Autore: Andrea Marton

  • Art. 43 D.Lgs. 198/2006 – Promozione delle azioni positive

    Art. 43 D.Lgs. 198/2006 – Promozione delle azioni positive ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le azioni positive di cui all’articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all’articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all’articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri per l’impiego, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all’ articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1004 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione dell’aeromobile a viaggio

    Art. 1004 Codice della Navigazione – Durata dell’assicurazione dell’aeromobile a viaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurazione dell'aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione. L'assicurazione resta sospesa se il viaggio è temporaneamente interrotto, salvo che l'interruzione sia prevista dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell'assicuratore o da condizioni atmosferiche che non consentano una sicura navigazione. L'assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall'ora indicata nel contratto o, in mancanza, delle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

  • Art. 15 D.Lgs. 159/2011 – Rapporti dell’obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata

    Art. 15 D.Lgs. 159/2011 – Rapporti dell’obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.

    2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno. 9

  • Art. 128 RD 12/1941

    Art. 128 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 135 TULPS – Obblighi degli uffici di investigazione privata

    Art. 135 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

    Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

    Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

    I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

    Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella … o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 APRILE 2008, N. 59 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2008, N. 101

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  • Art. 164 D.Lgs. 174/2016 – Udienza di discussione

    Art. 164 D.Lgs. 174/2016 – Udienza di discussione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

    2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

    3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

    4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo.

    5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.

    6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre trenta giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in segreteria di note difensive.

    7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

    8. L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

    9. Nei casi previsti dall’articolo 160-bis, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all’articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

    10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 156.

    11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria.

    12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.