Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 207-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Autorità di vigilanza sul gruppo)

    Art. 207-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Autorità di vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'IVASS, nel caso in cui sia competente all'esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, è designata autorità di vigilanza sul gruppo. In tal caso l'IVASS è responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

    2. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo secondo i seguenti criteri: a) se al vertice del gruppo vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa; b) se al vertice del gruppo non vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS è considerata autorità di vigilanza sul gruppo sulla base dei seguenti criteri: 1) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui società controllante sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista; 2) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica; 3) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora al vertice del gruppo vi siano più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 4) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista; 5) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora il gruppo non abbia una società controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai numeri da 1) a 4).

    3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il ruolo di autorità di vigilanza sul gruppo è assunto dall'autorità di vigilanza risultata competente applicando i criteri previsti dall' articolo 247 della direttiva 2009/138/CE .

    4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di una di esse, possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai commi 2 e 3, qualora l'applicazione di tali criteri non sia opportuna, avuto riguardo alla struttura del gruppo ed all'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari Stati membri, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o altra autorità di vigilanza interessata sulle imprese del gruppo, può chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilità che siano applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al massimo annualmente.

    5. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate delle imprese sul gruppo, previa consultazione del gruppo medesimo, adottano la decisione congiunta di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta di discussione. L'IVASS trasmette al gruppo la decisione congiunta, pienamente motivata.

    6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate sulle imprese appartenenti al gruppo può rinviare la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 . In tal caso, l'IVASS e le autorità di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP, entro un mese dal rinvio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'AEAP. Tale decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS e dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

    7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non può essere effettuato dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata.

    8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di cui al comma 2, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorità di vigilanza individuata ai sensi del medesimo comma 2.

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  • Art. 207-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Segreto professionale e riservatezza)

    Art. 207-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Segreto professionale e riservatezza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.

    2. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con le altre autorità, sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

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  • Art. 207-quater D.Lgs. 209/2005 – (Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento)

    Art. 207-quater D.Lgs. 209/2005 – (Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio o un'impresa di investimento, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un'impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza sulle società del gruppo e le autorità responsabili della vigilanza di tali altre società collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, tali autorità si scambiano ogni informazione volta a semplificare le proprie funzioni.

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  • Art. 207-ter D.Lgs. 209/2005 – (Consultazione tra autorità di vigilanza)

    Art. 207-ter D.Lgs. 209/2005 – (Consultazione tra autorità di vigilanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui seguenti aspetti: a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorità di vigilanza; b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater; c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorità di vigilanza sul gruppo è sempre consultata.

    2. In ogni caso le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.

    3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo può decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorità di vigilanza interessate.

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  • Impresa familiare: redditi e quote dei collaboratori nel 730/2026

    In sintesi

    • Chi compila il Quadro RH: i collaboratori dell’impresa familiare dichiarano la propria quota di reddito nel Quadro RH del Modello Redditi PF 2026.
    • Solo se c’è utile: i collaboratori familiari partecipano agli utili ma non alle perdite dell’impresa; compilano il Quadro RH solo se l’impresa ha realizzato un reddito.
    • Lavoro continuativo e prevalente: ciascun familiare, firmando la dichiarazione, attesta di aver prestato attività lavorativa nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
    • Regime forfetario del titolare: se il titolare aderisce al regime forfetario, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento per il reddito loro imputato.
    • Azienda coniugale: quando l’azienda non è gestita in forma societaria, il reddito da imputare al coniuge è pari al 50% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare, salvo diversa quota stabilita dal codice civile.

    Cos'è l'impresa familiare e come funziona la tassazione

    L’impresa familiare è una forma di attività economica in cui il titolare si avvale in modo continuativo e prevalente del lavoro di familiari. Dal punto di vista fiscale, il reddito prodotto dall’impresa viene in parte attribuito ai collaboratori familiari, che lo dichiarano nella propria dichiarazione dei redditi. Non si tratta di una società: la responsabilità e la gestione restano in capo al titolare.

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello Redditi PF 2026 precisano che i collaboratori dell’impresa familiare devono compilare il Quadro RH, ma solo nel caso in cui l’impresa abbia realizzato un reddito. Questo perché i collaboratori, agli effetti sia civili sia fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell’impresa. Se l’impresa chiude in perdita, i collaboratori non hanno nulla da dichiarare.

    Ciascun familiare che firma la dichiarazione non si limita a sottoscriverla: con quella firma attesta anche di aver prestato la propria attività lavorativa nell’impresa in modo continuativo e prevalente. Si tratta di un requisito sostanziale, non formale. Se il collaboratore non ha effettivamente lavorato nell’impresa in maniera stabile e principale, la quota di reddito imputata potrebbe essere contestata.

    La quota di reddito spettante a ciascun collaboratore è determinata in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Il reddito imputato concorre a formare il reddito complessivo del collaboratore nell’anno in cui si è chiuso il periodo d’imposta dell’impresa, indipendentemente da quando viene effettivamente distribuito.

    Regole di dichiarazione per impresa familiare e azienda coniugale
    Soggetto Quadro da compilare Quota di reddito Condizione
    Titolare dell'impresa familiare Quadro RF o RG (Fascicolo 3) Reddito complessivo dell'impresa Sempre
    Collaboratore familiare (impresa con reddito) Quadro RH del Modello Redditi PF Proporzionale alla quota di partecipazione Solo se l'impresa ha realizzato un reddito
    Coniuge (azienda coniugale non societaria) Quadro RH del Modello Redditi PF 50% dell'ammontare dichiarato dal titolare Salvo diversa quota ex art. 210 c.c.
    Collaboratore (titolare in regime forfetario) Esonerato dalla dichiarazione Imputata al titolare, che versa tutta l'imposta Se il titolare applica il regime forfetario

    Esempio pratico

    • Tizio gestisce un’impresa familiare con la sorella Caia, che collabora in modo continuativo e prevalente. Nel 2025 l’impresa ha prodotto un reddito. Caia partecipa agli utili per una determinata quota percentuale. Nella propria dichiarazione Redditi PF 2026, Caia compila il Quadro RH indicando il codice fiscale dell’impresa, la quota di partecipazione e l’importo di reddito imputatole. Questo importo si somma agli altri redditi di Caia e concorre al calcolo dell’IRPEF. Poiché Caia firma la dichiarazione, attesta anche di aver lavorato nell’impresa in modo continuativo e prevalente durante il 2025.

    Documenti necessari

    • Prospetto rilasciato dall’impresa familiare con le quote di reddito imputate a ciascun collaboratore
    • Codice fiscale dell’impresa o del titolare
    • Documentazione attestante la quota di partecipazione agli utili
    • Eventuale atto di data certa che regolamenta i rapporti tra titolare e collaboratori
    • Certificazione delle eventuali ritenute d’acconto subite dall’impresa e imputate al collaboratore

    Collaboratore che dichiara la quota di reddito dell'impresa familiare

    Scenario. Sempronio collabora nell’impresa di famiglia gestita dal padre. Nel 2025 l’impresa ha realizzato un reddito. Sempronio si chiede se deve presentare una dichiarazione e quale quadro compilare.

    Come si applica. Sempronio deve presentare il Modello Redditi PF 2026 e compilare il Quadro RH, Sezione I. Indica il codice fiscale dell’impresa del padre, la propria quota di partecipazione agli utili e l’importo di reddito imputatogli. Firmando la dichiarazione, Sempronio attesta di aver lavorato nell’impresa in modo continuativo e prevalente durante il 2025. Il reddito imputato si somma agli altri eventuali redditi di Sempronio e contribuisce a formare la base imponibile IRPEF.

    In pratica

    • Compilare il Quadro RH del Modello Redditi PF 2026 con i dati dell’impresa e la quota di reddito.
    • La firma della dichiarazione vale come attestazione di lavoro continuativo e prevalente.
    • Se l’impresa chiude in perdita, il collaboratore non ha nulla da dichiarare nel Quadro RH.

    Titolare in regime forfetario: i collaboratori sono esonerati

    Scenario. Caio ha un’impresa familiare e nel 2025 aderisce al regime forfetario. La moglie collabora nell’impresa. La moglie si chiede se deve dichiarare la quota di reddito a lei imputata.

    Come si applica. Quando il titolare dell’impresa familiare applica il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), l’imposta sul reddito prodotto dall’impresa familiare viene versata interamente dal titolare. I collaboratori familiari, in questo caso, sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito loro imputato. La moglie di Caio non deve compilare il Quadro RH per la quota dell’impresa familiare.

    In pratica

    • Se il titolare è in regime forfetario, i collaboratori non hanno obblighi dichiarativi sulla quota dell’impresa.
    • L’imposta è pagata interamente dal titolare con l’imposta sostitutiva del forfetario.
    • I collaboratori devono però dichiarare eventuali altri redditi propri.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I collaboratori dell'impresa familiare devono sempre presentare la dichiarazione dei redditi?

    No. I collaboratori compilano il Quadro RH del Modello Redditi PF solo se l’impresa ha realizzato un reddito. Se l’impresa ha chiuso in perdita, i collaboratori non partecipano alle perdite e non hanno nulla da dichiarare per quella voce.

    Cosa si intende per 'lavoro continuativo e prevalente' nell'impresa familiare?

    Il collaboratore deve prestare la propria attività lavorativa nell’impresa in modo stabile (non saltuario) e come attività principale rispetto ad altre occupazioni. Questa condizione viene attestata dalla firma apposta sulla dichiarazione dei redditi.

    Il reddito dell'impresa familiare si somma agli altri redditi del collaboratore?

    Sì. La quota di reddito imputata al collaboratore concorre a formare il reddito complessivo e viene tassata con le aliquote IRPEF ordinarie insieme agli altri redditi dello stesso periodo d’imposta.

    Come si divide il reddito nell'azienda coniugale non gestita in forma societaria?

    Secondo le istruzioni AdE, il reddito da imputare al coniuge è pari al 50% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare, salvo diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 del codice civile.

    Se il titolare dell'impresa familiare aderisce al regime forfetario, i collaboratori cosa devono fare?

    I collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento per il reddito imputato loro dall’imprenditore. L’imposta sul reddito dell’impresa familiare viene versata interamente dal titolare forfetario.

    Dove si dichiara la quota di reddito dell'impresa familiare?

    Nel Quadro RH del Modello Redditi PF 2026, Sezione I. Non nel Modello 730, che non prevede questo quadro per i redditi d’impresa.

  • Art. 207-bis D.Lgs. 209/2005 – (Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza)

    Art. 207-bis D.Lgs. 209/2005 – (Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.

    2. Le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di assicurare che dispongano della stessa quantità di informazioni pertinenti.

    3. Ai fini di cui al comma 2, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo si comunicano senza indugio ogni informazione pertinente non appena ne entrino in possesso oppure, laddove sia richiesto, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono anche le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza, nonché le informazioni fornite dal gruppo.

    4. Se un'autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA che può agire conformemente ai poteri di cui all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    5. Qualora la società al vertice del gruppo non abbia fornito entro un termine ragionevole all'autorità di vigilanza sul gruppo o ad altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo informazioni su una società italiana facente parte del gruppo, l'IVASS collabora con l'autorità richiedente per l'acquisizione di informazioni dalla società italiana.

    6. 6. Le autorità responsabili della vigilanza sulle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l'autorità di vigilanza sul gruppo convocano senza indugio una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorché: a) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o del Requisito Patrimoniale Minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione; b) vengono a conoscenza di una grave violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato in conformità di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al Titolo XV, Capo I ter; c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali.

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  • Art. 207 cod. ass. (abrogato)

    Art. 207 cod. ass.

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

  • Art. 206-ter D.Lgs. 209/2005 – (Accordi di coordinamento)

    Art. 206-ter D.Lgs. 209/2005 – (Accordi di coordinamento)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    2. L'autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate.

    3. 3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano: a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorità di vigilanza sul gruppo; b) le procedure di consultazione tra le autorità di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea.

    4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorità di vigilanza sul gruppo e alle altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purché tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attività delle autorità di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilità individuali.

    5. 5. Gli accordi di coordinamento possono altresì prevedere procedure per: a) la consultazione tra le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV; b) la cooperazione con le altre autorità di vigilanza.

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  • Art. 47 D.Lgs. 148/2015 – Entrata in vigore

    Art. 47 D.Lgs. 148/2015 – Entrata in vigore

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando articolo precedente articolo successivo

  • Art. 19 D.Lgs. 22/2015 – Entrata in vigore

    Art. 19 D.Lgs. 22/2015 – Entrata in vigore

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando articolo precedente

  • Art. 206-bis D.Lgs. 209/2005 – (Collegio delle autorità di vigilanza)

    Art. 206-bis D.Lgs. 209/2005 – (Collegio delle autorità di vigilanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall'autorità di vigilanza sul gruppo.

    2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformità al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attività.

    3. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    4. Fanno parte del Collegio delle autorità di vigilanza l'autorità di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all' articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010 . Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorità di vigilanza le autorità di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo.

    5. Alcune attività possono essere svolte da un numero ridotto di autorità di vigilanza qualora ciò sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio.

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  • Art. 206 cod. ass. – Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare (abrogato)

    Art. 206 cod. ass. – Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L’ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] controllata o partecipata dall’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un’impresa che sia: a) un’impresa controllata dall’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; b) un’impresa controllante l’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica; c) un’impresa controllata da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un’impresa comunque con quest’ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.

    2. L’autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere all’ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell’area della vigilanza supplementare di competenza dell’autorità richiedente.

    L’ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all’albo di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge.

    Qualora l’autorità richiedente non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte.

    La verifica può riguardare le seguenti imprese: a) imprese di assicurazione [o di riassicurazione] controllate o partecipate da un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro; b) imprese controllate o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] avente sede legale in un altro Stato membro; c) imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] avente sede legale in un altro Stato membro.

    3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio della vigilanza supplementare.

    4. L’ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l’ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori

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