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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Collegio delle autorita di vigilanza riunisce le autorita degli Stati membri in cui ha sede una impresa del gruppo.
  • E presieduto dall'autorita di vigilanza sul gruppo e include l'AEAP.
  • Promuove cooperazione, scambio informativo e convergenza delle decisioni di vigilanza.
  • Le controversie sul funzionamento possono essere rinviate all'AEAP ex art. 19 reg. UE 1094/2010.

Testo dell'articoloVigente

Art. 206-bis D.Lgs. 209/2005 — (Collegio delle autorità di vigilanza)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo costituiscono il Collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall'autorità di vigilanza sul gruppo.

2. Il Collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, di scambio delle informazioni e di consultazione fra le autorità di vigilanza del Collegio siano effettivamente applicate in conformità al presente titolo al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attività.

3. Se l'autorità di vigilanza sul gruppo non adempie ai compiti e non assolve ai poteri ad essa assegnati dalle disposizioni di cui al presente codice e dalle relative disposizioni di attuazione o se i membri del Collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dai commi 1 e 2, ciascuna autorità di vigilanza interessata del gruppo può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

4. Fanno parte del Collegio delle autorità di vigilanza l'autorità di vigilanza sul gruppo, le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese controllate e l'AEAP, conformemente all' articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010 . Al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, partecipano al Collegio delle autorità di vigilanza le autorità di vigilanza sulle imprese partecipate e sulle sedi secondarie di rilievo.

5. Alcune attività possono essere svolte da un numero ridotto di autorità di vigilanza qualora ciò sia necessario per garantire l'efficienza dell'operato del Collegio.

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Commento

Il Collegio come architrave della vigilanza di gruppo

L'art. 206-bis cod. ass. e una delle norme cardine del Titolo XV in materia di vigilanza prudenziale sui gruppi assicurativi, secondo il pilastro di governance introdotto dalla direttiva Solvency II 2009/138/CE. Il Collegio non e un organo permanente con personalita giuridica: e una struttura di coordinamento composta dalle autorita di vigilanza degli Stati membri in cui hanno sede le imprese del gruppo, con il ruolo guida assegnato all'autorita di vigilanza sul gruppo individuata ex art. 207-sexies.

Composizione e ruolo dell'AEAP

Il comma 4 disegna una geometria variabile. Membri di pieno diritto sono l'autorita di vigilanza sul gruppo, le autorita delle controllate e l'AEAP. Partecipano al solo fine di agevolare lo scambio informativo le autorita delle imprese partecipate (controllo influenza notevole, non controllo) e delle sedi secondarie di rilievo. La presenza di AEAP non e simbolica: ex art. 21 reg. UE 1094/2010 l'autorita europea media i conflitti, promuove convergenza prudenziale e puo assumere decisioni vincolanti in caso di disaccordo tra autorita nazionali.

Funzionamento e convergenza delle decisioni

Il comma 2 fissa la finalita: garantire applicazione effettiva delle procedure di cooperazione, scambio informativo e consultazione per promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attivita. La convergenza non e uniformita: ogni autorita conserva la responsabilita prudenziale individuale sulle imprese soggette al proprio ordinamento. Il Collegio crea pero uno spazio decisionale comune su materie trasversali come modello interno di gruppo, requisito patrimoniale consolidato, ORSA di gruppo.

Il rinvio all'AEAP ex art. 19

Il comma 3 e clausola di salvaguardia. Se l'autorita di vigilanza sul gruppo non adempie ai propri compiti o se altre autorita del Collegio non cooperano, qualunque membro puo rinviare la questione all'AEAP ex art. 19 reg. 1094/2010. E il meccanismo di binding mediation: AEAP puo adottare decisioni vincolanti che si sostituiscono a quelle delle autorita nazionali nei casi previsti dal regolamento. La possibilita di delegare attivita a un numero ridotto di autorita (comma 5) consente assetti agili, utili in gruppi con sole due o tre giurisdizioni rilevanti.

Operativita pratica del Collegio

Sul piano operativo il Collegio si riunisce con cadenza almeno annuale (in linea con l'art. 207-septies) e su base ad hoc quando emergono situazioni di crisi o di particolare rilievo. Le decisioni sono prese in genere a consenso, anche se in materia di modello interno la direttiva Solvency II prevede procedure specifiche di decisione congiunta (art. 207-octies). La segreteria operativa e in capo all'autorita di vigilanza sul gruppo, che cura la convocazione, l'ordine del giorno, la condivisione documentale e i verbali. Il Collegio puo costituire sub-gruppi tecnici (es. sul modello interno, sulla solvibilita di gruppo, sulle operazioni straordinarie) per istruire materie complesse. La trasparenza interna e bilanciata dal rigoroso regime di segreto d'ufficio dell'art. 207-quinquies, che vincola tutti i partecipanti incluso il personale AEAP.

Casi pratici

Caso 1: Gruppo assicurativo con controllate in tre Stati

Caso 2: Disaccordo su maggiorazione del requisito di gruppo

Domande frequenti

Il Collegio delle autorita di vigilanza ha personalita giuridica?

No. E una struttura di coordinamento non permanente, composta dalle autorita nazionali competenti sulle imprese del gruppo, presieduta dall'autorita di vigilanza sul gruppo.

Cosa accade se l'autorita di vigilanza sul gruppo non collabora?

Ciascuna autorita del Collegio puo rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell'art. 19 del regolamento UE 1094/2010, che puo adottare decisioni vincolanti per dirimere il disaccordo.

Le autorita delle imprese partecipate fanno parte del Collegio?

Partecipano al solo fine di agevolare lo scambio di informazioni, ma non sono membri pieni del Collegio come quelle delle controllate.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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