Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 195 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione italiane

    Art. 195 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione italiane

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.

    2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, l'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità e della valutazione dei rischi emergenti, nonché del governo societario e della informativa all'IVASS ed ai terzi.

    3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3, 4 e 4-bis .

  • Spese assistenza disabili: deduzione dal reddito nel 730 (L.104)

    In sintesi

    • Tipo di agevolazione: deduzione integrale dal reddito complessivo, senza massimale (si deduce tutto l’importo sostenuto).
    • Chi e disabile ai fini fiscali: chi ha un riconoscimento dalla commissione medica ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992 o da altre commissioni pubbliche (invalidita civile, di lavoro, di guerra).
    • Spese ammesse: assistenza infermieristica e riabilitativa, operatori assistenziali, educatori professionali, animatori terapeutici.
    • Familiari non a carico: la deduzione spetta anche se la persona con disabilita non e fiscalmente a carico (coniuge, figli, genitori, fratelli, nonni, suoceri, generi e nuore).
    • Dove indicarla: rigo E25 della Sezione II del Quadro E.

    Quali spese per la disabilita danno diritto alla deduzione

    Se tu o un tuo familiare avete una disabilita riconosciuta, alcune spese sostenute per l’assistenza possono essere dedotte integralmente dal reddito complessivo. Significa che riducono la base su cui si calcola l’IRPEF, senza alcun tetto massimo: tutto cio che hai effettivamente pagato si sottra dal reddito imponibile.

    Questa agevolazione va nel rigo E25 della Sezione II (oneri deducibili) del Quadro E. Non si confonde con le detrazioni del 19% sulle spese sanitarie generali (rigo E1): qui stiamo parlando di una categoria specifica, le spese di assistenza specifica, che hanno un trattamento fiscale piu favorevole.

    Per accedere alla deduzione, la persona assistita deve essere riconosciuta con disabilita dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. 104/1992 oppure da altre commissioni pubbliche (invalidita civile, di lavoro, di guerra). I grandi invalidi di guerra sono equiparati e non devono sottoporsi alla commissione L.104: basta la documentazione ministeriale che certifica i benefici pensionistici.

    La persona con disabilita puo anche autocertificare la propria condizione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da accompagnare a una copia del documento di identita.

    Spese deducibili al rigo E25 e spese NON deducibili (ma detraibili altrove)
    Tipo di spesa Dove va nel 730
    Assistenza infermieristica e riabilitativa E25 – deducibile per intero
    Operatore tecnico assistenziale (addetto all'assistenza di base) E25 – deducibile per intero
    Personale di coordinamento attivita assistenziali di nucleo E25 – deducibile per intero
    Educatore professionale E25 – deducibile per intero
    Addetti ad animazione e terapia occupazionale qualificati E25 – deducibile per intero
    Farmaci (con scontrino parlante) E25 – deducibile per intero
    Spese chirurgiche e specialistiche per disabili E3 Sez. I – detrazione 19% sull'intero importo
    Protesi dentarie e sanitarie E3 Sez. I – detrazione 19%
    Mezzi per deambulazione, locomozione, sollevamento E3 Sez. I – detrazione 19%
    Sussidi tecnici e informatici per autonomia E3 Sez. I – detrazione 19%

    Esempio pratico

    • Tizio, riconosciuto disabile ai sensi della L.104, ha sostenuto nel 2025 spese per assistenza infermieristica domiciliare pari a 8.400 euro e acquisto di farmaci documentati da scontrino parlante per 620 euro. Indica al rigo E25 il totale di 9.020 euro. Il suo reddito complessivo si riduce di 9.020 euro. Se la sua aliquota marginale e del 35%, il risparmio IRPEF e di circa 3.157 euro. Non c’e alcun massimale da rispettare.

    Documenti necessari

    • Certificato o verbale della commissione medica L.104/1992 (o di altra commissione pubblica di invalidita) a comprova della condizione di disabilita
    • Fatture o ricevute intestate al disabile (o al familiare che ha pagato) con indicazione della figura professionale e della prestazione resa
    • Scontrini parlanti per farmaci (con codice fiscale destinatario, codice alfanumerico farmaco, natura e quantita)
    • Per ricoveri in strutture: documentazione che indichi separatamente la quota relativa alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica (la retta intera non e deducibile)
    • Autocertificazione del disabile (se si usa questa forma), accompagnata da copia del documento di identita

    Caso 1: genitore anziano con disabilita non a carico

    Scenario. Caio paga 12.000 euro l’anno per tenere il padre in una struttura di assistenza. Il padre ha redditi propri e non e fiscalmente a carico di Caio. La struttura rilascia una fattura che distingue 7.000 euro di assistenza specifica (infermieristica, operatori) dalla retta generale.

    Come si applica. Caio puo dedurre i 7.000 euro di assistenza specifica al rigo E25, anche se il padre non e suo fiscalmente a carico. La normativa prevede espressamente questa possibilita per genitori, coniuge, figli, fratelli, suoceri, generi e nuore. La parte residua della retta (5.000 euro) non e deducibile al rigo E25.

    In pratica

    • Farsi rilasciare dalla struttura una fattura che separi la quota di assistenza specifica dalla retta alberghiera.
    • Conservare il verbale di disabilita del familiare anche se non e a carico fiscalmente.

    Caso 2: persona con disabilita che deduce in proprio

    Scenario. Sempronia, riconosciuta invalida civile al 100%, paga di tasca propria un operatore tecnico assistenziale per 4 ore al giorno. Nel 2025 ha speso 9.600 euro, documentati da fatture con indicazione della figura professionale e della prestazione.

    Come si applica. Sempronia deduce l’intero importo di 9.600 euro al rigo E25. Le istruzioni AdE precisano che le prestazioni rese da queste figure professionali sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica, a condizione che dalla fattura risultino la figura professionale e la prestazione resa.

    In pratica

    • Non e necessaria la ricetta medica per dedurre le spese di assistenza specifica, ma la fattura deve indicare la qualifica professionale e la prestazione.
    • Il riconoscimento di invalidita civile al 100% equivale al riconoscimento L.104 ai fini della deduzione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre la badante anche al rigo E25?

    Dipende dalla qualifica. Se la badante ha la qualifica di addetta all’assistenza di base o operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta, si. Se e una semplice colf senza qualifica specifica, no.

    Se il disabile vive con me ma ha un suo reddito, posso dedurre le spese?

    Si. Le spese al rigo E25 sono deducibili anche se il familiare disabile non e fiscalmente a carico di chi sostiene la spesa. Coniuge, figli, genitori, nonni, fratelli, suoceri, generi e nuore rientrano tutti.

    C'e un limite di importo deducibile?

    No. Le spese al rigo E25 si deducono per intero, senza massimali. E uno dei vantaggi piu rilevanti di questa agevolazione rispetto a molte altre.

    Le spese per una sedia a rotelle o un deambulatore vanno qui?

    No. I mezzi necessari per la locomozione, deambulazione e sollevamento vanno nel rigo E3 della Sezione I del Quadro E (detrazione del 19% sull’intero importo, senza franchigia).

    Come dimostro la disabilita in dichiarazione?

    Conserva il verbale della commissione medica (L.104, invalidita civile, ecc.). Non serve allegarlo al 730, ma deve essere disponibile in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Vedi anche: Spese mediche e assistenza disabili, Contrassegno disabili (CUDE), Spese sanitarie e ausili per disabili, Detrazione veicoli e ausili per disabili, Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104) e Bollo auto.

  • Art. 194 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi

    Art. 194 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell' IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

  • Art. 193 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di altri Stati membri

    Art. 193 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.

    1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.

    1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza

    2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

    3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

    4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

    6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.

    7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. 7-bis, L'impresa di assicurazione è tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.

  • Art. 192 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione italiane

    Art. 192 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione italiane

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'IVASS sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.

    2. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'adeguatezza dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi e di fondi propri ammissibili ai fini dell'integrale copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali di solvibilità, alla valutazione dei rischi emergenti, nonché al governo societario e all'informativa all'IVASS ed ai terzi. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'IVASS si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.

    3. L'IVASS, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

    4. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinchè le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi rispettino le condizioni di esercizio stabilite dal presente codice e dalla normativa attuativa.

    4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante

  • Art. 191 D.Lgs. 209/2005 – Potere regolamentare

    Art. 191 D.Lgs. 209/2005 – Potere regolamentare

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie: a) le condizioni di accesso all'attività di assicurazione; b) le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso: 1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione; 2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonché l'eventuale possibilità di richiedere l'attività di verifica da parte della società di revisione in conformità alla normativa dell'Unione europea; 3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della società di revisione; c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo; d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di assicurazione delle imprese locali; e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attività di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle società veicolo di cui all'articolo 57-bis; f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2; g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami; h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalità di calcolo, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione; i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile , delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio; m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative; n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione; o) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di assicurazione e dei distributori nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati; (45) p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari; q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi; r) le procedure relative alle operazioni straordinarie; s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilità di gruppo; t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle società soggette alla vigilanza sul gruppo; u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché dell'attività venatoria; v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.

    2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.

    3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.

    4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all' articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229 , e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS.

    5. L'IVASS può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.

    6. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.

  • Spese agenzia immobiliare: quando sono detraibili nel 730

    In sintesi

    • Le spese di intermediazione immobiliare per l’affitto NON danno diritto ad alcuna detrazione nel 730 o nel Modello Redditi PF.
    • La detrazione per spese di mediazione spetta solo per l’acquisto dell’abitazione principale, non per la locazione.
    • Il quadro B del 730 riguarda i redditi dei fabbricati: non prevede detrazioni per provvigioni pagate all’agenzia dal conduttore.
    • Chi affitta casa tramite portali online (Airbnb, ecc.) deve sapere che la disciplina delle locazioni brevi non cambia questa regola: la provvigione resta indetraibile.
    • Le uniche agevolazioni per chi e inquilino riguardano le detrazioni per canoni di locazione (rigo E71), non le spese di agenzia.
    • Se sei il proprietario che affitta, la provvigione all’agenzia e un costo non deducibile dal reddito fondiario in regime ordinario.

    Agenzia immobiliare e affitto: un chiarimento necessario

    Quando si cerca casa in affitto e ci si affida a un’agenzia immobiliare, si paga una provvigione (o commissione di intermediazione). E comprensibile chiedersi se questa spesa possa essere detratta nel 730. La risposta e no: le spese di intermediazione per la locazione di un immobile non danno diritto ad alcuna detrazione fiscale.

    Le istruzioni AdE per il Modello 730/2026 e per il Modello Redditi PF 2026 non prevedono alcun rigo o codice in cui indicare provvigioni pagate a un’agenzia per la stipula di un contratto di affitto. Il quadro B riguarda la dichiarazione dei redditi dei fabbricati da parte del proprietario o usufruttuario, non le spese sostenute dall’inquilino per trovare l’immobile.

    C’e pero una distinzione importante da fare: le spese di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale sono invece detraibili, ma questo e un istituto completamente diverso, legato all’acquisto e non alla locazione. Chi ha pagato un’agenzia per trovare casa in affitto non puo portare in detrazione la provvigione, indipendentemente dall’importo.

    Intermediazione immobiliare: detraibile o no?
    Tipo di operazione Spesa detraibile? Dove si indica
    Provvigione agenzia per affitto di casa (inquilino) No Non va indicata in dichiarazione
    Provvigione agenzia per acquisto abitazione principale Si (vedi condizioni) Rigo E8-E10 del 730, codice specifico
    Ritenuta 21% su locazione breve (tramite portale online) Non e una detrazione; e una ritenuta d'acconto del locatore Quadro F del 730 (rigo F cedolare secca)

    Esempio pratico

    • Tizio ha trovato il suo appartamento in affitto tramite un’agenzia e ha pagato una provvigione di 1.200 euro. Vorrebbe inserirla nel 730 come spesa detraibile, ma non puo: le istruzioni AdE non prevedono questa detrazione per i canoni di locazione. Nel 730 Tizio potra eventualmente indicare le detrazioni per inquilini (rigo E71) legate al canone che paga, ma non la provvigione versata all’agenzia.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (necessario per le detrazioni per inquilini al rigo E71, ma non per la provvigione)
    • Fattura o ricevuta della provvigione (da conservare, ma non da indicare in dichiarazione per gli affitti)
    • Certificazione Unica 2026 (se il conduttore ha ricevuto rimborsi dal datore di lavoro per l’alloggio)

    Inquilino che ha pagato la provvigione all'agenzia

    Scenario. Caio ha affittato un bilocale tramite agenzia e ha pagato 900 euro di provvigione. Ha anche stipulato un contratto di locazione a canone libero per l’abitazione principale. Vorrebbe sapere se puo portare la provvigione in detrazione.

    Come si applica. La provvigione per l’affitto non e detraibile: nessun rigo del 730/2026 lo consente. Caio puo pero beneficiare della detrazione per inquilini al rigo E71 (codice 1), calcolata in base al reddito complessivo e ai giorni di locazione dell’abitazione principale. Si tratta di due cose distinte: la detrazione spetta per il fatto di essere inquilino, non per il costo dell’agenzia.

    In pratica

    • La provvigione all’agenzia per l’affitto non va indicata in dichiarazione.
    • La detrazione per inquilini (rigo E71) esiste, ma riguarda il canone di locazione, non la provvigione.
    • Conserva la fattura dell’agenzia: potrebbe servire come prova della data di stipula del contratto.

    Proprietario che affitta tramite agenzia

    Scenario. Sempronio possiede un appartamento che ha dato in locazione tramite agenzia. Ha pagato una provvigione all’agente. Vuole sapere se puo dedurla dal reddito da locazione che dichiara nel quadro B.

    Come si applica. No. Il reddito fondiario si calcola sulla base della rendita catastale o del canone di locazione (al 95% o al 75% a Venezia centro), secondo le istruzioni del quadro B. Non e prevista la deduzione delle provvigioni pagate all’agenzia dal reddito fondiario in regime ordinario. Se Sempronio sceglie la cedolare secca, il canone e tassato direttamente con aliquota sostitutiva (21% o 10%) senza possibilita di dedurre costi.

    In pratica

    • La provvigione pagata dall’inquilino all’agenzia non e detraibile.
    • La provvigione pagata dal proprietario non e deducibile dal reddito fondiario.
    • Con cedolare secca non si deducono costi: si paga un’aliquota flat sul canone.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La provvigione per l'affitto e detraibile nel 730?

    No. Le istruzioni AdE per il Modello 730/2026 non prevedono alcuna detrazione per le spese di intermediazione immobiliare sostenute per la stipula di un contratto di locazione, ne per l’inquilino ne per il proprietario.

    Quando e detraibile la provvigione all'agenzia immobiliare?

    Solo per l’acquisto dell’abitazione principale. In quel caso esiste una detrazione specifica (da indicare nei righi E8-E10 del 730 con il codice corrispondente), ma si tratta di una regola che riguarda l’acquisto, non la locazione.

    Cosa posso detrarre come inquilino?

    Le detrazioni per inquilini riguardano il canone di locazione pagato per l’abitazione principale (rigo E71): la misura varia in base al reddito e al tipo di contratto (canone libero, concordato, giovani under 31). Non includono le spese di agenzia.

    Ho pagato un portale online per trovare casa: posso detrarre la commissione?

    No. Le istruzioni AdE non prevedono la detraibilita delle commissioni pagate a portali di intermediazione immobiliare per la locazione. Queste spese restano a carico del contribuente senza agevolazione fiscale.

    Il proprietario puo dedurre la provvigione dal reddito da affitto?

    No. Il reddito fondiario si determina secondo le regole del quadro B (rendita catastale rivalutata o canone ridotto al 95%), senza possibilita di dedurre le provvigioni pagate all’agenzia immobiliare.

    Vedi anche: Risoluzione e proroga dell’affitto, Registrare un contratto di affitto, IVA sulle locazioni, Locazione immobili commerciali e strumentali, Detrazione affitto lavoratori trasferiti e Affitto studenti fuori sede.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: welfare e sanità integrativa

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Welfare e sanità integrativa: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il sistema di welfare del settore ferroviario si articola su più livelli: il fondo pensione complementare Eurofer per la previdenza integrativa, la copertura sanitaria integrativa definita dalla contrattazione aziendale, il credito welfare per beni e servizi, e le tutele specifiche per la sicurezza sul lavoro (Stop Work Authority). Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha potenziato tutti questi pilastri.

    In sintesi

    Il CCNL Ferrovie prevede il fondo pensione complementare Eurofer (COVIP n. 129). Il Contratto Aziendale FS 2025 ha portato il contributo datoriale al 3% (da gennaio 2026), il credito welfare a 300 euro annui e +100 euro alla sanità integrativa. I premi di risultato sono convertibili in welfare con top-up del 10%. La Stop Work Authority tutela il personale che ferma il servizio per ragioni di sicurezza.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Data rinnovo CCNL
    22 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Fondo pensione
    Eurofer (COVIP n. 129) – fondoeurofer.it

    Tabella riepilogativa

    Strumenti di welfare — CCNL e Contratto Aziendale FS (2025)
    Strumento Riferimento Valore / Condizioni
    Fondo pensione Eurofer CCNL + C.A. FS Contributo datoriale 3% (C.A. FS, dal gen. 2026); volontario per il lavoratore; TFR maturando trasferibile
    Sanità integrativa C.A. FS 2025 +100 €/anno (tempor. in welfare); aderisce a fondo/assicurazione definito da C.A.
    Credito welfare annuo C.A. FS 2025 300 €/anno (era 100 €); non monetizzabile; spendibile su piattaforma aziendale
    Conversione premio di risultato C.A. FS 2025 Premio → welfare con top-up 10% azienda; tassazione agevolata
    Stop Work Authority CCNL + C.A. FS 2025 Diritto a fermare il servizio per sicurezza; nessuna sanzione; tutela della salute
    Buoni pasto (appalti) CCNL 2025 7 €/buono per lavoratori degli appalti ferroviari (dal 1° gen. 2026)
    RLS di sito CCNL 2025 Nuova figura di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza negli impianti complessi

    Nota: le previsioni del Contratto Aziendale del Gruppo FS (C.A. FS) si applicano alle aziende del Gruppo (Trenitalia, RFI, FS Italiane e controllate). Le aziende che applicano solo il CCNL nazionale possono avere una dotazione di welfare diversa. Per conoscere i propri diritti verificare quale contratto (CCNL + eventuale accordo aziendale) è applicato dalla propria azienda.

    Eurofer: il fondo pensione complementare

    Eurofer (“Fondo pensione per i lavoratori della Mobilità/Attività Ferroviarie”) è il fondo pensione negoziale di settore, istituito da Agens e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. È iscritto all’albo COVIP con il numero 129 (fondoeurofer.it) ed è attivo dal 2002.

    Il fondo è a contribuzione definita con capitalizzazione individuale: ogni lavoratore ha un proprio conto pensionistico, e la rendita futura dipende dalle somme accumulate e dai rendimenti ottenuti dalle gestioni finanziarie del fondo. Non si tratta di una prestazione garantita come la pensione pubblica, ma di un investimento previdenziale.

    Come funziona l’adesione

    • L’adesione è volontaria (il silenzio-assenso si applica solo per la destinazione del TFR alla previdenza complementare in genere, non specificamente a Eurofer);
    • Il lavoratore può destinare il TFR maturando a Eurofer anziché mantenerlo in azienda;
    • Può versare un contributo personale volontario in percentuale della retribuzione;
    • L’azienda versa il contributo datoriale previsto dal contratto (3% per il Gruppo FS dal 2026).

    Vantaggi fiscali

    • I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui;
    • I rendimenti del fondo sono tassati al 20% (vs 26% per i rendimenti finanziari ordinari);
    • Le prestazioni finali (rendita o capitale) sono tassate con aliquota al 15% (scende al 9% dopo 35 anni di partecipazione);
    • Il TFR in azienda viene tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni: per redditi medio-alti il fondo pensione è generalmente più vantaggioso fiscalmente.

    Sanità integrativa

    La sanità integrativa nel settore ferroviario è definita principalmente dalla contrattazione aziendale. Il Contratto Aziendale del Gruppo FS del 22 maggio 2025 ha previsto un incremento di 100 euro annui alla sanità integrativa, temporaneamente destinati al welfare aziendale (con l’intenzione di consolidarli nella copertura sanitaria in occasione dei futuri rinnovi).

    La copertura sanitaria integrativa per il personale del Gruppo FS è gestita attraverso convenzioni specifiche che integrano le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per:

    • visite specialistiche ambulatoriali;
    • esami diagnostici e di laboratorio;
    • prestazioni odontoiatriche;
    • ricoveri e interventi chirurgici (in forma diretta o a rimborso).

    Per i lavoratori delle imprese che applicano solo il CCNL nazionale senza contratto aziendale integrativo, la copertura sanitaria dipende dalle scelte aziendali; è opportuno verificare l’esistenza di polizze o convenzioni sanitarie nell’azienda di appartenenza.

    Welfare aziendale e credito

    Il welfare aziendale è il pacchetto di benefit non monetari messi a disposizione del lavoratore. Per i dipendenti del Gruppo FS il Contratto Aziendale 2025 ha portato il credito annuo a 300 euro (erano 100 euro nel precedente contratto, elevati di 200 euro). Il credito viene erogato su piattaforme di welfare digitale e può essere speso per:

    • rimborsi medici e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN;
    • istruzione e formazione dei figli;
    • mobilità (abbonamenti mezzi pubblici, car sharing, bici);
    • attività ricreative, culturali e sportive;
    • previdenza complementare (destinazione del credito a Eurofer).

    Il credito welfare non è monetizzabile: non può essere convertito in denaro in busta paga. È esente da imposte e contributi previdenziali, il che lo rende più conveniente della retribuzione in denaro a parità di costo aziendale.

    Stop Work Authority: il welfare per la sicurezza

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto esplicitamente la Stop Work Authority nel testo contrattuale. Questo istituto, già diffuso nel settore oil&gas e nell’industria ad alto rischio, consente al lavoratore di:

    • interrompere il servizio in presenza di un rischio concreto e imminente per la propria incolumità o quella di terzi;
    • abbandonare la postazione di lavoro senza attendere l’autorizzazione di un superiore;
    • segnalare il pericolo ai responsabili della sicurezza senza timore di conseguenze disciplinari.

    Il CCNL garantisce esplicitamente che l’esercizio della Stop Work Authority non generi provvedimenti disciplinari, licenziamento o pregiudizi alla carriera. È anche prevista l’istituzione del RLS di sito (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a livello di impianto complesso), che affianca le figure già previste dalla legge.

    Casi pratici

    Tizio — Adesione a Eurofer e scelta della gestione

    Tizio, macchinista da 5 anni al Gruppo FS, decide di aderire a Eurofer. Destina il TFR maturando al fondo e versa un contributo personale dell’1,5% della retribuzione mensile. L’azienda versa il 3% (dal 2026). Ogni mese confluiscono nel suo conto Eurofer circa 470-500 euro (TFR + contributi). Sceglie la linea bilanciata del fondo, con un mix di obbligazioni e azioni. Sul sito di Eurofer monitora trimestralmente il suo montante previdenziale.

    Caia — Credito welfare per rimborsi medici

    Caia, capotreno, riceve 300 euro di credito welfare sul portale aziendale all’inizio dell’anno. Utilizza 180 euro per rimborsare una visita specialistica oculistica non coperta dal SSN (il macchinista e il capotreno necessitano di controlli visivi regolari) e 120 euro per abbonare il figlio a un corso sportivo. Entrambe le spese sono esenti da IRPEF e contributi: 300 euro di welfare valgono più di 300 euro in busta paga lordi.

    Sempronio — Stop Work Authority in azione

    Sempronio, operatore di circolazione, rileva un’anomalia sui segnali luminosi dell’impianto che potrebbe causare un conflitto di percorso tra due treni. Applica la Stop Work Authority: ferma la circolazione nell’impianto e contatta il dirigente di movimento. L’anomalia viene accertata e corretta. L’azienda, nella sua comunicazione interna, riconosce l’azione di Sempronio come corretta e conforme alle procedure. Nessun procedimento disciplinare viene avviato.

    Domande frequenti

    Cos’è il fondo Eurofer e chi può aderire?
    Eurofer (COVIP n. 129, fondoeurofer.it) è il fondo pensione negoziale per i lavoratori del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie. L’adesione è volontaria. Il lavoratore può destinare il TFR e versare contributi personali; il datore versa la quota contrattualmente prevista (3% per il Gruppo FS dal 2026).
    Quanto contribuisce l’azienda a Eurofer?
    Per le aziende del Gruppo FS, il contributo datoriale è stato elevato al 3% dal 1° gennaio 2026 (era il 2%). Le imprese che applicano il solo CCNL nazionale possono avere percentuali diverse.
    Esiste un fondo sanitario integrativo per i ferrovieri?
    Sì. Il Contratto Aziendale FS 2025 ha aumentato di 100 euro annui il contributo alla sanità integrativa. La copertura sanitaria integrativa del Gruppo FS è definita dalla contrattazione aziendale per visite specialistiche, esami, odontoiatria e ricoveri.
    Il credito welfare può essere convertito in denaro?
    No, il credito welfare (300 euro annui per il Gruppo FS) non è monetizzabile. Può essere speso su piattaforme per beni e servizi (medici, istruzione, mobilità, sport, cultura) ed è esente da imposte e contributi.
    La Stop Work Authority tutela da sanzioni disciplinari?
    Sì. Il CCNL rinnovato nel 2025 garantisce che l’esercizio della Stop Work Authority non comporti provvedimenti disciplinari, licenziamento o pregiudizi alla carriera. Il lavoratore può fermare il servizio in presenza di un rischio concreto di sicurezza senza conseguenze negative.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025 e al Contratto Aziendale del Gruppo FS dello stesso giorno. Le previsioni del Contratto Aziendale si applicano alle società del Gruppo FS; le imprese che applicano il solo CCNL nazionale possono avere dotazioni di welfare diverse. Per informazioni su Eurofer: fondoeurofer.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 190-bis D.Lgs. 209/2005 – (Informazioni statistiche)

    Art. 190-bis D.Lgs. 209/2005 – (Informazioni statistiche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L'IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.

    2. 2. L'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione comunica all'IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti: a) per l'assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario; b) per l'assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario.

    3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.

    4. L'IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

    ))

  • Spese mediche oltre 15.493 euro: rateizzazione in 4 anni

    In sintesi

    • Quando le spese sanitarie nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente 15.493,71 euro, puoi scegliere di rateizzare la detrazione.
    • La detrazione del 19% viene divisa in quattro quote annuali uguali anziché essere fruita tutta in un anno.
    • Per scegliere la rateizzazione basta barrare l’apposita casella nel 730: il calcolo viene fatto dal Caf o dal sostituto d’imposta.
    • Chi ha gia rateizzato in anni precedenti deve compilare il rigo E6 per ogni anno in cui ha scelto quella opzione.
    • La rateizzazione e vantaggiosa se la detrazione supera l’imposta dovuta in un anno: evita di perdere la parte eccedente.
    • La scelta tra detrazione intera o rateizzazione va fatta entro la presentazione del 730: non si puo cambiare in seguito.

    Cos'e la rateizzazione delle spese sanitarie e quando si usa

    Di solito le spese sanitarie si detraggono tutte nell’anno in cui sono state sostenute. Ma se hai affrontato spese mediche molto elevate, la legge ti offre una seconda strada: puoi spalmare la detrazione su quattro anni anziché recuperarla tutta in una volta. Questa possibilita si chiama rateizzazione.

    La rateizzazione scatta solo se le spese sanitarie indicate nei righi E1 (spese ordinarie), E2 (familiari non a carico con patologie esenti) ed E3 (persone con disabilita) superano complessivamente 15.493,71 euro. Al di sotto di questa soglia la scelta non e disponibile: si detrae tutto nell’anno corrente.

    Perche qualcuno dovrebbe preferire spalmare la detrazione in quattro anni invece di recuperarla subito? La risposta e nell’incapienza: se la detrazione calcolata e piu alta dell’imposta che devi pagare, la parte eccedente non ti viene rimborsata e va perduta. Scegliere la rateizzazione permette di usare la detrazione in piu anni, aumentando le probabilita di recuperare l’intero importo.

    Rateizzazione spese sanitarie: parametri chiave
    Elemento Valore
    Soglia minima per la rateizzazione 15.493,71 euro (somma E1+E2+E3)
    Numero di rate 4 quote annuali costanti e uguali
    Come si attiva Barrando la casella nel 730 (il calcolo lo fa il Caf/sostituto)
    Rigo per rate di anni precedenti E6
    Numero della prima rata 1 (da indicare nel rigo E6 degli anni successivi: 2, 3, 4)
    Spese coinvolte Righi E1, E2 ed E3

    Esempio pratico

    • Tizio ha subito nel 2025 un intervento chirurgico importante e ha sostenuto spese sanitarie per 20.000 euro, tutte documentate e nei righi E1-E3. La detrazione lorda e il 19% di (20.000 – 129,11) = 3.774,95 euro. Se Tizio sceglie la rateizzazione, ogni anno per quattro anni detrae 943,74 euro invece di tutto in una volta. Se la sua imposta annua e di circa 1.000 euro, recupera quasi tutta la detrazione in ogni annualita: scegliendo la detrazione intera, avrebbe rischiato di ‘perdere’ la parte eccedente l’imposta.

    Documenti necessari

    • Fatture e ricevute delle spese sanitarie (per il totale superiore a 15.493,71 euro)
    • Mod. 730-3 dell’anno precedente (rigo 136) per recuperare l’importo della prima rata gia indicata
    • Rigo E6 del 730 dell’anno precedente (se si e usato il 730 invece di REDDITI PF)
    • Prospetto di liquidazione 730-3/2025 (se stai usando la rata 2 di spese sostenute nel 2024)

    Anno di sostenimento: scelta della rateizzazione

    Scenario. Caio ha pagato nel 2025 cure oncologiche per 22.000 euro, tutte con pagamento tracciabile. La sua imposta lorda annua e di circa 2.000 euro. Vuole capire se gli conviene rateizzare.

    Come si applica. La detrazione lorda e il 19% di (22.000 – 129,11) = 4.145,48 euro. Se Caio la detraesse tutta nel 2025, recupererebbe solo 2.000 euro (il limite della sua imposta dovuta) e perderebbe i restanti 2.145 euro. Scegliendo la rateizzazione, la detrazione si divide in 4 rate da 1.036,37 euro ciascuna. Con un’imposta annua di circa 2.000 euro, Caio riesce a recuperare ogni rata per intero: alla fine dei quattro anni avra recuperato l’intera detrazione di 4.145 euro anziche solo 2.000.

    In pratica

    • Con imposta annua bassa rispetto alla detrazione calcolata, la rateizzazione evita di perdere la parte eccedente.
    • Per attivare la rateizzazione basta barrare la casella nel 730: nessun calcolo manuale.
    • Il Caf o il sostituto d’imposta calcolano automaticamente la quota annua.

    Anni successivi: compilazione del rigo E6

    Scenario. Sempronia aveva scelto nel 730/2025 (spese 2024) di rateizzare 18.000 euro di spese sanitarie. Ora presenta il 730/2026 (spese 2025) e deve indicare la seconda rata.

    Come si applica. Nel 730/2026 Sempronia compila il rigo E6. Nella colonna 1 indica il numero ‘2’ (e la seconda rata). Nella colonna 2 indica l’importo delle spese di cui ha chiesto la rateizzazione (18.000 euro, lo stesso importo della prima dichiarazione). L’importo della rata da detrarre sara calcolato automaticamente. Se avesse rateizzato spese di piu anni diversi, dovrebbe compilare piu righi E6 (uno per ogni annualita di rateizzazione), usando moduli aggiuntivi.

    In pratica

    • Rigo E6, colonna 1: numero della rata (da 2 a 4 negli anni successivi).
    • Rigo E6, colonna 2: stesso importo indicato nella prima dichiarazione.
    • Se hai rateizzato in piu anni diversi, compila un rigo E6 per ogni anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso scegliere la rateizzazione se le spese sono appena sopra 15.493,71 euro?

    Si. La soglia e il limite minimo per avere accesso alla scelta. Non c’e un importo massimo: puoi rateizzare qualsiasi spesa sanitaria superiore a quella soglia.

    Come si attiva la rateizzazione nel 730?

    Basta barrare l’apposita casella presente nel modulo, nella sezione relativa al rigo E1. Il Caf, il professionista o il sostituto d’imposta calcolano automaticamente la quota annua da detrarre.

    Posso cambiare idea dopo aver scelto la rateizzazione?

    No. Una volta presentato il 730 con la scelta della rateizzazione, non si puo tornare indietro per le stesse spese. Negli anni successivi compilerai il rigo E6 per le rate rimanenti.

    Cosa indico nel rigo E6?

    Nella colonna 1 il numero della rata (2, 3 o 4 negli anni successivi al primo), nella colonna 2 l’importo totale delle spese per cui hai chiesto la rateizzazione. L’importo in colonna 2 e sempre lo stesso delle spese originarie, non la quota annua: e il Caf a calcolare quest’ultima.

    La rateizzazione conviene sempre?

    Conviene se la tua imposta annua e inferiore all’intera detrazione: in quel caso spalmando la detrazione su quattro anni recuperi di piu. Se invece la tua imposta copre sempre l’intera detrazione, e indifferente e potresti preferire detrarre tutto subito.

    Le spese per patologie esenti (rigo E2) e per disabilita (rigo E3) contano per la soglia?

    Si. La soglia di 15.493,71 euro si calcola sommando le spese dei righi E1, E2 ed E3. Se il totale di quei tre righi supera quella cifra, hai diritto alla scelta della rateizzazione.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche per patologie esenti e Celiachia.

  • Art. 190 D.Lgs. 209/2005 – Obblighi di informativa

    Art. 190 D.Lgs. 209/2005 – Obblighi di informativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.

    ))

    ((

    1-bis. 1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) elementi qualitativi o quantitativi o un'appropriata combinazione di entrambi; b) dati storici, attuali o futuri, o un'appropriata combinazione di tali dati; c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un'appropriata combinazione di entrambi.

    ))

    ((

    1-ter. 1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all'IVASS: a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell'attività dell'impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all'attività in oggetto; b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.

    ))

    ((

    2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

    ))

    2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4

    3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l' IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all' IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

    4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all' IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio , o che possano determinare l'inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo . I medesimi soggetti forniscono all' IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

    ((

    4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

    ))

    5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.

    5-bis. 5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all' IVASS : a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell'incarico; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

    5-ter. L' IVASS stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l' IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.

  • Interessi conto deposito e conto corrente: come sono tassati

    In sintesi

    • Imposta sostitutiva del 26%: gli interessi maturati sui conti deposito e sui conti correnti bancari sono tassati con un’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
    • Ritenuta alla fonte: nella quasi totalità dei casi la banca trattiene direttamente l’imposta sugli interessi che ti accredita, senza che tu debba fare nulla in dichiarazione.
    • Quando si dichiara: se gli interessi non sono stati assoggettati a ritenuta dalla banca (ad esempio per conti presso intermediari non residenti), devi dichiararli nel quadro M del modello 730 o nel quadro RM del modello Redditi PF.
    • Interessi presunti: se non hai concordato per iscritto la misura degli interessi, si presume che tu abbia percepito interessi calcolati al tasso legale.
    • Conti esteri: gli interessi su conti correnti all’estero seguono regole specifiche di monitoraggio fiscale (quadro W) e possono richiedere la dichiarazione nel quadro M del 730.

    Come funziona la tassazione degli interessi bancari

    Ogni anno la banca accredita gli interessi maturati sul tuo conto corrente o conto deposito. Prima di versarteli, però, applica una tassa. Questa tassa si chiama imposta sostitutiva e, secondo le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026, ammonta al 26 per cento degli interessi lordi.

    Il meccanismo è pensato per semplificarti la vita: la banca fa tutto da sola. Trattiene il 26% sugli interessi che matura e versa quella somma direttamente al Fisco al posto tuo. Così, nella maggior parte dei casi, non devi indicare nulla in dichiarazione dei redditi.

    Ci sono però situazioni in cui gli interessi non vengono tassati dalla banca in automatico. Accade, per esempio, se detieni il conto presso una banca straniera che non ha applicato la ritenuta italiana, oppure in situazioni particolari di pignoramento. In questi casi le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate prevedono che tu debba dichiarare quegli interessi e versare tu stesso l’imposta sostitutiva.

    Tassazione interessi su conti bancari e depositi
    Tipo di conto Aliquota imposta sostitutiva Chi paga l'imposta
    Conto corrente bancario (banca italiana) 26% La banca trattiene alla fonte
    Conto deposito (banca italiana) 26% La banca trattiene alla fonte
    Conto corrente presso banca estera 26% Il contribuente dichiara nel quadro M / RM

    Esempio pratico

    • Tizio ha un conto deposito vincolato a un anno. A scadenza la banca gli accredita 400 euro di interessi lordi. L’imposta sostitutiva del 26% corrisponde a 104 euro (400 × 0,26). Tizio riceve quindi 296 euro netti. Non deve compilare alcun rigo della dichiarazione dei redditi perché la banca ha già versato l’imposta al Fisco.

    Documenti necessari

    • Estratto conto bancario o libretto di risparmio con evidenza degli interessi accreditati
    • Certificazione rilasciata dalla banca con l’ammontare degli interessi e della ritenuta applicata
    • Per conti esteri: documentazione dell’intermediario straniero attestante l’ammontare degli interessi percepiti

    Caso 1: interessi su conto deposito italiano

    Scenario. Caio apre un conto deposito vincolato presso una banca italiana e a fine anno incassa 600 euro di interessi lordi.

    Come si applica. La banca applica automaticamente l’imposta sostitutiva del 26% (156 euro) e accredita a Caio 444 euro netti. Caio non deve compilare nessun rigo del modello 730 relativo a questi interessi. La tassazione è definitiva e liberatoria.

    In pratica

    • Non compilare nessun rigo del 730 per questi interessi.
    • Conserva l’estratto conto o la certificazione della banca come prova dell’avvenuta ritenuta.
    • Gli interessi netti percepiti non entrano nel calcolo del reddito complessivo IRPEF.

    Caso 2: interessi su conto corrente all'estero

    Scenario. Sempronio ha un conto corrente in Germania che ha maturato 500 euro di interessi nel 2025. La banca tedesca non ha applicato alcuna ritenuta italiana.

    Come si applica. Sempronio deve dichiarare quei 500 euro nel quadro M del modello 730 (rigo M31), indicando il paese estero e l’aliquota applicabile. L’imposta sostitutiva del 26% viene calcolata e versata tramite la dichiarazione. Deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale dei rapporti esteri.

    In pratica

    • Compila il quadro M (rigo M31) con l’ammontare degli interessi esteri.
    • Compila il quadro W per il monitoraggio fiscale del conto estero.
    • Chiedi alla banca estera una certificazione degli interessi percepiti nel 2025.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare gli interessi del conto corrente nel 730?

    Di norma no. Se la tua banca è italiana, applica automaticamente la ritenuta a titolo di imposta del 26% sugli interessi. Non devi compilare nessun rigo aggiuntivo nella dichiarazione.

    Quanto si paga di tasse sugli interessi del conto deposito?

    L’imposta sostitutiva è del 26% sugli interessi lordi. La banca la trattiene prima di accreditarti gli interessi, quindi quello che ricevi è già al netto del fisco.

    Cosa succede se la banca non trattiene la ritenuta?

    Se gli interessi non sono stati assoggettati a ritenuta dalla banca (caso raro per gli istituti italiani), devi dichiararli nel quadro M del modello 730 o nel modello Redditi PF e versare tu l’imposta sostitutiva del 26%.

    Gli interessi del conto corrente si sommano al mio reddito IRPEF?

    No. L’imposta sostitutiva del 26% è definitiva: quegli interessi non entrano nel reddito complessivo e non aumentano l’IRPEF ordinaria.

    Ho un conto all'estero: devo dichiarare qualcosa?

    Sì, su due fronti. Devi compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale (anche se il saldo non supera determinati limiti), e se la banca estera non ha applicato la ritenuta italiana, devi dichiarare gli interessi nel quadro M del 730.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.