- Gli accordi di coordinamento disciplinano istituzione e funzionamento del Collegio delle autorita di vigilanza.
- Definiscono i processi decisionali di vigilanza, in particolare su modello interno e maggiorazione di capitale.
- Possono attribuire compiti aggiuntivi alle autorita o all'AEAP per migliorare l'efficienza.
- Le controversie si rinviano all'AEAP ex art. 19 reg. UE 1094/2010 con decisione finale adeguata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 206-ter D.Lgs. 209/2005 — (Accordi di coordinamento)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'istituzione e il funzionamento del Collegio delle autorità di vigilanza è disciplinato da accordi di coordinamento conclusi dall'autorità di vigilanza sul gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate. In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, ciascuna autorità del Collegio può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .
2. L'autorità di vigilanza sul gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'AEAP e trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza sulle società del gruppo interessate.
3. 3. Gli accordi di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 disciplinano: a) i processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno di gruppo, alla maggiorazione di capitale a livello di gruppo e all'individuazione dell'autorità di vigilanza sul gruppo; b) le procedure di consultazione tra le autorità di vigilanza interessate previste dalle disposizioni dell'Unione europea.
4. Fatti salvi i diritti e gli obblighi assegnati all'autorità di vigilanza sul gruppo e alle altre autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti alle stesse o all'AEAP, purché tale assegnazione migliori l'efficienza della vigilanza sul gruppo e non pregiudichi le attività delle autorità di vigilanza che compongono il Collegio rispetto alle loro responsabilità individuali.
5. 5. Gli accordi di coordinamento possono altresì prevedere procedure per: a) la consultazione tra le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo prevista dalle disposizioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo e alle disposizioni sul governo societario, alle disposizioni relative al calcolo della solvibilità di gruppo, alle disposizioni relative alla vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi di cui al Titolo XV; b) la cooperazione con le altre autorità di vigilanza.
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Commento
La natura giuridica degli accordi di coordinamento
L'art. 206-ter cod. ass. introduce uno strumento atipico nel diritto pubblico: gli accordi di coordinamento tra autorita di vigilanza nazionali. Non sono trattati internazionali, non sono atti unilaterali, non sono contratti di diritto privato. Sono intese amministrative concluse tra autorita indipendenti per disciplinare il funzionamento del Collegio. La fonte legittimante e il combinato disposto della direttiva Solvency II 2009/138/CE (artt. 248 ss.) e degli atti delegati UE 2015/35 sul reciproco scambio informativo.
Contenuto minimo dell'accordo
Il comma 3 enumera in modo tassativo le materie oggetto di disciplina: processi decisionali di vigilanza di gruppo, con particolare riferimento al modello interno (artt. 207-octies e 46-bis ss.), alla maggiorazione di capitale ex art. 47-sexies e all'individuazione dell'autorita di vigilanza sul gruppo (art. 207-sexies). Lettera b) richiama le procedure di consultazione previste dal diritto dell'Unione. Il comma 4 lascia spazio di personalizzazione: possono essere assegnati ulteriori compiti alle autorita o all'AEAP, purche migliorino l'efficienza senza pregiudicare le responsabilita individuali.
Procedure di consultazione modulari
Il comma 5 amplia il perimetro alle procedure di consultazione su materie del Titolo XV: ambito di applicazione della vigilanza, governo societario di gruppo, calcolo della solvibilita di gruppo, vigilanza su operazioni infragruppo (art. 215) e concentrazione dei rischi (art. 215-ter). E architettura flessibile che adatta lo strumento alla complessita reale del gruppo: per un conglomerato bancario-assicurativo l'accordo dovra coordinarsi anche con il MoU della direttiva CRD V.
Mediazione vincolante AEAP
Il comma 1 prevede che, in caso di opinioni divergenti sugli accordi, ciascuna autorita possa rinviare la questione all'AEAP ex art. 19 reg. 1094/2010. Il comma 2 chiude il loop: la decisione definitiva dell'autorita di vigilanza sul gruppo deve adeguarsi alla decisione AEAP, e va trasmessa alle altre autorita. Si tratta del binding mediation tipico del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria, gia sperimentato in casi rilevanti come il dossier Bafin-ACPR su gruppi cross-border post crisi finanziaria.
Negoziazione e revisione degli accordi
Sul piano della tecnica negoziale, gli accordi di coordinamento sono il prodotto di un processo iterativo guidato dall'autorita di vigilanza sul gruppo. Si parte da un template-quadro, frequentemente basato su modelli AEAP, e si adatta a struttura del gruppo, distribuzione geografica delle attivita, complessita del business. La revisione e periodica (in genere annuale) e segue eventi rilevanti come fusioni, scissioni, mutamento dell'assetto azionario o passaggio a nuovi modelli interni. Gli accordi indicano modalita di gestione delle informazioni riservate, regole di voto interno, procedure per la consultazione, criteri di delega tecnica. Le revisioni sono comunicate all'AEAP, che mantiene una mappa europea degli accordi attivi e ne monitora la qualita ai fini delle peer review triennali sulla convergenza prudenziale.
Casi pratici
Caso 1: Accordo trilaterale per un gruppo assicurativo italo-tedesco-francese
Caso 2: Disaccordo su maggiorazione di capitale di gruppo
Domande frequenti
Gli accordi di coordinamento hanno valore vincolante?
Sono intese amministrative tra autorita di vigilanza. Vincolano le parti firmatarie nella disciplina del funzionamento del Collegio, ma non producono effetti diretti verso i soggetti vigilati.
Quali decisioni di vigilanza sono soggette ad accordo?
Tassativamente: validazione del modello interno di gruppo, maggiorazione di capitale a livello di gruppo, individuazione dell'autorita di vigilanza sul gruppo e procedure di consultazione UE.
Cosa succede se le autorita non trovano accordo?
La questione e rinviata all'AEAP ex art. 19 reg. UE 1094/2010. La decisione AEAP e vincolante e l'autorita di vigilanza sul gruppo deve adeguarvi la propria decisione definitiva.
Vedi anche