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Testo dell'articoloAbrogato

Art. 219 cod. ass. – Calcolo della situazione di solvibilità corretta

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

L’ISVAP disciplina con regolamento: a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate; b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, l’eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo; c) il trattamento delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, [delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie] delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell’inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall’indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato; d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società che controlla l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, i criteri e le modalità di verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell’impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i casi di esonero dall’obbligo di verifica della solvibilità dell’impresa controllante; e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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