- IVASS collabora con le altre autorita competenti per la vigilanza su imprese e intermediari assicurativi e riassicurativi.
- Lo scambio di informazioni riguarda i requisiti di iscrizione al RUI e al registro unico europeo tenuto dall'AEAP.
- Le autorita si comunicano anche le sanzioni e misure adottate verso i distributori, rilevanti ai fini della cancellazione.
- La cooperazione tutela l'integrita del mercato unico della distribuzione assicurativa post IDD.
Testo dell'articoloVigente
Art. 205-ter D.Lgs. 209/2005 — (Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'IVASS collabora con i soggetti di cui all'articolo 10 e secondo le modalità e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa.
2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e di quello unico europeo tenuto dall'AEAP, l'IVASS e le altre autorità competenti si scambiano, su base regolare, ogni informazione riguardante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111 e 112 in capo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi.
3. L'IVASS e le altre autorità competenti si scambiano altresì informazioni riguardo ai distributori di prodotti assicurativi e riassicurativi a cui è stata irrogata una misura sanzionatoria di cui al Titolo XVIII o un'altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV, rilevanti ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento diretto alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 109, ai sensi dell'articolo 113, o dal registro europeo.))
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Commento
La cornice della cooperazione post IDD
L'art. 205-ter cod. ass. innesta nella vigilanza italiana sui distributori il modello cooperativo introdotto dalla direttiva (UE) 2016/97 (IDD). La distribuzione assicurativa e attivita transfrontaliera per natura: una agenzia italiana puo collocare polizze in regime di libera prestazione di servizi in tutta l'Unione, e l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) di un solo Stato membro abilita l'operativita europea. Senza scambio strutturato di dati tra autorita, i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al mercato resterebbero verificabili solo a livello nazionale, con buchi di vigilanza.
Il rinvio all'art. 10 e il perimetro soggettivo
Il comma 1 rinvia all'art. 10 cod. ass., che disciplina la cooperazione di IVASS con le autorita di vigilanza europee e di Stati terzi. Si tratta del binario generale: l'art. 205-ter ne specifica un segmento, quello della distribuzione. La menzione esplicita degli intermediari a titolo accessorio (tour operator, concessionarie auto, banche che collocano CPI) riflette l'ampliamento del perimetro IDD rispetto alla precedente direttiva 2002/92/CE sulla mediazione assicurativa.
Scambio sui requisiti di iscrizione
Il comma 2 ancora lo scambio informativo agli articoli 109 (RUI), 109-bis (registro europeo), 110, 111 e 112 (requisiti di onorabilita, professionalita, copertura RC professionale e capacita finanziaria). E la base operativa per verificare che chi opera in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi soddisfi nello Stato d'origine i requisiti equivalenti. L'AEAP, ai sensi dell'art. 3 IDD e del regolamento (UE) 1094/2010, gestisce il registro europeo, che e essenzialmente un meta-registro alimentato dai registri nazionali.
Sanzioni e cancellazione cross-border
Il comma 3 chiude il cerchio: lo scambio copre anche le misure sanzionatorie (Titolo XVIII) e le misure cautelari o di vigilanza (Titoli IX, XIII, XIV). E la base per l'effetto-passaporto rovesciato della cancellazione: se un intermediario tedesco viene cancellato dal registro tedesco per gravi violazioni, IVASS ne riceve notizia e puo attivare l'art. 113 cod. ass. per impedirne l'operativita in Italia. La norma evita la fuga regolamentare verso ordinamenti meno rigorosi.
Profili operativi e regolamento IVASS 40/2018
Il regolamento IVASS 2 agosto 2018 n. 40 sulla distribuzione assicurativa attua sul piano interno le previsioni dell'art. 205-ter. Specifica modalita di iscrizione al RUI, requisiti di conoscenza e capacita professionale (CPD obbligatorio di 30 ore annue per gli iscritti alla sezione A, 60 ore per la sezione B, 15 ore per le sezioni C e D), obblighi di trasparenza POG e standard di gestione dei conflitti di interesse. Lo scambio informativo con le autorita europee passa tipicamente attraverso il portale Insurance Information eXchange (IIX) coordinato dall'AEAP, che consente trasmissione strutturata di dati su sanzioni e cancellazioni in tempo quasi reale. Su sistematicita di violazioni cross-border, la prassi IVASS evidenzia particolare attenzione alla vendita di polizze RC auto via piattaforme digitali transfrontaliere, area in cui le segnalazioni si concentrano.
Casi pratici
Caso 1: Cancellazione RUI dopo segnalazione tedesca
Caso 2: Verifica requisiti per agente di assicurazioni austriaco
Domande frequenti
Cosa cambia rispetto alla vecchia direttiva mediazione 2002/92/CE?
Il perimetro soggettivo include ora gli intermediari a titolo accessorio e l'AEAP gestisce un registro unico europeo, alimentato dai registri nazionali. Lo scambio informativo e piu strutturato e periodico.
Una sanzione IVASS a un broker italiano e visibile alle altre autorita europee?
Si. Il comma 3 prevede che le sanzioni rilevanti ai fini della cancellazione siano comunicate, in modo che gli altri Stati membri possano valutarne l'impatto sull'operativita in regime di stabilimento o libera prestazione.
Chi tiene il registro unico europeo degli intermediari?
L'AEAP, ai sensi dell'art. 3 della direttiva IDD e del regolamento UE 1094/2010 istitutivo dell'autorita.
Vedi anche