Autore: Andrea Marton

  • Art. 22 D.Lgs. 159/2011 – Provvedimenti d’urgenza

    Art. 22 D.Lgs. 159/2011 – Provvedimenti d’urgenza

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

    2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei trenta giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.

    2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2

  • Part-time e orario ridotto nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE): turni e ore complementari

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Part-time e orario ridotto nel CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE): turni e ore complementari

    Nei servizi di assistenza e cura, organizzati su turni e spesso a copertura continua, il part-time è uno strumento diffuso per conciliare esigenze di servizio e di vita. La sua disciplina — forma scritta dell’orario, ore supplementari, trasformazione del rapporto — è fissata in parte dalla legge e in parte dal CCNL.

    In sintesi

    Nel part-time su turni contano la forma scritta della collocazione oraria, le ore supplementari e le clausole elastiche, con i limiti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla durata; restano il diritto di precedenza alla trasformazione a tempo pieno e le priorità per salute e assistenza familiare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Istituti trattati
    Part-time su turni · Ore supplementari e complementari · Trasformazione e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Part-time su turni: ore supplementari e collocazione

    Dove il servizio è organizzato su turni a copertura continua, il part-time si innesta in una pianificazione complessa: la corretta gestione della collocazione oraria e delle ore aggiuntive è centrale.

    La collocazione dell’orario

    Il contratto part-time deve indicare per iscritto la durata della prestazione e la sua collocazione (in quali giorni, turni e fasce). È questa indicazione che consente al lavoratore di organizzare la propria vita e all’ente di programmare i turni.

    Ore supplementari e clausole elastiche

    Per far fronte a esigenze di servizio si può ricorrere al lavoro supplementare (ore oltre il concordato, entro il tempo pieno) e alle clausole elastiche (variazione della collocazione o aumento della durata), nei limiti del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL: patto scritto, preavviso di due giorni, compensazioni. Restano salve le tutele per chi assiste familiari o ha problemi di salute.

    Riposi e turni

    Anche nel part-time vanno rispettati i riposi giornaliero e settimanale del D.Lgs. 66/2003: la riduzione dell’orario non comprime le tutele sulla distribuzione del lavoro nell’arco della giornata.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — OSS part-time e copertura di un turno scoperto
    Tizio è OSS part-time a 24 ore su turni. Gli viene chiesto di coprire un turno aggiuntivo per un’assenza improvvisa: sono ore di lavoro supplementare, entro il tempo pieno, da retribuire con l’eventuale maggiorazione del CCNL. La variazione della collocazione del suo turno, invece, richiede una clausola elastica sottoscritta con preavviso.
    Caia — richiesta di part-time per assistere un familiare
    Caia, a tempo pieno, chiede la trasformazione in part-time per assistere un familiare con L. 104. La trasformazione richiede l’accordo e la forma scritta; la legge accorda priorità alle richieste legate ad assistenza e salute. Quando le esigenze verranno meno, Caia avrà titolo di precedenza per tornare al tempo pieno.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Posso chiedere il part-time per assistere un familiare?
    Sì: la trasformazione richiede accordo e forma scritta, ma la legge dà priorità alle richieste legate ad assistenza di familiari e a motivi di salute. Cessate le esigenze, opera il diritto di precedenza per tornare al tempo pieno.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 57 D.Lgs. 36/2023 – Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

    1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole sociali con le quali sono richiesti, come requisiti necessari dell’offerta, l’applicazione dei contratti collettivi.
  • Art. 87 TUIR: Plusvalenze esenti

    Art. 87 TUIR: Plusvalenze esenti

    Art. 87 TUIR – Plusvalenze esenti

    In vigore dal 01/01/2026

    Modificato da: Legge del 30/12/2025 n. 199 Articolo 1 com 51

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1.1 e 3, rispettivamente inserito e modificato dall’articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), si veda quanto disposto dai commi da 54 a 58 della stessa legge.

    1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

    a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

    b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

    c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;

    d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.

    1.1. L’esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente alle plusvalenze realizzate in relazione a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5 per cento, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

    1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

    2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.

    3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, con i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo, nonchè ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano la condizione di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo.

    4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).

    5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all’articolo 86, comma 5-bis.

    7. (Comma abrogato)”

    Commento del professionista

    L’art. 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), consente ai soggetti IRES di escludere dalla propria base imponibile il 95% della plusvalenza realizzata cedendo una partecipazione societaria qualificata.

    La ratio è semplice quanto fondamentale: evitare la doppia imposizione economica sullo stesso reddito d’impresa. Il reddito viene tassato in capo alla società che lo produce; se, successivamente, chi detiene la partecipazione cedesse la quota realizzando una plusvalenza (che di quel reddito già tassato è, in ultima analisi, espressione), tassarlo ancora una volta sarebbe una duplicazione ingiustificata. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12138 dell’8 maggio 2019, ha sintetizzato efficacemente questa logica ricordando che la riforma del 2003 aveva l’obiettivo di «tassare il reddito esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto».

    Introdotta con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (la cosiddetta “Riforma Tremonti”), in vigore per i periodi d’imposta successivi al 1° gennaio 2004, la PEX ha allineato il sistema fiscale italiano a quelli già in vigore in altri Paesi UE, eliminando il vantaggio competitivo che spingeva le holding a localizzarsi all’estero.

    Soggetti beneficiari e misura dell’esenzione

    Il regime si rivolge in primo luogo ai soggetti IRES: società di capitali, enti commerciali residenti, stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Per questi, la quota esente è fissata al 95% della plusvalenza fiscalmente rilevante (il restante 5% concorre dunque al reddito imponibile).

    Anche i soggetti IRPEF che operano in regime d’impresa – imprenditori individuali e società di persone commerciali – possono fruire della PEX, ma con una percentuale di esenzione ridotta: l’art. 58 TUIR e il D.M. 26 maggio 2017 la fissano al 41,86%.

    Una nota storica è utile per comprendere l’evoluzione: la percentuale di esenzione per i soggetti IRES non è sempre stata al 95%. Dopo l’esenzione totale vigente fino al 3 ottobre 2005, si è passati al 95% (ottobre-dicembre 2005), poi all’91%, poi all’84% per il 2007, per tornare definitivamente al 95% a partire dal 1° gennaio 2008.

    I quattro requisiti: la struttura portante della disciplina

    La PEX non si applica a qualsiasi cessione di partecipazione. Il comma 1 dell’art. 87 individua quattro requisiti, tutti obbligatoriamente presenti in contemporanea. L’assenza anche di uno solo comporta la piena imponibilità della plusvalenza – e, specularmente, la piena deducibilità dell’eventuale minusvalenza.

    1. Il minimum holding period (requisito soggettivo)

    La partecipazione deve essere stata posseduta ininterrottamente almeno dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello in cui avviene la cessione. La norma non parla di 365 giorni, ma di mesi calendari: una partecipazione acquistata il 15 febbraio 2024 e venduta il 1° marzo 2025 non soddisfa il requisito, perché il primo giorno del dodicesimo mese precedente a marzo 2025 è il 1° marzo 2024, data in cui la partecipazione non era ancora detenuta.

    Quando le partecipazioni sono state acquistate in momenti diversi, si applica il criterio LIFO: si considerano cedute per prime le azioni acquisite per ultime. Questo non serve a determinare il costo fiscale (per il quale il contribuente rimane libero di usare il metodo di valutazione adottato in bilancio), ma a verificare quali quantità rispettino il requisito temporale.

    Il periodo di possesso non si interrompe in caso di fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda neutri ex art. 176 TUIR, trasformazioni societarie: in questi casi opera il principio di continuità, e il soggetto avente causa può “ereditare” il periodo già maturato dal dante causa. Lo stesso vale per il pegno regolare, per i pronti contro termine e per le operazioni di prestito titoli, dove la titolarità fiscale rimane in capo al cedente.

    2. L’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie (requisito soggettivo)

    La partecipazione deve essere stata classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Questa classificazione è vincolante e definitiva ai fini PEX: una partecipazione iscritta ab origine nell’attivo circolante non può mai accedere all’esenzione, anche se successivamente riclassificata tra le immobilizzazioni. Al contrario, una partecipazione inizialmente immobilizzata può beneficiare della PEX anche se in seguito trasferita al circolante.

    Il criterio classificatorio è rimesso alla discrezionalità degli amministratori e si fonda sull’intenzione e sulla capacità di detenere durevolmente la partecipazione. L’OIC 21 precisa che per “periodo prolungato” si intende un arco non inferiore a 12 mesi. Tuttavia, la mera prospettiva di vendita non è sufficiente a imporre la classificazione nel circolante.

    Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), l’art. 85, comma 3-bis del TUIR chiarisce che si considerano immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (portafoglio di trading).

    Le imprese minori in contabilità semplificata, non potendo soddisfare questo requisito, sono escluse dalla PEX: per loro le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono sempre integralmente imponibili.

    3. La residenza fiscale della società partecipata (requisito oggettivo)

    La partecipata deve essere residente – o localizzata – in uno Stato o territorio non a regime fiscale privilegiato, individuato in base ai criteri dell’art. 47-bis, comma 1 del TUIR. In pratica, sono esclusi i Paesi la cui fiscalità effettiva (o nominale, in assenza di controllo) sia inferiore al 50% di quella applicata in Italia.

    Gli Stati UE e SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni sono automaticamente esclusi dalla categoria “black list”, indipendentemente dall’aliquota nominale ivi applicata.

    Il requisito deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso. Tuttavia – novità introdotta dal D.Lgs. 142/2018 (decreto ATAD) – per i rapporti detenuti da più di cinque periodi d’imposta ceduti a soggetti al di fuori del gruppo, è sufficiente che la condizione ricorra nei cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo. Il “gruppo” è identificato mediante il criterio del controllo ex art. 167, comma 2 TUIR.

    Se il contribuente intende dimostrare che, pur trattandosi di una partecipata residente in un Paese a fiscalità privilegiata, non si è realizzato l’effetto di localizzare redditi in quel Paese, può farlo – anche tramite interpello preventivo ex art. 47-bis, comma 3 – ma deve in ogni caso segnalarlo in dichiarazione dei redditi, a pena di sanzione amministrativa.

    4. Il requisito della commercialità (requisito oggettivo)

    La società partecipata deve esercitare un’impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 TUIR. Non è sufficiente la mera forma giuridica (essere una S.r.l. o una S.p.A. non basta): occorre un’effettiva attività di produzione o commercializzazione di beni e servizi. Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 2013, la partecipata deve essere «dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi».

    La norma pone una presunzione assoluta di non commercialità per le società il cui patrimonio sia prevalentemente composto da immobili diversi da quelli costituenti beni-merce (cioè destinati alla produzione o allo scambio) o dai fabbricati e impianti utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si tratta di una presunzione iuris et de iure: non ammette prova contraria. Ne sono escluse, tuttavia, le società che svolgono una vera e propria gestione attiva del patrimonio immobiliare, come nel caso dei gestori di centri commerciali che erogano servizi significativi (promozione, autorizzazioni, pulizia, gestione amministrativa) accessori alla locazione.

    La commercialità deve sussistere ininterrottamente dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo. Se la partecipata è costituita da meno di tre anni, è sufficiente che il requisito ricorra sin dalla data di costituzione.

    Una questione delicata riguarda le società in start-up: l’Agenzia, con la circolare n. 7/E/2013, ha riconosciuto che le attività preparatorie e propedeutiche all’avvio dell’impresa possono rilevare ai fini del computo del “triennio”, purché la partecipata abbia poi effettivamente avviato l’attività. Restano irrilevanti, invece, i periodi di mera quiescenza.

    Analogamente, per le società in liquidazione, la verifica del requisito va ancorata al momento di inizio della liquidazione, non a quello del realizzo della plusvalenza.

    Il requisito è derogato per le società quotate

    L’art. 87, comma 4 prevede che il requisito della commercialità non rilevi quando i titoli della partecipata sono negoziati in mercati regolamentati: in quel caso, la commercialità si presume assoluta. La stessa deroga vale per le plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita (OPV). Rimangono in ogni caso necessari gli altri tre requisiti (holding period, iscrizione in bilancio, residenza fiscale).

    Partecipazioni, strumenti finanziari e contratti ammissibili

    L’art. 87 non si limita alle partecipazioni azionarie in senso stretto. Il comma 3 estende il regime PEX anche alle plusvalenze derivanti da:

    • strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a) TUIR, cioè quelli la cui remunerazione è totalmente indeducibile per l’emittente perché commisurata ai risultati economici dello stesso;

    • contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza ex art. 109, comma 9, lett. b) TUIR, con apporto di capitale o misto.

    Sono invece escluse le quote di fondi comuni di investimento, le quote di SICAV (assimilate ai fondi), le obbligazioni convertibili (solo potenzialmente partecipazioni), e le partecipazioni in società semplici.

    Holding e catene partecipative

    Quando la partecipazione è detenuta in una società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (holding pura), il comma 5 dell’art. 87 impone uno “scavalcamento”: i requisiti di residenza e commercialità devono essere verificati non in capo alla holding, ma alle società indirettamente partecipate da essa, nella misura in cui queste rappresentino la maggior parte del valore del patrimonio sociale. La valutazione va effettuata a valori correnti, non a valori contabili – principio recentemente confermato dalla Cassazione (sentenza n. 898 del 9 gennaio 2024), che ha escluso l’applicabilità della diversa definizione di holding contenuta nell’art. 162-bis TUIR ai fini del comma 5 dell’art. 87.

    In presenza di catene holding-subholding, l’analisi deve risalire fino alle società operative, eliminando gli schermi intermedi.

    Simmetria con le minusvalenze e la deducibilità dei costi

    Il rovescio della medaglia della PEX è che le minusvalenze relative a partecipazioni in possesso dei quattro requisiti sono integralmente indeducibili (art. 101 TUIR). Questo assetto simmetrico – plusvalenze esenti al 95%, minusvalenze indeducibili al 100% – impone ai contribuenti una scelta consapevole al momento dell’iscrizione in bilancio, poiché la classificazione iniziale è vincolante e definitiva.

    Anche i costi accessori direttamente connessi alla cessione (spese notarili, provvigioni, due diligence, consulenze specifiche sulla partecipata) subiscono un trattamento speciale: se inclusi nel calcolo della plusvalenza come oneri di diretta imputazione, sono fiscalmente indeducibili nella stessa misura in cui il provento è esente. Se si tratta di costi inerenti ma non computati nella plusvalenza, vanno ripresi a tassazione con variazione in aumento in dichiarazione.

    Le novità normative del 2026: un’estate agitata in tre mesi

    Questo è il punto che, a inizio 2026, ha animato il dibattito nella comunità di professionisti e imprese, e vale la pena ripercorrere la sequenza con ordine.

    La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto un quinto requisito tramite il nuovo comma 1.1 dell’art. 87: per accedere alla PEX, la plusvalenza doveva riguardare una partecipazione diretta nel capitale di almeno il 5%, oppure avente un valore fiscale non inferiore a € 500.000. La scelta del legislatore era motivata dall’esigenza di riallineare il trattamento fiscale di fattispecie economicamente connesse, prevenendo fenomeni di arbitraggio tra chi realizzava plusvalenze esenti su partecipazioni che, durante il possesso, generavano dividendi pienamente imponibili.

    Le nuove disposizioni si applicavano alle cessioni di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026; le partecipazioni acquisite entro il 31.12.2025 potevano invece beneficiare dell’esenzione indipendentemente dal superamento delle soglie del 5% o di € 500.000.

    Ai fini del calcolo della soglia del 5%, si potevano considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo.

    Tuttavia, con il DL 38/2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 in pari data, in vigore dal 28 marzo, il Governo ha eliminato la “doppia soglia” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 per l’accesso al regime agevolato su dividendi e plusvalenze. Il DL dispone la cancellazione integrale delle soglie e il ripristino della formulazione originaria degli artt. 87 e 89 del TUIR con retroattività al 1° gennaio 2026.

    In pratica, la riforma è durata appena un trimestre. Le società che avevano deliberato distribuzioni o concluso cessioni nei primi tre mesi del 2026 nell’incertezza normativa possono ora applicare il regime originario degli artt. 87 e 89 TUIR con piena copertura legislativa, grazie alla decorrenza retroattiva espressamente prevista dal DL 38/2026.

    Rimane in fase di conversione parlamentare (il decreto deve essere convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione): fino all’approvazione definitiva, il quadro è da monitorare con attenzione.

    Qualche considerazione pratica

    Alla luce di tutto quanto esposto, alcune raccomandazioni operative per chi gestisce cessioni di partecipazioni:

    Documentare la classificazione di bilancio. La scelta di iscrivere una partecipazione tra le immobilizzazioni è irrevocabile ai fini PEX. È indispensabile che questa classificazione sia supportata da un processo deliberativo completo (verbali, note integrative, piani strategici) che ne dimostri la coerenza con i principi contabili. Non basta la “buona intenzione”: serve la “buona forma”.

    Monitorare il triennio di commercialità. Chi acquista oggi una partecipazione non può limitarsi a verificare la commercialità al momento dell’acquisto: deve tenere traccia dell’evoluzione dell’attività della partecipata nei tre anni successivi. Questo è particolarmente critico in caso di start-up, liquidazioni programmate o ristrutturazioni aziendali.

    Attenzione alle cessioni di azienda che includono partecipazioni. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 6/E/2006 e principio di diritto n. 10/2021), la PEX non si applica alle plusvalenze relative a partecipazioni cedute nell’ambito di una cessione d’azienda, poiché la plusvalenza aziendale è determinata unitariamente. È una posizione criticata da Assonime, ma ancora formalmente in vigore.

    Verificare la residenza della partecipata per tutto il periodo rilevante. Il requisito di residenza non basta verificarlo al momento della cessione: deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso (o, per i rapporti ultra-quinquennali ceduti a terzi, nei cinque anni anteriori al realizzo).

    Conclusione

    La PEX è uno strumento fiscale di straordinaria importanza nella vita delle imprese: incide sulle strategie di investimento, sulle scelte di struttura societaria, sulle operazioni di M&A e sulle riorganizzazioni di gruppo. Non è un privilegio, ma un correttivo sistemico alla doppia imposizione. Per questo motivo va applicata con rigore, nella piena consapevolezza dei suoi quattro requisiti e delle numerose eccezioni che la giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno stratificato nel tempo.

    Il turbinio normativo dell’inizio 2026 – con l’introduzione e poi la rapida soppressione del requisito dimensionale – ricorda, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia fondamentale un monitoraggio costante del quadro normativo di riferimento, possibilmente prima di concludere un’operazione straordinaria.

    Fonti principali: art. 87 D.P.R. 917/1986 (testo vigente); L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026); DL 27 marzo 2026, n. 38; Circ. AE n. 36/E/2004; Circ. AE n. 7/E/2013; Cass. n. 12138/2019; Cass. n. 898/2024.

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  • Art. 51 bis T.U.IVA: Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imp

    Art. 51 bis T.U.IVA: Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imp

    Art. 51 bis T.U.IVA – Poteri e attribuzioni degli uffici dell’imposta sul valore aggiunto.

    In vigore dal 24/07/1982 al 01/01/1992

    Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 15/07/1982 n. 463 Articolo 5

    Soppresso dal 01/01/1992 da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 18

    “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto, possono richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al n. 7) dell’art. 51 su conforme parere
    dell’ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli
    affari previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di
    primo grado territorialmente competente e possono accedere presso le aziende
    e istituti di credito e l’Amministrazione postale a norma dell’ultimo comma
    dell’art. 52 previa autorizzazione dello stesso ispettore compartimentale
    nelle seguenti ipotesi:
    a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione di cui all’art.
    28 e l’ufficio e’ in possesso di elementi dai quali risulta che nell’anno
    di competenza ha effettuato operazioni imponibili, non imponibili, non
    soggette o esenti da imposta per corrispettivi superiori a lire cento
    milioni;
    b) quando dagli atti e documenti di cui all’art. 54, terzo comma, ovvero da
    altri elementi certi in possesso dell’ufficio risulta che il contribuente ha
    effettuato nel corso di un anno solare le operazioni indicate nella
    lettera a) per corrispettivi superiori al quadruplo di quelli dichiarati,
    sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;
    c) quando, in ordine all’osservanza degli adempimenti contabili, ricorrono
    le ipotesi di cui al secondo comma, nn. 1) e 3), dell’art. 55; la
    disposizione non si applica se dagli elementi in possesso degli uffici
    non risultano corrispettivi per operazioni di importo superiore a lire
    cento milioni;
    d) quando risulta che il contribuente ha emesso o utilizzato fatture per
    operazioni inesistenti;
    e) quando dagli elementi in possesso dell’ufficio risulta che l’ammontare
    dell’imposta detraibile o rimborsabile indicato nella dichiarazione
    annuale e’ superiore di oltre un decimo a quella spettante e la
    differenza e’ superiore a lire cento milioni.
    La richiesta puo’ riguardare anche i conti successivi all’anno o agli anni
    cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e puo’ essere
    estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente
    separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente
    lettera d), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una societa’ che
    esercita l’attivita’ di cui agli artt. 2135 e 2195 del codice civile, la
    richiesta puo’ essere estesa ai conti intestati ai soci delle societa’ di
    fatto nonche’ agli amministratori delle societa’ in nome collettivo e in
    accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui
    le fatture sono state emesse o utilizzate.
    Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non
    possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a
    soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati o notizie sono
    tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o,
    autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.
    L’ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli
    affari deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all’accesso
    formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta
    stessa.
    Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 34 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
    successive modificazioni.”

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  • Art. 68 TUIR: Plusvalenze (2) – Testo aggiornato

    Art. 68 TUIR: Plusvalenze (2) – Testo aggiornato

    Art. 68 TUIR – Plusvalenze (ex art.82) (2)

    In vigore dal 01/01/2025

    Modificato da: Legge del 30/12/2024 n. 207 Articolo 1 com 25

    “1. Le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonche’ di ogni altro costo successivo inerente. Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non piu’ di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da piu’ di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, e’ rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

    2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 e’ costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche’ dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell’imposta di successione nonche’ di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni nonche’ di ogni altro costo successivo inerente.

    2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in societa’ semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza e’ riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, effettuate da societa’ ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle societa’.

    3. Abrogato [Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza e’ riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.]

    4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche’ le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalita’ del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da societa’ i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza e’ riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu’ di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.

    4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, e’ computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si puo’ procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi (1).

    5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo, 4, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche’ ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e’ superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza puo’ essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

    6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonche’, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e’ determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa’ indicate dall’articolo 5, il costo e’ aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia’ imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e’ documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza e’ realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

    6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa’ di cui all’articolo 5, escluse le societa’ semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu’ di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime societa’, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa’ di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attivita’, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreche’ si tratti di societa’ costituite da non piu’ di tre anni.

    6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis non puo’ in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa’ le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonche’ per spese di ricerca e sviluppo.

    7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

    a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche’ dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa’ ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle societa’ e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b);

    b) Abrogato [qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si e’ verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;]

    c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;

    d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione; [Lettera modificata dall’articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).]

    e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo e’ costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;

    f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e’ determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta.

    8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche’ degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione e’ esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attivita’ di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e’ posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67.

    9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonche’ i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7.

    9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attivita’ permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza e’ riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto e’ documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo e’ pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attivita’ percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. (3) (4)”

    —————

    (1) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l’art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015.

    (2) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 5, comma 3 decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.

    (3) Comma inserito dall’articolo 1, comma 126, lettera b), della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Si veda anche quanto disposto dal successivo comma 127.

    (4) Per le minusvalenze utilizzabili ai sensi del presente comma, si veda anche quanto disposto dall’articolo 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

  • Art. 273 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole

    Art. 273 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio

    1983. Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonché gli angoli di visibilità devono rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

    2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.

    3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano. Nota all'art. 273: – Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212, si veda in nota all'art. 209.

  • CCNL Aziende Termali: maternità, congedi e tutele parentali

    CCNL Aziende Termali

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Aziende Termali

    Il rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’ottobre 2024 ha rafforzato in modo significativo le tutele per la genitorialità e ha introdotto nuovi strumenti per le lavoratrici vittime di violenza. Una panoramica completa su ciò che spetta per legge e ciò che il contratto aggiunge.

    In sintesi

    Il rinnovo 2024 garantisce la quattordicesima al 100% durante il congedo obbligatorio di maternità/paternità, e la maturazione di ferie e ROL durante il congedo parentale. Nuovo: congedo di 3+3 mesi per violenza di genere. La base è il D.Lgs. 151/2001; il CCNL migliora il trattamento economico e amplia alcune tutele.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    8 ottobre 2024
    Novità 2024
    14ª al 100% in maternità; ferie/ROL in parentale; congedo violenza 3+3 mesi
    Legge di riferimento
    D.Lgs. 151/2001; D.Lgs. 105/2022

    Tabella riepilogativa

    Congedi per genitorialità e tutele parentali nel CCNL Terme
    Istituto Durata Indennità Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retrib. media (INPS) + 14ª al 100% (CCNL) D.Lgs. 151/2001 + CCNL
    Paternità obbligatoria 10 giorni entro 5 mesi dalla nascita 100% (INPS) + 14ª al 100% (CCNL) D.Lgs. 105/2022 + CCNL
    Congedo parentale (madre o padre) Fino a 6 anni del bambino (max 10 mesi cumulati) 30-80% a seconda del periodo (D.Lgs. 105/2022) Legge + CCNL (ferie/ROL maturano)
    Congedo violenza di genere 3 mesi + proroga 3 mesi Retribuzione piena CCNL 2024

    Le percentuali di indennità per il congedo parentale sono state aggiornate dal D.Lgs. 105/2022 e dalle successive leggi di bilancio. Verificare le aliquote vigenti per l’anno in corso.

    Congedo di maternità obbligatorio

    Il congedo di maternità (art. 16 e ss. D.Lgs. 151/2001) obbliga la lavoratrice madre ad astenersi dal lavoro per 5 mesi. La ripartizione standard è 2 mesi prima del parto e 3 dopo; è possibile optare per 1 mese pre-parto e 4 post-parto se il medico lo certifica come compatibile. Durante il congedo obbligatorio:

    • L’INPS eroga l’80% della retribuzione media giornaliera;
    • Il CCNL Aziende Termali 2024 garantisce la maturazione della quattordicesima al 100%: la lavoratrice non subisce la riduzione della quattordicesima per i mesi di assenza obbligatoria;
    • Il posto di lavoro è protetto fino al compimento di un anno di vita del bambino (divieto di licenziamento, art. 54 D.Lgs. 151/2001);
    • Il periodo si computa nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione). Il rinnovo 2024 del CCNL Aziende Termali ha esteso anche al padre la garanzia della quattordicesima al 100% per il periodo di congedo obbligatorio. Il padre può fruire del congedo obbligatorio anche in coincidenza con il congedo di maternità della madre.

    Congedo parentale

    Dopo il congedo obbligatorio, entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale (art. 32 D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 105/2022), che consente di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi tra i due genitori, fino al sesto anno di vita del bambino.

    Le novità del CCNL Aziende Termali 2024 in materia di congedo parentale riguardano la conferma che durante tutto il periodo di congedo parentale:

    • I ratei di ferie continuano a maturare;
    • I ratei di ROL continuano a maturare;
    • Il periodo è computato nell’anzianità di servizio ai fini degli scatti biennali, TFR e preavviso.

    Congedo per violenza di genere

    Il rinnovo 2024 ha introdotto una misura di particolare rilievo sociale: la lavoratrice inserita in un percorso di protezione dalla violenza di genere (certificato dai Centri antiviolenza o strutture analoghe) ha diritto a un congedo di 3 mesi, retribuito in misura piena, con possibilità di proroga per ulteriori 3 mesi (totale: 6 mesi). È inoltre previsto il diritto di trasformare il contratto da tempo pieno a part-time durante il percorso di protezione, su richiesta della lavoratrice, con preavviso di almeno 7 giorni.

    Casi pratici

    Tizio — Padre, congedo paternità in alta stagione
    Tizio è addetto alle cure (livello 4) e il suo primogenito nasce a giugno, in piena stagione termale. Tizio ha diritto ai 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire entro novembre. Il datore non può negarglielo: è un diritto indisponibile. Il CCNL 2024 garantisce che la quattordicesima di luglio maturi interamente, nonostante i giorni di assenza.
    Caia — Fisioterapista in maternità, quattordicesima garantita
    Caia (livello 3) inizia il congedo obbligatorio a maggio. A luglio, la sua azienda paga la quattordicesima: grazie al rinnovo 2024, Caia la riceve al 100%, senza decurtazioni per i mesi di assenza obbligatoria. L’INPS le eroga l’80% della retribuzione media durante il congedo; la quattordicesima viene invece corrisposta dal datore.
    Sempronia — Congedo violenza di genere
    Sempronia, receptionist (livello 3), si trova in una situazione di violenza domestica e ottiene il supporto di un Centro antiviolenza riconosciuto. Con la certificazione del Centro, richiede il congedo per violenza di genere previsto dal CCNL 2024. Il datore le concede 3 mesi retribuiti e, su sua richiesta, trasforma temporaneamente il contratto da 40 a 20 ore settimanali, con preavviso di 7 giorni.

    Domande frequenti

    Come funziona il congedo di maternità nel settore termale?
    5 mesi di astensione obbligatoria con indennità INPS all’80%. Il CCNL 2024 garantisce la quattordicesima al 100% durante il congedo obbligatorio.
    La quattordicesima matura durante la maternità?
    Sì. Il rinnovo 2024 ha espressamente previsto che la quattordicesima maturi al 100% durante il congedo obbligatorio di maternità e paternità.
    I ratei di ferie si maturano durante il congedo parentale?
    Sì, il CCNL 2024 ha confermato che ferie e ROL continuano a maturare durante il congedo parentale (facoltativo).
    Cos’è il congedo per violenza di genere nel CCNL Terme?
    Un congedo retribuito di 3 mesi (prorogabile di altri 3) per lavoratrici inserite in percorsi di protezione dalla violenza di genere, con diritto di passare al part-time durante il periodo di protezione.
    Una lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il divieto di licenziamento copre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento è nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, comporto e infortunio.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Le norme su maternità, paternità e congedo parentale si basano sul D.Lgs. 151/2001 e sul D.Lgs. 105/2022. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 128 T.U.B.: Arbitro Bancario Finanziario

    Art. 128 T.U.B.: Arbitro Bancario Finanziario

    Art. 128 T.U.B. – Arbitro Bancario Finanziario

    Introdotto dal D.Lgs. 141/2010.

    1. È istituito l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con il compito di risolvere le controversie tra i clienti e le banche e gli intermediari finanziari.

    2. La Banca d’Italia determina i criteri di composizione e di funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario in modo da assicurare l’imparzialità dell’organo e la rappresentatività dei soggetti interessati.

    3. I componenti dell’Arbitro Bancario Finanziario sono scelti tra persone dotate di specifica competenza e onorabilità.

    4. I soggetti che non adempiono alle decisioni dell’ABF sono inseriti in un elenco pubblicato nel sito della Banca d’Italia.