Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Ammortamenti beni strumentali in societa’: come funzionano

    In sintesi

    • Ammortamento = costo spalmato nel tempo: quando una societa’ acquista un macchinario o un’attrezzatura, non lo deduce subito tutto, ma lo dilaziona in piu’ anni tramite quote di ammortamento.
    • Coefficienti ministeriali: la percentuale annua massima deducibile per ogni categoria di bene e’ fissata da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; non si possono superare quei limiti (artt. 102 e 103 TUIR).
    • Quota dimezzata al primo anno: nell’esercizio in cui il bene entra in funzione, la quota di ammortamento e’ ridotta alla meta’ rispetto a quella ordinaria.
    • Ammortamento anticipato eliminato: l’ammortamento accelerato o anticipato non e’ piu’ ammesso per i soggetti IRES; la deduzione segue il piano ordinario.
    • Beni immateriali: avviamento e marchi d’impresa si ammortizzano in quote non superiori a un diciottesimo del costo annuo, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (art. 103, comma 3-bis TUIR).
    • Eccedenza indeducibile: se la societa’ ha imputato a conto economico quote superiori ai massimali fiscali, la parte eccedente e’ una variazione in aumento (rigo RF21 del quadro RF).

    Cos'e' l'ammortamento fiscale e perche' e' diverso da quello civilistico

    Quando una societa’ compra un capannone, un macchinario o un software, non puo’ dedurre quell’investimento tutto in un colpo solo. Deve spalmarlo nel tempo attraverso le quote di ammortamento: ogni anno mette a costo una fetta del valore del bene, fino a che il costo non e’ stato interamente recuperato. Questo vale sia in bilancio (ammortamento civilistico) sia nella dichiarazione dei redditi (ammortamento fiscale).

    I due ammortamenti non sempre coincidono. In bilancio la societa’ e’ libera di scegliere un piano di ammortamento coerente con la vita utile del bene. In dichiarazione, invece, la legge fiscale (artt. 102 e 103 TUIR) stabilisce una percentuale massima annua per ogni categoria di bene, fissata da un apposito decreto ministeriale. Se la societa’ ha ammortizzato di piu’ in bilancio, la parte eccedente va indicata come variazione in aumento nel rigo RF21 del quadro RF del modello Redditi SC.

    Attenzione: le istruzioni al modello Redditi SC 2026 precisano che gli ammortamenti degli impianti di telefonia dei veicoli usati per il trasporto di merci dalle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente, ma solo per un impianto per ciascun veicolo.

    Regole principali di ammortamento fiscale nelle societa' di capitali
    Tipologia di bene Riferimento normativo Nota
    Beni materiali strumentali Art. 102 TUIR + DM coefficienti Quota massima = coefficiente ministeriale; al primo anno quota dimezzata
    Beni gratuitamente devolvibili Art. 104 TUIR Eccedenza rispetto al deducibile va in rigo RF21, colonna 2
    Avviamento e marchi (soggetti IAS/IFRS) Art. 103, comma 3-bis TUIR Quota annua non superiore a 1/18 del costo
    Canoni di locazione finanziaria (leasing) Art. 102, comma 7 TUIR Parte indeducibile: rigo RF31 codice 35; parte deducibile: rigo RF55 codice 34

    Esempio pratico

    • Alfa SRL acquista nel 2025 un macchinario del costo di 120.000 euro. Il coefficiente ministeriale per quella categoria di beni e’ del 20%. La quota ordinaria sarebbe 24.000 euro (20% di 120.000), ma al primo anno va dimezzata: la societa’ deduce 12.000 euro nel 2025. Dal 2026 in poi deduce 24.000 euro l’anno, per i quattro esercizi successivi (quota piena), fino a completare l’ammortamento. Se in bilancio la societa’ avesse imputato 20.000 euro nel primo anno, la differenza di 8.000 euro (20.000 – 12.000) sarebbe una variazione in aumento nel rigo RF21.

    Documenti necessari

    • Registro dei cespiti ammortizzabili aggiornato con i coefficienti ministeriali
    • Fatture di acquisto dei beni strumentali
    • Piano di ammortamento civilistico e fiscale a confronto
    • Modello Redditi SC 2026, quadro RF (righi RF21, RF31 e RF55)
    • Decreto ministeriale vigente sui coefficienti di ammortamento

    Beta SpA e le quote eccedenti il limite fiscale

    Scenario. Beta SpA ha iscritto a conto economico ammortamenti su beni materiali per 80.000 euro. Applicando i coefficienti ministeriali, la quota massima deducibile e’ pero’ 60.000 euro.

    Come si applica. Le quote di ammortamento eccedenti il limite fiscale (20.000 euro, pari alla differenza tra 80.000 e 60.000) sono indeducibili nell’anno. Devono essere indicate come variazione in aumento nel rigo RF21, colonna 1 del quadro RF. La quota civilistica resta in bilancio, ma non abbatte il reddito imponibile. Non e’ possibile recuperare questa eccedenza negli anni successivi: si tratta di un disallineamento definitivo tra valori fiscali e civilistici.

    In pratica

    • Ammortamenti contabilizzati: 80.000 euro
    • Quota fiscalmente deducibile: 60.000 euro
    • Variazione in aumento (rigo RF21): 20.000 euro
    • Il disallineamento non e’ recuperabile negli anni successivi

    Alfa SRL e l'avviamento in un bilancio IAS/IFRS

    Scenario. Alfa SRL adotta i principi contabili internazionali. Ha iscritto in bilancio un avviamento da 180.000 euro e civilisticamente non lo ammortizza (metodo dell’impairment test). Il fisco richiede pero’ un piano di ammortamento.

    Come si applica. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS, l’avviamento e’ deducibile ai fini fiscali in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall’imputazione a conto economico (art. 103, comma 3-bis TUIR). Su 180.000 euro, il diciottesimo e’ 10.000 euro l’anno. Alfa SRL potra’ quindi dedurre 10.000 euro di ammortamento fiscale dell’avviamento ogni anno per 18 anni, anche se civilisticamente non ha fatto alcun ammortamento.

    In pratica

    • Avviamento iscritto: 180.000 euro
    • Quota massima deducibile per anno: 10.000 euro (1/18)
    • Durata del piano: 18 anni
    • Deduzione: avviene extracontabilmente, tramite variazione in diminuzione nel quadro RF

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa sono i coefficienti ministeriali di ammortamento?

    Sono le percentuali massime annue di ammortamento fiscalmente deducibile per ogni categoria di bene strumentale, stabilite da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Ogni settore produttivo ha le proprie tabelle. La societa’ non puo’ dedurre quote superiori a quelle percentuali, anche se civilisticamente ammortizza di piu’.

    Perche' al primo anno si deduce solo la meta'?

    La legge prevede che nell’esercizio di entrata in funzione del bene la quota di ammortamento sia ridotta alla meta’ di quella ordinaria. Questa regola tiene conto del fatto che il bene potrebbe non essere stato utilizzato per l’intero anno. La quota piena si applica a partire dall’esercizio successivo.

    Si puo' ammortizzare piu' velocemente (ammortamento accelerato)?

    No. Per i soggetti IRES l’ammortamento accelerato o anticipato non e’ piu’ consentito. L’unica quota deducibile e’ quella calcolata secondo i coefficienti ministeriali, nel limite della meta’ al primo anno.

    Dove si segnalano le quote eccedenti nel modello Redditi SC?

    Le quote di ammortamento che superano il massimale fiscale vanno indicate come variazione in aumento nel rigo RF21 del quadro RF. In colonna 1 le quote sui beni materiali e immateriali; in colonna 2 quelle sui beni gratuitamente devolvibili.

    Come funziona il leasing dal punto di vista degli ammortamenti?

    I canoni di locazione finanziaria su beni strumentali seguono le regole dell’art. 102, comma 7 TUIR. La parte indeducibile del canone va nel rigo RF31 con il codice 35; la quota deducibile (calcolata in base alla durata del contratto) va nel rigo RF55 con il codice 34.

    I terreni si ammortizzano?

    No, i terreni non si ammortizzano. Anzi, le istruzioni prevedono che per i fabbricati industriali il costo del terreno su cui insiste l’edificio debba essere scorporato e non ammortizzato. Il prospetto RS del quadro RS (rigo RS77) serve proprio a evidenziare il valore del terreno incorporato nel fabbricato strumentale.

  • Art. 212-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS)

    Art. 212-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni: a) effettua, secondo le modalità di cui all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo; b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo; c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.

    ))

  • Art. 212 cod. ass. – Procedure di controllo interno (abrogato)

    Art. 212 cod. ass. – Procedure di controllo interno

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] 2.

    Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] o sul gruppo assicurativo

  • CCNL Cooperative Agricole: welfare e sanità integrativa

    CCNL Cooperative Agricole

    Welfare aziendale e sanità integrativa nel CCNL Cooperative Agricole

    Il sistema di welfare nel settore delle cooperative agricole si articola su più livelli: la previdenza obbligatoria INPS, l'eventuale previdenza complementare di settore, la sanità integrativa collettiva e le misure di welfare aziendale introdotte dalla contrattazione di secondo livello. Conoscere cosa prevede il proprio contratto consente al lavoratore di sfruttare appieno le tutele disponibili.

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere adesione a fondi di assistenza sanitaria integrativa e a forme di previdenza complementare di settore. Il welfare aziendale (buoni pasto, borse di studio, servizi di assistenza) può essere introdotto dalla contrattazione di secondo livello. Verificare il testo contrattuale vigente e gli accordi integrativi territoriali o aziendali per le prestazioni concretamente disponibili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La struttura del welfare nei contratti agricoli

    Il sistema di protezione sociale dei lavoratori delle cooperative agricole si sovrappone su tre strati:

    • Welfare pubblico obbligatorio: previdenza INPS (pensione di vecchiaia, invalidità, superstiti), assicurazione INAIL contro gli infortuni, malattia, maternità e disoccupazione agricola. Questo strato è garantito dalla legge per tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL.
    • Welfare contrattuale di settore: eventuali fondi sanitari integrativi e fondi pensione complementari indicati dal CCNL, con contribuzione datoriale aggiuntiva a favore di chi aderisce.
    • Welfare aziendale e territoriale: prestazioni extra-salariali (buoni pasto, rimborsi, polizze, servizi) introdotte dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o territoriali) o dall'iniziativa unilaterale della cooperativa, che beneficiano di agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 51 TUIR.

    La presenza e l'ampiezza del secondo e del terzo strato dipendono dalla singola cooperativa e dagli accordi in vigore nel territorio: non esiste un «pacchetto welfare» uniforme per tutte le cooperative agricole italiane.

    Sanità integrativa: cosa può prevedere il CCNL

    I fondi di assistenza sanitaria integrativa (o fondi sanitari integrativi) integrano le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale rimborsando spese mediche non coperte o coperte solo parzialmente dal SSN: visite specialistiche private, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, ricoveri in strutture private convenzionate, protesi e ausili.

    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere l'obbligatoria adesione a un fondo sanitario integrativo di settore (la cui denominazione e le cui prestazioni sono indicate nel testo contrattuale), con un contributo a carico della cooperativa e/o del lavoratore. In tal caso:

    • il contributo datoriale non concorre al reddito imponibile del lavoratore entro i limiti di esenzione fiscale previsti dall'art. 51 TUIR;
    • il lavoratore può aggiungere un proprio contributo volontario per estendere le coperture;
    • la copertura vale per il lavoratore e, in alcuni fondi, anche per i familiari a carico, nei termini stabiliti dal regolamento del fondo.

    Se la cooperativa non ha aderito al fondo sanitario integrativo di settore pur essendo tenuta contrattualmente a farlo, il lavoratore può rivendicare l'inadempimento e chiedere il risarcimento del danno subito (rimborso delle spese mediche che avrebbe potuto ottenere dal fondo). Segnalare la situazione al sindacato di categoria.

    Previdenza complementare nel settore agricolo

    La previdenza complementare è disciplinata dal d.lgs. 252/2005 e si affianca alla pensione pubblica INPS. Il CCNL Cooperative Agricole può indicare un fondo pensione negoziale di settore (ad esempio Agrifondo o altro fondo di riferimento per l'agroalimentare e le cooperative) a cui il lavoratore è invitato ad aderire.

    L'adesione al fondo pensione di settore è convenientemente incentivata perché, di norma, la cooperativa versa un contributo aggiuntivo a favore dell'iscritto: si tratta di una retribuzione differita che il lavoratore perde se non aderisce. Il contributo datoriale si aggiunge al TFR che il lavoratore decide di versare al fondo (in luogo dell'accantonamento aziendale o al Fondo Tesoreria INPS).

    I principali vantaggi della previdenza complementare per il lavoratore agricolo:

    • Contributo datoriale aggiuntivo (perso in caso di mancata adesione);
    • Deducibilità fiscale dei contributi versati dal lavoratore, entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 8 d.lgs. 252/2005);
    • Tassazione agevolata delle prestazioni pensionistiche al momento dell'erogazione;
    • Possibilità di anticipazioni per spese sanitarie o acquisto della prima casa (con regole diverse dall'anticipo del TFR).

    Welfare aziendale: la contrattazione di secondo livello

    Il welfare aziendale in senso stretto è l'insieme di prestazioni e servizi di utilità sociale che il datore eroga ai lavoratori al di fuori della retribuzione in senso tradizionale. L'art. 51 TUIR disciplina il regime fiscale di queste prestazioni, prevedendo l'esclusione dalla base imponibile IRPEF e dalla base contributiva per molte di esse, entro soglie annuali definite dalla normativa vigente.

    Nelle cooperative agricole, le misure di welfare aziendale più frequentemente introdotte dalla contrattazione di secondo livello includono:

    • Buoni pasto o indennità di mensa: corrisposti ai lavoratori nei giorni di presenza, in forma cartacea o elettronica;
    • Rimborsi spese scolastiche e borse di studio: per i figli dei dipendenti, spesso agganciati a soglie di reddito o merito;
    • Polizze assicurative extra-INAIL: coperture vita, grandi rischi, long-term care per eventi non coperti dall'assicurazione obbligatoria;
    • Servizi di assistenza a familiari non autosufficienti: rimborsi per assistenza a anziani o disabili a carico;
    • Mobilità sostenibile: rimborso abbonamenti trasporti pubblici, contributo per biciclette o veicoli elettrici.

    La presenza di queste misure dipende integralmente dagli accordi stipulati a livello aziendale o territoriale. In assenza di accordi, la cooperativa non è tenuta a erogare prestazioni di welfare beyond what is required by national collective bargaining.

    Conversione del premio di risultato in welfare

    Una tendenza diffusa nella contrattazione di secondo livello è quella di consentire al lavoratore di convertire il premio di risultato (o una parte di esso) in prestazioni di welfare fiscalmente vantaggiose (piattaforme voucher, rimborsi spese, contributi previdenziali). Questa opzione, introdotta dalla l. 208/2015 e successive modifiche, consente al lavoratore di ottimizzare il proprio trattamento fiscale. Verificare se l'accordo integrativo applicato dalla propria cooperativa preveda questa possibilità.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio, mancata adesione al fondo pensione e perdita del contributo datoriale
    Tizio è assunto a tempo indeterminato. Nei primi sei mesi non riceve dal datore alcuna informativa adeguata sulla previdenza complementare. Trascorso il termine silenzioso, il TFR rimane in azienda e Tizio non risulta iscritto al fondo pensione di settore. Viene poi a sapere che la cooperativa versava un contributo aggiuntivo a favore degli aderenti al fondo: un beneficio che lui ha perso per ogni anno trascorso senza adesione. Decide di aderire al fondo, ma le quote future (TFR e contributo volontario) partiranno da quel momento: le quote di TFR già maturate in azienda non possono essere trasferite retroattivamente al fondo pensione.
    Caia — Impiegata, utilizzo del fondo sanitario per una visita specialistica
    Caia è iscritta al fondo sanitario integrativo di settore previsto dal CCNL. Necessita di una visita cardiologica specialistica in una struttura privata convenzionata con il fondo. Controlla sul portale del fondo la lista delle strutture accreditate, prenota la visita e al momento del pagamento presenta la tessera del fondo. Il fondo rimborsa la prestazione nei limiti del massimale annuale previsto dal proprio regolamento. Caia non deve presentare la ricevuta in busta paga e il rimborso non concorre al proprio reddito imponibile IRPEF, nei limiti di esenzione fiscale di legge.

    Domande frequenti

    I lavoratori delle cooperative agricole hanno accesso a un fondo sanitario integrativo?
    Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere l'adesione a un fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore. La presenza, il nome del fondo e le prestazioni coperte dipendono dal testo contrattuale vigente: verificare con il sindacato di categoria o con la propria busta paga.
    La previdenza complementare è obbligatoria per i lavoratori agricoli in cooperativa?
    No, l'adesione a un fondo pensione complementare non è obbligatoria. È una scelta individuale. Il CCNL può indicare un fondo pensione negoziale di riferimento e prevedere un contributo datoriale aggiuntivo per chi aderisce: non aderire significa rinunciare a quel beneficio.
    Cos'è il welfare aziendale e come funziona nelle cooperative agricole?
    Il welfare aziendale comprende prestazioni non monetarie (buoni pasto, rimborsi spese scolastiche, polizze assicurative, servizi di assistenza a familiari) che il datore eroga ai lavoratori, spesso con trattamento fiscale agevolato (art. 51 TUIR). Nelle cooperative agricole è solitamente disciplinato dalla contrattazione di secondo livello: non tutte le cooperative lo prevedono.
    I contributi al fondo sanitario si sommano alla retribuzione?
    I contributi versati dal datore al fondo sanitario integrativo non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente del lavoratore entro i limiti di esenzione fiscale stabiliti dall'art. 51 TUIR. La quota eccedente tali limiti è tassata come ordinaria retribuzione.
    Cosa succede al fondo sanitario e alla previdenza complementare in caso di cessazione del rapporto?
    In caso di cessazione del rapporto, la posizione maturata nel fondo pensione complementare è portabile (il lavoratore può trasferirla a un altro fondo o mantenerla quiescente). La copertura sanitaria integrativa cessa di norma con il rapporto di lavoro, salvo possibilità di prosecuzione volontaria previste dal regolamento del fondo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul d.lgs. 252/2005, sull'art. 51 TUIR e sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Le prestazioni di welfare effettivamente disponibili dipendono dagli accordi integrativi in vigore presso la singola cooperativa: è consigliabile verificare con FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL o con il proprio datore di lavoro.

  • Articolo 25 TU Giustizia Tributaria: Durata

    Art. 25 D.Lgs. 175/2024 – Durata

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.

    2. I componenti del Consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice o magistrato, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.

  • Art. 211 cod. ass. – Area della vigilanza supplementare (abrogato)

    Art. 211 cod. ass. – Area della vigilanza supplementare

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Sono incluse nell’area della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] : a) le imprese controllate o partecipate dall’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] di cui all’articolo 210; b) le imprese controllanti o partecipanti nell’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] di cui all’articolo 210; c) le imprese controllate o partecipate da un’impresa controllante o partecipante in un’impresa di assicurazione [o di riassicurazione] di cui all’articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.

    2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società che esercita il controllo ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un’altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l’esercizio di un’influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. È altresì impresa partecipante l’impresa legata ad un’altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. È in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un’impresa.

    Nei confronti delle imprese di cui all’articolo 210, comma 3, per l’individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII.

    3. L’ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall’area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all’articolo 219.

    4. L’ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall’area della vigilanza supplementare un’impresa di cui al comma 1, quando l’impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare

  • Art. 210-quater D.Lgs. 209/2005 – (Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo)

    Art. 210-quater D.Lgs. 209/2005 – (Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l'IVASS può escludere dall'area della vigilanza di gruppo di cui all'articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.

    2. L'IVASS può escludere una società del gruppo dall'area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi.

    3. Le società dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile.

    4. Ai fini dell'esclusione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l'IVASS consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.

    5. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata può chiedere all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell'impresa interessata.

    ))

  • Art. 210-ter D.Lgs. 209/2005 – (Albo delle società capogruppo)

    Art. 210-ter D.Lgs. 209/2005 – (Albo delle società capogruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall'IVASS.

    2. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.

    3. La società capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle società strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre società controllate e partecipate.

    4. Le società di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle società capogruppo.

    5. L'IVASS può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della società capogruppo.

    6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS può esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.

    7. L'IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

    8. All'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.

    9. Le società di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

    10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

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  • Art. 210-bis D.Lgs. 209/2005 – (Altre disposizioni applicabili)

    Art. 210-bis D.Lgs. 209/2005 – (Altre disposizioni applicabili)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 .

    2. L'IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.

    3. L'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, informa l'ABE e l'AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2.

    4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 . I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l'approvazione di cui all'articolo 196, l'autorizzazione di cui all'articolo 68 e la decadenza di cui all'articolo 76 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

    5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonché le misure di cui all'articolo 220-novies, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.

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  • PMA e 730/2026: detrazione spese procreazione medicalmente assistita

    In sintesi

    • Detrazione 19%: le spese per la procreazione medicalmente assistita rientrano tra le spese sanitarie e danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%.
    • Franchigia: la detrazione si calcola sulla parte di spesa che supera 129,11 euro (la soglia minima che resta a carico del contribuente).
    • Strutture in Italia e all’estero: le spese sostenute presso strutture pubbliche o private, anche estere, possono essere detraibili se la spesa è documentata.
    • Pagamento tracciabile: per le strutture private non accreditate SSN il pagamento deve essere tracciabile (bonifico, carta); per medicinali e dispositivi medici non è richiesto.
    • Farmaci e ormoni: i medicinali acquistati per la stimolazione ovarica e la terapia ormonale collegata alla PMA sono spese sanitarie detraibili con scontrino parlante.
    • Rigo E1 del 730: tutte le spese vanno nel rigo E1, colonna 2, del Quadro E.

    Come funziona la detrazione per le spese di procreazione medicalmente assistita

    Le spese per la procreazione medicalmente assistita – che si tratti di inseminazione intrauterina, fecondazione in vitro (FIVET), ICSI o altre tecniche – rientrano a pieno titolo tra le spese sanitarie. Come tali, danno diritto alla detrazione IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi. Sono incluse anche le spese per i farmaci necessari ai trattamenti, come quelli per la stimolazione ovarica o per la preparazione all’impianto.

    La regola base è la stessa di qualsiasi altra spesa sanitaria: la detrazione del 19% si applica sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia non si paga per ogni voce separata, ma sul totale di tutte le spese sanitarie dell’anno: visite, farmaci, esami, trattamenti PMA vengono sommati, e la franchigia si sottrae una volta sola.

    Un aspetto rilevante riguarda le strutture estere. Le istruzioni ufficiali AdE prevedono che le spese sanitarie sostenute all’estero possano essere detratte al pari di quelle sostenute in Italia, a condizione che siano adeguatamente documentate. Per le spese in valuta estera si usa il cambio del giorno in cui è avvenuto il pagamento oppure una media annua. È consigliabile conservare documentazione accurata: fatture, ricevute e, se necessario, traduzioni dei documenti.

    Sul pagamento: per le prestazioni di strutture private non accreditate al Servizio sanitario nazionale è obbligatorio il pagamento tracciabile (bonifico, carta di debito, carta di credito, prepagata). Per i medicinali – inclusi quelli usati nella terapia ormonale – non è richiesta la tracciabilità del pagamento, ma serve lo scontrino parlante con natura del prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente.

    Spese PMA: cosa rientra nella detrazione
    Tipo di spesa Detraibile? Nota
    Visite specialistiche (ginecologica, andrologica, ecc.) Rigo E1 col. 2, pagamento tracciabile se privata non SSN
    Esami diagnostici (ecografie, analisi ormonali, spermiogramma) Rigo E1 col. 2
    Farmaci per stimolazione ovarica e terapia ormonale Scontrino parlante obbligatorio
    Tariffe della struttura per il trattamento PMA Rigo E1 col. 2, pagamento tracciabile se privata non SSN
    Spese per crioconservazione di ovociti o embrioni Sì (se collegata al trattamento medico) Rigo E1 col. 2
    Spese di vitto, alloggio o viaggio verso la clinica No Non sono spese sanitarie

    Esempio pratico

    • Caio e sua moglie hanno affrontato un ciclo di FIVET nel 2025 presso una clinica privata non accreditata SSN, spendendo 4.500 euro per la procedura e 800 euro in farmaci (scontrini parlanti). Il totale delle spese sanitarie dell’anno, incluse altre visite, è di 5.600 euro. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale: 5.600 – 129,11 = 5.470,89 euro. Detrazione del 19%: circa 1.039 euro di risparmio IRPEF. Se le spese sono intestate alla moglie, lei le indica nel rigo E1 (o l’importo effettivamente sostenuto da ciascuno viene ripartito tra i coniugi).

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale della struttura medica che ha eseguito il trattamento PMA, con indicazione della prestazione
    • Ricevuta di pagamento tracciabile per prestazioni di strutture private non accreditate SSN (estratto conto, ricevuta bonifico, ricevuta carta)
    • Scontrini parlanti per i farmaci (con natura prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente)
    • In caso di strutture estere: documentazione equivalente tradotta, con indicazione della natura sanitaria della prestazione
    • Prescrizioni mediche per i farmaci e per eventuali esami diagnostici

    Ciclo PMA in clinica privata italiana, spese ripartite tra i coniugi

    Scenario. Tizio e sua moglie hanno sostenuto nel 2025 spese per un ciclo di PMA in una clinica privata non accreditata SSN. Il totale è 5.000 euro, di cui 2.500 pagati da Tizio e 2.500 dalla moglie, entrambi con bonifico bancario. Ognuno dei due ha anche sostenuto 200 euro di altre spese sanitarie.

    Come si applica. Ciascuno dei coniugi indica nel proprio rigo E1 le spese effettivamente sostenute: 2.500 + 200 = 2.700 euro. La franchigia di 129,11 euro si applica a ciascuno separatamente nella propria dichiarazione: 2.700 – 129,11 = 2.570,89 euro. Detrazione del 19% ciascuno: circa 488 euro. I pagamenti con bonifico soddisfano il requisito di tracciabilità.

    In pratica

    • Ogni coniuge indica nel proprio rigo E1 le spese realmente pagate da lui/lei.
    • Conservare la documentazione che attesta la ripartizione della spesa.

    Spese PMA sostenute in una struttura estera

    Scenario. Sempronia ha scelto di effettuare un trattamento PMA in una clinica spagnola. Ha speso 6.000 euro, pagati con carta di credito. La clinica ha rilasciato fattura con descrizione delle prestazioni in spagnolo.

    Come si applica. Le spese sanitarie all’estero sono detraibili come quelle in Italia. Occorre conservare la fattura originale (anche in lingua straniera) e la documentazione del pagamento. Conviene annotare il cambio euro/valuta del giorno del pagamento o usare il cambio medio annuo. L’importo in euro va indicato nel rigo E1, colonna 2. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale delle spese sanitarie dell’anno.

    In pratica

    • Conservare la fattura estera e la prova del pagamento tracciabile.
    • Convertire l’importo in euro al cambio del giorno del pagamento o al cambio medio annuo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le spese PMA sostenute dal partner che non è la paziente sono detraibili?

    Sì, se le spese sono state effettivamente sostenute da quel soggetto e sono documentate a suo nome. La spesa deve essere rimasta a carico di chi la detrae.

    I farmaci per la stimolazione ovarica sono detraibili?

    Sì. I medicinali acquistati per la terapia ormonale collegata alla PMA rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Non è richiesto il pagamento tracciabile, ma serve lo scontrino parlante (con natura prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente).

    Quanto vale la franchigia?

    La franchigia è di 129,11 euro. La detrazione del 19% si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia, considerando il totale di tutte le spese sanitarie dell’anno indicate nei righi E1 ed E2.

    Posso detrarre le spese PMA sostenute all'estero?

    Sì, le spese sanitarie estere sono detraibili come quelle italiane, a condizione che siano documentate. In caso di spese in valuta estera, l’importo va convertito in euro al cambio del giorno del pagamento o al cambio medio annuo.

    Le spese di viaggio e soggiorno per raggiungere la clinica PMA sono detraibili?

    No. Le spese di trasporto, alloggio e vitto non rientrano tra le spese sanitarie, anche se il viaggio è motivato dalla necessità di effettuare il trattamento.

    Dove si indicano nel 730?

    Le spese per la PMA vanno inserite nel rigo E1, colonna 2 del Quadro E, insieme alle altre spese sanitarie dell’anno.

  • Articolo 27 TU Giustizia Tributaria: Elezione del Consiglio di presidenza

    Art. 27 D.Lgs. 175/2024 – Elezione del Consiglio di presidenza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

    2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed è costituito da un presidente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

    3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in corti di giustizia tributaria diverse da quella di appartenenza.

    4. Nessuno può presentare più di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

    5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 26. Lo stesso Ufficio verifica, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Detto elenco è altresì affisso, a cura dei presidenti di corte di giustizia tributaria, presso ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

    6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e presso ciascuna di queste sedi è istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della corte di giustizia tributaria o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive corti di giustizia tributaria almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento.

    7. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 28, comma 4, si dà atto nel processo verbale.

    8. Con regolamento del Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

  • Art. 210 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sul gruppo)

    Art. 210 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. 1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento: a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo; b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro; c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo; d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista; e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale; f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.

    2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l'IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell'ultima società controllante italiana, ovvero l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell'ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

    3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un'ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l'IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l'individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana.

    4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.

    5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

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