
    di affari dichiarato dai contribuenti.
    Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto formano annualmente per
    ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco
    nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai
    fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno,
    del volume di affari. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno
    sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati.
    Nel predetto periodo, e’ ammessa la visione e l’estrazione di copia degli
    elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di
    accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella
    legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa
    normativa di attuazione, nonche’ da specifiche disposizioni di legge. Per
    l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. Per la consultazione
    non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
    (Comma soppresso)
    Gli stessi uffici formano, per le finalita’ di cui al secondo comma
    inoltre un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che
    hanno richiesto rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e di quelli che li
    hanno ottenuti.
    Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o
    diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati
    personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e’ punita con
    la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a
    trentamila euro. La somma puo’ essere aumentata sino al triplo quando
    risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.”

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  • Art. 52 Codice Civile: Effetti della immissione nel possesso

    Art. 52 Codice Civile: Effetti della immissione nel possesso

    Art. 52 c.c. – Effetti della immissione nel possesso temporaneo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni.

    Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell’articolo seguente.

  • Stipendio non pagato: cosa fare passo per passo

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Se il datore non paga lo stipendio, il lavoratore deve prima inviare una messa in mora scritta. In mancanza di riscontro può agire con decreto ingiuntivo (procedura rapida) o ricorrere al giudice del lavoro. Il ritardo prolungato o reiterato può legittimare le dimissioni per giusta causa.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Cosa fare se lo stipendio non arriva
    Passo Azione Effetto
    1 Verifica la busta paga e la data di scadenza CCNL Accerta il ritardo e l’importo dovuto
    2 Contatta informalmente il datore o l’amministrazione Spesso risolve il problema in tempi brevi
    3 Messa in mora scritta (raccomandata / PEC) Fa decorrere interessi moratori; prova il tentativo stragiudiziale
    4 Ricorso al giudice del lavoro o decreto ingiuntivo Titolo esecutivo per procedere al pignoramento
    5 Dimissioni per giusta causa (se reiterato) Diritto a NASpI e TFR; onere della prova sul lavoratore

    La messa in mora: come e perché farla

    Prima di agire in giudizio è buona prassi (e talvolta condizione procedurale) inviare al datore una messa in mora scritta – raccomandata A/R o PEC – con l’indicazione dei mesi non corrisposti e dell’importo richiesto. Dal momento della messa in mora decorrono gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. Il documento costituisce anche prova del tentativo stragiudiziale. Se il datore è inadempiente da più mesi, conviene farsi assistere da un sindacato o da un patronato già in questa fase.

    Decreto ingiuntivo e ricorso al giudice del lavoro

    Il credito da lavoro dipendente è documentato dalle buste paga: questa caratteristica lo rende adatto al decreto ingiuntivo, una procedura sommaria che consente di ottenere un titolo esecutivo in tempi rapidi (di norma poche settimane). In alternativa, o se il datore oppone il decreto, si procede con il ricorso al giudice del lavoro. In entrambi i casi il giudice competente è quello della sezione lavoro del Tribunale del luogo dove si svolge la prestazione.

    Dimissioni per giusta causa e accesso alla NASpI

    Il mancato pagamento reiterato della retribuzione è riconosciuto dalla giurisprudenza come giusta causa di dimissioni ai sensi dell’art. 2119 c.c. In tal caso il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto al TFR e, a differenza delle dimissioni ordinarie, all’indennità di disoccupazione NASpI. È necessario però che il mancato pagamento sia accertato e documentato; il patronato o un legale possono assistere nella procedura.

    Casi pratici

    Tizio – due mesi di stipendio non pagati

    Tizio non riceve lo stipendio da due mesi. Invia una PEC di messa in mora con l’elenco degli importi. Il datore non risponde entro 15 giorni: Tizio deposita ricorso al giudice del lavoro allegando le buste paga e ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

    Caia – dimissioni per giusta causa dopo quattro mesi

    Caia non percepisce la retribuzione da quattro mesi nonostante due diffide. Si dimette per giusta causa con l’assistenza del sindacato, che autentica la firma. Ottiene TFR, indennità sostitutiva del preavviso e presenta domanda NASpI entro 68 giorni dalla cessazione.

    Sempronio – ritardo di 10 giorni sulla data di pagamento

    Sempronio nota che lo stipendio arriva stabilmente con 10 giorni di ritardo rispetto alla data contrattuale. Un singolo ritardo breve di per sé non integra la giusta causa; tuttavia gli interessi moratori decorrono dal giorno di scadenza contrattuale, e una reiterazione sistematica potrebbe configurare inadempimento rilevante.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di stipendio non pagato giustificano le dimissioni?

    Non esiste una soglia fissa di legge: la giurisprudenza valuta caso per caso. Generalmente due-tre mesi di mancato pagamento reiterato, documentato e preceduto da diffida, sono ritenuti sufficienti per integrare la giusta causa.

    Posso rivolgermi all'Ispettorato del Lavoro?

    Sì: l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) può effettuare accertamenti e diffidare il datore al pagamento. Non sostituisce il ricorso giudiziario per ottenere un titolo esecutivo, ma può accelerare la risoluzione stragiudiziale.

    Gli interessi sul ritardo come si calcolano?

    Gli interessi moratori decorrono dalla scadenza contrattuale del pagamento (o dalla messa in mora se non è fissata una data) al tasso legale, attualmente aggiornato annualmente dal MEF. Possono essere rivendicati insieme al capitale nel ricorso.

    Il credito da lavoro si prescrive?

    I crediti retributivi in costanza di rapporto si prescrivono in 5 anni (art. 2948 c.c.); dopo la cessazione, molte voci si prescrivono in 5 anni dalla cessazione del rapporto. In caso di rapporto con garanzie di stabilità reale il termine può allungarsi: è consigliabile agire tempestivamente.

    Se il datore è insolvente come recupero lo stipendio?

    In caso di procedura concorsuale (liquidazione giudiziale/fallimento) il credito da lavoro è privilegiato. Inoltre il Fondo di Garanzia INPS copre, entro certi limiti, gli ultimi tre mesi di retribuzione non pagata nei 12 mesi precedenti l’apertura della procedura.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 142 D.Lgs. 259/2003 – Assistenza

    Art. 142 D.Lgs. 259/2003 – Assistenza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 92 DPR 230/2000 – Provvedimenti in caso di decesso

    Art. 92 DPR 230/2000 – Provvedimenti in caso di decesso

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione.

    2. La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia del decesso alle autorità previste dal secondo comma dell'articolo 44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.

    3. I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario è inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le notificazioni agli eredi.

    4. I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto, quando essi abbiano provato tale loro qualità, in base alla normativa vigente in materia.

    5. Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al tribunale del luogo, per la devoluzione successoria.

    6. Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia del decesso è data al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

    7. Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'amministrazione.

  • Art. 25 DPR 487/1994 – Procedure per l’avviamento a selezione a livello locale o periferico

    Art. 25 DPR 487/1994 – Procedure per l’avviamento a selezione a livello locale o periferico

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di una sola centro per l’impiego, inoltrano direttamente al centro medesimo la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle elenchi di collocamento e del livello retributivo. La centro per l’impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto secondo l’ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.

    2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quelle di competenza di più centri per l’impiego, inoltrano a ciascuno di detti centri richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle centri interessate, apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo l’ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa pubblica mediante affissione all’albo degli uffici e delle sezioni interessate. L’ufficio provinciale o l’ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l’ordine della graduatoria unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire. Fino alla comunicazione dell’avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.

    3. Le amministrazioni e gli enti richiedenti indicano nella richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi degli articoli 678 e 1014 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 996 Codice della Navigazione

    Art. 996 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 153 D.Lgs. 174/2016 – Inammissibilità del ricorso

    Art. 153 D.Lgs. 174/2016 – Inammissibilità del ricorso

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che nei casi di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 152, lettere a), b), c), d), f) e g), quando: a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia; b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere; c) si ricorra avverso provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall’interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, e il ricorso non risulti documentato da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.

  • Art. 48 Bis TUIR: Determinazione dei redditi assimilati a que

    Art. 48 Bis TUIR: Determinazione dei redditi assimilati a que

    Art. 48 bis TUIR – Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. ( NDR: ora art. 52. )

    In vigore dal 26/05/2001 al 12/12/2003 con effetto dal 01/01/2001

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/04/2001 n. 168 Articolo 7

    Soppresso dal 12/12/2003 da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’articolo 48 salvo quanto di seguito specificato: a) (Soppressa);
    a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attivita’ libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;
    b) ai fini della determinazione delle indennita’ di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 47, non concorrono, altresi’, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche’ a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche’ l’erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell’articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia’ assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte determinata, per ciascun periodo d’imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
    c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell’articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli;
    d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia’ assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell’articolo 41, se determinabili;
    d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l’eta’ prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta lire sei milioni.
    d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell’articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’ o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia’ assoggettati ad imposta, se determinabili;”

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