Autore: Andrea Marton

  • Art. 10 D.Lgs. 209/2005 – Segreto d’ufficio

    Art. 10 D.Lgs. 209/2005 – Segreto d’ufficio

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell' IVASS in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.

    2. I dipendenti dell' IVASS , nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell' IVASS tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.

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    3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione.

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    4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.

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    5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

    6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall' IVASS , in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

    7. L' IVASS , secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L' IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorità di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorità che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.

    7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l' IVASS può concludere con l'AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

    8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l' IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.

    9. L' IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

  • Art. 971 Codice della Navigazione – Limiti del risarcimento complessivo

    Art. 971 Codice della Navigazione – Limiti del risarcimento complessivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.

  • Art. 81 T.U. Stupefacenti – Attenuante per soccorso

    Art. 81 T.U. Stupefacenti – Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell’assuntore

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attivita' di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia. Torna al sommario

  • Art. 995 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 995 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il diritto al rimborso delle spese e al conseguimento del premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento. DELLE ASSICURAZIONI CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96

  • Art. 121 T.U.B.: Definizioni

    Art. 121 T.U.B.: Definizioni

    Art. 121 T.U.B. – Definizioni

    In vigore dal 01/06/2011. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.

    1. Ai fini del presente capo si intendono per:

    a) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

    b) «finanziatore»: un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

    c) «intermediario del credito»: un agente in attività finanziaria, un mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività professionale e dietro un compenso in denaro o altro vantaggio economico, presenta o propone contratti di credito, assiste i consumatori o compie altri atti preparatori in vista della conclusione di tali contratti ovvero conclude i contratti di credito per conto del finanziatore;

    d) «contratto di credito»: il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.

  • Art. 145 T.U.B.: Procedura sanzionatoria

    Art. 145 T.U.B.: Procedura sanzionatoria

    Art. 145 T.U.B. – Procedura sanzionatoria

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono irrogate dalla Banca d’Italia.

    2. Prima di irrogare le sanzioni, la Banca d’Italia deve comunicare agli interessati le violazioni contestate e consentire loro di presentare, entro trenta giorni, deduzioni e documenti in difesa.

    3. Contro i provvedimenti sanzionatori della Banca d’Italia è ammesso ricorso alla corte d’appello di Roma entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

  • Art. 1016 Codice della Navigazione – Azione di rivalsa dell’assicuratore

    Art. 1016 Codice della Navigazione – Azione di rivalsa dell’assicuratore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'esercente per la somma pagata al terzo danneggiato. Sezione II Assicurazione della responsabilità per danni da urto

  • Art. 161 D.Lgs. 174/2016 – Istanza di provvedimenti cautelari

    Art. 161 D.Lgs. 174/2016 – Istanza di provvedimenti cautelari

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione.

    2. Il giudice fissa la data dell’udienza in Camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza.

    3. Nell’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all’accoglimento o al rigetto della domanda.

    4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.