Autore: Andrea Marton

  • Art. 291 DPR 495/1992 – Verifiche e prove per l’omologazione delle macchine agricole

    Art. 291 DPR 495/1992 – Verifiche e prove per l’omologazione delle macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, concernono il controllo: 1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore; 1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti; 1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi; 1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola; 1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti; 1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici; 1.7. degli organi di traino se presenti; 1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe; 1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari.

    2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo: 2.1. della potenza del motore di trazione; 2.2. del campo di visibilità e della presenza del tergicristallo; 2.3. del serbatoio/i del combustibile; 2.4. dell'opacità dei fumi di scarico; 2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente; 2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente; 2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore; 2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento; 2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici; 2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote; 2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti; 2.12. del dispositivo di segnalazione acustica; 2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico; 2.14. dei dispositivi retrovisori; 2.15. del dispositivo di sterzo; 2.16. del dispositivo di rimorchio; 2.17. del dispositivo di retromarcia; 2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza; 2.19. della presa di forza; 2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi; 2.21. della massa rimorchiabile; 2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate.

    3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all'articolo 57 del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre, i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino.

    4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del presente regolamento, vanno effettuate con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia.

    5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le rela- tive procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.

  • Art. 16 D.P.R. 115/2002 – (L) Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

    Art. 16 D.P.R. 115/2002 – (L) Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

    1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , esclusa la detrazione ivi prevista.

    1-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213 . (67)

  • CCNL Cooperative Agricole: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: orario di lavoro e straordinari

    Nelle cooperative agricole la gestione dell’orario di lavoro è un tema centrale: la stagionalità dei cicli colturali e zootecnici impone flessibilità, ma i diritti dei lavoratori – riposo giornaliero, limite dello straordinario, maggiorazioni – restano garantiti dalla legge e dal contratto collettivo.

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative Agricole disciplina l’orario normale di lavoro nel rispetto del d.lgs. 66/2003 (40 ore settimanali come massimo legale, con possibilità di riduzione contrattuale). Il lavoro straordinario è remunerato con maggiorazioni determinate dal contratto; i riposi giornaliero e settimanale sono garantiti dalla legge e dal contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il quadro legale: d.lgs. 66/2003 e CCNL

    La disciplina dell’orario di lavoro in Italia si fonda sul d.lgs. 66/2003 (attuazione della direttiva europea sull’orario di lavoro), che fissa i limiti inderogabili minimi di protezione. Il contratto collettivo interviene su questa base per definire l’orario ordinario effettivo, le modalità di distribuzione e le maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno o festivo.

    I capisaldi legali, inderogabili anche dalla contrattazione collettiva in peius, sono:

    • Orario normale: non superiore a 40 ore settimanali (art. 3, d.lgs. 66/2003). La contrattazione collettiva può fissare un orario inferiore.
    • Orario massimo settimanale: non superiore a 48 ore, comprensive di straordinario, calcolate come media su un periodo di riferimento non superiore a 4 mesi (estensibile fino a 6 o 12 mesi dalla contrattazione).
    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7).
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di norma coincidenti con la domenica, più le 11 ore di riposo giornaliero (art. 9).
    • Pausa: il lavoratore ha diritto a una pausa se l’orario giornaliero supera le 6 ore, nelle modalità previste dal contratto.

    L’orario normale nelle cooperative agricole

    Il CCNL Cooperative Agricole stabilisce l’orario normale di lavoro, che può essere pari a 40 ore settimanali o prevedere una riduzione contrattuale. La distribuzione dell’orario è di norma su cinque giorni lavorativi, con sabato libero; nei cicli produttivi agricoli con operatività continua o con lavorazioni stagionali intensive, la distribuzione può essere modulata diversamente, nel rispetto dei limiti legali.

    Per gli operai stagionali – figura tipica del settore – l’orario è fissato in relazione alle esigenze del ciclo produttivo, con possibilità di concentrare l’orario nei periodi di punta (raccolta, vendemmia, fienagione) e ridurlo nei periodi di minor lavoro.

    La stagionalità del lavoro agricolo è riconosciuta anche dalla disciplina previdenziale (contribuzione ridotta per gli operai agricoli a tempo determinato) e da quella fiscale. Per le specifiche del CCNL è necessario consultare il testo vigente.

    Orario multiperiodale e flessibilità stagionale

    Uno degli strumenti più rilevanti per le cooperative agricole è il regime di orario multiperiodale (o flessibile), che consente di distribuire l’orario normale in modo non uniforme nel corso di un periodo di riferimento (settimane, mesi, stagione).

    In pratica, il lavoratore può prestare più ore della media contrattuale nei periodi di picco produttivo (raccolta, trasformazione) e meno ore nei periodi di stasi, con un saldo complessivo pari all’orario normale a fine periodo. Le ore prestate in eccesso nel periodo di picco non costituiscono straordinario, a condizione che siano compensate da corrispondenti riduzioni in altri periodi e che il regime sia disciplinato dal contratto.

    I limiti legali (riposo giornaliero, settimanale, orario massimo di 48 ore come media) si applicano integralmente anche in regime multiperiodale.

    Il lavoro straordinario: definizione, limiti e compensazione

    Si definisce lavoro straordinario la prestazione resa oltre il normale orario contrattuale giornaliero o settimanale. Il d.lgs. 66/2003 (art. 5) fissa in 250 ore annue il limite massimo di straordinario per lavoratore; il CCNL può fissare un limite inferiore.

    Il ricorso allo straordinario è di norma volontario: il lavoratore non può essere obbligato a prestare straordinari illimitati, salvo eccezionali necessità produttive disciplinate dal contratto. Per prestazioni al di fuori di tali ipotesi, il consenso del lavoratore è necessario.

    Tipi di straordinario e maggiorazioni

    Il CCNL distingue tipicamente tra:

    • Straordinario diurno feriale: ore prestate oltre l’orario normale nei giorni lavorativi, nelle fasce orarie diurne;
    • Straordinario notturno: ore prestate nelle fasce notturne (di norma dalle 22:00 alle 6:00, salvo diversa definizione contrattuale);
    • Straordinario festivo o domenicale: ore prestate nei giorni di riposo settimanale o nelle festività nazionali;
    • Straordinario notturno festivo: la fattispecie più gravosa, con la maggiorazione più elevata.

    Le percentuali di maggiorazione per ciascuna tipologia sono fissate dal CCNL e si applicano alla retribuzione oraria di riferimento. Per i valori aggiornati occorre consultare il testo contrattuale vigente.

    Il superamento del limite legale di 250 ore annue di straordinario espone il datore a sanzioni amministrative (art. 18-bis, d.lgs. 66/2003). Il lavoratore che subisca il superamento può segnalarlo all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Lavoro notturno: definizione e tutele

    Il d.lgs. 66/2003 (art. 1) definisce periodo notturno un arco di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il lavoratore notturno è colui che svolge almeno tre ore del proprio orario giornaliero in periodo notturno per almeno trecento giorni l’anno (ovvero una quota della propria attività annua in misura definita dalla contrattazione).

    Per i lavoratori notturni sono previste specifiche tutele:

    • l’orario normale non deve superare le 8 ore nelle 24 ore, calcolate come media;
    • il datore deve effettuare una valutazione dello stato di salute prima dell’adibizione al lavoro notturno e periodicamente;
    • categorie particolari (lavoratrici in gravidanza, genitori di figli piccoli in determinate condizioni) hanno diritto a non essere adibite al lavoro notturno.

    Festività e riposo settimanale

    Nelle cooperative agricole, come in tutti i settori, le festività nazionali (1° gennaio, 6 gennaio, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre) e la festività del santo patrono locale sono giorni in cui è garantito il riposo retribuito, salvo che per esigenze produttive il datore richieda la prestazione lavorativa, nel qual caso spetta la maggiorazione contrattuale per il lavoro festivo.

    Il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (di norma domenica) è inderogabile: la sua mancata concessione espone il datore a sanzione amministrativa. Se per esigenze organizzative il riposo settimanale cade in un giorno diverso dalla domenica, ciò deve risultare dalla programmazione aziendale comunicata ai lavoratori.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio, straordinario durante la vendemmia
    Tizio lavora in una cooperativa vinicola. Durante il periodo della vendemmia (tre settimane di settembre) presta mediamente 10 ore giornaliere per sei giorni a settimana. Le ore eccedenti il normale orario contrattuale sono retribuite come straordinario con le maggiorazioni previste dal CCNL. Il datore deve verificare che il totale delle ore settimanali non superi le 48 ore come media nel periodo di riferimento contrattuale, e che sia garantito il riposo giornaliero di 11 ore. Se il regime di orario multiperiodale è previsto dal contratto, le ore in eccesso possono essere compensate con riposi aggiuntivi nei mesi invernali.
    Caia — Impiegata, orario multiperiodale e recupero
    Caia lavora come impiegata amministrativa in una cooperativa di trasformazione ortofrutticola. Il CCNL applicato prevede un regime di orario flessibile: nei mesi di luglio e agosto lavora 44 ore settimanali per far fronte ai picchi di conferimento dei prodotti, mentre nei mesi di novembre e dicembre lavora 36 ore settimanali per il recupero. A fine anno il saldo è zero: non matura né credito di ore (straordinario) né debito. Se il recupero non viene effettuato entro il termine previsto dal contratto, le ore in eccesso diventano straordinario da retribuire con le relative maggiorazioni.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Cooperative Agricole?
    Il d.lgs. 66/2003 fissa in 40 ore settimanali il limite massimo dell’orario normale. Il CCNL Cooperative Agricole può prevedere un orario normale inferiore come miglioramento contrattuale. Per il valore esatto occorre consultare il testo contrattuale vigente.
    Le ore di straordinario nelle cooperative agricole sono limitate?
    Sì. Il d.lgs. 66/2003 fissa il limite massimo di lavoro straordinario in 250 ore annue per lavoratore. Il CCNL può fissare un limite inferiore e regolare le modalità di autorizzazione. Il superamento dei limiti espone il datore a sanzioni amministrative.
    Con quale maggiorazione vengono pagate le ore di straordinario?
    Le maggiorazioni per lo straordinario sono fissate dal CCNL e variano in funzione del tipo (diurno feriale, notturno, festivo o notturno festivo). Per i valori precisi occorre consultare il testo contrattuale vigente.
    Il lavoratore ha diritto al riposo giornaliero di 11 ore?
    Sì. L’art. 7 del d.lgs. 66/2003 garantisce a ogni lavoratore un riposo giornaliero minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore. Questo limite è inderogabile, anche in periodi di picco produttivo stagionale.
    Come funziona la flessibilità dell’orario nelle cooperative agricole?
    Il CCNL può prevedere regimi di orario flessibile o multiperiodale, particolarmente utili per far fronte alla stagionalità. Il saldo tra ore in eccesso e ore in difetto si compensa nel periodo di riferimento contrattuale; le ore non recuperate diventano straordinario.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I limiti legali citati (d.lgs. 66/2003) sono aggiornati alla normativa vigente; per le maggiorazioni contrattuali e le specifiche dell’orario normale è indispensabile consultare il testo CCNL vigente depositato al CNEL o rivolgersi alle sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL.

  • CCNL Spedizionieri e Corrieri: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    39 ore settimanali, banca ore, maggiorazioni per turni e festivi, e i limiti speciali del Regolamento CE 561/2006 per i conducenti: la disciplina completa dell’orario nel settore spedizioni e corrieri.

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede 39 ore settimanali per personale non viaggiante e viaggiante. Le maggiorazioni per straordinario vanno dal 30% (feriale diurno) al 75% (festivo notturno). I conducenti di veicoli sopra 3,5 t sono soggetti anche ai limiti di guida del Reg. CE 561/2006.

    Dati contrattuali

    Contratto
    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo
    6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
    Riferimento
    Artt. 63-74 CCNL; Reg. CE 561/2006; d.lgs. 234/2007

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni straordinario – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
    Tipologia prestazione Maggiorazione Applicazione
    Straordinario feriale diurno +30% Personale non viaggiante e viaggiante
    Straordinario feriale notturno +50% Personale non viaggiante
    Sesta giornata lavorativa +50% Personale non viaggiante
    Straordinario sabato/domenica +30% Personale viaggiante
    Straordinario festivo diurno +65% Tutti
    Straordinario festivo notturno +75% Tutti

    Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare + EPA + scatti di anzianità divisi per le ore mensili contrattuali). Non si cumulano tra loro: si applica la maggiorazione più favorevole al lavoratore.

    L’orario ordinario: 39 ore per tutti

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione fissa l’orario di lavoro ordinario in 39 ore settimanali sia per il personale non viaggiante (impiegati, operatori spedizioni, addetti magazzino di transito) sia per il personale viaggiante (autisti, corrieri).

    Per il personale non viaggiante le 39 ore si distribuiscono su 5 o 6 giorni lavorativi, con la domenica come giorno di riposo ordinario. L’orario effettivo si calcola su un periodo di quattro mesi, al netto dei giorni non lavorati ma retribuiti (festività, ferie, permessi). Questo meccanismo consente una certa flessibilità nella distribuzione settimanale.

    Per il personale viaggiante l’orario di 39 ore comprende il tempo di guida, il carico e scarico della merce, la manutenzione ordinaria del veicolo e le operazioni accessorie al trasporto. La media settimanale, compreso lo straordinario, non può superare le 48 ore su un periodo di quattro mesi.

    Lo straordinario: limiti e compensazione

    Il CCNL prevede un doppio sistema di gestione dello straordinario:

    • Banca ore: le ore di straordinario (fino a 165 ore annue per lavoratore) possono essere accantonate e recuperate come riposi compensativi entro l’anno. Le ore non recuperate entro il 31 dicembre vengono liquidate con la maggiorazione prevista;
    • Liquidazione immediata: in alternativa, le ore straordinarie vengono retribuite nel cedolino del mese in cui sono state prestate, con le maggiorazioni indicate in tabella.

    Il limite massimo assoluto di straordinario è di 250 ore annue. Lo straordinario non può essere imposto unilateralmente dal datore di lavoro se supera i limiti contrattuali: richiede il consenso del lavoratore.

    I limiti speciali per i conducenti: Reg. CE 561/2006

    Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t (autisti di corrieri, spedizionieri con autocarri pesanti, autisti di autotreni) si applicano obbligatoriamente i limiti del Regolamento CE 561/2006 e del d.lgs. 234/2007. Questi limiti si affiancano – e talvolta si sovrappongono – alle regole contrattuali, prevalendo quando sono più restrittivi:

    • Guida giornaliera: massimo 9 ore (estendibili a 10 non più di 2 volte a settimana);
    • Guida settimanale: massimo 56 ore; in due settimane consecutive non oltre 90 ore;
    • Pausa obbligatoria: 45 minuti dopo 4,5 ore di guida continuativa (frazionabile in 15 + 30 minuti);
    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive (riducibile a 9 ore non più di 3 volte tra due riposi settimanali, con compensazione);
    • Riposo settimanale: almeno 45 ore consecutive (riducibile a 24 ore ogni due settimane, con compensazione).

    I corrieri con furgoni fino a 3,5 t (patente B) non sono soggetti al Reg. CE 561/2006 né all’obbligo di tachigrafo, ma rientrano nella disciplina del d.lgs. 234/2007 sull’orario nelle attività di trasporto, con massimo 60 ore di lavoro settimanale e 10 ore di lavoro notturno.

    Il lavoro notturno e nei giorni festivi

    Il settore spedizioni e corrieri opera frequentemente in turni notturni e nei giorni festivi (hub di smistamento h24, consegne urgenti). Il CCNL disciplina queste situazioni con:

    • Maggiorazioni retributive specifiche (vedi tabella sopra);
    • Diritto al riposo compensativo per il lavoratore che lavora nella giornata festiva;
    • Comunicazione preventiva ai sindacati in caso di attivazione sistematica del lavoro notturno o festivo (art. 73 CCNL).

    Casi pratici

    Tizio – Operatore spedizioni con 10 ore di straordinario feriale
    Tizio (2° livello, retribuzione oraria di circa 13,50 euro) effettua 10 ore di straordinario feriale diurno in un mese di picco (es. periodo natalizio). La maggiorazione è del 30%: per ogni ora straordinaria percepisce 13,50 × 1,30 = 17,55 euro. Il totale straordinario del mese è 175,50 euro lordi aggiuntivi. Se l’azienda ha attivato la banca ore, Tizio può scegliere di maturare 10 ore di riposo compensativo invece della monetizzazione.
    Caia – Autista con violazione del Reg. CE 561/2006
    Caia guida un autocarro da 12 t per consegne nazionali. L’azienda le chiede di effettuare 11 ore di guida in un giorno per rispettare una consegna urgente. Il Reg. CE 561/2006 consente al massimo 10 ore (estensione eccezionale), non 11. Se l’azienda insiste, Caia ha diritto a rifiutare perché la violazione dei tempi di guida espone lei stessa a sanzioni amministrative e penali. L’azienda non può imporle di violare le norme di legge UE.
    Sempronio – Lavoratore in turno notturno fisso
    Sempronio è addetto smistamento (4° livello) in un hub che opera 24 ore su 24. Il suo turno ordinario è notturno (dalle 22 alle 6). Questo non è «straordinario notturno» ma orario ordinario in turno notturno. L’azienda deve pagare l’eventuale maggiorazione per lavoro notturno ordinario prevista dalla contrattazione aziendale (ove applicata) o concordare con le rappresentanze sindacali le condizioni del turno notturno fisso.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL per i corrieri?
    Sia per il personale viaggiante che non viaggiante l’orario ordinario è di 39 ore settimanali. Per il personale viaggiante la media settimanale includendo lo straordinario non può superare le 48 ore su quattro mesi.
    Qual è la maggiorazione per lo straordinario feriale?
    Lo straordinario feriale diurno è maggiorato del 30%. Le percentuali salgono al 50% per il lavoro notturno feriale (personale non viaggiante), al 65% per il festivo diurno e al 75% per il festivo notturno.
    I corrieri con camion sono soggetti al tachigrafo?
    I corrieri con veicoli superiori a 3,5 t che effettuano trasporti su strada sono soggetti al Reg. CE 561/2006 e all’obbligo di tachigrafo digitale. I corrieri con furgoni fino a 3,5 t (patente B) non sono soggetti al Reg. 561/2006 ma devono rispettare il d.lgs. 234/2007.
    Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
    Il CCNL prevede un limite individuale di 165 ore annue per il meccanismo della banca ore. Il limite massimo assoluto è di 250 ore annue. Lo straordinario non può essere imposto unilateralmente oltre questi limiti.
    Cos’è la banca ore nel CCNL Logistica?
    La banca ore consente di accantonare le ore di straordinario (fino a 165 ore annue) e recuperarle come riposi compensativi. Le ore non recuperate entro l’anno vengono liquidate con le maggiorazioni contrattuali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. I limiti del Reg. CE 561/2006 sono norme di legge UE direttamente applicabili e prevalenti sulle disposizioni contrattuali meno restrittive. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: maternità e congedi

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Maternità e congedi nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Tutto ciò che lavoratrici e lavoratori del settore cemento, calce e gesso devono sapere su maternità, paternità, congedo parentale e le novità introdotte dal rinnovo contrattuale del 2025.

    In sintesi

    Il CCNL integra l’indennità INPS di maternità fino all’80% della retribuzione globale per i 5 mesi del congedo obbligatorio. Il rinnovo 2025 riconosce 2 mesi aggiuntivi retribuiti per i genitori monoparentali e tutele per le coppie dello stesso sesso adottive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Integrazione maternità
    80% retribuzione globale per 5 mesi
    Base legale
    D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità)

    Tabella riepilogativa dei congedi

    Maternità e congedi parentali – CCNL Cemento, Calce e Gesso
    Tipo di congedo Durata Trattamento economico
    Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto) 80% retribuzione globale (integrazione CCNL)
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (legge; dal 2022) 100% (legge)
    Congedo parentale facoltativo Fino a 6 mesi ciascun genitore (fino ai 12 anni del figlio) 30% base; 80% primo mese (legge)
    Congedo aggiuntivo monoparentale +2 mesi entro l’8° anno del figlio Retribuiti (novità rinnovo 2025)
    Congedo adottivo coppie stesso sesso Equiparato al congedo di maternità Stesse tutele (rinnovo 2025)

    Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) è la base legale per tutti gli istituti. Il CCNL migliora il trattamento economico rispetto alla legge per il congedo obbligatorio (portando l’integrazione all’80% della retribuzione globale). Per il congedo parentale facoltativo si applicano le percentuali di legge, salvo miglioramenti aziendali.

    Congedo di maternità obbligatorio: diritti e integrazione

    Il congedo obbligatorio di maternità è un diritto indisponibile sancito dal D.Lgs. 151/2001: dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, salvo opzione flessibilità che consente di anticipare a 1 mese prima e 4 dopo). Durante questo periodo:

    • L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione tabellare media;
    • Il CCNL prevede l’integrazione del datore fino all’80% della retribuzione globale di fatto, ossia comprensiva delle indennità continuative. In pratica la lavoratrice riceve l’80% dell’intero pacchetto retributivo (minimo + indennità di turno, ecc.).

    Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio accertato della gravidanza fino al compimento di 1 anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il CCNL non deroga a questo termine.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il D.Lgs. 105/2022 ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni (anche non consecutivi) nei primi 2 mesi dalla nascita o dall’adozione. Il trattamento è al 100% della retribuzione ed è a carico dell’INPS. Il CCNL non peggiora questo diritto e non vi impone condizioni ulteriori.

    Novità del rinnovo 2025: monoparentali e coppie dello stesso sesso

    L’accordo dell’8 maggio 2025 ha introdotto due significative novità normative:

    • Genitori monoparentali: al genitore unico (madre o padre senza l’altro genitore) vengono riconosciuti 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito entro l’ottavo anno di vita del figlio, in aggiunta al congedo parentale facoltativo ordinario. Questa misura riconosce il carico di cura esclusivo del genitore solo.
    • Coppie dello stesso sesso adottive: le tutele per congedo adottivo vengono esplicitamente estese alle coppie formate da persone dello stesso sesso, in allineamento con l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e della normativa sulle adozioni.

    Congedo parentale facoltativo

    Il congedo parentale facoltativo (ex legge 53/2000, ora D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche) consente a ciascun genitore di assentarsi fino a 6 mesi nei primi 12 anni di vita del figlio (complessivamente i genitori non possono superare 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi). Il trattamento economico di legge è il 30% della retribuzione; il D.Lgs. 105/2022 ha elevato all’80% il primo mese di congedo.

    Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive per specifici periodi del congedo parentale; si rimanda al testo contrattuale ufficiale per le clausole di dettaglio.

    Casi pratici

    Tizio – Lavoratrice AS2 in maternità
    Tizia è operatrice di impianto AS2, con retribuzione globale mensile di 1.750 euro lordi (minimo + indennità di turno). Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio l’INPS eroga l’80% del tabellare; il datore integra fino all’80% della retribuzione globale (1.400 euro al mese). Tizia non subisce una riduzione rilevante rispetto alla normale busta paga nei 5 mesi di maternità.
    Caio – Padre solo e congedo aggiuntivo
    Caio è un impiegato tecnico AC1 con un figlio di 3 anni di cui è l’unico genitore legale. Grazie al rinnovo 2025 può richiedere 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito entro l’ottavo anno del figlio, in aggiunta ai mesi di congedo parentale facoltativo già fruiti parzialmente. Presenta la domanda all’ufficio HR con documentazione dello stato di monoparentalità.
    Sempronia – Congedo parentale dopo i 5 mesi
    Sempronia (AC2) vuole stare a casa altri 3 mesi dopo la fine del congedo obbligatorio. Fruisce del congedo parentale facoltativo: il primo mese è all’80% della retribuzione (D.Lgs. 105/2022); i successivi 2 mesi al 30%. Per i 3 mesi complessivi si apre anche la possibilità di fruire parzialmente a ore, previo accordo con il datore.

    Domande frequenti

    Quanto percepisce una lavoratrice del settore cemento durante la maternità?
    L’INPS eroga l’80% della retribuzione tabellare; il CCNL integra fino all’80% della retribuzione globale di fatto (comprensiva delle indennità continuative). La lavoratrice riceve quindi circa l’80% dell’intera busta paga nei 5 mesi di congedo obbligatorio.
    Cosa prevede il CCNL per i genitori monoparentali?
    Il rinnovo del 2025 riconosce 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito per i lavoratori monoparentali, fruibili entro l’ottavo anno di vita del figlio, in aggiunta al congedo parentale ordinario.
    Il congedo parentale è retribuito nel CCNL Cemento?
    Il congedo parentale facoltativo è al 30% per legge (80% il primo mese da riforme recenti). Il CCNL può prevedere integrazioni; per i dettagli consultare il testo contrattuale o il sindacato.
    Quanto dura il divieto di licenziamento per maternità?
    Per legge (D.Lgs. 151/2001) dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di vita del bambino.
    Le coppie dello stesso sesso adottive hanno le stesse tutele?
    Sì. Il rinnovo 2025 ha espressamente esteso le tutele per congedo adottivo alle coppie dello stesso sesso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) costituisce la base normativa di riferimento. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 75 T.U. Stupefacenti – Illeciti amministrativi per uso personale di stupefacenti

    Art. 75 T.U. Stupefacenti – Condotte integranti illeciti amministrativi

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e' sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

    1-bis. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) che la quantita' di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonche' della modalita' di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale; b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto.

    2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo

    116. 3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma

    13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma

    4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma

    13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

    4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma

    2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma

    1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma

    13. 5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma

    2. 6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo

    75-bis. 7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

    8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 9.Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.

    150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma

    8. 10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

    10-bis. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui al comma

    10. 10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma

    10-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

    11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

    12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n.

    689. 13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma

    2. 14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno. Torna al sommario

  • Art. 94 Codice del Processo Amministrativo – Deposito delle impugnazioni

    Art. 94 Codice del Processo Amministrativo – Deposito delle impugnazioni

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

  • Art. 210 D.Lgs. 36/2023 – Arbitrato

    1. Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici concernenti lavori, servizi, forniture e concessioni, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.