Autore: Andrea Marton

  • Art. 6 D.Lgs. 209/2005 – Destinatari della vigilanza

    Art. 6 D.Lgs. 209/2005 – Destinatari della vigilanza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L' IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti: a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa; b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile; c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi ,fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate; d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione … e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.

  • Art. 77 T.U. Stupefacenti – Abbandono di siringhe

    Art. 77 T.U. Stupefacenti – Abbandono di siringhe

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione. Torna al sommario

  • Art. 11 D.Lgs. 209/2005 – Attività assicurativa

    Art. 11 D.Lgs. 209/2005 – Attività assicurativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.

    2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.

    3. In deroga al comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall' IVASS con regolamento.

    4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

  • Art. 35 TUIR: Perdite per mancata coltivazione e per eventi n

    Art. 35 TUIR: Perdite per mancata coltivazione e per eventi n

    Art. 35 TUIR – Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 28 il reddito agrario si considera inesistente.”

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  • Art. 10 D.Lgs. 28/2010 – Inutilizzabilità e segreto professionale

    Art. 10 D.Lgs. 28/2010 – Inutilizzabilità e segreto professionale

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

    2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell' articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell' articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

  • Art. 139 RD 12/1941

    Art. 139 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 8-ter D.Lgs. 28/2010 – (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto)

    Art. 8-ter D.Lgs. 28/2010 – (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto)

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

    2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

    3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

    4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

    5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinchè gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): orario di lavoro e straordinari

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Somministrazione

    L’orario di lavoro del lavoratore somministrato segue le regole dell’azienda utilizzatrice: turni, orari, maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo sono tutti determinati dal CCNL applicato dall’utilizzatore, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

    In sintesi

    L’orario di lavoro del lavoratore somministrato è di 40 ore settimanali e segue le norme del CCNL dell’azienda utilizzatrice. Le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo sono quelle del contratto dell’utilizzatore e vengono calcolate sulle stesse basi applicate ai dipendenti diretti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Orario standard
    40 ore settimanali (d.lgs. 66/2003)

    L’orario di lavoro nella somministrazione: il ruolo dell’utilizzatore

    Il contratto di missione stipulato tra l’Agenzia e il lavoratore deve indicare espressamente l’orario di lavoro che il lavoratore osserverà durante la missione. Questo orario è quello organizzato e gestito dall’utilizzatore, che esercita il potere direttivo durante la missione.

    L’orario standard è di 40 ore settimanali, distribuito secondo il calendario dell’utilizzatore (su 5 o 6 giorni, a turni, in orario normale). Qualunque forma di articolazione dell’orario applicata ai dipendenti diretti dell’utilizzatore vale anche per il lavoratore somministrato, in forza del principio di parità di trattamento.

    Lavoro straordinario: regole e maggiorazioni

    Il lavoro svolto oltre l’orario ordinario settimanale costituisce lavoro straordinario e deve essere compensato con le maggiorazioni previste dal CCNL dell’utilizzatore. Le percentuali tipiche variano da settore a settore: indicativamente, la maggiorazione per straordinario diurno oscilla tra il 15% e il 30% della retribuzione oraria ordinaria, quella per il festivo tra il 20% e il 50%, quella per il notturno tra il 15% e il 30%.

    Il calcolo avviene sul divisore orario del CCNL dell’utilizzatore. L’Agenzia riceve comunicazione delle ore straordinarie effettivamente rese e le retribuisce in busta paga con la stessa maggiorazione applicata ai dipendenti diretti.

    Tabella riepilogativa

    Principali voci orario e maggiorazioni nella somministrazione
    Istituto Regola applicata Riferimento normativo
    Orario ordinario settimanale 40 ore (o minore se previsto dal CCNL utilizzatore) D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore
    Orario massimo settimanale 48 ore (inclusi straordinari) in media su 4 mesi D.lgs. 66/2003, art. 4
    Straordinario diurno Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 15-30%) CCNL utilizzatore + parità di trattamento
    Lavoro notturno Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 15-30%) D.lgs. 66/2003 + CCNL utilizzatore
    Lavoro festivo Maggiorazione % CCNL utilizzatore (indicativamente 20-50%) CCNL utilizzatore
    Riposo settimanale Almeno 24 ore consecutive + 11 ore di riposo giornaliero D.lgs. 66/2003, artt. 7-9
    Pausa giornaliera Almeno 30 minuti se orario supera le 6 ore D.lgs. 66/2003, art. 8

    Nota: le percentuali di maggiorazione sono indicate in forma orientativa perché variano per CCNL di settore, livello e tipo di straordinario. Per i valori esatti consultare le tabelle del CCNL applicato dall’utilizzatore.

    Part-time nella somministrazione

    La somministrazione a orario ridotto (part-time) è ammessa. Il contratto di missione ne indica la tipologia (orizzontale, verticale, misto) e la distribuzione oraria. Le regole sul lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario part-time concordato) sono quelle del CCNL dell’utilizzatore: in molti contratti collettivi è prevista una maggiorazione del 10-15% per le ore supplementari, oltre che un tetto massimo.

    Sicurezza e monte ore

    Il CCNL Somministrazione riserva particolare attenzione alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che costituisce un obbligo tanto dell’Agenzia quanto dell’utilizzatore (d.lgs. 81/2008). Il monte ore di formazione sulla sicurezza è determinato su base semestrale e può variare in base al rischio specifico della mansione. L’utilizzatore è responsabile della formazione pratica sul luogo di lavoro; l’Agenzia assicura la formazione generale.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario in azienda metalmeccanica
    Tizio è in missione presso un’industria metalmeccanica (CCNL Metalmeccanici Industria, livello C3). In una settimana lavora 44 ore anziché 40. Le 4 ore extra sono straordinario e vengono retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL Metalmeccanici per lo straordinario diurno. L’Agenzia, ricevuta la comunicazione delle ore dall’utilizzatore, le include nel cedolino del mese con la stessa percentuale applicata ai dipendenti diretti dell’azienda.
    Caia – Part-time orizzontale, ore supplementari
    Caia è in missione part-time (20 ore settimanali) presso un supermercato (CCNL Commercio). Un sabato l’utilizzatore le chiede di lavorare 2 ore in più. Queste ore supplementari oltre il part-time concordato sono retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL Commercio per il lavoro supplementare. Caia ha diritto alla stessa maggiorazione di una dipendente diretta in analoga situazione.
    Sempronio – Lavoro notturno in magazzino
    Sempronio è in missione in un centro logistico che applica il CCNL Logistica e lavora su turno notturno (dalle 22 alle 6). Riceve la maggiorazione per lavoro notturno prevista dal CCNL Logistica, che è identica a quella percepita dai dipendenti diretti dell’azienda che lavorano sullo stesso turno.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali lavora il lavoratore somministrato?
    L’orario standard è di 40 ore settimanali, come previsto dalla legge (d.lgs. 66/2003) e applicato dalla generalità dei CCNL. Il contratto di missione specifica l’orario concreto (es. turni, part-time) concordato con l’utilizzatore.
    Le maggiorazioni per straordinario sono le stesse dei dipendenti diretti?
    Sì, in virtù del principio di parità di trattamento. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo sono quelle previste dal CCNL dell’utilizzatore e si applicano al lavoratore somministrato esattamente come ai dipendenti diretti dello stesso livello.
    Chi paga lo straordinario: l’Agenzia o l’utilizzatore?
    L’Agenzia emette la busta paga ed eroga la retribuzione complessiva, incluse le maggiorazioni per straordinario. L’utilizzatore comunica all’Agenzia le ore effettivamente lavorate oltre l’orario ordinario, e nel rapporto contrattuale bilaterale viene regolato il relativo corrispettivo.
    Il lavoratore somministrato può rifiutare lo straordinario?
    Dipende dal CCNL dell’utilizzatore. In molti contratti lo straordinario non è obbligatorio salvo giustificati motivi aziendali. Le regole sono quelle del CCNL applicato all’utilizzatore, che valgono anche per il somministrato.
    Come viene calcolato il divisore orario per le maggiorazioni?
    Il divisore orario usato per calcolare le maggiorazioni (straordinario, festivo, notturno) è quello previsto dal CCNL dell’utilizzatore, non un divisore specifico del CCNL Somministrazione. L’Agenzia lo applica in coerenza con i dati comunicati dall’utilizzatore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 150 D.Lgs. 174/2016 – Estinzione

    Art. 150 D.Lgs. 174/2016 – Estinzione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione senza che sia stata depositata la relazione prevista dall’articolo 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d’udienza.

    2. L’estinzione opera di diritto e, ove sia necessario, è dichiarata anche d’ufficio.

    3. La segreteria della sezione dà comunicazione dell’estinzione all’amministrazione interessata e al pubblico ministero, anche cumulativa in caso di estinzione di plurimi giudizi.

    4. Il conto e la relativa documentazione, se depositati in originale analogico, sono restituiti alla competente amministrazione che ne faccia espressa richiesta.

    5. L’estinzione del giudizio non estingue l’azione di responsabilità.

  • CNLG 2026: Ordine dei Giornalisti, equo compenso freelance e clausola di coscienza

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    L’Ordine dei Giornalisti (OdG) e un ordine professionale con iscrizione obbligatoria per l’esercizio della professione. La L. 49/2023 ha introdotto l’equo compenso per i giornalisti freelance, stabilendo che il compenso non possa essere inferiore ai minimi tabellari CNLG. La clausola di coscienza e un istituto contrattuale unico che tutela l’autonomia professionale del giornalista.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (trattative per il nuovo ciclo in corso a maggio 2026)
    Vigenza
    Prorogato nelle more del rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Tabella riepilogativa

    Istituti peculiari del lavoro giornalistico – quadro sintetico
    Istituto Fonte normativa Contenuto principale
    Ordine dei Giornalisti L. 69/1963 Iscrizione obbligatoria; albo professionisti + elenco pubblicisti; codice deontologico
    Equo compenso freelance L. 49/2023; accordi FIEG/FNSI Compenso non inferiore ai minimi CNLG per i collaboratori giornalistici
    Clausola di coscienza Art. 32 CNLG Recesso del giornalista per mutamento linea editoriale; assimilato al licenziamento
    Comitato di redazione Art. 34 CNLG Organismo di rappresentanza interna; tutela dell’autonomia redazionale
    Crisi dell’editoria L. 416/1981 e successive Prepensionamenti di settore, fondo solidarieta, gestione esuberi in editoria
    Freelance e INPGI gestione separata Regolamento INPGI Contribuzione previdenziale autonoma per i non dipendenti; tasso piu basso del sostitutivo

    L'Ordine dei Giornalisti: funzione e deontologia

    L’Ordine dei Giornalisti (OdG) e un ordine professionale istituito con la L. 69/1963. L’iscrizione all’albo dei professionisti o all’elenco dei pubblicisti e obbligatoria per l’esercizio della professione giornalistica. L’OdG tiene l’albo, gestisce l’accesso alla professione (praticantato ed esame di Stato), applica il codice deontologico e irroga sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione, radiazione).

    Il codice deontologico dell’OdG (aggiornato nel 2016 e successivamente integrato) disciplina i doveri del giornalista verso le fonti, la rettifica, la tutela della privacy, il conflitto di interessi e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella produzione di contenuti.

    Equo compenso per i giornalisti freelance: la L. 49/2023

    La L. 49/2023 ha introdotto l’equo compenso per le prestazioni di lavoro autonomo non imprenditoriale, incluse le collaborazioni giornalistiche. Per i giornalisti freelance la legge stabilisce che il compenso non possa essere inferiore a quanto previsto per le corrispondenti mansioni dai minimi tabellari CNLG.

    Gli accordi FIEG/FNSI specificano la tariffazione minima per articolo, servizio fotografico, inchiesta, redazione web. Il mancato rispetto dell’equo compenso da parte dell’editore puo essere contestato dal freelance davanti al giudice del lavoro, con diritto al pagamento delle differenze e agli interessi legali.

    Clausola di coscienza: l'autonomia professionale del giornalista

    La clausola di coscienza (art. 32 CNLG) e un istituto contrattuale senza equivalente in altri CCNL italiani: consente al giornalista di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso – e con diritto alle stesse indennita del licenziamento – quando l’editore muta in modo sostanziale la linea politico-editoriale della testata, compromettendo la liberta e la dignita professionale del giornalista.

    La clausola tutela l’autonomia professionale del giornalista rispetto alle scelte editoriali dell’imprenditore, riconoscendo che il giornalismo non e un semplice servizio prestato ma un’attivita con dimensione etica e deontologica propria. Il comitato di redazione svolge un ruolo di verifica e certificazione del mutamento editoriale.

    Casi pratici

    Tizio – Sanzione disciplinare dell’Ordine per violazione deontologica
    Tizio pubblica un articolo che viola le norme sulla tutela della privacy di una vittima di reato (codice deontologico OdG). L’Ordine avvia un procedimento disciplinare. Tizio viene sentito e presenta le proprie giustificazioni. Il Consiglio regionale dell’OdG irroga la sanzione della censura scritta. Tizio puo fare ricorso al Consiglio Nazionale dell’OdG entro 30 giorni.
    Caia – Equo compenso per collaborazione giornalistica freelance
    Caia e una giornalista pubblicista freelance che collabora con un periodico online ricevendo 30 euro per articolo. La L. 49/2023 e gli accordi FIEG/FNSI prevedono tariffe minime superiori per articoli di analisi di media lunghezza. Caia contesta il compenso con l’assistenza del FNSI, ottenendo il riconoscimento di differenze retributive e il riallineamento delle tariffe future agli standard dell’equo compenso.
    Sempronio – Clausola di coscienza per cambio proprietario
    Il quotidiano per cui lavora Sempronio viene acquisito da un nuovo gruppo editoriale che impone una linea editoriale politicamente schierata, incompatibile con i principi professionali di Sempronio. Il comitato di redazione certifica il mutamento sostanziale della linea editoriale. Sempronio esercita la clausola di coscienza: si dimette senza preavviso e riceve l’indennita sostitutiva di preavviso (6 mesi per la sua anzianita) e il TFR, come se fosse stato licenziato.

    Domande frequenti

    L'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti e obbligatoria?
    Si: per esercitare la professione giornalistica in modo continuativo e obbligatoria l’iscrizione all’albo dei professionisti o all’elenco dei pubblicisti dell’OdG, ai sensi della L. 69/1963.
    La L. 49/2023 sull'equo compenso si applica ai giornalisti?
    Si: la L. 49/2023 include le collaborazioni giornalistiche tra le prestazioni di lavoro autonomo a cui si applicano le disposizioni sull’equo compenso, con riferimento ai minimi tabellari CNLG.
    Cosa deve cambiare per attivare la clausola di coscienza?
    Un mutamento sostanziale della linea politico-editoriale della testata che comprometta la liberta e la dignita professionale del giornalista. La valutazione e caso per caso; il comitato di redazione certifica il mutamento.
    Il giornalista che esercita la clausola di coscienza ha diritto alla NASPI?
    E una questione controversa: le dimissioni ordinarie non danno diritto alla NASPI, ma la clausola di coscienza e assimilata contrattualmente al licenziamento. La prassi e la giurisprudenza ammettono tendenzialmente l’accesso alla NASPI in questi casi, ma la valutazione dell’INPS e caso per caso.
    Cos'e il comitato di redazione?
    E l’organismo di rappresentanza sindacale interna della redazione, previsto dall’art. 34 CNLG. Tutela l’autonomia redazionale, partecipa alle trattative aziendali e certifica i mutamenti editoriali rilevanti ai fini della clausola di coscienza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente e TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.