Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Casi pratici art. 8 D.Lgs. 231/2007: DNAA nel sistema AML

    L’art. 8 D.Lgs. 231/2007 attribuisce alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA) un ruolo di impulso e coordinamento investigativo nel sistema italiano di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La norma colloca la DNAA al vertice del raccordo tra Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Forze di polizia specializzate (DIA, Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria) e Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA), trasformando un flusso informativo amministrativo in azione penale e patrimoniale mirata. I casi pratici che seguono mostrano come, in concreto, una segnalazione di operazione sospetta (SOS) può attivare una catena che parte dall’operatore obbligato e arriva al sequestro di prevenzione, passando per l’analisi strategica del Procuratore nazionale.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    La DNAA nasce con la L. 20 gennaio 1992, n. 8, che istituisce la Direzione Nazionale Antimafia nell’ambito della Procura generale presso la Corte di Cassazione. La denominazione “Antimafia e Antiterrorismo” deriva dal D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (convertito in L. 43/2015), che estende le competenze del Procuratore nazionale ai reati di terrorismo internazionale, inclusi quelli con finalità di finanziamento.

    Nel sistema AML l’art. 8 va letto in combinato disposto con l’art. 6 (che definisce ruolo e poteri della UIF) e con l’art. 9 (che disciplina lo scambio informativo tra UIF, autorità di vigilanza e organi investigativi). Il risultato è un’architettura a tre livelli: la UIF analizza le SOS in chiave finanziaria, le Forze di polizia conducono accertamenti investigativi, la DNAA assicura il coordinamento nazionale e il raccordo con le DDA distrettuali quando emergono profili di criminalità organizzata o terrorismo.

    Sul piano patrimoniale, il riferimento operativo è il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), che disciplina le misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca) attivabili su impulso del Procuratore nazionale e dei procuratori distrettuali. La banca dati SIDDA-SIDNA (Sistema Informativo della Direzione Distrettuale e Nazionale Antimafia) è lo strumento tecnico che consente la condivisione in tempo reale di informazioni di indagine tra DNAA e DDA.

    Funzioni della DNAA nel sistema AML

    La DNAA non riceve direttamente le segnalazioni di operazione sospetta dagli operatori obbligati: la SOS viene trasmessa alla UIF, che la analizza e – quando emergono elementi di rilievo – la inoltra al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e alla DIA, con informativa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Da qui parte il ruolo di coordinamento: la DNAA verifica se la segnalazione si collega a indagini già pendenti presso una DDA, evita duplicazioni e attribuisce la competenza territoriale.

    Le funzioni principali, ricavabili dall’art. 8 e dalle norme di sistema, sono cinque:

    • Impulso investigativo: il Procuratore nazionale può sollecitare l’avvio di indagini patrimoniali quando ravvisa profili di pericolosità finanziaria collegati a organizzazioni mafiose o terroristiche.
    • Coordinamento orizzontale: raccordo tra DDA di distretti diversi quando un flusso finanziario sospetto attraversa più territori (es. società cartiere con sede a Milano, conti operativi a Napoli, beneficiari finali in Calabria).
    • Analisi strategica: elaborazione di valutazioni di rischio aggregate, confluite nella relazione annuale del Procuratore nazionale al Parlamento, che orienta priorità investigative e politiche di prevenzione.
    • Raccordo internazionale: dialogo con FIU estere e con autorità giudiziarie straniere tramite i canali Interpol, Europol, Eurojust e i magistrati di collegamento.
    • Banche dati: gestione del sistema SIDDA-SIDNA, che integra atti di indagine, intercettazioni, accertamenti patrimoniali e segnalazioni provenienti dalla UIF.

    Flussi informativi UIF e collaborazione internazionale

    Il flusso informativo standard parte dall’operatore obbligato (banca, intermediario finanziario, soggetto vigilato non finanziario) che individua un’operazione anomala e invia la SOS alla UIF via portale Infostat-UIF. La UIF arricchisce la segnalazione con dati provenienti dall’Anagrafe dei rapporti finanziari, dalla Centrale dei rischi e da altre fonti, valutandone la rilevanza ai fini AML.

    Se la SOS presenta indicatori di criminalità organizzata o terrorismo, la UIF trasmette la segnalazione arricchita alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con copia per conoscenza al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La DNAA verifica le interconnessioni con indagini esistenti tramite SIDDA-SIDNA e, se opportuno, attribuisce il dossier alla DDA competente o coordina un’azione multi-distrettuale.

    Sul fronte internazionale, il riciclaggio transfrontaliero richiede cooperazione con FIU estere (FinCEN negli USA, TRACFIN in Francia, FIU.NET europea). Il raccordo passa attraverso la UIF per il canale amministrativo e attraverso la DNAA per il canale di polizia giudiziaria, con il supporto operativo di Interpol per lo scambio di informazioni di polizia ed Europol per le analisi su criminalità organizzata europea.

    Scenario 1 – UIF segnala flussi sospetti su conti correlati a DNAA

    Una banca commerciale rileva, nell’arco di tre mesi, una serie di bonifici in entrata su un conto intestato a una società di import-export di metalli, per complessivi 4,2 milioni di euro, provenienti da società estere con sede in giurisdizioni offshore e immediatamente trasferiti verso conti personali del beneficiario effettivo in Italia meridionale. L’incongruenza tra fatturato dichiarato (480.000 euro nell’ultimo bilancio) e flussi movimentati attiva l’invio di una SOS alla UIF. L’analisi UIF incrocia il beneficiario effettivo con liste di rischio interne ed evidenzia legami familiari con un soggetto condannato per associazione mafiosa. La segnalazione, arricchita, viene trasmessa al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e per conoscenza alla DNAA, che attiva il raccordo con la DDA territorialmente competente. L’esito è l’avvio di un’indagine patrimoniale parallela a un’indagine penale per riciclaggio (art. 648-bis c.p.).

    Scenario 2 – DDA distrettuale apre indagine su SOS bancaria

    Un istituto di credito segnala alla UIF il prelievo in contanti di 980.000 euro frazionato in operazioni sotto-soglia (15.000 euro ciascuna) effettuato da una decina di soggetti diversi nell’arco di sei settimane, tutti correlati a una rete di compro-oro nel medesimo distretto. La UIF, riconoscendo lo schema del cosiddetto smurfing, inoltra la SOS arricchita al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con informativa alla DNAA. La DNAA verifica tramite SIDDA-SIDNA che il distretto coincide con un’area di interesse per indagini in corso sulla ‘ndrangheta locale e indirizza la pratica alla DDA competente. Il Procuratore distrettuale apre un fascicolo per riciclaggio aggravato dal metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) e richiede misure cautelari personali e reali.

    Scenario 3 – Sequestro di prevenzione di patrimoni mafia

    Un’analisi strategica della DNAA, basata su SOS aggregate e su intercettazioni condivise tramite SIDDA-SIDNA, ricostruisce la titolarità effettiva di un patrimonio immobiliare di 28 unità residenziali e commerciali, formalmente intestate a prestanome ma riconducibili a un esponente di rilievo di un’organizzazione mafiosa. Il Procuratore distrettuale, sollecitato dal Procuratore nazionale, propone al Tribunale di prevenzione il sequestro ex art. 20 D.Lgs. 159/2011. Il sequestro viene confermato e, decorsi i termini di legge, convertito in confisca definitiva ex art. 24 dello stesso decreto. Gli immobili confluiscono nel patrimonio dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC).

    Scenario 4 – Collaborazione FBI-DNAA su crypto-laundering

    Una piattaforma di scambio di valute virtuali in Italia rileva flussi in Bitcoin per equivalenti 3,1 milioni di euro provenienti da indirizzi blockchain riconducibili a un ransomware-as-a-service. L’exchange invia SOS alla UIF; parallelamente FinCEN condivide informazioni sullo stesso wallet in chiave di terrorism financing tramite FIU.NET. La DNAA coordina lo scambio con il Federal Bureau of Investigation tramite il magistrato di collegamento presso l’ambasciata USA e attiva una rogatoria internazionale ex art. 696-bis c.p.p. L’indagine porta al congelamento dei wallet e al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.

    Scenario 5 – Analisi strategica nella relazione annuale

    Nella relazione annuale al Parlamento, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dedica un capitolo all’analisi strategica dei flussi finanziari emersi nell’anno: aumento delle SOS riferibili a giurisdizioni a fiscalità privilegiata, peso crescente delle valute virtuali nelle catene di riciclaggio, ricorso a società veicolo UE. L’analisi, su dati aggregati di UIF, DIA e GdF, alimenta la valutazione nazionale dei rischi (NRA) coordinata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il MEF.

    Quando e come si interagisce con la DNAA

    L’operatore obbligato e il soggetto vigilato non hanno un canale diretto di interlocuzione con la DNAA: la corretta esecuzione degli obblighi AML si esaurisce nella trasmissione tempestiva della SOS alla UIF tramite il portale Infostat-UIF, nel rispetto del divieto di tipping-off di cui all’art. 39 D.Lgs. 231/2007. Sarà la UIF, e per essa gli organi di polizia e giudiziari competenti, a valutare quando attivare il livello DNAA.

    Esiste tuttavia un’interazione indiretta rilevante: quando un soggetto vigilato è destinatario di un decreto di esibizione documentale o di un sequestro probatorio emesso dalla Procura distrettuale nell’ambito di indagini coordinate dalla DNAA, l’operatore deve rispondere nei termini e con le modalità indicate, garantendo la tracciabilità della catena di custodia dei dati AML (registri della clientela, documentazione di adeguata verifica, archivio unico informatico).

    In caso di richieste di informazioni provenienti da autorità giudiziarie estere e veicolate dalla DNAA per il tramite della rogatoria internazionale, il soggetto obbligato è tenuto alla collaborazione secondo le norme di cooperazione giudiziaria penale (artt. 723 ss. c.p.p. e Convenzione di Strasburgo 1959).

    Norme e fonti

    • art. 8 D.Lgs. 231/2007 – DNAA: ruolo di impulso e coordinamento nel sistema AML.
    • art. 6 D.Lgs. 231/2007 – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF): istituzione, autonomia funzionale, poteri di analisi e trasmissione.
    • art. 9 D.Lgs. 231/2007 – Scambio informativo tra UIF, autorità di vigilanza, organi investigativi.
    • art. 39 D.Lgs. 231/2007 – Divieto di comunicazione al cliente o a terzi dell’avvenuta segnalazione (tipping-off).
    • L. 20 gennaio 1992, n. 8 – Istituzione della Direzione Nazionale Antimafia presso la Procura generale della Cassazione.
    • D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito in L. 17 aprile 2015, n. 43 – Estensione delle competenze al terrorismo e ridenominazione in DNAA.
    • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) – Misure di prevenzione patrimoniale: sequestro (art. 20) e confisca (art. 24).
    • art. 648-bis c.p. – Riciclaggio.
    • art. 416-bis.1 c.p. – Aggravante del metodo mafioso.
    • artt. 696-bis ss. c.p.p. – Rogatoria internazionale e cooperazione giudiziaria.

    Domande frequenti

    L’operatore obbligato può segnalare un’operazione sospetta direttamente alla DNAA?

    No. La SOS va trasmessa esclusivamente alla UIF tramite il portale Infostat-UIF, secondo le modalità tecniche stabilite dal provvedimento UIF. Sarà la UIF, valutata la rilevanza, a inoltrare la segnalazione arricchita agli organi di polizia e, per conoscenza, alla DNAA quando emergono profili di criminalità organizzata o terrorismo. Un invio diretto alla DNAA non è previsto dall’art. 8 e non assolve l’obbligo di segnalazione.

    La DNAA può chiedere documentazione AML al soggetto vigilato?

    Direttamente no, ma indirettamente sì: nell’ambito di indagini coordinate, il Procuratore distrettuale competente – su impulso o con il raccordo della DNAA – può emettere un decreto di esibizione o un sequestro probatorio. Il destinatario deve consegnare i documenti richiesti (archivio unico informatico, fascicoli di adeguata verifica, copie di SOS già trasmesse) nei termini indicati, senza violare il divieto di tipping-off verso il cliente.

    La DNAA gestisce anche il finanziamento del terrorismo o solo l’antimafia?

    Dal 2015, con il D.L. 7/2015 convertito in L. 43/2015, le competenze sono state estese al terrorismo, inclusi gli aspetti di finanziamento. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo coordina indagini su entrambi i fenomeni, in particolare quando i flussi finanziari sospetti presentano connessioni internazionali o ricorso a strumenti come hawala, valute virtuali, ONLUS schermo.

    Le informazioni condivise tramite SIDDA-SIDNA sono accessibili al soggetto segnalato?

    No. SIDDA-SIDNA è una banca dati riservata di polizia giudiziaria accessibile esclusivamente al Procuratore nazionale, ai procuratori distrettuali e al personale autorizzato. L’accesso da parte della persona indagata, del difensore o del soggetto segnalato è disciplinato dalle ordinarie regole sul diritto di difesa e sulla discovery degli atti di indagine, secondo le scansioni temporali previste dal codice di procedura penale (artt. 415-bis ss. c.p.p.).

  • Deroghe distanze fra fabbricati: casi pratici art. 2-bis T.U.E.

    L’art. 2-bis T.U.E. è la valvola che permette al diritto urbanistico italiano di adattare alla realtà locale i limiti rigidi del D.M. 1444/1968 su densità edilizia, altezze, distanze tra fabbricati e standard urbanistici. Non è una norma per addetti ai lavori: tocca direttamente chiunque voglia sopraelevare una palazzina, recuperare un fabbricato rurale, ricostruire un edificio crollato o intervenire in un centro storico. Gli esempi che seguono mostrano in che modo la deroga regionale opera nei casi più frequenti, dove il proprietario può spingersi, e dove invece l’ufficio tecnico comunale risponderà con un diniego nonostante la previsione astratta della deroga.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il D.M. 1444/1968 è il decreto interministeriale che fissa, dal 1968, gli standard urbanistici minimi: la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate di edifici antistanti, le altezze massime in funzione della zona omogenea, la densità edilizia per ettaro, le quantità minime di parcheggi e verde pubblico. Per decenni quei numeri sono stati intoccabili: un ricorso al T.A.R. fondato sulla violazione del decreto del 1968 era praticamente vincente.

    L’art. 2-bis del Testo Unico Edilizia rovescia questa logica. Introdotto dal D.L. 69/2013 e poi ritoccato più volte fino alla novella del Salva-casa 2024, riconosce a Regioni e Province autonome la potestà di disciplinare in modo diverso quei limiti, purché ciò avvenga nell’ambito di strumenti urbanistici unitari (piani particolareggiati, piani di recupero, piani di rigenerazione) oppure su aree territoriali specifiche individuate dalla legge regionale.

    Il principio guida non è la deregolamentazione, ma la rigenerazione: recupero del patrimonio esistente, efficientamento energetico, riduzione del consumo di suolo, densificazione dei tessuti già urbanizzati. La deroga non è mai un favore al singolo: nasce per liberare interventi che altrimenti resterebbero bloccati dai numeri rigidi del 1968, oggi tecnicamente superati.

    Cosa può derogare la Regione: densità, altezze, distanze, standard

    La deroga regionale può toccare quattro famiglie di parametri. Sulla densità edilizia, la Regione può consentire indici fondiari superiori a quelli minimi di zona, premiando interventi di riqualificazione che concentrano volumetria in aree già servite. Sulle altezze, può ammettere sopraelevazioni oltre il limite di zona omogenea, soprattutto quando il fabbricato preesistente è sottodimensionato rispetto al contesto.

    Sulle distanze fra fabbricati, è il fronte più delicato: il D.M. 1444 impone dieci metri fra pareti finestrate antistanti, ma la legge regionale può ridurli, o consentire la ricostruzione sul sedime preesistente anche se inferiore. Sugli standard urbanistici (parcheggi, verde, servizi), la Regione può modulare le quantità in funzione della reale densità del tessuto.

    Quattro condizioni operano sempre come limiti esterni: la deroga deve avvenire dentro uno strumento urbanistico (non con un permesso a costruire isolato), deve riguardare interventi su patrimonio esistente o aree già urbanizzate, non può toccare vincoli paesaggistici e codice dei beni culturali, e deve rispettare il principio di non aggravamento del carico urbanistico.

    La novella Salva-casa 2024 (D.L. 69/2024)

    Il D.L. 69/2024, convertito con la L. 105/2024 (il cosiddetto Salva-casa), ha ampliato l’art. 2-bis su due fronti. Primo: ha chiarito che la ricostruzione di edifici demoliti può avvenire sul sedime preesistente anche se la distanza dal confine o dal fabbricato vicino è inferiore ai dieci metri, purché non si aumenti la sagoma e si rispetti l’altezza preesistente. Secondo: ha esteso il concetto di rigenerazione urbana fino a includere interventi di efficientamento energetico che comportino un modesto incremento volumetrico (cappotti termici, vani tecnici per pompe di calore, locali per impianti fotovoltaici), riconoscendoli come deroghe ammesse.

    Resta fermo che la novella non incide sui vincoli sovraordinati: in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice beni culturali e paesaggio), la deroga del 2-bis non è sufficiente, serve sempre l’autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza.

    Caso 1 – Sopraelevazione di palazzina a meno di dieci metri dal vicino

    Una palazzina a due piani in zona B di un comune di pianura padana è distante sette metri dal fabbricato antistante, anch’esso a due piani. Il proprietario vuole sopraelevare un terzo piano per ricavare due alloggi. Il D.M. 1444/1968 imporrebbe il rispetto dei dieci metri sull’intero sviluppo verticale, bloccando l’intervento. La legge regionale, sull’art. 2-bis T.U.E., ha però previsto la possibilità di sopraelevare mantenendo il sedime e l’allineamento esistente, purché nel quadro di un piano di rigenerazione del tessuto consolidato.

    L’ufficio tecnico comunale verifica che la zona sia inclusa nel perimetro di rigenerazione approvato dal consiglio comunale, accerta l’assenza di vincoli paesaggistici e rilascia il permesso a costruire. Il vicino non può opporsi sulla base del D.M. 1444: la deroga regionale è legittima e produce effetti diretti sul rapporto fra privati.

    Caso 2 – Bolzano regola le altezze nel centro storico

    Bolzano, in quanto Provincia autonoma, esercita la potestà concorrente in materia urbanistica. La legge provinciale, sull’art. 2-bis, ha fissato altezze massime in centro storico modulate per isolato, derogando ai parametri standard di zona omogenea. Un richiedente che vuole rialzare di un piano un edificio nel centro Gries trova quindi un parametro di altezza diverso da quello generico del D.M. 1444: è il regime locale a prevalere, perché la Provincia ha legiferato dentro la cornice del 2-bis. Il tecnico comunale applicherà l’altezza prevista dal piano provinciale, non quella del decreto del 1968.

    Caso 3 – Riqualificazione di un comparto con piano attuativo unitario

    Tre proprietari adiacenti decidono di riqualificare un comparto degradato di periferia, demolendo capannoni dismessi e ricostruendo edifici residenziali. Presentano al comune un piano attuativo unitario che, in deroga all’art. 7 del D.M. 1444, prevede densità superiore alla media di zona, in cambio di una cessione di superficie a verde pubblico. La Regione, con la propria legge urbanistica, ha autorizzato questo schema premiale per interventi di rigenerazione su aree dismesse. Il consiglio comunale approva il piano attuativo; il singolo permesso a costruire è poi rilasciato in coerenza con esso. Senza l’art. 2-bis, l’operazione sarebbe stata bloccata dalla densità massima di zona.

    Caso 4 – Recupero di un fabbricato rurale fuori dalla zona B

    Un proprietario possiede un vecchio fienile in zona agricola, di volumetria significativa, da decenni dismesso. Vuole recuperarlo a residenza, mantenendo la sagoma. Il D.M. 1444/1968 e la disciplina di zona E (agricola) sarebbero ostative, perché non consentono il cambio d’uso a residenza al di fuori della pertinenzialità del fondo. La legge regionale, sull’art. 2-bis T.U.E., consente però il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente con cambio di destinazione, purché nell’ambito di un piano di recupero approvato.

    L’ufficio tecnico comunale verifica la presenza dei requisiti (volumetria preesistente legittima, assenza di vincoli idrogeologici, conformità al piano di recupero) e rilascia il permesso. Si tratta di un esempio classico di rigenerazione che riduce consumo di suolo recuperando l’esistente, anziché costruire ex novo.

    Caso 5 – Deroga negata in zona vincolata dal codice del paesaggio

    Un proprietario di un casale in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 vuole sopraelevare di un piano, contando sulla deroga regionale che, in astratto, lo permetterebbe. La Soprintendenza esprime parere negativo: l’altezza aggiuntiva alterebbe il rapporto fra costruito e paesaggio circostante. L’art. 2-bis T.U.E. non vince sul codice dei beni culturali: la deroga regionale opera solo dove non vi siano vincoli paesaggistici o, in presenza di vincoli, solo se l’autorizzazione paesaggistica è favorevole.

    Il diniego dell’ufficio tecnico comunale è legittimo. Il richiedente può impugnare il parere della Soprintendenza davanti al T.A.R., ma non può far valere la deroga regionale come superamento automatico del vincolo. È uno dei limiti strutturali del 2-bis che il Salva-casa 2024 non ha modificato.

    Quando e come orientarsi

    Prima di immaginare un intervento in deroga, il proprietario o il richiedente verifica tre passaggi presso l’ufficio tecnico comunale. Primo: esiste una legge regionale o provinciale che, sull’art. 2-bis T.U.E., abbia disciplinato la deroga al D.M. 1444 per il tipo di intervento ipotizzato? Senza la legge regionale, il 2-bis è norma astratta non operativa.

    Secondo: l’area rientra nel perimetro dello strumento urbanistico che attua la deroga (piano di rigenerazione, piano di recupero, piano attuativo, ambito di rigenerazione individuato dal PRG o PUG)? Se l’immobile è fuori dal perimetro, la deroga non si applica anche se la legge regionale c’è.

    Terzo: ci sono vincoli paesaggistici, storico-artistici, idrogeologici, sismici, di tutela ambientale? In presenza di vincoli, la deroga 2-bis non basta: serve l’autorizzazione del soggetto preposto al vincolo.

    Se i tre passaggi sono favorevoli, il richiedente può presentare istanza di permesso a costruire o, nei casi previsti, SCIA, allegando relazione tecnica che dimostri la conformità allo strumento urbanistico in deroga. L’ufficio tecnico comunale istruisce e rilascia il titolo. Le opere realizzate in conformità alla deroga legittimamente approvata sono opponibili anche ai vicini, che non possono invocare la violazione del D.M. 1444 come se fosse ancora la regola assoluta.

    Norme e fonti

    • art. 2-bis T.U.E. – deroga ai limiti del D.M. 1444/1968 per Regioni e Province autonome.
    • art. 9-bis T.U.E. – documentazione amministrativa e legittimità dello stato preesistente.
    • D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – standard urbanistici minimi (distanze, altezze, densità, dotazioni).
    • D.L. 21 giugno 2013 n. 69 – introduce l’art. 2-bis nel Testo Unico Edilizia.
    • D.L. 29 maggio 2024 n. 69 conv. L. 24 luglio 2024 n. 105 (Salva-casa) – estende la deroga a ricostruzione su sedime preesistente ed efficientamento energetico.
    • D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio (limite esterno alla deroga).

    Domande frequenti

    La deroga del 2-bis vale anche se la Regione non ha emanato una legge specifica?

    No. L’art. 2-bis T.U.E. attribuisce alle Regioni e Province autonome la potestà di derogare, ma non è auto-applicativo. Senza la legge regionale o provinciale che disciplini concretamente la deroga e individui aree, parametri e procedimenti, restano in vigore i limiti generali del D.M. 1444/1968.

    Il vicino può opporsi alla sopraelevazione realizzata in deroga regionale?

    Se l’intervento è conforme alla legge regionale, allo strumento urbanistico attuativo della deroga e al titolo edilizio rilasciato, il vicino non può invocare il D.M. 1444 come se fosse l’unica regola. Può però contestare la legittimità dello strumento urbanistico o del permesso davanti al T.A.R.

    La novella Salva-casa 2024 consente di costruire più vicino al confine?

    Solo in caso di ricostruzione di un edificio demolito sul sedime preesistente, mantenendo sagoma e altezza precedenti. Non autorizza nuove costruzioni a distanza ridotta in aree libere, né consente di superare i limiti civilistici sulle distanze fra privati senza accordo specifico.

    In zona vincolata posso usare la deroga 2-bis se la legge regionale lo prevede?

    La deroga regionale opera, ma non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica del D.Lgs. 42/2004. Servono entrambi i titoli: la legittimazione regionale alla deroga e il parere favorevole della Soprintendenza. In caso di diniego paesaggistico, l’intervento non si fa, anche se la legge regionale lo consentirebbe.

  • Soggetti passivi IRAP: casi pratici art. 3 D.Lgs. 446/1997

    Chi paga davvero l’IRAP nel 2026? L’art. 3 IRAP elenca sei categorie di soggetti passivi, ma la fotografia reale è cambiata radicalmente con la Legge di Bilancio 2022: persone fisiche fuori, societa ed enti dentro. Vediamo cinque scenari concreti che mostrano come applicare oggi la norma e cosa cambia a seconda della forma giuridica.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’IRAP, istituita con il D.Lgs. 446/1997, e un’imposta regionale che colpisce il valore della produzione netta generato sul territorio. L’art. 3 individua chi e tenuto al versamento, ma per capire la portata della norma occorre incrociarlo con due riferimenti complementari: l’art. 2, che definisce il presupposto oggettivo (esercizio abituale di un’attivita autonomamente organizzata), e l’art. 11, che disciplina le deduzioni dalla base imponibile.

    Il legislatore ha costruito un elenco tassativo articolato su sei lettere, dalla a) alla e-bis), ognuna delle quali identifica una categoria di soggetti con regole proprie. La novita storica e arrivata con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1 comma 8: dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2022 le persone fisiche imprenditori individuali e i professionisti sono esonerate dall’imposta, indipendentemente dalla presenza o meno di autonoma organizzazione.

    Questo significa che oggi due delle sei categorie originarie (lett. b e lett. c) sono di fatto svuotate, mentre le altre quattro restano pienamente operative. Capire in quale lettera ricade la propria posizione e il primo passo per sapere se compilare o no il modello IRAP.

    Le 6 categorie di soggetti passivi

    Ecco la mappa completa delle categorie elencate dall’art. 3, con lo stato attuale di assoggettamento:

    • Lett. a) Societa di capitali ed enti commerciali: SpA, Srl, Sapa, societa cooperative, societa di mutua assicurazione, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita commerciali. Sono sempre soggetti passivi IRAP, a prescindere dalla dimensione e dalla struttura organizzativa: la forma giuridica e di per se sufficiente.
    • Lett. b) Imprese individuali e societa di persone commerciali: prima del 2022 erano soggette se dotate di autonoma organizzazione. Dal 2022 le ditte individuali sono esonerate; le societa di persone commerciali (Snc, Sas) restano invece soggette.
    • Lett. c) Esercenti arti e professioni: artisti e professionisti, sia in forma individuale sia in associazione professionale. Dal 2022 i singoli professionisti persone fisiche sono esonerati; le associazioni professionali e gli studi associati restano soggetti.
    • Lett. d) Amministrazioni pubbliche: Stato, Regioni, Province, Comuni, enti del Servizio sanitario nazionale, scuole e universita pubbliche. Pagano l’IRAP sull’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, con aliquota dedicata (metodo retributivo).
    • Lett. e) Enti non commerciali: associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore, comitati, enti religiosi. Soggetti solo per la parte di attivita commerciale eventualmente esercitata; per l’attivita istituzionale applicano il metodo retributivo come le AP.
    • Lett. e-bis) Produttori agricoli: imprenditori agricoli e cooperative agricole, soggetti solo se il volume d’affari supera la franchigia di 7.000 euro annui (oltre la quale rientrano nel regime ordinario).

    L’esonero 2022 per PF: la rivoluzione L. 234/2021

    Il comma 8 dell’art. 1 della L. 234/2021 ha riscritto il perimetro soggettivo dell’imposta, eliminando dall’ambito IRAP tutte le persone fisiche che esercitano attivita d’impresa, arti o professioni. La novita ha un valore sistematico enorme perche supera vent’anni di contenzioso sull’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione, criterio che aveva generato migliaia di sentenze di Cassazione e ricorsi tributari.

    Restano fuori dall’esonero, e quindi continuano a pagare l’IRAP, le persone fisiche in forma associata: studi associati di avvocati, ingegneri, architetti, associazioni tra artisti e simili. La ratio e che l’aggregazione professionale presuppone gia di per se una struttura organizzativa, qualificandosi come centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici.

    L’esonero opera dal periodo d’imposta 2022 e ha cancellato l’obbligo di compilare il quadro IRAP del modello redditi e di versare gli acconti per le persone fisiche imprenditori e professionisti. Resta invece l’obbligo, fino al 2021, di chiudere correttamente le posizioni pregresse.

    Scenario 1 – SRL sempre soggetta a prescindere dalla struttura

    Situazione: la Beta Srl unipersonale di Milano e una societa di consulenza informatica con un solo socio amministratore, nessun dipendente, nessun ufficio fisico (smart working puro). Fattura 80.000 euro l’anno. Il socio si chiede se debba pagare l’IRAP, dato che non ha alcuna autonoma organizzazione.

    Analisi art. 3: la Beta Srl rientra nella lett. a) in quanto societa di capitali. La norma non richiede il presupposto dell’autonoma organizzazione per questa categoria: la forma societaria e di per se elemento sufficiente. La giurisprudenza di legittimita ha confermato in piu occasioni che per le societa di capitali la soggettivita passiva e ex lege.

    Conseguenza: la Beta Srl deve dichiarare e versare l’IRAP sul valore della produzione netta calcolato secondo le regole degli artt. 5 e seguenti del decreto, compilando il modello IRAP entro i termini ordinari.

    Scenario 2 – Ente non commerciale con attivita commerciale parziale

    Situazione: l’Associazione culturale Gamma, ente non commerciale, organizza corsi gratuiti per i soci (attivita istituzionale) e gestisce un bar interno aperto al pubblico (attivita commerciale). Ha 3 dipendenti amministrativi impiegati prevalentemente nell’attivita istituzionale e 1 barista assunto per il bar. Ricavi commerciali bar: 45.000 euro.

    Analisi art. 3: l’Associazione e soggetto passivo ai sensi della lett. e). La norma prevede che gli enti non commerciali siano soggetti con due metodi distinti: metodo retributivo (come le AP) per l’attivita istituzionale e metodo della produzione per la parte commerciale, con tenuta di contabilita separata.

    Conseguenza: l’Associazione versera l’IRAP applicando l’aliquota sul costo del personale destinato all’attivita istituzionale e calcolera la base imponibile della parte commerciale (bar) secondo le regole ordinarie. Il barista entra nel calcolo del bar; i tre amministrativi vanno ripartiti pro quota in base alla destinazione effettiva.

    Scenario 3 – Amministrazione pubblica e metodo retributivo

    Situazione: il Comune di Delta ha 120 dipendenti, di cui 100 impiegati amministrativi e 20 operai addetti al verde pubblico. Monte retribuzioni annuo: 4,8 milioni di euro. Il Comune non svolge attivita commerciali rilevanti.

    Analisi art. 3: il Comune rientra nella lett. d), amministrazioni pubbliche. La norma e l’art. 10-bis del decreto stabiliscono che le AP applicano il metodo retributivo, ossia versano l’IRAP sull’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente (compresi co.co.co. e altri redditi assimilati).

    Conseguenza: il Comune calcola l’IRAP applicando l’aliquota IRAP delle AP (di norma 8,5% per le attivita istituzionali, con le riduzioni e maggiorazioni regionali eventualmente previste) sui 4,8 milioni di retribuzioni. Non rilevano costi diversi dal personale: la base imponibile coincide con il monte salari, semplificando enormemente il calcolo.

    Scenario 4 – Ditta individuale esonerata dal 2022

    Situazione: Mario, idraulico in forma di impresa individuale, ha un dipendente, un furgone e un piccolo magazzino. Nel 2021 aveva pagato regolarmente l’IRAP per autonoma organizzazione. Si chiede se debba continuare a versarla.

    Analisi art. 3: Mario rientrava nella lett. b) come impresa individuale. La L. 234/2021, art. 1 c. 8, ha pero esonerato dal periodo d’imposta 2022 tutte le persone fisiche imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni, a prescindere dalla presenza di autonoma organizzazione.

    Conseguenza: dal 2022 Mario non deve piu compilare il modello IRAP ne versare l’imposta. Restano fermi gli obblighi pregressi fino al 2021 (eventuali avvisi di accertamento o dichiarazioni integrative). Se Mario decidesse di trasformare la ditta individuale in Srl, rientrerebbe automaticamente nella lett. a) e tornerebbe soggetto passivo.

    Scenario 5 – Societa semplice agricola sopra franchigia

    Situazione: la Societa Semplice Epsilon, attiva nella coltivazione di vigneti in Toscana, ha un volume d’affari annuo di 25.000 euro derivante da vendita uve. Si chiede se sia tenuta a pagare l’IRAP come produttore agricolo.

    Analisi art. 3: i produttori agricoli rientrano nella lett. e-bis). La normativa originaria prevedeva un’aliquota agevolata; dopo le modifiche, sono soggetti i produttori agricoli con volume d’affari superiore a 7.000 euro annui, mentre sotto tale soglia opera un’esenzione di fatto. Epsilon supera ampiamente la franchigia.

    Conseguenza: Epsilon e soggetta a IRAP secondo le regole ordinarie del valore della produzione (artt. 5 e seguenti). L’aliquota ordinaria e quella stabilita dalla regione di riferimento, salvo regimi speciali per attivita agricole connesse. La societa deve presentare modello IRAP e versare acconto e saldo nei termini ordinari delle imposte sui redditi.

    Quando e come verificare

    Per il contribuente che voglia capire se la propria posizione e quella di soggetto passivo IRAP, il percorso operativo e questo:

    1. Identificare la forma giuridica: societa di capitali = sempre soggetto (lett. a); ditta individuale o professionista persona fisica = esonerato dal 2022; societa di persone, associazione professionale, ente non commerciale, AP, produttore agricolo = soggetto secondo regole specifiche.
    2. Verificare la categoria di appartenenza: incrociare la propria attivita con le sei lettere dell’art. 3, valutando anche il presupposto oggettivo dell’art. 2 (attivita abituale autonomamente organizzata).
    3. Controllare le soglie: per i produttori agricoli verificare il superamento della franchigia annua; per gli enti non commerciali ricostruire la quota di attivita commerciale.
    4. Calcolare la base imponibile: applicare il metodo della produzione (artt. 5 e ss.) o quello retributivo (art. 10-bis) a seconda della categoria, considerando le deduzioni dell’art. 11.
    5. Compilare e versare: presentare il modello IRAP entro i termini del modello redditi e versare saldo e acconti con i codici tributo dedicati.

    In caso di dubbio, il contribuente puo presentare interpello all’Agenzia delle Entrate ex art. 11 L. 212/2000, o consultare prassi e circolari sul portale istituzionale.

    Norme e fonti

    • Art. 3 IRAP, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Soggetti passivi.
    • Art. 2 D.Lgs. 446/1997 – Presupposto dell’imposta (esercizio abituale di attivita autonomamente organizzata).
    • Art. 11 D.Lgs. 446/1997 – Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta (deduzioni).
    • Art. 10-bis D.Lgs. 446/1997 – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera e-bis) e delle amministrazioni pubbliche.
    • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1 comma 8 – Esonero IRAP per persone fisiche imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni dal periodo d’imposta 2022.

    Domande frequenti

    Una Srl unipersonale senza dipendenti deve comunque pagare l’IRAP?

    Si. La lett. a) dell’art. 3 include tutte le societa di capitali a prescindere dalla loro struttura organizzativa. Il presupposto dell’autonoma organizzazione non rileva per le societa di capitali, che sono soggetti passivi ex lege. Anche una Srl unipersonale, una Srls o una start-up innovativa devono compilare il modello IRAP e versare l’imposta sulla base imponibile calcolata secondo gli artt. 5 e ss.

    Un professionista persona fisica che lavora con due dipendenti paga ancora l’IRAP?

    No, dal periodo d’imposta 2022. La L. 234/2021 ha esonerato tutte le persone fisiche esercenti arti e professioni, indipendentemente dalla presenza di autonoma organizzazione e di dipendenti. Restano soggette solo le associazioni professionali e gli studi associati, in quanto enti collettivi con autonoma soggettivita tributaria.

    Un ente del Terzo settore paga l’IRAP?

    Dipende dall’attivita svolta. Ai sensi della lett. e), gli enti non commerciali (compresi gli ETS) sono soggetti con metodo retributivo per l’attivita istituzionale e con metodo della produzione per l’eventuale attivita commerciale. Specifiche agevolazioni possono applicarsi agli ETS in base alla disciplina del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), da valutare caso per caso.

    Una Snc o Sas e esonerata come le ditte individuali?

    No. L’esonero della L. 234/2021 riguarda solo le persone fisiche. Le societa di persone commerciali restano soggetti passivi IRAP ex lett. b) dell’art. 3, in quanto enti collettivi distinti dai soci.

    Vedi anche: art. 1 IRAP, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, IRAP: come si calcola la base imponibile e IRAP deducibile dall’IRES.

  • Fondo di Garanzia INPS: TFR e ultime mensilità se il datore è insolvente

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Se il datore di lavoro è insolvente o sottoposto a procedura concorsuale, il Fondo di Garanzia INPS paga il TFR non corrisposto e, in base al D.Lgs. 80/1992 (attuazione della direttiva UE), anche le ultime tre mensilità di retribuzione. La domanda va presentata all’INPS con la documentazione della procedura.

    Riferimento normativo

    L. 297/1982; D.Lgs. 80/1992

    Tabella riepilogativa

    Fondo di Garanzia INPS: cosa copre
    Prestazione Presupposto Limite
    TFR non corrisposto Insolvenza / procedura concorsuale del datore Intero TFR maturato e non pagato
    Ultime 3 mensilità di retribuzione Apertura procedura concorsuale (D.Lgs. 80/1992) Entro il triennio precedente la procedura; massimale rivalutato annualmente
    Contributi previdenziali Non coperti dal Fondo di Garanzia – (gestito separatamente)

    Quando si può ricorrere al Fondo di Garanzia

    Il Fondo di Garanzia interviene quando il datore non riesce a pagare il TFR per insolvenza o per apertura di una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). Non è necessario il fallimento dichiarato: è sufficiente l’apertura di una procedura che accerti l’insolvenza del datore.

    Come presentare la domanda

    Il lavoratore (o i suoi eredi) presenta domanda all’INPS tramite il portale online o il patronato. Occorre allegare: documentazione attestante il credito (buste paga, CU, calcolo TFR); prova dell’apertura della procedura concorsuale (decreto del tribunale) o, in caso di mera insolvenza senza procedura formale, documentazione che dimostri l’inutile tentativo di recupero del credito. L’INPS istruisce la pratica e liquida direttamente al lavoratore.

    Le ultime tre mensilità: il D.Lgs. 80/1992

    Il D.Lgs. 80/1992, attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE, estende la tutela del Fondo alle ultime tre mensilità di retribuzione non pagate nel triennio precedente l’apertura della procedura. Il rimborso è soggetto a un massimale annualmente rivalutato dall’INPS. Le mensilità coperte non includono necessariamente le ultime tre in assoluto: si considerano quelle rientranti nel periodo di protezione.

    Casi pratici

    Tizio – azienda in liquidazione giudiziale

    L’azienda di Tizio viene ammessa alla liquidazione giudiziale. Il TFR (8.000 €) non è stato pagato. Tizio presenta domanda al Fondo di Garanzia INPS allegando il decreto del tribunale e il prospetto del TFR dalle buste paga: l’INPS liquida l’intero importo.

    Caia – tre stipendi non pagati prima del concordato

    Caia ha tre mesi di stipendio arretrato al momento dell’apertura del concordato preventivo. Presenta domanda per le ultime tre mensilità ai sensi del D.Lgs. 80/1992: ottiene il rimborso fino al massimale INPS vigente.

    Sempronio – datore insolvente senza procedura formale

    Il piccolo datore di Sempronio è irreperibile e non ha patrimonio aggredibile; non è stata aperta alcuna procedura. Sempronio può comunque accedere al Fondo di Garanzia dimostrando all’INPS l’inutile escussione del debitore (ad esempio con un pignoramento andato a vuoto).

    Domande frequenti

    Il Fondo di Garanzia INPS paga tutto il TFR maturato?

    Sì, paga l’intero TFR non corrisposto accantonato durante il rapporto, senza massimale specifico sull’importo del TFR (a differenza del massimale previsto per le ultime mensilità).

    Quanto tempo ho per presentare la domanda?

    Il termine di prescrizione per il credito verso il Fondo di Garanzia è di 5 anni dall’apertura della procedura concorsuale o dal momento in cui il credito è diventato esigibile.

    Il Fondo copre anche i contributi non versati dal datore?

    No. I contributi previdenziali omessi sono una questione separata: l’INPS può accertarli e coprirli come contribuzione figurativa in alcuni casi, ma non tramite il Fondo di Garanzia.

    Serve l'ammissione al passivo per accedere al Fondo?

    Non sempre: per alcune procedure (concordato, amministrazione straordinaria) può essere necessario aver presentato la domanda di ammissione al passivo; in altri casi basta documentare il credito con le buste paga.

    Il Fondo di Garanzia interviene anche per i lavoratori domestici?

    No. Il Fondo di Garanzia si applica ai lavoratori subordinati del settore privato; i lavoratori domestici (colf, badanti) non rientrano nel campo di applicazione della L. 297/1982.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Casi pratici art. 7 D.P.R. 600/1973: dal vecchio modello al 770

    L’art. 7 D.P.R. 600/1973 è una norma abrogata: dal 1998 la disciplina della dichiarazione dei sostituti d’imposta non vive più nel decreto sull’accertamento, ma è confluita nel D.P.R. 322/1998 e, sul piano operativo, nei Modelli 770 (ordinario e semplificato) e nella Certificazione Unica. Comprendere il vecchio art. 7 serve oggi a leggere correttamente atti, contenziosi e ravvedimenti che ancora richiamano periodi d’imposta lontani nel tempo: i casi pratici che seguono spiegano come quella dichiarazione storica si traduce negli adempimenti attuali del sostituto d’imposta.

    Prima degli esempi: il quadro normativo (norma abrogata)

    L’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella sua versione originaria, imponeva ai sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, banche, società, condomini) di presentare una dichiarazione unica annuale dei compensi corrisposti e delle ritenute operate. La norma aveva una caratteristica oggi inusuale: la dichiarazione era unica anche ai fini contributivi (INPS) e assicurativi (INAIL), in un tentativo di semplificazione che però generava sovrapposizioni con i flussi propri degli enti previdenziali.

    Con il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (“Modalità per la presentazione delle dichiarazioni”) l’art. 7 è stato superato: gli articoli 4 e 7 del 322/1998 disciplinano oggi la dichiarazione dei sostituti d’imposta e i suoi termini. Il modello che il sostituto utilizza si chiama 770 e si articola in due dichiarativi:

    • 770 ordinario: ritenute su redditi di capitale, dividendi, proventi finanziari, locazioni brevi (art. 4 D.L. 50/2017), redditi diversi e operazioni straordinarie;
    • 770 semplificato: storicamente dedicato ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo. Dopo le modifiche del 2015 i dati “semplificato” confluiscono in larga parte nella Certificazione Unica (CU), mentre il 770 trasmette dati riepilogativi delle ritenute e dei versamenti.

    Il risultato è che il vecchio art. 7 oggi non si applica più, ma molti termini, sanzioni e logiche di compensazione delle ritenute ne discendono direttamente. Sapere da dove arriviamo aiuta a non sbagliare il presente.

    Dalla vecchia dichiarazione al Modello 770

    Il passaggio dall’art. 7 D.P.R. 600/1973 all’attuale modello 770 si può riassumere in tre movimenti:

    1. Separazione dei canali. La dichiarazione fiscale del sostituto è stata scorporata dagli adempimenti contributivi (UNIEMENS mensile verso INPS) e assicurativi (autoliquidazione INAIL): il 770 è una dichiarazione esclusivamente tributaria.
    2. Telematica obbligatoria. La presentazione cartacea è scomparsa: il 770 si trasmette esclusivamente via Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato (art. 3 D.P.R. 322/1998).
    3. Certificazione Unica. Dal 2015 il sostituto rilascia al percipiente la CU entro il 16 marzo dell’anno successivo (31 marzo se contiene solo redditi esenti o non dichiarabili tramite 730 precompilato) e la trasmette all’Agenzia delle Entrate negli stessi termini: è la CU, e non più il vecchio modello, a costituire la prova del prelievo per il contribuente.

    Il termine ordinario di presentazione del 770 è il 31 ottobre dell’anno successivo a quello cui si riferisce (art. 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998); se cade di sabato o in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h, D.L. 70/2011): nel 2026 il 31 ottobre è un sabato e il 770/2026 si presenta entro lunedì 2 novembre. In caso di cessazione di attività, il termine si calcola in modo specifico (vedi sotto). La tardività entro 90 giorni è regolarizzabile con ravvedimento operoso; oltre, la dichiarazione è considerata omessa.

    Obblighi attuali: 770 ordinario, semplificato e CU

    Schematicamente, il sostituto d’imposta oggi deve:

    • operare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti (lavoro dipendente, autonomo, capitali, locazioni brevi se intermediario, ecc.);
    • versare le ritenute con F24 entro il giorno 16 del mese successivo;
    • trasmettere mensilmente all’INPS la denuncia UNIEMENS per la parte contributiva (non tributaria);
    • rilasciare e trasmettere la CU entro i termini di marzo;
    • presentare il 770 entro il 31 ottobre, riepilogando ritenute, versamenti, compensazioni e crediti d’imposta utilizzati.

    Vediamo ora cinque scenari pratici frequenti.

    Caso 1: il datore di lavoro presenta il 770 entro il 31 ottobre

    Una S.r.l. con 25 dipendenti ha operato nel 2025 ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e ritenute d’acconto sui compensi a professionisti. A marzo 2026 ha già trasmesso le CU 2026 (riferite al 2025). Entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato) deve presentare il 770/2026, riportando il riepilogo dei versamenti F24 (codici tributo 1001, 1040, ecc.), eventuali compensazioni orizzontali (ad esempio crediti IVA usati per pagare ritenute), e i prospetti SX/ST/SV. Se i versamenti tornano con il flusso F24 e con le CU trasmesse, la dichiarazione è coerente: il sostituto chiude l’anno fiscale ritenute senza pendenze.

    Caso 2: società che cessa attività e termine speciale

    Una S.r.l. delibera la cessazione dell’attivita’ il 15 marzo 2026 e nomina il liquidatore. Per la frazione 2026 fino alla cessazione, il termine di presentazione del 770 è il fine del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento o della cessazione (art. 5 e 5-bis D.P.R. 322/1998, richiamati anche per i sostituti). Il liquidatore deve quindi predisporre le CU dei dipendenti e dei collaboratori cessati e trasmettere il 770 nei termini, anche se l’azienda non è più operativa: gli obblighi del sostituto sopravvivono fino alla chiusura.

    Caso 3: banca con ritenute su redditi di capitale

    Una banca corrisponde nel 2025 interessi su conti correnti, dividendi su azioni in deposito amministrato e proventi di obbligazioni: opera ritenute a titolo d’imposta (26% o aliquote specifiche). Questi flussi non confluiscono nella CU del cliente in quanto ritenute definitive: la banca li dichiara nel 770 ordinario, quadri SF, SG, SI, SK, e versa con F24 mensile. Il contribuente persona fisica non vede questi importi in dichiarazione precompilata, ma sa di averli pagati grazie alla contabile bancaria. Errori frequenti: confondere quadri tra dividendi qualificati e non qualificati, oppure trasmettere flussi su persone giuridiche non residenti senza il prospetto SH.

    Caso 4: condominio sostituto d’imposta su contratti d’appalto

    Un condominio commissiona nel 2025 lavori di manutenzione straordinaria per 90.000 euro a una ditta artigiana. L’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973 impone al condominio di operare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi. L’amministratore versa la ritenuta con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo 1019/1020) e a marzo 2026 trasmette la CU al fornitore; entro ottobre 2026 invia il 770 con il quadro ST. Il vecchio art. 7 D.P.R. 600/1973 non parlava di condomini, perché l’obbligo è stato introdotto successivamente: è un esempio chiaro di come la disciplina del sostituto si sia stratificata oltre la norma originaria.

    Caso 5: ravvedimento del 770 tardivo

    Una piccola impresa scopre a novembre 2026 di aver dimenticato l’invio del 770/2026 (scadenza 31 ottobre, slittata a lunedì 2 novembre 2026 perché il 31 ottobre cade di sabato). Sono trascorsi 15 giorni dalla scadenza, quindi siamo entro i 90 giorni: la dichiarazione è tardiva, non omessa, ed è regolarizzabile con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Va versata la sanzione ridotta per tardiva presentazione e le eventuali sanzioni proporzionali sui versamenti non eseguiti, oltre agli interessi legali. Se invece l’omissione si scopre dopo i 90 giorni, la dichiarazione è omessa e la sanzione è molto più pesante (dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con minimo): conviene comunque trasmetterla per ridurre il danno, ma il ravvedimento non è più possibile per l’omissione.

    Quando e come adempiere

    In sintesi operativa, il sostituto d’imposta dovrebbe presidiare tre scadenze:

    • 16 di ogni mese: versamento F24 delle ritenute operate nel mese precedente;
    • 16 marzo: invio CU all’Agenzia delle Entrate e consegna ai percipienti;
    • 31 ottobre: invio Modello 770 ordinario.

    Buone pratiche per chi gestisce il flusso ritenute:

    • conservare per almeno 5 anni (estendibili in caso di contenzioso) F24, ricevute Entratel, CU trasmesse e prospetti di quadratura;
    • verificare la quadratura mensile tra busta paga/parcella, F24 versato e prospetto ST del 770;
    • monitorare codici tributo specifici per ritenute particolari (locazioni brevi 1919, condomini 1019/1020, lavoro autonomo 1040);
    • in caso di errore nel versamento, ravvedere subito con sanzione ridotta anziché attendere l’avviso.

    Il sostituto che non opera la ritenuta resta comunque debitore d’imposta verso l’Erario (art. 64 D.P.R. 600/1973): l’omissione della ritenuta non si trasferisce sul percipiente, ma genera responsabilità diretta del sostituto, con sanzioni che possono arrivare al 20% dell’importo non trattenuto.

    Norme e fonti

    • art. 7 D.P.R. 600/1973 – testo originario, oggi abrogato;
    • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 4 e 7 – disciplina vigente della dichiarazione dei sostituti d’imposta e dei termini di presentazione;
    • art. 25-ter D.P.R. 600/1973 – ritenuta del 4% sugli appalti condominiali;
    • art. 64 D.P.R. 600/1973 – definizione e responsabilità del sostituto d’imposta;
    • art. 13 D.Lgs. 472/1997 – ravvedimento operoso;
    • Modello 770 e istruzioni – pubblicati annualmente dall’Agenzia delle Entrate;
    • Certificazione Unica – istruzioni AdE per la trasmissione telematica.

    Domande frequenti

    L’art. 7 D.P.R. 600/1973 è ancora applicabile a periodi d’imposta passati?

    No, è stato abrogato dal D.P.R. 322/1998. Le dichiarazioni dei sostituti d’imposta si presentano oggi con il Modello 770 secondo le regole del D.P.R. 322/1998. Per accertamenti su annualità coperte dall’art. 7 nella sua vigenza, la norma è richiamata storicamente ma il procedimento segue le regole attuali del contenzioso tributario.

    Qual è la differenza tra CU e 770?

    La Certificazione Unica certifica al singolo percipiente i compensi corrisposti e le ritenute operate (un documento per ciascun lavoratore o professionista). Il Modello 770 è la dichiarazione complessiva del sostituto, con i riepiloghi mensili dei versamenti, le compensazioni e i prospetti per tipologia di ritenuta. Le CU si inviano a marzo, il 770 a ottobre.

    Il condominio è davvero un sostituto d’imposta?

    Sì, limitatamente ai contratti d’appalto di opere e servizi (art. 25-ter D.P.R. 600/1973): per quelle prestazioni opera la ritenuta del 4% e poi presenta il 770. Per gli stipendi del portiere e per i compensi all’amministratore valgono le regole ordinarie dei sostituti.

    Cosa succede se non si presenta il 770 entro il 31 ottobre?

    Entro 90 giorni la dichiarazione è tardiva e si può ravvedere; oltre, è considerata omessa, con sanzioni dal 60% al 120% delle ritenute non versate e perdita della possibilità di ravvedimento sulla dichiarazione (resta ravvedibile l’imposta non versata, con sanzioni autonome). La trasmissione tardiva, pur non sanando l’omissione, attenua il quadro sanzionatorio rispetto al silenzio totale.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: ferie, permessi e festivita 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    Il CCNL degli studi odontoiatrici garantisce un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue (4 settimane di legge piu giorni aggiuntivi contrattuali), oltre a permessi per riduzione dell’orario di lavoro (ROL/ex festivita). Il periodo di godimento preferenziale e estivo, ma almeno 2 settimane devono essere fruite consecutivamente entro l’anno di maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL (CCNL Studi professionali, applicato agli studi odontoiatrici)
    Ultimo rinnovo
    16 febbraio 2024 (testo integrale pubblicato da Confprofessioni)
    Vigenza
    16 febbraio 2024 – 15 febbraio 2027 (resta applicabile fino al rinnovo)
    Platea
    ASO, igienisti dentali, segretarie e ausiliari degli studi dentistici

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi – CCNL Studi Odontoiatrici (valori indicativi)
    Istituto Durata / Importo Note
    Ferie annue minime (legge) 4 settimane (20 gg lavorativi) D.Lgs. 66/2003, non monetizzabili salvo cessazione
    Ferie contrattuali aggiuntive 4-6 gg lavorativi ulteriori Totale indicativo 24-26 gg lavorativi
    ROL / ex festivita 32-40 ore/anno Corrispondenti alle festivita soppresse ex L. 54/1977
    Festivita nazionali 12 giorni fissi 1° gen, 6 gen, Pasquetta, 25 apr, 1° mag, 2 giu, 15 ago, 1° nov, 8-25-26 dic, Santo Patrono
    Permessi per matrimonio 15 gg di calendario Retribuiti, non computabili nelle ferie
    Permessi per lutto 3 gg lavorativi (coniuge, figli, genitori) Retribuiti, estensibili per accordo aziendale

    Maturazione e fruizione delle ferie

    Le ferie maturano mensilmente in proporzione ai mesi di servizio effettivo nell’anno solare. Per i lavoratori con contratto part-time, le ferie si calcolano proporzionalmente all’orario ridotto.

    Regole chiave:

    • Almeno 2 settimane consecutive (10 giorni lavorativi) devono essere fruite entro l’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore.
    • Le restanti ferie devono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (es. le ferie 2025 entro il 30 giugno 2027).
    • La monetizzazione delle ferie non godute e vietata durante il rapporto di lavoro; e ammessa solo alla cessazione.
    • Il datore di lavoro ha il potere di fissare il periodo feriale collettivo, ma deve comunicarlo con congruo preavviso (di norma almeno 30 giorni).

    ROL e permessi per ex festivita

    Le festivita religiose soppresse nel 1977 (L. 54/1977 e D.P.R. 792/1985) sono state trasformate in permessi retribuiti aggiuntivi, confluiti nei cosiddetti ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) o ex festivita.

    Nella prassi degli studi odontoiatrici il monte ore ROL indicativo e di 32-40 ore annue (equivalenti a 4-5 giornate). I ROL:

    • Si maturano in dodicesimi nel corso dell’anno.
    • Devono essere richiesti con preavviso (di norma 48-72 ore) salvo accordo diverso.
    • Se non goduti entro l’anno (o entro il termine contrattuale), vengono monetizzati nella retribuzione del mese successivo.

    Festivita e Santo Patrono

    Le 12 festivita nazionali previste dalla legge (L. 260/1949 e successive) sono remunerate come giornate lavorative anche se cadono in un giorno di riposo settimanale (in quest’ultimo caso spetta una giornata aggiuntiva di riposo o la maggiorazione prevista dal contratto).

    Il Santo Patrono della localita in cui e ubicato lo studio e anch’esso festivita retribuita. Se lo studio opera in una citta con patrono diverso dalla sede legale, si applica il patrono del Comune ove il lavoratore effettivamente presta servizio.

    Il lavoro nelle festivita e ammesso solo in presenza di accordo o di deroga contrattuale, con maggiorazione di norma del 30-50% sulla retribuzione oraria o riposo compensativo.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie negate e maturazione ROL
    Tizio e ASO e richiede due settimane di ferie ad agosto. Il titolare le nega senza motivazione scritta. Il CCNL impone che almeno 2 settimane consecutive siano accordate su richiesta del lavoratore entro l’anno. Tizio deposita reclamo e ottiene le ferie. I ROL maturati (es. 32 ore) non goduti a dicembre vengono automaticamente liquidati in busta paga.
    Caia – Permesso per matrimonio
    Caia si sposa e chiede il congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario. Lo studio glielo riconosce, retribuito, senza incidenza sulle ferie annue. Caia deve presentare il certificato di matrimonio entro 30 giorni dalla celebrazione per giustificare l’assenza.
    Sempronio – Festivita cadente di domenica
    Il 25 aprile cade di domenica. Sempronio, che di solito non lavora la domenica, ha diritto a una giornata aggiuntiva di riposo (o alla relativa indennita sostitutiva), poiche la festivita coincide con il giorno di riposo settimanale. Lo studio deve riconoscere tale compensazione entro il mese successivo.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un'ASO nel 2026?
    Indicativamente 24-26 giorni lavorativi annui, di cui almeno 20 obbligatori per legge (D.Lgs. 66/2003). I giorni aggiuntivi dipendono dal testo contrattuale applicato. Per un part-time, i giorni si calcolano in proporzione all’orario.
    Le ferie non godute si perdono?
    Le 2 settimane ‘di legge’ non godute entro l’anno si perdono solo se il datore ha formalmente invitato il lavoratore a fruirle e il lavoratore ha rifiutato senza giustificazione (sentenza Corte di Giustizia UE, C-619/16). In caso contrario, le ferie si accumulano e vengono liquidate alla cessazione.
    Cosa sono i ROL?
    I ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) sono permessi retribuiti derivanti dalla trasformazione delle festivita soppresse nel 1977. Ammontano indicativamente a 32-40 ore/anno e possono essere chiesti singolarmente o cumulati con le ferie.
    Il permesso per lutto e retribuito?
    Si: il CCNL prevede 3 giorni lavorativi retribuiti per il decesso del coniuge, dei figli o dei genitori. Il lavoratore deve documentare l’evento con certificato di morte. Alcuni accordi aziendali estendono il permesso a 5 giorni o lo ampliano ai parenti di secondo grado.
    Se lo studio chiude per ferie collettive, il lavoratore deve usare le sue ferie?
    Si: il periodo di chiusura collettiva (es. agosto) viene scalato dalle ferie individuali del lavoratore. Se il lavoratore non ha ancora maturato ferie sufficienti, la differenza puo essere anticipata come ferie future o, in alternativa, gestita con aspettativa non retribuita.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026, malattia, infortunio e periodo di comporto 2026 e TFR, calcolo e destinazione 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Congedo straordinario per assistere un familiare disabile

    Oltre ai permessi mensili, chi assiste un familiare con disabilità grave può avere diritto a un’assenza prolungata dal lavoro: il congedo straordinario retribuito, disciplinato dall’art. 42 del D.Lgs 151/2001. È uno strumento importante ma con regole precise su durata, beneficiari e importo. Ecco come funziona.

    Durata e retribuzione

    Il congedo straordinario ha una durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, da fruire in modo continuativo o frazionato, per assistere la stessa persona con handicap grave. Durante il congedo spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse), entro un tetto massimo annuo rivalutato ogni anno: per il 2026 è di 57.837 euro (Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, +1,4% ISTAT), suddiviso in 43.380 euro di indennità massima e 14.460 euro di contribuzione figurativa massima; per gli anni successivi va riverificato sul sito INPS. È comunque sempre riconosciuta la contribuzione figurativa.

    Chi può fruirne: l’ordine di priorità

    La legge individua un ordine di priorità tra i familiari che possono richiedere il congedo per assistere la persona disabile grave convivente:

    1. il coniuge convivente (o la parte dell’unione civile);
    2. il padre o la madre;
    3. uno dei figli conviventi;
    4. uno dei fratelli o sorelle conviventi;
    5. un parente o affine entro il terzo grado convivente.

    Si passa al livello successivo solo se il precedente manca, è deceduto o è affetto da patologie invalidanti.

    Il requisito della convivenza

    Per la maggior parte dei beneficiari è richiesta la convivenza con la persona assistita; la convivenza può però essere instaurata anche successivamente alla domanda e mantenuta per tutta la durata del congedo. Fanno eccezione alcune ipotesi (ad esempio i genitori che assistono il figlio disabile grave), per cui le regole sono state nel tempo ampliate dalla giurisprudenza costituzionale a tutela del diritto all’assistenza.

    Congedo e permessi insieme

    Il congedo straordinario e i permessi mensili della legge 104 non possono essere fruiti negli stessi giorni dallo stesso lavoratore per la stessa persona; possono però alternarsi nel tempo. È quindi possibile, ad esempio, usare i tre giorni mensili in certi periodi e attivare il congedo straordinario in altri, programmando l’assistenza nel modo più adatto.

    Come si chiede

    La domanda si presenta all’INPS in via telematica, allegando il verbale di handicap grave e i dati del rapporto di lavoro, con preavviso al datore. È importante verificare in anticipo la propria posizione nell’ordine di priorità e i periodi già eventualmente fruiti da altri familiari per la stessa persona, dato il tetto complessivo dei due anni.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto dura il congedo straordinario per la legge 104?

    Fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere un familiare con handicap grave. È retribuito entro un tetto annuo ed è coperto da contribuzione figurativa.

    Chi ha la precedenza per il congedo straordinario?

    C’è un ordine preciso: coniuge o parte dell’unione civile convivente, poi i genitori, poi i figli conviventi, poi fratelli e sorelle conviventi, infine parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

    Posso usare congedo e permessi 104 insieme?

    Non negli stessi giorni per la stessa persona, ma possono alternarsi nel tempo, organizzando l’assistenza nei diversi periodi.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Casi pratici art. 6-bis T.U.B.: MVU/SSM e poteri Banca d’Italia

    Quando un intermediario bancario opera in Italia non risponde a un solo vigilante. Dal 2014, con l’avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM), la vigilanza prudenziale è condivisa fra Banca Centrale Europea (BCE) e autorità nazionali competenti: per l’Italia, la Banca d’Italia. L’art. 6-bis T.U.B. fissa il punto di raccordo nazionale: BdI partecipa al MVU, esercita i propri poteri nei limiti del Regolamento (UE) n. 1024/2013, propone, istruisce, esegue. Capire chi vigila chi e con quali strumenti è il primo passo per qualunque intermediario vigilato che debba relazionarsi correttamente con autorità nazionali ed europee.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 6-bis T.U.B. è stato introdotto per coordinare il T.U.B. con l’architettura del Single Supervisory Mechanism (SSM). La norma stabilisce che la Banca d’Italia partecipa al MVU previsto dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 (cd. SSM Regulation) e che esercita i poteri di vigilanza ad essa attribuiti dal T.U.B. nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento stesso. In altre parole: il T.U.B. resta la cornice nazionale, ma quando un intermediario rientra nel perimetro del MVU le competenze si ridistribuiscono fra BCE (autorità europea) e BdI (autorità nazionale competente), secondo i criteri del regolamento.

    Il quadro va letto insieme ad altre due norme: l’art. 5 T.U.B., che individua finalità e obiettivi della vigilanza (sana e prudente gestione, stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni), e l’art. 7 T.U.B. sul segreto d’ufficio e la collaborazione tra autorità. Si aggiungono il Regolamento (UE) n. 468/2014 (cd. SSM Framework Regulation), che disciplina nel dettaglio la cooperazione fra BCE e autorità nazionali, e la normativa secondaria di BdI.

    La logica è questa: la BCE riceve dal MVU una competenza esclusiva su alcuni compiti (autorizzazione, revoca, valutazione partecipazioni qualificate e altri compiti elencati dal Reg. 1024/2013) sulle banche «significative»; BdI conserva i poteri sulle banche «meno significative» (LSI), salvo specifici compiti di BCE, e in ogni caso collabora con la BCE attraverso strutture operative dedicate.

    SI vs LSI: chi vigila chi

    Il discrimine principale è la classificazione fra Significant Institution (SI) e Less Significant Institution (LSI). Una banca è SI, e quindi vigilata direttamente dalla BCE, se ricorre almeno uno dei criteri previsti dal Reg. 1024/2013 e dal Reg. 468/2014: valore totale degli attivi superiore a 30 miliardi di euro; rilevanza per l’economia dell’Unione o di uno Stato membro; attività transfrontaliere significative; rientro fra le tre banche più grandi dello Stato membro (criterio del top three); ricezione di assistenza finanziaria dal MES o dall’EFSF. In aggiunta, il regolamento prevede che siano significative le banche con attivi superiori al 20% del PIL nazionale, salvo dimensione assoluta esigua.

    Le LSI restano sotto vigilanza nazionale: per l’Italia, della Banca d’Italia. Anche in questo caso, però, la BCE conserva una forma di vigilanza «indiretta»: emana orientamenti e regolamenti, può assumere la vigilanza diretta in casi particolari e supervisiona l’operato delle autorità nazionali. La classificazione SI/LSI viene riesaminata annualmente e pubblicata: una banca che cresce o si contrae può cambiare status, con effetti operativi rilevanti.

    Per il T.U.B., l’art. 6-bis è il «ponte» che riconosce questo doppio livello: i poteri elencati negli altri articoli del T.U.B. (autorizzazioni, ispezioni, provvedimenti) si esercitano nei limiti del Reg. 1024/2013. Su una SI, BdI può esercitare quei poteri solo se delegata o se la BCE non li abbia attratti a sé; sulle LSI, BdI agisce in via primaria.

    Joint Supervisory Team e poteri operativi BdI

    Il cuore operativo del MVU sono i Joint Supervisory Team (JST), squadre miste di vigilanza composte da personale BCE e personale delle autorità nazionali competenti (tra cui BdI) che svolgono la vigilanza ongoing sulle banche significative. Ogni JST è guidato da un JST coordinator della BCE, affiancato da sub-coordinatori nazionali. Le ispezioni, i piani di vigilanza, lo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) e le decisioni di vigilanza ordinaria vengono preparate in seno al JST e adottate formalmente dalla BCE.

    Per le LSI, BdI agisce in autonomia ma in costante interlocuzione con la BCE: trasmette dati di vigilanza, segnala situazioni di rischio rilevante, applica le metodologie comuni (es. SREP LSI), riceve orientamenti e si confronta nei comitati del MVU.

    L’art. 6-bis T.U.B. va anche letto insieme alla cornice della risoluzione: la vigilanza si raccorda con il Single Resolution Mechanism (SRM), il cui braccio europeo è il Single Resolution Board (SRB), affiancato in Italia dalla Banca d’Italia in qualità di autorità nazionale di risoluzione. Vigilanza e risoluzione operano su binari distinti ma comunicanti: il deterioramento prudenziale può sfociare in misure di early intervention e, nei casi più gravi, in risoluzione.

    Scenario 1 – Banca con asset €35 mld che diventa SI

    Una banca italiana, fino al 2024 classificata LSI, chiude l’esercizio 2024 con attivi totali per €35 miliardi, sopra la soglia dei €30 miliardi. Nel ciclo annuale di classificazione, BCE e BdI verificano i parametri SI: la banca soddisfa il criterio dimensionale e viene riclassificata come Significant Institution. Effetti pratici: la vigilanza prudenziale ordinaria passa dalla BdI alla BCE, con costituzione di un JST dedicato. BdI continua a esercitare i poteri non attratti dal MVU (es. trasparenza, antiriciclaggio, tutela del cliente, profili penali e sanzionatori extra-prudenziali). La banca dovrà adeguarsi a un nuovo interlocutore principale, ridefinire il flusso di reporting e prepararsi a un primo SREP «BCE».

    Scenario 2 – LSI con asset crescenti supera la soglia

    Una banca LSI cresce in modo significativo per due esercizi consecutivi: passa da €22 a €31 miliardi di attivi. La SSM Framework Regulation prevede che il superamento della soglia per due esercizi consecutivi determini la riclassificazione come SI. BdI riceve gli aggiornamenti contabili nell’ambito del reporting prudenziale e, in raccordo con la BCE, propone la riclassificazione. La banca viene avvisata, ha facoltà di interlocuzione e, una volta confermata la decisione, organizza il passaggio: nomina referenti per il JST, mappa le interlocuzioni esistenti (es. ispettori BdI, supervisori sezione vigilanza) e definisce un piano di transizione documentale, con notifica ai propri organi sociali.

    Scenario 3 – Banca SI riceve lo SREP dalla BCE

    Una banca SI riceve la lettera SREP annuale: la decisione individua requisiti aggiuntivi di capitale (Pillar 2 Requirement), aspettative di Pillar 2 Guidance, requisiti qualitativi su governance, gestione del rischio e ICAAP/ILAAP. La decisione è adottata formalmente dalla BCE, ma istruita all’interno del JST con il contributo del personale BdI. Per la banca, l’interlocutore decisionale è la BCE, mentre la BdI resta il punto di contatto operativo e nazionale, in particolare per le componenti non MVU della vigilanza. I tempi di risposta e i piani di rientro su eventuali misure di mitigazione vengono concordati nell’ambito del JST.

    Scenario 4 – Richiesta di dati congiunta BdI-BCE

    Nell’ambito di un tematic review sul rischio di credito, BCE chiede ai JST delle banche SI italiane un set straordinario di dati granulari su esposizioni e accantonamenti. Per la banca destinataria la richiesta arriva attraverso il canale ordinario di vigilanza, con il coordinamento del JST. BdI partecipa alla definizione del perimetro e alla raccolta. Per una LSI, una richiesta analoga può essere veicolata direttamente da BdI nell’ambito della vigilanza nazionale, eventualmente in coerenza con orientamenti BCE. L’intermediario predispone il flusso dati, garantisce qualità, tempistica e tracciabilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di segnalazioni e segreto d’ufficio.

    Scenario 5 – Provvedimento BCE eseguito da BdI

    Una decisione della BCE impone a una banca SI italiana misure prudenziali specifiche (es. limiti alla distribuzione di dividendi, requisiti di liquidità supplementari, piani di rafforzamento patrimoniale). Sebbene l’atto sia formalmente della BCE, l’esecuzione concreta sul territorio nazionale può coinvolgere BdI: notifiche, controlli successivi, ispezioni mirate, coordinamento con eventuali misure nazionali complementari. L’intermediario riceve indicazioni operative e mantiene la documentazione che dimostri l’avvenuta attuazione: verbali del CdA, evidenze contabili, lettere di accompagnamento.

    Quando e come interagire con le autorità

    Per un intermediario vigilato la prima regola è sapere chi è l’interlocutore competente nel singolo procedimento. Una mappatura aggiornata aiuta a non sbagliare canale.

    • Banca SI: per la vigilanza prudenziale ordinaria, l’interlocutore principale è il JST guidato dalla BCE. Per le materie non MVU resta competente BdI.
    • Banca LSI: l’interlocutore di vigilanza ordinaria è BdI. Per alcune operazioni straordinarie (es. cambi di controllo rilevanti) può essere coinvolta anche la BCE in via diretta.
    • Procedimenti autorizzativi: spesso istruiti da BdI ma decisi dalla BCE (es. autorizzazione all’attività bancaria, partecipazioni qualificate). Le tempistiche e i contenuti dell’istanza vanno calibrati su entrambi i livelli.
    • Ispezioni: possono essere disposte dalla BCE o da BdI; lo svolgimento materiale è spesso condotto da personale BdI integrato nel JST.
    • Risoluzione: per crisi rilevanti entra in gioco SRB; BdI agisce come autorità nazionale di risoluzione. La separazione fra funzioni di vigilanza e funzioni di risoluzione è tenuta distinta anche all’interno di BdI.

    L’intermediario vigilato dovrebbe (i) mantenere un registro degli interlocutori e dei procedimenti aperti, (ii) presidiare i canali ufficiali di reporting, (iii) documentare ogni interazione, (iv) coordinarsi internamente fra funzioni di controllo (Compliance, Risk Management, Internal Audit) e organi sociali. La cooperazione fra BdI e BCE non riduce gli oneri di compliance dell’intermediario: li ridistribuisce.

    Norme e fonti

    • art. 6-bis T.U.B. – Partecipazione della Banca d’Italia al Meccanismo di Vigilanza Unico.
    • Art. 5 T.U.B. – Finalità e destinatari della vigilanza.
    • Art. 7 T.U.B. – Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità.
    • Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (SSM Regulation) – attribuzione alla BCE di compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale.
    • Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE (SSM Framework Regulation) – disciplina della cooperazione fra BCE e autorità nazionali competenti nel MVU.
    • Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e orientamenti BCE pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

    Domande frequenti

    Una banca classificata come «meno significativa» è fuori dal MVU?

    No. Le LSI fanno parte del MVU. La differenza è che la vigilanza diretta è esercitata dall’autorità nazionale competente (per l’Italia, BdI), mentre la BCE supervisiona il sistema, emana orientamenti e può attrarre a sé la vigilanza diretta in casi specifici.

    Chi adotta i provvedimenti di vigilanza sulle banche significative italiane?

    I provvedimenti di vigilanza prudenziale rientranti nel perimetro del Reg. 1024/2013 sono adottati formalmente dalla BCE, sulla base dell’istruttoria del JST cui partecipa anche BdI. Restano in capo a BdI le materie non MVU.

    Cosa cambia per l’intermediario quando passa da LSI a SI?

    Cambia in primo luogo l’interlocutore di vigilanza ordinaria, che diventa la BCE attraverso il JST. Cambiano canali di reporting, intensità della vigilanza, percorso SREP e, spesso, le aspettative qualitative su governance, risk management e capital planning. La BdI resta interlocutore per le materie non MVU.

    Il MVU si occupa anche di risoluzione delle crisi bancarie?

    No. Il MVU riguarda la vigilanza prudenziale. La risoluzione è disciplinata dal Single Resolution Mechanism (SRM), con il Single Resolution Board (SRB) come autorità europea e BdI come autorità nazionale di risoluzione. Le due funzioni sono distinte ma coordinate.

  • Detrazioni canoni di locazione: casi pratici art. 16 TUIR

    L’art. 16 TUIR sembra una norma tecnica, ma per milioni di inquilini significa centinaia di euro recuperati ogni anno tramite il modello 730. Il problema e che le quattro categorie di detrazione (contratto libero, canone concordato, giovani, studenti fuori sede) hanno regole, importi e soglie di reddito diverse, e in caso di trasloco, cambio contratto o famiglia in convivenza il calcolo va proporzionato ai mesi effettivi. Questa guida raccoglie cinque scenari ricorrenti per mostrare, conti alla mano, come si applica la detrazione e quali sono le trappole piu frequenti.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 16 TUIR introduce detrazioni IRPEF spettanti agli inquilini che hanno destinato l’immobile locato ad abitazione principale. La detrazione si somma a quella per le altre spese e va indicata nel quadro E del modello 730 o nel quadro RP del modello Redditi PF. Le quattro categorie principali sono:

    • Contratto libero (4+4 anni, art. 2 c. 1 L. 431/1998): detrazione di 300 euro per redditi fino a 15.493,71 euro, 150 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro, zero oltre.
    • Canone concordato (3+2 anni, art. 2 c. 3 L. 431/1998): detrazione di 495,80 euro per redditi fino a 15.493,71 euro, 247,90 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.
    • Giovani 20-31 anni: detrazione di 991,60 euro per i primi quattro anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e l’immobile e diverso dall’abitazione principale dei genitori.
    • Studenti universitari fuori sede (art. 15 c. 1 lett. i-sexies TUIR): detrazione del 19% su un massimo di 2.633 euro di canone annuo, quindi fino a 500 euro circa.

    Tutte le detrazioni sono cumulabili in proporzione ai mesi in cui l’inquilino si trovava in una determinata categoria, ma non sono cumulabili tra loro per gli stessi mesi (es. non si puo prendere insieme “contratto libero” e “giovani” per lo stesso periodo).

    Le quattro categorie di detrazione: libero, concordato, giovani, studenti

    La distinzione contratto libero / canone concordato dipende dal tipo di contratto registrato all’Agenzia delle Entrate, non dall’importo del canone: anche un canone basso, se stipulato in regime 4+4, resta “libero” e attiva la detrazione minore. Il canone concordato richiede invece il rispetto degli accordi territoriali siglati tra associazioni di proprietari e inquilini nel Comune di riferimento, ed e identificato dal codice tipo contratto in fase di registrazione (codici 2, 4, 17, 18 a seconda della durata).

    La detrazione giovani, riformulata dall’art. 1 c. 9 L. 234/2021, si applica agli inquilini che alla data di stipula del contratto hanno tra i 20 e i 31 anni non compiuti, per i primi quattro anni di contratto, su un immobile diverso dall’abitazione principale dei genitori. La detrazione non puo essere inferiore a 991,60 euro, ed e quindi piu generosa di quelle ordinarie.

    La detrazione studenti fuori sede (art. 15 TUIR, non art. 16) funziona invece in modo diverso: e il 19% del canone pagato (max 2.633 euro), spetta se l’universita si trova in un Comune distante almeno 100 km da quello di residenza e in una provincia diversa (50 km per zone montane o disagiate), e puo essere richiesta dal genitore se lo studente e fiscalmente a carico.

    Calcolo proporzionale per mesi e modello 730

    Le detrazioni dell’art. 16 sono annuali, ma se il contratto inizia o cessa in corso d’anno vanno rapportate ai mesi. Il criterio e semplice: si conta come mese intero quello in cui il contratto e durato almeno 15 giorni. Esempio: contratto libero stipulato il 10 marzo. Mesi utili = da marzo a dicembre = 10 mesi. Detrazione (reddito sotto 15.493 euro) = 300 x 10/12 = 250 euro.

    Nel modello 730, le detrazioni vanno indicate nel quadro E, righi E71 ed E72, specificando il codice tipologia (1 = contratto libero, 2 = canone concordato, 3 = giovani, 4 = lavoratori che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro), il numero di giorni e la percentuale di possesso (utile se piu inquilini sono cointestatari del contratto).

    Scenario 1 – Contratto libero, reddito 25.000 euro

    Marco, dipendente con reddito complessivo 2025 di 25.000 euro, vive in affitto a Bologna con contratto 4+4 (libero) da febbraio 2025, canone 700 euro/mese. Calcolo:

    • Reddito 25.000 euro > 15.493,71 ma ≤ 30.987,41 – fascia 150 euro.
    • Mesi utili: febbraio-dicembre = 11 mesi.
    • Detrazione = 150 x 11/12 = 137,50 euro, arrotondati a 138 euro.

    Nel 730 Marco compila rigo E71, codice 1, giorni 334 (28 feb + 31 mar… 31 dic), percentuale 100. La detrazione non e “deduzione” dal reddito: e uno sconto diretto sull’IRPEF dovuta. Se l’IRPEF lorda di Marco e sufficiente, l’importo viene rimborsato in busta paga dal sostituto d’imposta tra luglio e novembre.

    Scenario 2 – Canone concordato, reddito 18.000 euro

    Laura, impiegata con reddito complessivo 18.000 euro, vive in un appartamento a Firenze affittato con contratto 3+2 a canone concordato (500 euro/mese), per tutto il 2025. Calcolo:

    • Reddito 18.000 euro – fascia 247,90 euro.
    • Mesi utili: 12.
    • Detrazione = 247,90 euro, indicati nel rigo E71 con codice 2.

    Laura recupera quasi 250 euro: meno del 5% del canone annuo (6.000 euro), ma l’agevolazione si combina con la cedolare secca al 10% di cui beneficia il proprietario, contribuendo a tenere il canone piu basso del mercato libero. La detrazione e direttamente ricavabile dal contratto registrato: serve indicare codice contratto e dati di registrazione (numero serie, ufficio AdE).

    Scenario 3 – Giovane 25 anni primo lavoro fuori sede

    Giulia, 25 anni, primo contratto da impiegata a Milano (reddito 2025: 14.500 euro), stipula a settembre 2025 un contratto di affitto 4+4 per un monolocale (canone 750 euro/mese). I genitori vivono a Reggio Emilia. Calcolo:

    • Eta nella fascia 20-31 anni: si.
    • Reddito sotto 15.493,71 euro: si.
    • Immobile diverso da abitazione principale dei genitori: si.
    • Mesi utili 2025: settembre-dicembre = 4 mesi.
    • Detrazione = 991,60 x 4/12 = 330,53 euro, arrotondati a 331 euro.

    Negli anni 2026, 2027 e 2028 (se il reddito resta sotto soglia) Giulia potra portare in detrazione l’intero importo di 991,60 euro/anno. Codice da indicare nel 730: 3. Attenzione: se nel 2027 il reddito supera la soglia, la detrazione decade quell’anno ma puo essere ripresa l’anno successivo se il reddito torna entro i limiti, sempre nel quadriennio iniziale.

    Scenario 4 – Studente universitario a Bologna

    Tommaso, 21 anni, studente di Ingegneria all’Universita di Bologna, residente a Lecce, vive in un appartamento in affitto con contratto a uso transitorio per studenti (canone 450 euro/mese, totale anno 5.400 euro). Tommaso e fiscalmente a carico del padre. Calcolo (in dichiarazione del padre):

    • Distanza Lecce-Bologna: oltre 100 km e provincia diversa – requisito ok.
    • Canone annuo 5.400 euro, ma il tetto detraibile e 2.633 euro.
    • Detrazione = 19% x 2.633 = 500,27 euro.

    Va indicata nel rigo E8/E10 del 730 del padre (codice 18 “canoni locazione studenti universitari fuori sede”), allegando contratto registrato e ricevute di pagamento (bonifico o assegno tracciabile: il contante non e ammesso dal 2020). Se Tommaso non fosse a carico, dichiarerebbe lui stesso la detrazione nel proprio 730.

    Scenario 5 – Trasloco a meta anno con cambio contratto

    Andrea (reddito 22.000 euro) ha vissuto in affitto a Torino da gennaio a giugno 2025 con contratto libero (canone 600 euro/mese), poi si e trasferito a Genova a luglio sottoscrivendo un nuovo contratto a canone concordato (450 euro/mese). Calcolo:

    • Periodo 1 (gennaio-giugno, libero): fascia 150 euro – 150 x 6/12 = 75 euro.
    • Periodo 2 (luglio-dicembre, concordato): fascia 247,90 euro – 247,90 x 6/12 = 123,95 euro.
    • Totale detrazione = 75 + 123,95 = 198,95 euro, arrotondati a 199 euro.

    Andrea compila due righi E71 distinti: uno con codice 1, giorni 181, e uno con codice 2, giorni 184. La somma dei giorni non puo superare 365: il software di compilazione segnala l’errore. Importante: per entrambi i periodi l’immobile deve essere stato abitazione principale (residenza anagrafica trasferita o, se non ancora trasferita, dimora abituale documentabile con utenze, dichiarazione sostitutiva, ecc.).

    Quando e come richiedere

    La detrazione si richiede ogni anno in dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF). Documenti da conservare per cinque anni dopo la presentazione:

    • Copia del contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate, con estremi di registrazione (data, numero, serie, ufficio).
    • Per il canone concordato: attestazione rilasciata da una delle associazioni di categoria firmatarie dell’accordo territoriale, oppure asseverazione del contratto (richiesta dal 2018 per fruire delle agevolazioni).
    • Per studenti fuori sede: certificato di iscrizione all’universita e ricevute di pagamento tracciabili (bonifico, carta, assegno).
    • Per giovani: documento di identita che attesti l’eta alla data di stipula e dichiarazione sostitutiva che l’immobile non e abitazione principale dei genitori.

    Il contribuente puo presentare il 730 in autonomia tramite il portale dell’Agenzia (modello precompilato), oppure rivolgersi a un CAF o a un intermediario abilitato. L’inquilino che riceve il 730 precompilato deve verificare che il software dell’Agenzia abbia caricato correttamente il contratto: i dati arrivano in automatico solo dal 2020 per i contratti registrati telematicamente. Per i contratti cartacei va inserito manualmente nel quadro E.

    Norme e fonti

    • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 16: detrazioni per canoni di locazione (contratti liberi, concordati, giovani, trasferimento per lavoro).
    • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 15 c. 1 lett. i-sexies: detrazione studenti universitari fuori sede.
    • Legge 9 dicembre 1998, n. 431: disciplina delle locazioni abitative, contratti liberi (art. 2 c. 1) e a canone concordato (art. 2 c. 3).
    • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1 c. 9: riformulazione della detrazione per giovani 20-31 anni (importo minimo 991,60 euro, primi quattro anni di contratto).
    • Agenzia delle Entrate, Circolari annuali 730: istruzioni per la compilazione e documentazione richiesta (ultima: Circ. n. 14/E del 2025).

    Domande frequenti

    Si possono cumulare la detrazione “giovani” e quella per contratto libero?

    No, non per lo stesso periodo: l’inquilino sceglie quella piu favorevole (di norma la “giovani” perche piu generosa). Tuttavia, se il quadriennio della detrazione giovani termina in corso d’anno o l’inquilino compie 31 anni, dai mesi successivi puo applicare la detrazione “libero” o “concordato” a seconda del contratto, indicandolo con codici distinti nel 730.

    Cosa succede se l’IRPEF lorda e inferiore alla detrazione spettante?

    Per la detrazione dell’art. 16 (contratto libero, concordato, giovani) e prevista una clausola di salvaguardia: la parte di detrazione che eccede l’IRPEF lorda viene riconosciuta come credito d’imposta e rimborsata dal sostituto d’imposta in busta paga o direttamente dall’Agenzia delle Entrate (nel 730/Redditi). Per la detrazione studenti (art. 15) invece la parte eccedente l’imposta lorda si perde: non e rimborsabile.

    Se il contratto e cointestato tra due inquilini, come si divide la detrazione?

    La detrazione spetta a ciascun inquilino in proporzione alla quota di possesso del contratto (di norma 50-50, salvo diversa indicazione contrattuale). Ognuno presenta la propria dichiarazione indicando la percentuale corretta nel rigo E71. Se uno dei due ha reddito superiore alla soglia (es. 35.000 euro), perde la sua quota di detrazione, mentre l’altro mantiene la propria.

    E sufficiente la residenza anagrafica per dimostrare l’”abitazione principale”?

    La residenza anagrafica e il modo piu semplice per dimostrarlo, ma non l’unico. In caso di controllo l’Agenzia accetta anche la dimora abituale provata con utenze intestate (luce, gas, internet), dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e altre evidenze documentali. Il contribuente che ha trasferito la residenza dopo l’inizio del contratto puo comunque fruire della detrazione per i mesi in cui era effettivamente dimora abituale, conservando le prove.

    Vedi anche: Detrazione 19% canoni di leasing abitazione principale, IMU prima casa, Detrazione interessi mutuo costruzione, Abitazione principale, Diritto di abitazione coniuge superstite e Detrazione assicurazione calamità su casa.

  • Autorita di vigilanza AML: casi pratici art. 7 D.Lgs. 231/2007

    L’art. 7 D.Lgs. 231/2007 attribuisce a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS il ruolo di autorita di vigilanza di settore per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Ciascuna autorita verifica l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati che rientrano nel proprio perimetro, emette disposizioni attuative su procedure interne, controlli e adeguata verifica della clientela, e calibra i controlli sul profilo di rischio. Cinque scenari mostrano come si traduce, sul campo, il rapporto tra operatore obbligato e autorita vigilante.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 7 si inserisce in un’architettura multilivello: il MEF ha la titolarita politica; il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) coordina le autorita nazionali; l’UIF presso BdI riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette; GdF e DIA conducono gli approfondimenti investigativi. Le autorita di vigilanza di settore presidiano l’anello piu vicino all’operativita degli intermediari vigilati: assetti organizzativi, procedure, controlli, adeguata verifica.

    Il modello e risk-based: ogni autorita modula i controlli sul profilo di rischio dell’intermediario e del settore, in linea con il Regolamento (UE) 2024/1624 (AML6) e con l’autorita unica AMLA.

    Riparto di competenze: BdI, CONSOB, IVASS

    Il perimetro soggettivo dell’art. 7, integrato dall’art. 1, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 231/2007, si articola in tre filiere:

    • Banca d’Italia — banche, intermediari finanziari iscritti all’albo art. 106 TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica (IMEL), SGR limitatamente ai profili di stabilita, prestatori di servizi in attivita finanziaria, confidi maggiori. Dal 2024-2025 rientrano anche i prestatori di servizi su cripto-attivita (CASP) autorizzati ai sensi del Regolamento UE 2023/1114 (MiCA).
    • CONSOB — SIM, SGR per i profili di trasparenza e correttezza, Sicav e Sicaf, intermediari del mercato mobiliare, gestori di portali di crowdfunding, sedi di negoziazione.
    • IVASS — imprese di assicurazione del ramo vita e ramo danni con prodotti d’investimento, imprese di riassicurazione, agenti e broker assicurativi limitatamente ai prodotti con componente finanziaria.

    Quando un soggetto opera trasversalmente (banca con sportello assicurativo, gruppo misto con SGR e impresa vita), il riparto si risolve per materia e non per soggetto: ciascuna autorita esercita le proprie competenze sui rispettivi profili regolamentari, in coordinamento bilaterale tramite protocolli di intesa.

    Poteri ispettivi e sanzionatori

    Le autorita esercitano tre categorie di poteri. Regolatori: emanano disposizioni attuative AML (Provv. BdI 26 marzo 2019 su adeguata verifica; Provv. BdI 24 marzo 2020 su organizzazione e controlli; Regolamenti CONSOB; Reg. IVASS 44/2019). Ispettivi: accedono agli uffici, acquisiscono documenti, sentono dipendenti e amministratori, richiedono dati periodici. Sanzionatori: irrogano sanzioni amministrative pecuniarie agli intermediari e agli esponenti aziendali (artt. 56-69 D.Lgs. 231/2007), fino a 5 milioni di euro o al 10% del fatturato per le violazioni piu gravi.

    L’attivita e largamente preventiva: lettere di richiamo, contestazioni di assetti inadeguati, piani di rimedio, ordini di rimozione di esponenti aziendali. La sanzione interviene quando la risposta dell’intermediario e inadeguata o la violazione e conclamata.

    Caso 1: SIM vigilata da CONSOB con carenza procedure AML

    Scenario. Una SIM di medie dimensioni, attiva nel collocamento di prodotti finanziari complessi, riceve visita ispettiva CONSOB. Gli ispettori rilevano che la procedura di adeguata verifica rafforzata non e stata aggiornata dopo l’estensione del perimetro a clientela residente in paesi terzi a rischio elevato; il sistema di alerting non scatta sulle operazioni con controparti in giurisdizioni GAFI.

    Come si legge in pratica. La SIM, intermediario vigilato ex art. 7, deve avere assetti organizzativi adeguati al profilo di rischio. La carenza viola gli obblighi di adeguata verifica rafforzata (art. 24) e gli obblighi organizzativi (art. 16). CONSOB puo notificare contestazione formale, richiedere piano di rimedio e avviare il procedimento sanzionatorio (art. 65); l’importo e modulato su disvalore, dimensione e cooperazione.

    Documenti. Verbale ispettivo, manuale procedure AML, mappatura clienti per rischio, evidenze formazione, report internal audit, parere del responsabile AML.

    Caso 2: Banca con sanzione BdI per omessa adeguata verifica

    Scenario. Una banca commerciale apre un conto a una societa di nuova costituzione presentata da un cliente storico. Il rapporto e classificato a basso rischio sulla base della referenza, senza approfondire la struttura societaria estera della holding ne identificare il titolare effettivo. Tre anni dopo BdI rileva che la societa era un veicolo di intestazione fiduciaria e che operazioni sospette transitate sul conto non sono state segnalate.

    Come si legge in pratica. La banca viola l’art. 18 (adeguata verifica ordinaria), l’art. 20 (titolare effettivo) e l’art. 35 (segnalazione operazioni sospette). Il Provv. BdI 26 marzo 2019 chiarisce che il basso rischio non puo fondarsi su referenze interne quando la controparte presenta strutture complesse od opacita. BdI puo sanzionare la banca e, in concorso, gli esponenti aziendali responsabili AML; l’art. 56 prevede sanzioni autonome quando i sistemi di controllo siano gravemente inadeguati.

    Documenti. Fascicolo KYC, visure societarie italiane ed estere, dichiarazione titolare effettivo, registro operazioni anomale, organigramma funzione AML, verbali del comitato controlli.

    Caso 3: Compagnia assicurativa con segnalazioni IVASS

    Scenario. Una compagnia ramo vita colloca polizze unit-linked a premio unico elevato. In pochi mesi una rete di agenti procaccia una concentrazione anomala di polizze sopra i 200.000 euro da clienti della stessa provincia, con disinvestimento parziale entro diciotto mesi. Il monitoraggio AML interno non scatta perche tarato solo sulla soglia di premio annua per cliente.

    Come si legge in pratica. IVASS valuta la coerenza fra profilo di rischio del prodotto e presidi adottati. La concentrazione e un classico red flag di possibile riciclaggio in placement e successivo layering. Il Reg. IVASS 44/2019 impone procedure di profilatura dinamica e regole di alerting calibrate sul prodotto, non solo sul cliente. IVASS puo contestare i controlli (artt. 16 e 56), richiedere piano di rimedio, sanzionare la compagnia e gli esponenti, segnalare alla UIF per gli approfondimenti.

    Documenti. Regolamento interno AML, manuale agenti, scheda prodotto unit-linked, log del monitoraggio, report mensili AML, verbali del comitato rischi.

    Caso 4: Intermediario crypto vigilato BdI ex MiCA

    Scenario. Un prestatore di servizi su cripto-attivita (CASP), autorizzato MiCA e iscritto nel registro BdI, gestisce volumi crescenti di custodia e scambio per clienti retail. BdI rileva in sede ispettiva che le procedure di travel rule sui trasferimenti sopra 1.000 euro non sono operative, in particolare sui dati del beneficiario verso wallet self-hosted.

    Come si legge in pratica. Il CASP rientra fra i nuovi soggetti obbligati sotto vigilanza BdI per effetto dell’integrazione fra MiCA, Reg. UE 2023/1113 (travel rule) e D.Lgs. 231/2007. La carenza viola gli obblighi informativi del Reg. 2023/1113 e gli obblighi di adeguata verifica rafforzata sui trasferimenti verso wallet non identificabili. La risposta tipica e bifasica: ordine di adeguamento a tempi stretti, eventuale sanzione proporzionata a durata e volume delle operazioni non presidiate.

    Documenti. Autorizzazione MiCA, policy travel rule, log delle transazioni cripto con e senza dati beneficiario, contratti con providers di analisi blockchain, evidenze KYC, verbali CdA su strategie AML.

    Caso 5: Coordinamento BdI-CONSOB su gruppo misto

    Scenario. Un gruppo finanziario quotato comprende banca, SGR e SIM. La capogruppo adotta una politica AML unitaria con responsabile antiriciclaggio centralizzato. BdI ispeziona la banca e CONSOB conduce un controllo parallelo sulla SIM. Emergono due rilievi: procedure SGR disallineate rispetto al manuale di gruppo; criteri di rischio della SIM non aggiornati sui clienti istituzionali esteri.

    Come si legge in pratica. Il coordinamento BdI-CONSOB si basa su protocolli di intesa che evitano duplicazioni. Ciascuna autorita resta titolare della contestazione sui propri vigilati: BdI sulla banca e sulla SGR per i profili di stabilita, CONSOB sulla SGR per trasparenza e correttezza e sulla SIM. Il gruppo deve dimostrare che le procedure di gruppo sono calibrate sui rischi specifici di ciascun intermediario e che il responsabile AML centralizzato dispone di poteri e risorse adeguate. L’art. 9 del decreto disciplina lo scambio di informazioni fra autorita.

    Documenti. Politica AML di gruppo, organigramma della funzione AML centralizzata, mappa rischi per societa, verbali comitati di gruppo, evidenze flussi informativi infragruppo.

    Quando e come reagire

    Per l’operatore obbligato che riceve contestazione o visita ispettiva valgono alcuni principi pratici. Tempestivita: i termini per documenti e memorie sono perentori. Cooperazione documentata: verbalizzare internamente ogni interazione e conservare copia di quanto consegnato. Piano di rimedio: impegnarsi con scadenze realistiche e verificabili. Difesa: la contestazione formale apre la fase difensiva con memorie scritte, audizioni e, in alcuni casi, definizione agevolata.

    L’intermediario vigilato deve prevenire: formazione periodica, audit interno indipendente, aggiornamento procedure dopo ogni mutamento regolamentare (Provvedimento BdI maggio 2019 e successivi, Regolamenti CONSOB e IVASS), test di efficacia dei controlli.

    Norme e fonti

    • art. 7 D.Lgs. 231/2007 — autorita di vigilanza di settore
    • Art. 8 D.Lgs. 231/2007 — amministrazioni interessate e organismi di autoregolamentazione
    • Art. 9 D.Lgs. 231/2007 — scambio di informazioni e collaborazione tra autorita
    • Art. 16 D.Lgs. 231/2007 — obblighi organizzativi e di controllo dei soggetti obbligati
    • Artt. 18-22 D.Lgs. 231/2007 — adeguata verifica della clientela
    • Art. 56 D.Lgs. 231/2007 — sanzioni amministrative per inosservanza obblighi organizzativi
    • Provvedimento Banca d’Italia 26 marzo 2019 — disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela
    • Provvedimento Banca d’Italia 24 marzo 2020 — disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni AML
    • Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 — disposizioni attuative in materia di adeguata verifica e organizzazione AML per il settore assicurativo
    • Regolamento (UE) 2024/1624 (AML6) — quadro armonizzato europeo in materia di prevenzione del riciclaggio
    • Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) — mercati delle cripto-attivita
    • Regolamento (UE) 2023/1113 (travel rule) — informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e cripto-attivita

    Domande frequenti

    1. Come si stabilisce quale autorita vigila su un determinato intermediario?
    Il criterio non e soggettivo ma per materia: BdI presidia i profili di stabilita e organizzazione di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, IMEL, SGR e dal 2024-2025 dei CASP autorizzati MiCA; CONSOB vigila SIM, Sicav, gestori di portali e i profili di trasparenza e correttezza delle SGR; IVASS si occupa delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Quando un soggetto opera trasversalmente, si applicano protocolli di intesa fra autorita.

    2. Che differenza c’e fra autorita di vigilanza di settore e UIF?
    L’UIF, incardinata in BdI ma con autonomia funzionale, riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e svolge analisi finanziaria. Le autorita di vigilanza di settore (BdI come supervisore prudenziale, CONSOB, IVASS) verificano l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali degli intermediari. I due piani sono distinti: la SOS va sempre alla UIF, non all’autorita di vigilanza di settore.

    3. Quali sanzioni rischia un intermediario vigilato per carenze AML?
    Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2007 vanno, per le ipotesi piu gravi, fino a 5 milioni di euro o al 10% del fatturato annuo dell’intermediario, con ulteriori sanzioni autonome a carico degli esponenti aziendali responsabili (artt. 56-69). Sono inoltre previste misure non pecuniarie: ordine di rimozione di esponenti aziendali, divieto temporaneo di esercitare determinate funzioni, pubblicazione del provvedimento.

    4. Come incide il Regolamento UE 2024/1624 (AML6) sui poteri delle autorita nazionali?
    Il Regolamento armonizza gli obblighi sostanziali (adeguata verifica, titolare effettivo, segnalazioni) e istituisce l’autorita europea AMLA, che vigilera direttamente sui gruppi finanziari transfrontalieri ad alto rischio e coordinera le autorita nazionali. BdI, CONSOB e IVASS restano competenti sui soggetti vigilati italiani non rientranti nel perimetro AMLA, con un dialogo strutturato in sede europea e una progressiva convergenza degli standard ispettivi e sanzionatori.

  • Casi pratici art. 1 T.U. Edilizia: ambito di applicazione DPR 380/2001

    L’art. 1 T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) apre il Testo Unico stabilendo che le sue disposizioni costituiscono principi fondamentali e generali della materia edilizia: vincolano Stato, Regioni e Comuni, ma lasciano spazio a regimi speciali e a normative regionali di dettaglio. Questa pagina raccoglie scenari concreti in cui il proprietario o il richiedente di un titolo edilizio si trova a dover capire quale norma prevale, quando interviene il Comune e quando entrano in gioco i vincoli su beni culturali e paesaggio.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il T.U. Edilizia non è solo un elenco di procedure: è la cornice di principio entro cui Regioni e Comuni esercitano le loro competenze. L’art. 1 chiarisce due cose fondamentali. La prima: il decreto raccoglie le norme statali sull’edilizia in un corpo unico, dai titoli abilitativi (permesso di costruire, SCIA, CILA) alle sanzioni, passando per i requisiti tecnici. La seconda: restano ferme le discipline speciali su beni culturali, paesaggio, ambiente e sicurezza, regolate da altre fonti come il D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

    Per il richiedente significa che un intervento edilizio non si esaurisce mai in un solo “binario”: accanto al TUE possono attivarsi autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta della Soprintendenza, vincoli idrogeologici, regolamenti comunali. Capire l’ambito di applicazione del TUE serve proprio a riconoscere quali norme entrano in gioco e in che ordine.

    Riparto Stato/Regioni e principi fondamentali

    L’edilizia, nella Costituzione, ricade nel “governo del territorio”, materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117 Cost. Lo Stato fissa i principi fondamentali; le Regioni dettano le norme di dettaglio. Il TUE è lo strumento con cui lo Stato esercita questa funzione: definisce categorie di intervento, titoli abilitativi, sanzioni, in modo che da Bolzano a Reggio Calabria il linguaggio di base sia lo stesso.

    Le Regioni intervengono con leggi proprie su aspetti come distanze, oneri di urbanizzazione, semplificazioni procedurali, edilizia residenziale pubblica, recupero dei sottotetti, piani casa. Possono modulare ma non possono contraddire i principi statali. Il Comune, infine, è il livello in cui le regole si traducono in concreto: rilascia il permesso di costruire, riceve la SCIA e la CILA, vigila sull’attivita’ edilizia. Per il proprietario, il punto di contatto operativo resta quasi sempre l’ufficio tecnico comunale, che applica al singolo intervento la combinazione di norme statali, regionali e di piano.

    Regimi speciali: beni culturali e paesaggistici

    L’art. 1 del TUE fa salvi i regimi speciali. In pratica: se l’immobile o l’area ricade in una zona tutelata, le regole edilizie ordinarie non bastano. Servono autorizzazioni aggiuntive, in genere preventive rispetto al titolo edilizio comunale.

    I due binari principali sono quelli del D.Lgs. 42/2004: la tutela dei beni culturali (edifici di interesse storico-artistico, dichiarati ai sensi degli artt. 10 e seguenti) e la tutela paesaggistica (aree vincolate ai sensi dell’art. 142 o per dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136). Nel primo caso il referente è la Soprintendenza territoriale; nel secondo l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Regione o dall’ente delegato (spesso il Comune stesso), con parere della Soprintendenza. Senza questi atti, il titolo edilizio comunale non può essere efficace.

    Scenario 1 – Intervento in zona vincolata paesaggisticamente

    Un proprietario possiede una casa indipendente in una località costiera ricompresa nelle aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004, fascia di 300 metri dal mare). Vuole ampliare il portico e sostituire i serramenti con modelli moderni.

    Cosa si applica. Il TUE definisce la natura dell’intervento (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione) e quindi il titolo edilizio necessario (CILA, SCIA o permesso di costruire). In parallelo si applica il regime paesaggistico: serve l’autorizzazione paesaggistica, semplificata o ordinaria a seconda della tipologia di opera.

    Sequenza pratica. Il richiedente presenta al Comune l’istanza paesaggistica; il Comune istruisce e trasmette alla Soprintendenza per il parere. Solo a valle dell’autorizzazione paesaggistica si perfeziona il titolo edilizio. Iniziare i lavori con la sola SCIA edilizia, senza il via libera paesaggistico, espone a sanzioni e all’obbligo di rimessione in pristino.

    Scenario 2 – Regione con norma di dettaglio difforme

    Un richiedente in Toscana vuole recuperare un sottotetto a fini abitativi. La legge regionale toscana disciplina in dettaglio i requisiti minimi di altezza, rapporto aeroilluminante e modalità di calcolo della superficie utile, differenziandosi da altre Regioni.

    Cosa si applica. Il TUE detta i principi su categorie di intervento e definizione di ristrutturazione; la legge regionale fissa i parametri tecnici concreti per il sottotetto. Il regolamento edilizio comunale completa con prescrizioni locali (decoro, materiali, distanze).

    Cosa fa il richiedente. L’ufficio tecnico comunale verifica la coerenza con la legge regionale: se il sottotetto rispetta altezze e parametri toscani, il recupero è assentito; se non li rispetta, non basta invocare il TUE come fonte “superiore”. Il principio statale non sostituisce il dettaglio regionale, lo cornicia. Per il proprietario la regola pratica è: leggere prima la legge regionale, poi il regolamento comunale, poi controllare la coerenza con il TUE.

    Scenario 3 – Ristrutturazione in centro storico vincolato

    Un’unita’ immobiliare si trova in un palazzo dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 42/2004. Il proprietario vuole rifare l’impianto idraulico, spostare un bagno, sostituire un controsoffitto.

    Cosa si applica. Sul piano edilizio puro si tratta in larga parte di manutenzione straordinaria, in alcuni casi di ristrutturazione leggera, riconducibili a CILA o SCIA secondo il TUE. Però il vincolo culturale impone un’autorizzazione preventiva della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del Codice dei beni culturali: senza quella, l’opera non è eseguibile, anche se in astratto sarebbe CILA libera.

    Tempi e ordine. Il richiedente trasmette il progetto alla Soprintendenza, ottiene l’autorizzazione, allega l’atto alla pratica edilizia comunale. L’ufficio tecnico comunale verifica la presenza del nulla osta culturale e poi protocolla il titolo edilizio. In centro storico vincolato il TUE non è marginale, ma non agisce mai da solo.

    Scenario 4 – Pertinenza edilizia in area protetta

    Un proprietario vuole costruire una piccola pertinenza (ricovero attrezzi 8 mq) nel giardino di una casa in area inclusa in un parco regionale.

    Cosa si applica. Il TUE qualifica la pertinenza come intervento minore se rispetta i limiti di volume e di rapporto con l’edificio principale, eventualmente realizzabile con CILA o titolo equivalente in base alla legge regionale. L’area protetta aggiunge un livello: regolamento del parco, eventuale nulla osta dell’ente parco, vincolo paesaggistico spesso sovrapposto.

    Errore tipico. Pensare che, essendo “piccola pertinenza”, basti la pratica edilizia veloce. Nelle aree protette la disciplina speciale prevale: senza nulla osta dell’ente parco l’opera resta abusiva anche se formalmente coperta da CILA. Per il proprietario conviene chiedere prima un parere preventivo all’ente gestore.

    Scenario 5 – Rapporto tra TUE e regolamento edilizio comunale

    Un richiedente in un Comune di medie dimensioni vuole installare una tettoia in legno a copertura di un parcheggio privato. Il regolamento edilizio comunale prevede una specifica disciplina su materiali, altezza e arretramenti per le tettoie.

    Cosa si applica. Il TUE definisce a livello statale cosa sia una nuova costruzione, una pertinenza, un manufatto leggero; la legge regionale fissa il regime abilitativo (spesso CILA per tettoie pertinenziali entro limiti); il regolamento edilizio comunale aggiunge le regole di forma e inserimento. Tutti e tre i livelli concorrono.

    Logica del riparto. Il regolamento comunale non può qualificare come permesso di costruire ciò che la legge regionale, attuativa del TUE, ammette in CILA. Ma può imporre vincoli formali (es. divieto di tettoie in PVC, obbligo di tinte neutre) compatibili con il principio statale. Il richiedente deve consultare l’ufficio tecnico comunale per la check-list integrata: titolo edilizio + conformità al regolamento + eventuali vincoli sovraordinati.

    Quando e come orientarsi

    Il primo passo, davanti a un intervento edilizio, è chiedersi se l’immobile o l’area sono soggetti a vincoli. La risposta non si trova sempre nel solo TUE: serve consultare il piano regolatore, la cartografia dei vincoli paesaggistici, il certificato di destinazione urbanistica, gli elenchi delle dichiarazioni di interesse culturale. L’ufficio tecnico comunale è il punto di partenza per il certificato di destinazione urbanistica e per la verifica dei vincoli noti.

    Il secondo passo è qualificare l’intervento secondo le categorie del TUE (artt. 3, 6, 22, 10): manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, nuova costruzione. Da questa qualificazione discende il titolo edilizio (attività libera, CILA, SCIA, permesso di costruire). Il terzo passo è verificare la legge regionale: spesso modula soglie, semplifica titoli, introduce piani casa o bonus volumetrici. Solo a questo punto si entra nello sportello unico per l’edilizia (SUE).

    Per un proprietario alle prime armi, l’errore più comune è ragionare per analogia (“a casa di mio cugino hanno fatto così”). L’ambito di applicazione del TUE varia da Regione a Regione e da Comune a Comune: la stessa opera può essere CILA in un territorio e SCIA in un altro, libera in centro abitato e vincolata in area paesaggistica.

    Norme e fonti

    • Art. 1 T.U. Edilizia – Ambito di applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
    • Art. 2 D.P.R. 380/2001 – Competenze delle Regioni in materia edilizia.
    • Art. 3 D.P.R. 380/2001 – Definizioni degli interventi edilizi.
    • Art. 117 Costituzione – Riparto di competenza legislativa Stato/Regioni; “governo del territorio” come materia concorrente.
    • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio (in particolare artt. 10, 21, 136, 142, 146).
    • L. 17 agosto 1942, n. 1150 – Legge urbanistica fondamentale, base storica della disciplina del territorio.

    Domande frequenti

    Il TUE si applica anche se la mia Regione ha una legge urbanistica propria?

    Sì. Il TUE detta i principi fondamentali validi su tutto il territorio nazionale. La legge regionale aggiunge il dettaglio operativo, ma non può contraddire i principi statali. In caso di conflitto apparente, prevalgono i principi del TUE; in caso di legittima specificazione, si applica la norma regionale.

    Per una piccola opera in zona vincolata serve davvero un doppio titolo?

    Quasi sempre sì. Il TUE individua il titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso di costruire); la disciplina dei beni culturali o paesaggistici richiede in più un’autorizzazione preventiva. Per alcuni interventi minimi esiste l’autorizzazione paesaggistica semplificata, ma non vale per ogni opera: meglio verificarlo con l’ufficio tecnico comunale prima di iniziare.

    Il regolamento comunale può essere più restrittivo del TUE?

    Sì, nei limiti del riparto di competenza. Il Comune può imporre regole di decoro, materiali, distanze, inserimento paesaggistico, purché non riqualifichi giuridicamente l’opera (es. non può chiedere un permesso di costruire dove la legge regionale, attuativa del TUE, prevede CILA). Il richiedente deve sempre leggere il regolamento edilizio insieme al piano regolatore.

    Cosa succede se faccio un intervento ignorando i regimi speciali?

    L’opera diventa abusiva sotto il profilo speciale, anche se formalmente coperta dal titolo edilizio comunale. Le conseguenze tipiche sono la sospensione dei lavori, le sanzioni pecuniarie, l’ordine di rimessione in pristino e, nei casi più seri, profili di responsabilità penale ai sensi del Codice dei beni culturali. Per questo l’ambito di applicazione dell’art. 1 TUE va letto sempre insieme alle norme che il TUE stesso fa salve.

  • Art. 7-bis D.P.R. 600/1973 e CU: casi pratici (norma abrogata)

    L’art. 7-bis D.P.R. 600/1973 è una norma abrogata: è stata cancellata dal D.P.R. 126/2003 e la materia che disciplinava – cioè l’obbligo del sostituto d’imposta di rilasciare al sostituito una certificazione annuale di compensi, ritenute, detrazioni e contributi – è oggi confluita nell’art. 4 del D.P.R. 322/1998 e, dal punto di vista operativo, nella Certificazione Unica (CU) approvata ogni anno con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. I casi pratici che seguono raccontano, attraverso scenari concreti, come quell’obbligo «storico» sia evoluto in ciò che oggi un contribuente o un sostituto sperimenta sotto il nome di CU.

    Prima degli esempi: il quadro normativo (norma abrogata)

    L’art. 7-bis è stato introdotto nel D.P.R. 600/1973 negli anni ’90 per dare una cornice unitaria all’obbligo di certificazione gravante sui sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti previdenziali, banche, imprese che corrispondono compensi a lavoratori autonomi). In sintesi prevedeva che il sostituto consegnasse al sostituito, entro un termine fissato dalla legge (originariamente 28 febbraio dell’anno successivo), un documento riepilogativo di:

    • compensi e somme corrisposti nell’anno;
    • ritenute alla fonte operate a titolo di acconto o d’imposta;
    • detrazioni applicate (familiari a carico, lavoro dipendente);
    • contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

    Con il D.P.R. 126/2003 l’articolo è stato espunto dal testo unico delle imposte sui redditi (accertamento) e la disciplina è stata riorganizzata: la dichiarazione dei sostituti d’imposta è oggi regolata dall’art. 4 D.P.R. 322/1998 (Modello 770) e l’obbligo di certificare i compensi ai sostituiti è assolto attraverso la Certificazione Unica, modello approvato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

    Per questo motivo l’art. 7-bis non si trova più nel testo vigente del D.P.R. 600/1973: viene ricordato per continuità sistematica, perché molti rinvii dottrinali e giurisprudenziali risalenti agli anni 1995-2003 lo citano ancora come fonte storica dell’obbligo di certificazione.

    Dalla certificazione 7-bis alla Certificazione Unica

    Il passaggio dall’art. 7-bis alla CU non è stato soltanto un cambio di etichetta. Cambia il modello, cambia il canale di trasmissione, cambiano i termini e cambia la platea dei destinatari del flusso informativo. In particolare:

    • Modello unico: la CU sostituisce le vecchie certificazioni separate (CUD per i dipendenti, certificazioni distinte per autonomi e provvigioni). Dal 2015 esiste un’unica modulistica che racchiude redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomo, provvigioni e alcuni redditi diversi.
    • Doppio canale: il sostituto deve sia consegnare la CU al sostituito (cartacea o digitale), sia trasmetterla in via telematica all’Agenzia delle Entrate, che la utilizza per la dichiarazione precompilata.
    • Termini differenziati: la CU 2025 (redditi 2024) va trasmessa all’Agenzia entro il 16 marzo per i dati che confluiscono nella precompilata (in genere lavoro dipendente) e consegnata al sostituito entro lo stesso 16 marzo; per le CU contenenti solo redditi non dichiarabili tramite 730 (autonomi, provvigioni, redditi esenti) il termine di invio telematico è il 31 ottobre.
    • Sanzioni: la mancata, tardiva o errata trasmissione della CU comporta una sanzione di 100 euro per certificazione, con un massimale annuo, fatta salva la possibilità di ravvedimento operoso (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998).

    Cosa è cambiato: obblighi attuali del sostituto

    Oggi il sostituto d’imposta che corrisponde compensi rilevanti ai fini IRPEF è tenuto a:

    1. compilare la CU per ciascun percipiente, con i dati anagrafici, fiscali e previdenziali richiesti dal provvedimento annuale dell’Agenzia delle Entrate;
    2. consegnare la CU al sostituito (anche via PEC o area riservata) entro i termini di legge;
    3. trasmettere il flusso telematico all’Agenzia tramite Entratel/Fisconline o intermediari abilitati;
    4. conservare la documentazione di supporto (cedolini, buste paga, prospetti compensi) ai fini degli ordinari poteri di accertamento.

    Vediamo ora come questi obblighi si traducono in cinque situazioni reali.

    Caso 1 – Datore di lavoro che emette la CU dipendente

    Situazione. Una piccola impresa metalmeccanica con 18 dipendenti chiude l’anno 2024 e deve gestire le CU 2025.

    Adempimenti. Per ciascun dipendente l’ufficio paghe predispone la CU sintetica e ordinaria, riportando retribuzione lorda, ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale, detrazioni applicate per familiari a carico, contributi INPS trattenuti, eventuali fringe benefit e bonus erogati. La CU viene consegnata al lavoratore (cartacea o tramite portale aziendale) entro il 16 marzo 2025 e trasmessa in via telematica all’Agenzia entro la stessa data, perché i dati confluiscono nella dichiarazione precompilata 730/2025.

    Continuità con il 7-bis. L’obbligo sostanziale (rilasciare al lavoratore un riepilogo di quanto percepito e trattenuto) è lo stesso che la norma abrogata già prevedeva: cambia il modello e il canale.

    Caso 2 – Banca che certifica interessi e ritenute

    Situazione. Una banca ha applicato nel 2024 la ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi del conto corrente di un correntista persona fisica.

    Adempimenti. Gli interessi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta non confluiscono nella dichiarazione del percettore; tuttavia, quando la banca corrisponde proventi rilevanti (ad esempio capital gain gestiti in regime amministrato o cedole non assoggettate a sostitutiva), emette la CU «autonomi e altri redditi» nelle sezioni dedicate. La consegna al cliente avviene entro 16 marzo, la trasmissione all’Agenzia segue le scadenze dei dati «non dichiarabili tramite 730».

    Continuità con il 7-bis. Anche prima del 2003 le banche, in qualità di sostituti, dovevano certificare le ritenute applicate ai correntisti: l’art. 7-bis dava base normativa generale a quell’obbligo, oggi assolto via CU.

    Caso 3 – CU per lavoratori autonomi entro il 31 ottobre

    Situazione. Una società di consulenza ha corrisposto compensi a 12 collaboratori con partita IVA e ha applicato la ritenuta del 20% a titolo di acconto.

    Adempimenti. Per ciascun professionista la società compila la sezione «Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi» della CU 2025, indicando compenso lordo, ritenuta operata, eventuali contributi previdenziali a carico del committente o del professionista. La CU va consegnata al professionista entro il 16 marzo, ma la trasmissione telematica all’Agenzia, trattandosi di dati non utilizzati per il 730 precompilato, può avvenire entro il 31 ottobre 2025.

    Punto critico. Molti committenti credono di poter rinviare anche la consegna al professionista a ottobre: è un errore. La consegna al sostituito resta ancorata al 16 marzo; solo la trasmissione telematica gode del termine lungo. Il professionista, infatti, ha bisogno della CU per redigere il proprio modello Redditi PF.

    Caso 4 – Rettifica della CU per errore sul compenso

    Situazione. A maggio 2025 un sostituto si accorge di aver indicato in CU un compenso di 12.000 euro, mentre il valore corretto era 13.500 euro. Il professionista ha già presentato il proprio modello Redditi PF basandosi sulla CU errata.

    Adempimenti. Il sostituto deve:

    1. emettere una CU sostitutiva con la dicitura «sostituisce la precedente», indicando il flag di rettifica;
    2. consegnarla al sostituito;
    3. ritrasmetterla all’Agenzia delle Entrate (entro 5 giorni dalla rettifica, per evitare la sanzione di 100 euro);
    4. regolarizzare l’eventuale ritenuta in difetto con ravvedimento operoso.

    Il sostituito, dal canto suo, presenta una dichiarazione integrativa per aggiornare l’imponibile dichiarato.

    Caso 5 – CU per collaboratori familiari (colf e badanti)

    Situazione. Una famiglia ha alle proprie dipendenze una collaboratrice domestica per la cura di un genitore anziano.

    Adempimenti. Il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23 D.P.R. 600/1973: non opera ritenute IRPEF in busta paga. Tuttavia deve rilasciare alla collaboratrice una dichiarazione sostitutiva di CU contenente l’ammontare delle retribuzioni corrisposte e dei contributi versati all’INPS gestione domestici. Tale documento serve alla colf per la propria dichiarazione dei redditi (Redditi PF o 730 tramite CAF).

    Continuità con il 7-bis. L’esonero dalla qualifica di sostituto era previsto anche nel regime ante-2003; oggi l’obbligo di rilasciare una certificazione «analoga alla CU» è confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

    Quando e come consultare la CU

    Il contribuente che riceve una o più CU dovrebbe controllare alcuni dati fondamentali prima della dichiarazione:

    • codice fiscale del sostituito e del sostituto;
    • importo dei redditi corrisposti e delle ritenute operate;
    • detrazioni applicate (familiari a carico, lavoro dipendente, comma 1-bis dell’art. 13 TUIR);
    • punti riguardanti contributi previdenziali deducibili (es. punto 12 per oneri deducibili);
    • note relative a fringe benefit, premi di risultato, welfare aziendale.

    Se i dati non coincidono con cedolini, fatture o estratti contributivi, il contribuente può chiedere al sostituto una CU rettificata. In caso di mancata risposta, è possibile rivolgersi a un CAF per assistenza nella compilazione del 730 o presentare un modello Redditi PF inserendo i valori corretti, conservando la documentazione probatoria per gli eventuali controlli.

    Va ricordato che la CU confluisce nella dichiarazione precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate dal 30 aprile di ogni anno: il contribuente può accettarla come pre-compilata, modificarla o integrarla con altri dati (spese sanitarie, oneri detraibili) prima dell’invio.

    Norme e fonti

    • Art. 7-bis D.P.R. 600/1973 – abrogato dal D.P.R. 126/2003; conteneva l’obbligo storico di certificazione annuale a carico dei sostituti d’imposta (testo storico consultabile su Normattiva).
    • Art. 4 D.P.R. 322/1998 – disciplina vigente in materia di dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770) e di rilascio della Certificazione Unica.
    • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – approvazione annuale del modello CU, delle istruzioni e delle specifiche tecniche di trasmissione (consultabili sul sito dell’Agenzia, sezione «Certificazione Unica»).
    • Art. 23 D.P.R. 600/1973 – individua i soggetti tenuti a operare ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, escludendo i datori di lavoro domestici.
    • D.M. economia e finanze e circolari AdE annuali che chiariscono le novità del modello CU.

    Domande frequenti

    L’art. 7-bis D.P.R. 600/1973 è ancora applicabile?

    No. La disposizione è stata abrogata dal D.P.R. 126/2003; oggi l’obbligo di certificare i compensi ai sostituiti è disciplinato dall’art. 4 D.P.R. 322/1998 e si concretizza nella Certificazione Unica approvata ogni anno dall’Agenzia delle Entrate.

    Entro quando il sostituto deve consegnare la CU al sostituito?

    La CU 2025 (redditi 2024) va consegnata al sostituito entro il 16 marzo 2025. La trasmissione telematica all’Agenzia segue lo stesso termine per i dati confluenti nella precompilata e il 31 ottobre 2025 per le CU relative a soli redditi non dichiarabili tramite 730 (autonomi e simili).

    Cosa succede se la CU contiene errori?

    Il sostituto può emettere una CU sostitutiva entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria senza sanzioni; oltre, si applica la sanzione di 100 euro per certificazione, riducibile con ravvedimento operoso. Il sostituito può presentare una dichiarazione integrativa per allineare l’imponibile.

    Il datore di lavoro domestico deve rilasciare la CU?

    Il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta e non opera ritenute IRPEF, ma deve rilasciare al collaboratore (colf, badante) una dichiarazione sostitutiva con i compensi corrisposti e i contributi versati all’INPS, utile alla dichiarazione dei redditi del lavoratore.

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