Testo dell'articoloVigente
Art. 217-septies D.Lgs. 209/2005 – (Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Gli articoli 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate da una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista
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Vedi anche
→art. 217-quinquies ASSICURAZIONI→art. 217-sexies ASSICURAZIONI→art. 220-bis ASSICURAZIONI→art. 220-ter ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 215-bis D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di governo societario di gruppo)→Art. 215 cod. ass. – Operazioni infragruppo rilevanti (abrogato)→Art. 214-ter D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi)→Art. 214-bis D.Lgs. 209/2005 – (Potere di indirizzo)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'ampliamento soggettivo del regime CRSM
L'art. 217-septies cod. ass. estende il regime di gestione centralizzata del rischio (CRSM) alle imprese di assicurazione e riassicurazione controllate non da un'altra impresa assicurativa, ma da una societa di partecipazione assicurativa (insurance holding company) o da una societa di partecipazione finanziaria mista (mixed financial holding company). La norma chiude il perimetro soggettivo della disciplina CRSM, evitando che la diversa struttura giuridica del gruppo possa creare un'asimmetria normativa ingiustificata.
Le figure delle holding di gruppo assicurativo
La societa di partecipazione assicurativa e' definita dall'art. 217, lett. f), come societa controllante la cui attivita principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in controllate, esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, riassicurazione o di Paese terzo, di cui almeno una sia una impresa di assicurazione o riassicurazione UE. La societa di partecipazione finanziaria mista e' definita ai sensi della direttiva 2002/87/CE (FICOD) sulla supervisione supplementare dei conglomerati finanziari: e' impresa madre che, insieme alle sue controllate, costituisce un conglomerato finanziario rilevante (assicurativo + bancario o di investimento) sopra le soglie quantitative.
L'estensione integrale delle disposizioni
Il richiamo agli artt. 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies, 217-sexies e' integrale: l'intero blocco normativo del regime CRSM si applica alle imprese controllate da holding non assicurative. Significa che le condizioni (217-bis), la procedura di autorizzazione (217-ter), il calcolo del SCR (217-quater), la gestione dell'inosservanza (217-quinquies) e la fine delle deroghe (217-sexies) operano in modo identico. La diversa natura della capogruppo (holding pura anziche impresa assicurativa) non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni.
Il rilievo sistematico
La norma e' tecnicamente di chiusura ma sostanzialmente importante. Molti grandi gruppi assicurativi sono organizzati con holding apicali (assicurative o miste) che non svolgono direttamente attivita assicurativa. Senza l'art. 217-septies, sarebbe stato possibile sostenere che il CRSM, costruito intorno alla figura dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante (art. 217-bis), non si applicasse alle catene di controllo che culminano in holding non assicurative. La norma elimina ogni dubbio interpretativo e assicura applicazione uniforme della direttiva 2009/138/CE, in coerenza con il regolamento delegato UE 2015/35 e con la disciplina FICOD per i conglomerati finanziari.
Profili applicativi: la disciplina FICOD e i conglomerati
Quando la capogruppo e' societa di partecipazione finanziaria mista, l'applicazione del CRSM si interseca con la disciplina FICOD (direttiva 2002/87/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 142/2005) sui conglomerati finanziari. La supervisione supplementare del conglomerato si svolge in parallelo alla vigilanza Solvency II di gruppo assicurativo e alla vigilanza CRR/CRD IV bancaria. Le autorita di vigilanza dei diversi settori cooperano nel coordinator framework FICOD per assicurare coerenza nelle misure di intervento, evitare duplicazioni e prevenire arbitraggi prudenziali. L'integrazione tra le due discipline e' uno degli aspetti tecnicamente piu complessi della vigilanza sui gruppi finanziari paneuropei, e oggetto di linee guida congiunte EIOPA-EBA-ESMA periodicamente aggiornate.
Casi pratici
Caso 1: CRSM in catena di controllo con holding pura
Caso 2: Conglomerato finanziario misto
Domande frequenti
Il CRSM si applica anche se la capogruppo non e' impresa assicurativa?
Si. L'art. 217-septies estende integralmente il regime alle controllate di societa di partecipazione assicurativa e di societa di partecipazione finanziaria mista.
Cosa e' una societa di partecipazione finanziaria mista?
E' un'impresa madre che, con le controllate, forma un conglomerato finanziario rilevante ai sensi della direttiva 2002/87/CE FICOD, combinando attivita assicurativa con bancaria o di investimento.
Le disposizioni CRSM si applicano in modo diverso a queste controllate?
No. Si applicano integralmente gli artt. 217-bis, 217-ter, 217-quater, 217-quinquies e 217-sexies senza variazioni rispetto alle controllate di imprese assicurative.