Autore: Andrea Marton

  • Art. 40 L. 104/1992 – Compiti delle regioni

    Art. 40 L. 104/1992 – Compiti delle regioni

    1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad indicare i provvedimenti necessari per favorire l’accoglienza e l’inserimento delle persone handicappate nelle strutture e nei servizi di pertinenza regionale e l’assolvimento da parte delle stesse delle funzioni che la presente legge attribuisce alla loro competenza.

    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano i provvedimenti necessari ad assicurare alle persone handicappate l’erogazione degli interventi previsti dalla presente legge.

  • Art. 54 bis TUIR: Plusvalenze e altri proventi

    Art. 54 bis TUIR: Plusvalenze e altri proventi

    Art. 54-bis TUIR – Plusvalenze e altri proventi.

    In vigore dal 31/12/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 5

    “1. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se:

    a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

    b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

    c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.

    2. La plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

    3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.”

    Commento del professionista

    L’articolo 54 bis  del TUIR, disciplina delle plusvalenze e delle minusvalenze nell’ambito del reddito di lavoro autonomo nasce con l’obiettivo di rendere il sistema più analitico e completo, avvicinandolo, ove necessario, alle regole già previste per il reddito d’impresa. In questo contesto, viene chiarito che tali componenti reddituali rilevano con riferimento ai beni mobili strumentali, con esclusione degli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

    Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il criterio di determinazione delle plusvalenze e minusvalenze per i beni a deducibilità limitata. Viene infatti espressamente prevista, anche per i lavoratori autonomi, la regola già applicabile alle imprese: tali componenti rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Questo principio si applica, ad esempio, agli autoveicoli o alle apparecchiature telefoniche, e recepisce un orientamento già consolidato dell’Agenzia delle Entrate.

    Sempre in un’ottica di coordinamento con il reddito d’impresa, viene introdotta una specifica norma antielusiva relativa alla cessione dei contratti di locazione finanziaria. In caso di cessione di tali contratti, aventi ad oggetto beni immobili o beni mobili strumentali (sempre con esclusione degli oggetti d’arte, antiquariato o da collezione), concorre alla formazione del reddito il valore normale del bene, al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui, attualizzati alla data della cessione.

    Per quanto riguarda il momento di tassazione, le plusvalenze nel lavoro autonomo concorrono interamente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepite e non possono essere rateizzate. Questa differenza rispetto al reddito d’impresa è coerente con il principio di cassa che caratterizza il lavoro autonomo, a differenza del principio di competenza applicato alle imprese. Di conseguenza, il professionista non può distribuire la tassazione della plusvalenza su più esercizi.

    Un ulteriore chiarimento riguarda i casi in cui il corrispettivo della cessione sia rappresentato, ad esempio, dalla costituzione di una polizza vita a favore del professionista. In tali ipotesi, la plusvalenza resta comunque imponibile: l’operazione viene infatti vista come due momenti distinti, ossia la percezione di un reddito imponibile e il successivo impiego di tale reddito per la stipula di un contratto assicurativo che genererà una rendita futura.

    Infine, la prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno confermato che, anche quando il corrispettivo della cessione assume la forma di una rendita vitalizia, la plusvalenza è comunque imponibile. Non rileva né il fatto che la rendita venga tassata con regole diverse (ad esempio come reddito assimilato a lavoro dipendente), né il suo carattere aleatorio, in quanto il suo valore è determinabile sulla base dei criteri fiscali di capitalizzazione.

    In sintesi, la riforma introduce una disciplina più strutturata e coerente, allineando in larga parte il trattamento delle plusvalenze nel lavoro autonomo a quello delle imprese, pur mantenendo le specificità proprie del criterio di cassa.

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  • Art. 27 TUIR: Reddito domenicale dei terreni

    Art. 27 TUIR: Reddito domenicale dei terreni

    Art. 27 TUIR – Reddito domenicale dei terreni

    In vigore dal 01/01/2004

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    “1. Il reddito dominicale e’ costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attivita’ agricole di cui all’art. 32. 2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche’ quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 55.”

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  • Art. 24 D.Lgs. 159/2011 – Confisca

    Art. 24 D.Lgs. 159/2011 – Confisca

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.

    1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile . Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca.

    2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale , in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7. (20) 32 37

    2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.

    3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

  • Art. 959 Codice della Navigazione

    Art. 959 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 14 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti e procedura

    Art. 14 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti e procedura

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L' IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325 , 2511 e 2546 del codice civile , nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 ; b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica; c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a: 1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo è elevato a 3.700.000 euro; 2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive; 3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1. c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 45-bis; c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis; d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2; e) i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68; e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76; g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.

    ((

    1-bis. 1-bis. L'impresa di assicurazione che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3, è tenuta a dimostrare, altresì, che: a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del presente articolo; b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.

    ))

    2. L' IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

    3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.

    4. L' IVASS , verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

    5. L' IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione , inclusi l'aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell'autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.

    ((

    5-bis. 5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione: a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata; b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.

    ))

  • Art. 143 T.U.B.: Emissione di valori mobiliari

    Art. 143 T.U.B.: Emissione di valori mobiliari

    Art. 143 T.U.B. – Emissione di valori mobiliari.

    In vigore dal 25/01/2007

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2006 n. 303 Articolo 1

    “l. (Comma abrogato)”

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  • Art. 13 TUIR: Altre detrazioni

    Art. 13 TUIR: Altre detrazioni

    Art. 13 TUIR – Altre detrazioni (3)

    In vigore dal 01/01/2025

    Modificato da: Legge del 30/12/2024 n. 207 Articolo 1 com 2

    “1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

    a) 1.955 euro (1), se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

    b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

    c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

    1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

    1-bis. Abrogato (4).

    2. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’art. 1, comma 127, lett. c) legge 27 dicembre 2013 n. 147).

    3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:

    a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

    b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

    c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

    3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

    4. Abrogato.

    5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

    a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

    b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

    b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

    5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno.

    5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

    6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e’ maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.”______________________

    (1) Importo così modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

    (3) Vedi D.L. n. 3 05/02/2020.

    (4) Sulla salvaguardia del credito di cui al presente comma, vedi l‘art. 128, commi 1 e 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Vedi, anche, l‘art. 1, commi 13, 15, 27 e 129, L. 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma è abrogato dal 1° luglio 2020 come disposto da art. 3 D.L. n. 3 05/02/2020.

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  • Articolo 145.3 del T.U.B.

    Articolo 145.3 del T.U.B.

    Art. 145.3 T.U.B. – Cumulo di procedimenti amministrativi e penali.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. In caso di cumulo di procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 145 e penali relativi alla medesima violazione, possono essere applicate sanzioni amministrative e penali allo stesso soggetto responsabile del medesimo fatto, purche’ il cumulo sia strettamente necessario e proporzionato ai fini del perseguimento di obiettivi di interesse generale diversi e complementari.

    2. La Banca d’Italia comunica senza ritardo all’autorita’ giudiziaria l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 145, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche un illecito penale oppure un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’autorita’ giudiziaria, una volta che l’indagato risulti aver ricevuto a norma di legge l’informazione sulle indagini, comunica senza ritardo alla Banca d’Italia l’avvio del procedimento penale, qualora il fatto oggetto del procedimento possa integrare anche la violazione di una disposizione sulla cui osservanza vigila la Banca d’Italia. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 97-bis.

    3. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale, la Banca d’Italia puo’ richiedere all’autorita’ giudiziaria informazioni in ordine ai procedimenti penali in corso per le finalita’ di cui al comma 2 Alle informazioni cosi’ acquisite si applica quanto previsto dall’articolo 7, comma 1.

    4. La Banca d’Italia e l’autorita’ giudiziaria comunicano l’una all’altra l’esito dei rispettivi procedimenti di cui al comma 2.”

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  • Art. 54 ter TUIR: Rimborsi e riaddebiti

    Art. 54 ter TUIR: Rimborsi e riaddebiti

    Art. 54-ter TUIR – Rimborsi e riaddebiti.

    In vigore dal 18/06/2025

    Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

    “1. Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.

    2. Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), non rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla data in cui:

    a) il committente ha fatto ricorso o e’ stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;

    b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;

    c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si e’ prescritto.

    3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:

    a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;

    b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;

    c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;

    d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;

    e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell’accordo ovvero del piano;

    f) in caso di piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all’articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

    g) in caso di contratto o accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data certa di tali atti;

    h) in caso di concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;

    i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della procedura;

    l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell’articolo 70 del medesimo decreto.

    4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

    5. Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), di importo, comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

    5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.(1)”

    _________________________

    (1) Comma inserito dall’art. 1 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84; tale disposizione si applica anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso al 18 giugno 2025, ai sensi di quanto disposto, rispettivamente, dall’art. 1, commi 4e 5, del citato D.L. n. 84/2025.