Autore: Andrea Marton

  • Art. 14 D.Lgs. 175/2016 – Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica

    Art. 14 D.Lgs. 175/2016 – Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

    2. Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

    3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’ articolo 2409 del codice civile.

    4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

    5. Le amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

    6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 70 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta

    Art. 70 T.U.IVA: Applicazione dell’imposta

    Art. 70 T.U.IVA – Applicazione dell’imposta.

    In vigore dal 17/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 10/12/2024 n. 211 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Vedi artt. 2 e 3 D.L. 29/12/83 n. 746 e art. 3, c. 10, L. 7/2000.

    “(1 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del DPR n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.)

    L’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.(1)

    Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera c) dell’art. 8, all’importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell’art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale .

    L’imposta dovuta per l’introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

    L’imposta assolta per l’importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea . Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l’acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all’imposta nello Stato membro di destinazione .

    Per l’importazione di materiale d’oro, nonché dei prodotti semilavorati, come definiti nell’ articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 , di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all’articolo 25.

    Alle importazioni di beni indicati nel settimo e nell’ottavo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 26 T.U.B.: Esponenti aziendali

    Art. 26 T.U.B.: Esponenti aziendali

    Art. 26 T.U.B. – Esponenti aziendali

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

    2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall’ufficio. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

    3. I requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, i criteri di competenza collettiva dell’organo, i limiti al cumulo degli incarichi e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

    4. La Banca d’Italia può richiedere alle banche informazioni sui soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e valutare la loro idoneità all’esercizio della funzione.

  • Art. 70 septies T.U.IVA: Adempimenti

    Art. 70 septies T.U.IVA: Adempimenti

    Art. 70 septies T.U.IVA – Adempimenti.

    In vigore dal 24/10/2018 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 20

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all’articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.

    2. Il rappresentante di gruppo e’ il soggetto che esercita il controllo di cui all’articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non puo’ esercitare l’opzione, e’ rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d’affari o ammontare di ricavi piu’ elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e’ la societa’ capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

    3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all’ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed e’ comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’articolo 70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 157 T.U.B.: Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n

    Art. 157 T.U.B.: Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n

    Art. 157 T.U.B. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. L’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 1 (Ambito d’applicazione). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
    a) alle banche;
    b) alle societa’ di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
    c) alle societa’ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;
    d) alle societa’ previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
    e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche’ alle societa’ esercenti altre attivita’ finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
    2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall’applicazione del presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’attivita’ di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l’attivita’ e’ esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.
    3. Ai fini del presente decreto, l’attivita’ di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e’ in ogni caso considerata attivita’ finanziaria.
    4. Per l’applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
    5. Per le societa’ disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita’ della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa (CONSOB).”.
    2. L’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    ” 3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall’art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
    3. L’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 5 (Poteri delle autorita’). – 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonche’ alle modalita’ e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.
    2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonche’ per l’adeguamento della disciplina nazionale all’evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
    3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate d’intesa con la CONSOB. Per le societa’ previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa’ previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB, tenendo conto della specialita’ della disciplina della legge stessa.
    4. Gli atti emanati nell’esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.
    4. L’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle societa’ e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.
    5. L’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “1. In alternativa a quanto disposto dall’art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali e’ esercitata un’influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a piu’ tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l’impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata.”.
    6. La lettera b), del comma 1, dell’art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituita dalla seguente:
    ” b) l’elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell’art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di societa’ fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;”.
    7. L’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    8. L’art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 25 (Impresa capogruppo). – 1. Agli effetti dell’art. 24 e’ impresa capogruppo:
    a) l’ente creditizio o la societa’ finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
    b) l’ente finanziario che controlla imprese di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
    2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa’ che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
    9. L’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    10. L’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    “5. Le imprese capogruppo di cui all’art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente  articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle societa’ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa’ che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.
    11. L’art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ abrogato.
    12. L’art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). – 1. Sono incluse nel consolidamento l’impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purche’ queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
    a) enti creditizi e finanziari;
    b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita’ strumentale, come definita dall’art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    2. L’ente creditizio o la societa’ finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.”.
    13. L’art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e’ sostituito dal seguente:
    Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). – 1. Per la violazione dell’art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e
    V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell’art. 41 del capo
    IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonche’ degli atti di cui all’art. 5 e’ applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.
    2. Si applica l’art. 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    3. Con riferimento ai soggetti previsti nell’art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Art. 130 D.Lgs. 259/2003 – Oggetto

    Art. 130 D.Lgs. 259/2003 – Oggetto

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta l’autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.

    2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.

    3. Il presente Capo: a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso; b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.

    4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), così come definita dall’ETSI (European Telecommunication Standard Institute).

    5. L’impiego di standard diversi dal TETRA con l’individuazione delle necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. articolo precedente articolo successivo

  • CNLG 2026: tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    Il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) FIEG-FNSI è nella situazione più anomala del panorama contrattuale italiano: la parte economica è ferma al 2016 e la trattativa di rinnovo è in stallo da anni. Per le testate online locali e i settimanali cattolici esiste invece il contratto FNSI-ANSO-FISC, rinnovato il 18 dicembre 2024 con +100 euro lordi mensili a regime. Gli importi per qualifica vanno letti nelle tabelle ufficiali del contratto applicato in azienda.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    Parte economica ferma al 2016; trattativa FIEG-FNSI in stallo (situazione a luglio 2026)
    Vigenza
    Prorogato nelle more del rinnovo
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Un contratto fermo al 2016 — e il rinnovo FNSI-ANSO-FISC

    Il CNLG FIEG-FNSI, che copre i giornalisti di quotidiani, periodici e agenzie, non viene rinnovato nella parte economica dal 2016: la trattativa tra editori e sindacato — ripresa più volte — era ancora in stallo a marzo 2026, con la FNSI che denuncia il mancato riscontro alle richieste di aumenti adeguati all’inflazione accumulata. I minimi tabellari vigenti restano quindi quelli dell’ultimo accordo economico, aggiornati solo dagli scatti e dalle voci accessorie.

    Per le testate online locali e i settimanali cattolici vale invece il contratto FNSI-ANSO-FISC, firmato il 18 dicembre 2024 con vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027: aumento in cifra fissa di 100 € lordi mensili a regime (su 13 mensilità), conferma dell’assicurazione infortuni extraprofessionali e rinnovo della convenzione Casagit “Salute Azienda” a contribuzione invariata.

    Fonte: FNSI e FISC sul rinnovo ANSO-FISC del 18/12/2024; comunicati FNSI/FIEG e stampa di settore sullo stallo del CNLG (situazione verificata l’8 luglio 2026).

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Giornalisti sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Minimi tabellari indicativi aggiornati a maggio 2026; gli importi vanno verificati sull’ultimo testo del contratto vigente e sugli accordi di rinnovo. I valori escludono superminimi aziendali, indennita di sede e benefit accessori.

    Struttura della retribuzione nel CNLG

    La retribuzione del giornalista dipendente e composta da: minimo tabellare contrattuale (per qualifica e anzianita), scatti biennali, eventuali indennita di funzione per le figure direttive e superminimi individuali o aziendali. Il CNLG prevede 13 mensilita (tredicesima a dicembre); la quattordicesima non e prevista contrattualmente in via generale, a differenza di altri CCNL come il Commercio.

    Scatti biennali e progressione automatica

    Il redattore matura uno scatto biennale ogni 2 anni di servizio. Ogni scatto vale indicativamente tra 80 e 120 euro lordi mensili. La progressione e automatica e non discrezionale: l’editore non puo rifiutare l’aumento per ragioni di merito. Il mancato riconoscimento degli scatti costituisce inadempimento contrattuale che legittima il ricorso al giudice del lavoro.

    Indennita di funzione per le figure direttive

    Le qualifiche di caposervizio, caporedattore e vicedirettore danno diritto a un’indennita di funzione aggiuntiva rispetto al minimo di redattore. In caso di revoca della funzione, il giornalista torna al minimo di redattore con l’anzianita intatta e un periodo di riassorbimento del differenziale retributivo.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo dello stipendio dopo 8 anni
    Tizio e redattore assunto da 8 anni. Il suo minimo si compone del tabellare a zero anzianita (~2.600 euro) piu 4 scatti biennali (~4 x 100 euro = 400 euro), per un lordo mensile indicativo di circa 3.000 euro, cui si aggiunge la tredicesima a dicembre (1/12 del lordo annuo).
    Caia – Indennita di funzione da caposervizio
    Caia e redattrice con 12 anni di anzianita (minimo indicativo ~3.150 euro) e viene nominata caposervizio della sezione cultura. Il CNLG le riconosce un’indennita di funzione di circa 280 euro lordi mensili aggiuntivi, portando il lordo mensile a circa 3.430 euro oltre alla tredicesima.
    Sempronio – Superminimo aziendale e assorbimento
    Sempronio lavora per un’agenzia di stampa che storicamente paga sopra i minimi CNLG con un superminimo di 400 euro. Se il CNLG viene rinnovato con aumento tabellare, l’editore puo ‘assorbire’ il superminimo fino a concorrenza dell’aumento, salvo che il contratto individuale o l’accordo aziendale escluda esplicitamente l’assorbibilita.

    Domande frequenti

    Quante mensilita prevede il CNLG?
    Tredici: dodici mensilita ordinarie piu la tredicesima a dicembre. La quattordicesima non e prevista in via generale dal CNLG.
    Quanto guadagna un praticante nel 2026?
    Indicativamente circa 1.900 euro lordi mensili, soggetti a verifica sul testo contrattuale vigente. I minimi del praticante sono tradizionalmente inferiori a quelli del redattore professionista.
    Gli scatti di anzianita sono automatici?
    Si: maturano ogni 2 anni di anzianita e sono dovuti indipendentemente dalla valutazione del direttore o dell’editore.
    Un superminimo puo essere assorbito dagli aumenti contrattuali?
    Si, salvo clausola di non assorbibilita nel contratto individuale o nell’accordo aziendale. In assenza di tale clausola, gli aumenti tabellari possono compensare fino a concorrenza il superminimo.
    Il CNLG si applica anche ai giornalisti delle emittenti radio-tv?
    Si, se l’emittente aderisce alla FIEG o ha stipulato accordi di recepimento. Alcune emittenti radiotelevisive applicano pero il contratto SLC-CGIL/FNSI specifico per il settore audiovisivo, con varianti rispetto al CNLG standard.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente, TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente e orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 6 D.Lgs. 159/2011 – Tipologia delle misure e loro presupposti

    Art. 6 D.Lgs. 159/2011 – Tipologia delle misure e loro presupposti

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

    2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.

    3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

    3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la relativa fattibilità tecnica , anche con le modalità di controllo previste all' articolo 275-bis del codice di procedura penale .

    3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall' articolo 275-bis del codice di procedura penale . Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all' articolo 275-bis del codice di procedura penale , la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): maternità, paternità e congedi 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: maternità, paternità e congedi parentali

    Il rinnovo 2026 porta il congedo di paternità a 12 giorni, riconosce le unioni civili e introduce nuove tutele per i figli con disturbi dell’apprendimento. Una guida a legge e miglioramenti contrattuali per i lavoratori del vetro.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade recepisce le tutele di legge (d.lgs. 151/2001) e le migliora: congedo di paternità ampliato a 12 giorni dal 9 aprile 2026, riconoscimento delle unioni civili e convivenze, tutele per disturbi dell’apprendimento dei figli. La maternità obbligatoria è integrata al 100%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Novità 2026
    Congedo paternità 12 giorni; unioni civili; DSA figli; congedo 24 mesi per gravi patologie
    Riferimento legge
    D.lgs. 151/2001; l. 76/2016 (unioni civili); d.lgs. 105/2022 (congedo paternità)

    La maternità obbligatoria: legge e integrazioni CCNL

    La maternità obbligatoria è un istituto di legge (d.lgs. 151/2001): la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro per 5 mesi (normalmente 2 mesi prima del parto e 3 dopo, con possibilità di flessibilità anticipata). Durante questo periodo l’INPS corrisponde un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

    Il CCNL Vetro e Lampade migliora questo trattamento con un’integrazione a carico del datore di lavoro per portare il trattamento economico al 100% della retribuzione normale. Questo significa che la lavoratrice non subisce alcuna riduzione dello stipendio durante i 5 mesi obbligatori: l’80% è pagato dall’INPS e il restante 20% dal datore.

    Tabella riepilogativa

    Congedi e tutele per maternità, paternità e famiglia — CCNL Vetro e Lampade 2026
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3) 100% (80% INPS + 20% datore via CCNL) D.lgs. 151/2001 + CCNL
    Congedo di paternità 12 giorni (da 9 apr. 2026) 100% a carico INPS D.lgs. 105/2022 + CCNL (migliorativo)
    Congedo parentale (per genitore) Fino a 6 mesi (10 complessivi) 80% primo mese; 30% mesi successivi (legge) D.lgs. 151/2001
    Permessi per figlio disabile (l. 104/1992) 3 gg/mese o 2 h/giorno 100% L. 104/1992
    Congedo per gravi condizioni di salute Fino a 24 mesi Secondo norme di legge e CCNL CCNL 2026 (novità)
    Permessi per DSA figli Da definire in secondo livello Retribuiti CCNL 2026 (novità)

    I valori di legge (congedo parentale, permessi 104) sono riportati come cornice di riferimento. Il CCNL può prevedere condizioni migliorative: verificare il testo contrattuale aggiornato.

    Il congedo di paternità a 12 giorni: la novità del rinnovo 2026

    Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha ampliato il congedo di paternità a 12 giorni, con effetto dalla data della firma. Il d.lgs. 105/2022 aveva già previsto 10 giorni di congedo obbligatorio retribuito al 100% per i padri; il CCNL Vetro aggiunge 2 giorni come miglioramento contrattuale. I 12 giorni si fruiscono entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’adozione/affido) e sono retribuiti al 100%.

    Unioni civili e convivenze: il recepimento 2026

    Il rinnovo 2026 ha recepito espressamente la legge 76/2016 sulle unioni civili e le convivenze di fatto, estendendo ai lavoratori con partner dello stesso sesso o in convivenza registrata i medesimi diritti in materia di:

    • congedo per matrimonio/unione civile;
    • permessi per assistenza al partner in caso di malattia o decesso di familiari;
    • diritti connessi alla genitorialità adottiva e affidataria.

    Questa norma recepisce a livello contrattuale ciò che già la legge garantisce, ma ne consolida l’applicazione nel settore.

    Tutele per i disturbi dell’apprendimento dei figli

    Il rinnovo 2026 introduce per la prima volta nel CCNL Vetro e Lampade una tutela esplicita per i lavoratori con figli affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) (dislessia, disgrafia, discalculia). I dettagli applicativi sono demandati alla contrattazione di secondo livello aziendale, ma il CCNL stabilisce il principio del diritto a permessi aggiuntivi per le attività di supporto scolastico (colloqui, specialisti, iter amministrativi).

    Casi pratici

    Caia — Maternità in turno notturno
    Caia lavora su turno notturno in una vetreria meccanizzata. Dal 7° mese di gravidanza ottiene dall’azienda il trasferimento al turno diurno (la normativa tutela le lavoratrici dall’esposizione a rischi specifici in gravidanza). Durante i 5 mesi di maternità obbligatoria percepisce l’80% dall’INPS e il 20% integrato dal datore, arrivando al 100% della sua retribuzione ordinaria.
    Tizio — Congedo di paternità post-rinnovo
    Tizio è diventato padre il 15 maggio 2026, poco dopo l’entrata in vigore del rinnovo (9 aprile 2026). Ha diritto a 12 giorni di congedo di paternità retribuiti al 100%, da fruire entro il 15 ottobre 2026. Li utilizza in due blocchi: 6 giorni subito dopo la nascita e 6 giorni nel mese successivo per supportare la compagna durante le visite pediatriche.
    Sempronio — Congedo parentale per il secondo figlio
    Sempronio vuole fruire di 3 mesi di congedo parentale per il secondo figlio (8 mesi). Il d.lgs. 151/2001 gli garantisce il congedo; la retribuzione è all’80% per il primo mese e al 30% per i due successivi. Sempronio verifica se l’accordo aziendale preveda integrazioni aggiuntive e, in assenza, pianifica il congedo compatibilmente con il turn-over del ciclo continuo.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di congedo di paternità prevede il CCNL Vetro dal 2026?
    Il rinnovo del 9 aprile 2026 ha ampliato il congedo di paternità a 12 giorni, retribuiti al 100%. I giorni si fruiscono entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
    Il CCNL integra l’indennità di maternità INPS?
    Sì, il CCNL prevede l’integrazione dell’indennità INPS (80%) fino al 100% della retribuzione a carico del datore per la maternità obbligatoria (5 mesi).
    Il congedo parentale è retribuito nel settore vetro?
    La legge garantisce l’80% per il primo mese e il 30% per i successivi. Il CCNL può prevedere integrazioni; si raccomanda di verificare anche gli accordi aziendali.
    Le coppie di fatto e le unioni civili hanno le stesse tutele?
    Sì, il rinnovo 2026 ha recepito la normativa sulle unioni civili (l. 76/2016), riconoscendo ai lavoratori con partner dello stesso sesso o in convivenza registrata gli stessi diritti in materia di congedi e permessi.
    Cosa prevede il CCNL per i disturbi dell’apprendimento dei figli?
    Il rinnovo 2026 introduce tutele per i lavoratori con figli DSA. I dettagli sono rimandati alla contrattazione aziendale, ma il principio del diritto a permessi per supporto scolastico è sancito nel testo contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per i dettagli precisi su percentuali di integrazione e condizioni di accesso ai congedi si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.