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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS opera in piena consultazione con le autorità UE per le partecipazioni qualificate ex art. 68 acquisite da soggetti vigilati esteri.
  • Sono incluse banche, imprese di investimento, assicuratori, riassicuratori e società di gestione UCITS autorizzati in altro Stato membro.
  • Lo scambio di informazioni è essenziale e tempestivo, su richiesta o di iniziativa.
  • Il provvedimento di autorizzazione riporta pareri o riserve dell'autorità del potenziale acquirente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 204 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione relativa all’assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. L'IVASS, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia: a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE autorizzati in un altro Stato membro; b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a); c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).

))

1-bis. L' IVASS scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali. 1-ter . L' IVASS nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente.

Commento

Le partecipazioni qualificate nel cuore della vigilanza

L'art. 204 cod. ass. integra la disciplina dell'art. 68, che subordina l'acquisizione di partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione e riassicurazione ad autorizzazione preventiva IVASS. La ratio di entrambe le norme è la stessa: la stabilità dell'impresa assicurativa è funzione della qualità degli azionisti. La novità dell'art. 204 è la disciplina della cooperazione cross-border quando l'acquirente è un soggetto vigilato in altro Stato UE.

I soggetti acquirenti rilevanti

Il comma 1 individua tre tipologie di acquirenti che attivano l'obbligo di piena consultazione con le autorità UE. Prima fattispecie: banca, impresa di assicurazione, riassicurazione, impresa di investimento o società di gestione UCITS ai sensi della direttiva 2009/65/CE, autorizzati in altro Stato membro. Seconda: impresa madre, come definita dalla disciplina sui conglomerati finanziari, di una delle entità della prima fattispecie. Terza: persona fisica o giuridica che controlla una delle entità della prima fattispecie. L'ampiezza riflette la varietà degli assetti di gruppo finanziario contemporaneo.

La piena consultazione

L'espressione «piena consultazione» non è formula casuale. Indica un dialogo strutturato che va oltre il semplice scambio informativo. Le autorità coinvolte devono confrontarsi sui profili di idoneità del potenziale acquirente, sulla coerenza del piano industriale per l'impresa target, sulla compatibilità della partecipazione con la sana e prudente gestione e con la struttura prudenziale del gruppo. La consultazione segue le linee guida congiunte EBA-ESMA-EIOPA sui criteri di valutazione (JC/GL/2016/01) trasposte nelle prassi delle autorità nazionali.

Lo scambio di informazioni e il provvedimento

Il comma 1-bis impone uno scambio tempestivo di tutte le informazioni essenziali o pertinenti alla valutazione. Le informazioni pertinenti sono comunicate su richiesta; le informazioni essenziali, anche di iniziativa. La distinzione riflette il principio di leale cooperazione e impone un onere proattivo a carico delle autorità. Il comma 1-ter chiude la procedura: il provvedimento di autorizzazione IVASS indica eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente. È onere di motivazione rinforzata, a tutela della trasparenza e della tracciabilità del confronto interautorità.

Profili applicativi e termini

I termini procedurali della consultazione sono allineati con quelli previsti dall'art. 68 per l'autorizzazione delle partecipazioni qualificate. Il procedimento ha durata di sessanta giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, prorogabili in caso di richiesta di informazioni supplementari. La consultazione cross-border deve svolgersi entro tale termine, con scambio tempestivo di valutazioni. In assenza di riserve sostanziali, IVASS rilascia l'autorizzazione; in presenza di motivati dubbi sull'idoneità dell'acquirente, può negarla con provvedimento motivato impugnabile davanti al TAR. La cessazione del controllo o la cessione successiva della partecipazione è anch'essa soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 68, con simmetrica attivazione della cooperazione cross-border ex art. 204.

Casi pratici

Caso 1: Banca tedesca che acquista quota di compagnia italiana

Caso 2: Holding controllante un riassicuratore UE

Domande frequenti

Quando si attiva l'art. 204?

Quando un soggetto vigilato in altro Stato UE (banca, assicuratore, riassicuratore, impresa di investimento, società di gestione UCITS) o sua controllante o controllante diretto richiede di acquisire una partecipazione qualificata in compagnia italiana.

Cosa significa piena consultazione?

Un dialogo strutturato fra IVASS e l'autorità competente sull'acquirente, con scambio essenziale di valutazioni su idoneità, piano industriale e coerenza prudenziale dell'operazione.

Il provvedimento IVASS deve dare conto del confronto?

Sì. Il comma 1-ter impone di indicare nel provvedimento pareri o riserve dell'autorità del potenziale acquirente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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