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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS può svolgere ispezioni presso sedi secondarie in altri Stati UE di imprese italiane vigilate.
  • L'autorità dello Stato ospitante è informata preventivamente e può partecipare.
  • L'autorità UE di origine di compagnia operante in Italia in stabilimento può ispezionare la sede italiana.
  • In caso di impedimento al diritto di ispezione o partecipazione si può rinviare la questione a EIOPA.

Testo dell'articoloVigente

Art. 205 D.Lgs. 209/2005 — Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L' IVASS può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni o di riassicurazione operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l' IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.

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1-bis. Qualora l'IVASS abbia informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere ad ispezioni nei locali della sede secondaria di cui al primo comma e all'IVASS non sia di fatto consentito il diritto di effettuarle, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell' articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010 .

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2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l' IVASS , il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

((

2-bis. Qualora l'IVASS sia di fatto impossibilitato ad esercitare il diritto di partecipazione di cui al comma 2, può rinviare la questione all'AEAP ai sensi dell' articolo 19 del regolamento UE n. 1094/2010 .

))

Commento

L'ispezione cross-border come strumento di vigilanza

L'art. 205 cod. ass. disciplina uno degli istituti operativi più rilevanti della vigilanza assicurativa europea: la possibilità per l'autorità dello Stato di origine di svolgere ispezioni presso le sedi secondarie stabilite in altri Stati UE. È strumento essenziale dell'home country control: l'autorità che ha la responsabilità prudenziale piena deve poter verificare in concreto, anche a distanza, ogni elemento utile alla vigilanza sull'impresa.

Ispezioni di IVASS all'estero

Il comma 1 disciplina l'ipotesi delle ispezioni di IVASS presso sedi secondarie di compagnie italiane operanti in altri Stati UE in regime di stabilimento. L'ispezione può svolgersi direttamente o tramite incaricati e copre ogni elemento utile alla vigilanza. Prima di procedere IVASS informa l'autorità dello Stato ospitante, la quale può esercitare il diritto di parteciparvi. La comunicazione preventiva è dovere di leale cooperazione; la partecipazione è prerogativa dell'autorità ospitante. La giustificazione operativa è duplice: trasparenza tra autorità ed eventuale supporto logistico/linguistico nello Stato ospitante.

Ispezioni di autorità UE in Italia

Il comma 2 specchia la disciplina nel verso opposto: l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di una compagnia che opera in Italia in regime di stabilimento può svolgere ispezioni nei locali della sede secondaria italiana. Anche qui, comunicazione preventiva a IVASS, che può esercitare diritto di partecipazione. È riconoscimento del principio di reciprocità: ciò che IVASS può fare all'estero, le autorità estere possono fare in Italia. Si configura un sistema integrato di vigilanza che riconosce la pari dignità delle autorità nazionali.

I poteri di rinvio a EIOPA

I commi 1-bis e 2-bis introducono un meccanismo di tutela contro l'inadempimento. Se IVASS, dopo aver informato l'autorità ospitante, non ottiene il diritto effettivo di ispezione (comma 1-bis), o se l'autorità UE in Italia impedisce di fatto a IVASS la partecipazione (comma 2-bis), la questione può essere rinviata a EIOPA ai sensi dell'art. 19 del regolamento UE 1094/2010. EIOPA ha il potere di mediazione vincolante fra autorità nazionali in disaccordo, con potere di adottare decisioni individuali nei confronti delle autorità inadempienti. Si evita così che le ispezioni cross-border restino lettera morta a causa di resistenze nazionali.

Profili applicativi e di prassi

Le ispezioni cross-border sono divenute strumento ordinario di vigilanza nel sistema Solvency II. IVASS partecipa attivamente alle ispezioni congiunte organizzate in seno ai colleges of supervisors per i gruppi paneuropei, sia come autorità di origine sia come autorità ospitante. Le linee guida EIOPA forniscono schemi operativi standardizzati per l'organizzazione delle ispezioni cross-border, includendo questioni di lingua di lavoro, accesso ai locali, protezione dei dati personali (GDPR e regolamento UE 2018/1725 sulla protezione dei dati nelle istituzioni UE). La cooperazione strutturata riduce il rischio di duplicazioni e ottimizza l'utilizzo delle risorse delle autorità nazionali, in coerenza con il principio di proporzionalità della vigilanza.

Casi pratici

Caso 1: IVASS ispeziona sede di compagnia italiana a Madrid

Caso 2: Rinvio a EIOPA per impedimento

Domande frequenti

IVASS deve chiedere il permesso prima di ispezionare una sede in Francia?

Deve informare preventivamente l'ACPR, che ha diritto di parteciparvi. Non si tratta di permesso, ma di comunicazione obbligatoria di leale cooperazione.

L'ACPR può ispezionare la sede italiana di una compagnia francese?

Sì, per le sedi stabilite in Italia in regime di stabilimento di compagnie francesi. Deve informare IVASS, che può partecipare.

Cosa accade se l'autorità ospitante impedisce l'ispezione?

IVASS può rinviare la questione a EIOPA ai sensi dell'art. 19 reg. UE 1094/2010, che dispone di poteri di mediazione vincolante fra autorità nazionali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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