- Le autorita di vigilanza si consultano nell'ambito del Collegio prima di adottare decisioni rilevanti per le altre.
- La consultazione e obbligatoria su modifiche dell'assetto azionario, estensione del periodo di risanamento, sanzioni rilevanti.
- L'autorita di vigilanza sul gruppo va sempre consultata su risanamento e maggiorazioni del SCR.
- In caso di urgenza la consultazione puo essere omessa con informativa successiva tempestiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 207-ter D.Lgs. 209/2005 — (Consultazione tra autorità di vigilanza)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. 1. Fatti salvi gli articoli 206-bis e 206-ter, 207-septies e 212-bis, le autorità di vigilanza interessate, quando una decisione è rilevante per l'espletamento dei compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di adottare tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui seguenti aspetti: a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'autorizzazione delle autorità di vigilanza; b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 222, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater; c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza interessate, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 47-sexies e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente agli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies. Nel caso di cui alle lettere b) e c), l'autorità di vigilanza sul gruppo è sempre consultata.
2. In ogni caso le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.
3. Fatti salvi gli articoli 206-bis, 206-ter, 207-septies e 212-bis, un'autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo può decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischi di compromettere l'efficacia della decisione, dandone tempestiva informativa alle altre autorità di vigilanza interessate.
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Commento
La consultazione come obbligo procedimentale
L'art. 207-ter cod. ass. distingue la consultazione dallo scambio informativo dell'art. 207-bis. Mentre lo scambio e flusso continuo di dati, la consultazione e momento istruttorio formalizzato precedente all'adozione di una decisione di vigilanza che incide sulle competenze altrui. La clausola di esordio fa salvi gli artt. 206-bis (Collegio), 206-ter (accordi), 207-septies (funzioni IVASS) e 212-bis (poteri IVASS), che disciplinano sedi e procedure proprie.
I tre ambiti tassativi di consultazione
Il comma 1 individua tre materie. Lettera a): modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o decisionale delle imprese del gruppo soggette ad autorizzazione. Si pensi alle autorizzazioni ex artt. 68-80 cod. ass. su partecipazioni qualificate. Lettera b): decisione sull'estensione del periodo di risanamento ex art. 222 cod. ass., commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ipotesi attivata in situazioni di stress finanziario. Lettera c): sanzioni e misure eccezionali, inclusa la maggiorazione del SCR ex art. 47-sexies e le limitazioni nell'uso del modello interno ex artt. 46-bis - 46-quinquiesdecies.
Il ruolo rafforzato dell'autorita di vigilanza sul gruppo
La clausola finale del comma 1 prevede che nei casi di lettere b) e c) l'autorita di vigilanza sul gruppo sia sempre consultata. E previsione coerente con la responsabilita di coordinamento ex art. 207-septies: decisioni su risanamento o sanzioni gravi a livello di singola impresa hanno ricadute sistemiche sul gruppo, e ignorare l'autorita di vigilanza sul gruppo creerebbe disallineamenti pregiudizievoli.
Decisioni basate su informazioni di altre autorita e clausola di urgenza
Il comma 2 amplia la consultazione obbligatoria a ogni decisione basata su informazioni ricevute da altre autorita. Il comma 3 prevede una clausola di emergenza: in caso di urgenza o quando la consultazione comprometterebbe l'efficacia della decisione (es. provvedimenti cautelari urgenti su rischio di insolvenza imminente), l'autorita puo decidere senza consultare, dandone tempestiva informativa alle altre. La giurisprudenza CGUE ha chiarito che la clausola di urgenza va interpretata restrittivamente, perche deroga al principio di leale cooperazione ex art. 4 TUE.
Rapporti con il principio di leale cooperazione
La consultazione obbligatoria e declinazione settoriale del principio di leale cooperazione tra autorita amministrative dell'Unione, sancito in via generale dall'art. 4 par. 3 TUE e dall'art. 197 TFUE. Tale principio impone alle autorita nazionali di tener conto degli interessi delle autorita estere parimenti competenti, evitando decisioni unilaterali che frustrerebbero l'azione comune. Il mancato adempimento puo non solo invalidare la decisione sul piano amministrativo, ma esporre l'autorita a censura nell'ambito delle peer review AEAP. Sul piano interno, l'autorita italiana che decide senza consultazione obbligatoria espone IVASS a contestazione di violazione del diritto UE, con possibili effetti sull'azione di responsabilita dello Stato per violazione del diritto dell'Unione ex caso Brasserie du Pecheur.
Casi pratici
Caso 1: Consultazione su acquisizione di partecipazione qualificata
Caso 2: Provvedimento urgente senza consultazione
Domande frequenti
Quali decisioni richiedono consultazione obbligatoria?
Modifiche dell'assetto azionario e organizzativo soggette ad autorizzazione, estensione del periodo di risanamento ex art. 222 e sanzioni o misure eccezionali (inclusa la maggiorazione SCR e i limiti al modello interno).
L'autorita di vigilanza sul gruppo va sempre consultata?
Si nei casi di estensione del risanamento e di sanzioni o misure eccezionali, dato il loro impatto sistemico sul gruppo.
Cosa si intende per urgenza?
Situazioni in cui la consultazione comprometterebbe l'efficacia della decisione, ad esempio provvedimenti cautelari su rischio di insolvenza imminente. Va sempre seguita tempestiva informativa alle altre autorita.
Vedi anche