Autore: Andrea Marton

  • Art. 70 novies T.U.IVA: Disposizioni in materia di opzioni e revoche

    Art. 70 novies T.U.IVA: Disposizioni in materia di opzioni e revoche

    Art. 70 novies T.U.IVA – Disposizioni in materia di opzioni e revoche.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. La revoca dell’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 70-quater e’ comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.

    2. La revoca dell’opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e’ presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall’anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 e’ presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

    3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

    4. L’esercizio da parte di un soggetto dell’opzione di cui all’articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non e’ decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.”

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  • Art. 17 T.U.B.: Operatività all’estero delle banche italiane

    Art. 17 T.U.B.: Operatività all’estero delle banche italiane

    Art. 17 T.U.B. – Operatività all’estero delle banche italiane

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche italiane che intendono stabilire succursali in uno Stato comunitario ne danno comunicazione alla Banca d’Italia indicando lo Stato comunitario nel quale intendono insediarsi, il programma di attività, la struttura organizzativa e i nominativi dei responsabili della succursale.

    2. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, la Banca d’Italia trasmette la comunicazione all’autorità competente dello Stato comunitario ospitante, salvo che sussistano motivi per dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa della banca.

    3. Le banche italiane comunicano preventivamente alla Banca d’Italia l’apertura di succursali in Stati extracomunitari.

  • Art. 70 undecies T.U.IVA: Attività di controllo

    Art. 70 undecies T.U.IVA: Attività di controllo

    Art. 70 undecies T.U.IVA – Attivita’ di controllo.

    In vigore dal 01/01/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per le annualita’ di validita’ dell’opzione, l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA e’ demandato alle strutture, gia’ esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attivita’ di:

    a) liquidazione prevista dall’articolo 54-bis;

    b) controllo sostanziale;

    c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;

    e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.

    3. Ai fini delle attivita’ di controllo, nell’ipotesi di disconoscimento della validita’ dell’opzione il recupero dell’imposta avviene nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.

    4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l’efficacia delle attivita’ di controllo.”

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  • Art. 101 Reg. (UE) 2023/1114 – Protezione dei dati

    Art. 101 Reg. (UE) 2023/1114 – Protezione dei dati

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell’ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

    Il trattamento dei dati personali effettuato dall’ABE e dall’ESMA ai fini del presente regolamento avviene conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

  • CCNL Formazione Professionale: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Formazione Professionale

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Il CCNL Formazione Professionale fissa l’orario settimanale a 36 ore su 5 giorni. Come funzionano gli straordinari, le maggiorazioni notturne e festive e il limite annuo delle ore aggiuntive.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 prevede un orario settimanale di 36 ore su non meno di 5 giorni. Lo straordinario è retribuito con maggiorazioni che vanno dal 15% (diurno) al 50% (notturno festivo). Il limite annuo di straordinario è di 120 ore, elevabili a 200 con accordo RSA/RSU. Il lavoro notturno ordinario è maggiorato del 10%, quello festivo del 20%.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Orario settimanale
    36 ore su non meno di 5 giorni
    Limite straordinario annuo
    120 ore (200 con accordo RSA/RSU)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno – CCNL Formazione Professionale
    Tipologia Maggiorazione Note
    Straordinario diurno feriale +15% Ore oltre le 36 settimanali in giornate feriali di giorno
    Straordinario notturno +30% Ore oltre le 36 in fascia notturna (22.00-6.00)
    Straordinario festivo diurno +30% Ore oltre le 36 in giorni festivi di giorno
    Straordinario notturno festivo +50% Ore oltre le 36 in fascia notturna di giorni festivi
    Lavoro notturno ordinario +10% Lavoro notturno strutturale nella fascia 22.00-6.00
    Lavoro festivo ordinario (con riposo compensativo) +10% sulla paga base Quando viene concordato il riposo compensativo
    Lavoro notturno festivo ordinario occasionale +20% Ore ordinarie prestate occasionalmente di notte in giorno festivo

    Le maggiorazioni si applicano sulla retribuzione oraria ordinaria del lavoratore (minimo tabellare + eventuali indennità di funzione). Il riposo minimo consecutivo tra una prestazione e l’altra è di 12 ore.

    L’orario di 36 ore: come si articola

    Il CCNL Formazione Professionale si distingue da molti contratti del terziario per aver fissato l’orario normale a 36 ore settimanali (anziè 40 ore), distribuite su almeno 5 giorni. Ciò comporta una giornata lavorativa media di 7,2 ore. La distribuzione giornaliera e settimanale può essere definita dall’ente nell’ambito dei limiti contrattuali, tenendo conto delle esigenze operative dei corsi e del calendario didattico.

    La specificità del settore — con corsi che si svolgono spesso su moduli intensivi, con calendari dettati dalla programmazione regionale o dal FSE+ — rende frequente la necessità di organizzazioni orarie flessibili. Il CCNL consente la contrattazione di secondo livello (regionale o di ente) per definire modalità specifiche di distribuzione dell’orario.

    Straordinario: limiti e autorizzazione

    Il lavoro straordinario è quello prestato oltre le 36 ore settimanali contrattualmente previste. Il CCNL pone un limite individuale di 120 ore annue. Con accordo tra l’ente e la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) o unitaria (RSU), tale limite può essere elevato fino a 200 ore annue.

    Lo straordinario deve essere:

    • autorizzato preventivamente dal responsabile dell’ente;
    • documentato ai fini del pagamento delle maggiorazioni;
    • retribuito nel cedolino del mese in cui è prestato o in quello successivo.

    Il lavoratore può rifiutarsi di prestare straordinario eccedente i limiti contrattuali senza incorrere in sanzioni disciplinari.

    Lavoro notturno: quando e come

    Si considera lavoro notturno quello prestato nella fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00. Nel settore della formazione professionale il lavoro notturno strutturale è raro (i corsi si svolgono prevalentemente di giorno), ma può verificarsi in particolari tipologie formative (es. operatori della ristorazione, sicurezza notturna, percorsi serali per lavoratori occupati).

    Il CCNL distingue tra:

    • Lavoro notturno ordinario (strutturale nel turno del lavoratore): maggiorazione del 10%;
    • Lavoro notturno straordinario (oltre le 36 ore): maggiorazione del 30% (feriale) o del 50% (festivo).

    Particolarità per il personale docente/formatore

    Il CCNL 2024-2027 ha aggiornato le disposizioni sull’orario del personale con funzioni di docenza e formazione, per consentire una maggiore flessibilità nell’impiego su diversi flussi formativi (corsi IeFP, IFTS, corsi finanziati FSE+, formazione continua). La disciplina specifica dell’orario didattico — che in alcuni enti include ore di lezione frontale, ore di preparazione e ore di coordinamento — può essere ulteriormente regolata dalla contrattazione di secondo livello. Per i dettagli è necessario consultare il testo integrale del CCNL 2024-2027 e gli accordi regionali o di ente eventualmente vigenti.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore che supera le 36 ore in una settimana intensa
    Tizio lavora come formatore a tempo pieno (36 ore settimanali). In una settimana di modulo intensivo, l’ente gli richiede 40 ore. Le 4 ore aggiuntive sono straordinario diurno: vengono retribuite con la maggiorazione del 15%. Se il suo orario orario lordo è di circa 14,37 €/ora (livello V, 2.057,63 € su circa 143 ore mensili), le 4 ore di straordinario valgono 4 × 14,37 × 1,15 ≈ 66,10 € aggiuntivi lordi.
    Caia – Coordinatrice che lavora un sabato per una selezione
    Caia è coordinatrice al livello VII e in una settimana lavora il sabato mattina per una giornata di selezione degli allievi (4 ore). Il sabato è giornata festiva ai sensi del CCNL. Le 4 ore ricadono in straordinario festivo diurno: maggiorazione del 30%. L’ente le riconosce anche il riposo compensativo del lunedi successivo.
    Sempronio – Addetto alla segreteria con orario part-time 18 ore
    Sempronio è assunto part-time a 18 ore settimanali (50% del contratto pieno di 36 ore). In una settimana ne lavora 22 su richiesta del responsabile. Le 4 ore eccedenti le 18 pattuite sono lavoro supplementare (non straordinario in senso tecnico, in quanto non superano le 36 ore), soggette a una maggiorazione da verificare nel contratto individuale o negli accordi di ente. Lo straordinario vero e proprio scatta solo oltre le 36 ore.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Formazione Professionale?
    36 ore settimanali, distribuite su non meno di 5 giorni lavorativi. Si tratta di un orario più basso rispetto al contratto standard di 40 ore di altri settori.
    Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno?
    Il lavoro straordinario diurno feriale è maggiorato del 15% rispetto alla retribuzione oraria ordinaria.
    Quante ore di straordinario si possono fare nel CCNL Formazione Professionale?
    Il limite è di 120 ore annue per lavoratore. Con accordo RSA/RSU il limite può essere elevato fino a 200 ore annue.
    Come vengono retribuite le ore notturne?
    Il lavoro notturno ordinario è maggiorato del 10%. Quello prestato straordinariamente di notte è maggiorato del 30% (feriale) o del 50% (festivo notturno). Si considera notturno il lavoro prestato dalle 22.00 alle 6.00.
    I formatori hanno un orario specifico distinto dal resto del personale?
    Il CCNL 2024 ha aggiornato le disposizioni sull’orario del personale formatore per maggiore flessibilità multi-corso. Per i dettagli sull’orario didattico è necessario consultare il testo integrale del CCNL 2024-2027 e gli eventuali accordi di secondo livello.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 23 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione

    Art. 23 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. È stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell’impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all’articolo 20, comma 3-ter, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore

    2. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all’articolo 5. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 13 D.Lgs. 28/2010 – Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

    Art. 13 D.Lgs. 28/2010 – Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo , secondo e terzo, del codice di procedura civile . Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. (9) 10

    2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

    3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. (4)