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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 207 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 207-bis D.Lgs. 209/2005 – (Collaborazione e scambio informativo tra le autorità di vigilanza)→Art. 207-ter D.Lgs. 209/2005 – (Consultazione tra autorità di vigilanza)→Art. 207-quater D.Lgs. 209/2005 – (Collaborazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento)→Art. 207-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Segreto professionale e riservatezza)→Art. 207-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Autorità di vigilanza sul gruppo)→Art. 207-septies D.Lgs. 209/2005 – (Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo)→Art. 207-octies D.Lgs. 209/2005 – Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo→Art. 206-ter D.Lgs. 209/2005 – (Accordi di coordinamento)
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