Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Contratto di convivenza: cos’è, come si fa e cosa regola

    Il contratto di convivenza è lo strumento con cui due conviventi di fatto possono dare una cornice giuridica certa al loro rapporto patrimoniale. Lo ha introdotto la legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta legge Cirinà), ai commi da 50 a 64, accanto alla disciplina delle convivenze di fatto. Non è un “matrimonio di serie B”: regola soprattutto i soldi e i beni, non i diritti personali o ereditari. Vediamo chi può stipularlo, che forma deve avere, cosa può (e non può) contenere e come si chiude.

    Chi può stipularlo

    Possono concludere un contratto di convivenza i conviventi di fatto ai sensi del comma 36 della legge: due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela, affinità o adozione. Vale sia per coppie eterosessuali sia dello stesso sesso (per queste ultime, in alternativa all’unione civile). La convivenza si prova con la dichiarazione anagrafica resa al Comune (famiglia anagrafica), che diventa anche il presupposto per molti diritti riconosciuti dalla legge.

    La forma: notaio o avvocato

    Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Entro i giorni successivi il professionista trasmette copia al Comune di residenza per l’iscrizione anagrafica: è questo passaggio che rende il contratto opponibile ai terzi (per esempio ai creditori). Non è dunque sufficiente un accordo “fatto in casa”.

    Cosa può contenere

    Il contratto può indicare:

    • la residenza comune dei conviventi;
    • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
    • il regime patrimoniale della comunione dei beni (art. 177 e seguenti del codice civile), che può essere scelto e successivamente modificato nel corso della convivenza.

    È quindi uno strumento utile per chiarire chi paga cosa, come si dividono gli acquisti e cosa succede ai beni comprati insieme.

    Cosa NON può contenere

    La legge pone limiti precisi. Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione: se inseriti, si hanno per non apposti. Non può incidere sui diritti successori, che restano regolati dalle norme generali (e che, come vedremo, non favoriscono il convivente). Non può prevedere obblighi di mantenimento dopo la fine della convivenza diversi dagli alimenti di legge. È nullo, infine, il contratto stipulato in presenza di un vincolo matrimoniale o di unione civile, o in mancanza dei requisiti di convivenza.

    Come si scioglie

    Il contratto di convivenza si risolve per:

    • accordo delle parti;
    • recesso unilaterale;
    • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno di essi e un’altra persona;
    • morte di uno dei contraenti.

    Anche la risoluzione richiede la forma autenticata. In caso di recesso unilaterale, se il convivente recedente ha la disponibilità della casa familiare, l’atto deve contenere un termine non inferiore a 90 giorni per consentire all’altro di trovare una nuova sistemazione. Se era stato scelto il regime di comunione, esso si scioglie.

    Un esempio concreto

    Tizio e Caia convivono da tre anni e comprano insieme l’arredamento e l’auto. Per evitare incertezze stipulano davanti al notaio un contratto di convivenza in cui stabiliscono che Tizio contribuisce per il 60% alle spese di casa e Caia per il 40%, e scelgono la comunione dei beni per gli acquisti futuri. Se in seguito si lasceranno, sapranno già come dividere ciò che hanno comprato; ma nessuno dei due erediterà automaticamente dall’altro, perché questo il contratto non può deciderlo.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quanto costa il contratto di convivenza?

    Non c’è una tariffa fissa: il costo dipende dall’onorario del notaio o dell’avvocato che redige e autentica l’atto e dalla complessità delle clausole. Trattandosi di scrittura privata autenticata può essere più contenuto rispetto a un atto pubblico complesso. Conviene chiedere un preventivo, considerando anche l’iscrizione anagrafica.

    È obbligatorio per convivere?

    No. La convivenza di fatto produce comunque i suoi effetti di legge una volta registrata in anagrafe. Il contratto serve solo a regolare gli aspetti patrimoniali in modo chiaro e opponibile ai terzi; è facoltativo.

    Posso decidere chi erediterà i miei beni nel contratto?

    No. Il contratto di convivenza non può disporre della successione. Per lasciare beni al convivente occorre un testamento, nei limiti della quota disponibile se vi sono altri legittimari (figli, ascendenti, coniuge).

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 201 D.Lgs. 209/2005 – Fusione e scissione di imprese di assicurazione

    Art. 201 D.Lgs. 209/2005 – Fusione e scissione di imprese di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell' IVASS .

    2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.

    3. La fusione è autorizzata dall' IVASS con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.

    4. 4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l' IVASS esprime parere favorevole dopo avere verificato che: a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi; b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis, tenuto conto della fusione. Il provvedimento dell' IVASS è pubblicato nel Bollettino.

    5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

    6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

  • Art. 68 TUPI: Aspettativa per mandato parlamentare

    Art. 68 TUPI: Aspettativa per mandato parlamentare

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Aspettativa per mandato parlamentare ( Art.71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs n.29 del 1993 ) 1.

    I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

    Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

    Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

    Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

    Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 200 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

    Art. 200 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

    2. 2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di: a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo; b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.

    3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.

    4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l' IVASS verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all' IVASS .

    5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.

  • Art. 199 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

    Art. 199 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all' IVASS di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

    2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.

    3. 3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis .

    4. 4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica; b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis .

    5. 5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l' IVASS dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che: a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite; b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.

    6. L' IVASS pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

  • Art. 198 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

    Art. 198 D.Lgs. 209/2005 – Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell' IVASS , secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

    2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l' IVASS verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l' IVASS verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.

    3. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all' IVASS che la medesima è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis . L' IVASS verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.

    4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell' IVASS , si considera che esse abbiano dato parere favorevole.

    5. 5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che: a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite; b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento; c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica; d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità richiesto.

    6. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell' articolo 2112 del codice civile .

  • Art. 197 D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza sull’attuazione del programma di attività

    Art. 197 D.Lgs. 209/2005 – Vigilanza sull’attuazione del programma di attività

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all' IVASS una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.

    2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l' IVASS può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.

    ((

    3. L'impresa comunica all'IVASS ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, nei responsabili delle funzioni fondamentali nonché nei soggetti che detengono una partecipazione indicata dall'articolo 68 nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'IVASS secondo la procedura stabilita con regolamento.

    ))

    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.

  • Articolo 117 TU Giustizia Tributaria – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenz

    Art. 117 D.Lgs. 175/2024 – Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.

    2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

    3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

    4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

    5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 127 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 96, comma 9.

    6. La corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

  • Art. 196 D.Lgs. 209/2005 – Modificazioni statutarie

    Art. 196 D.Lgs. 209/2005 – Modificazioni statutarie

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.

    2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.

  • Art. 195-ter D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione di Stati terzi

    Art. 195-ter D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione di Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell' IVASS per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.

  • Fabbricati sfitti e a disposizione nel 730: IMU e IRPEF

    In sintesi

    • IMU al posto dell’IRPEF: in generale, sui fabbricati non locati l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali; il reddito va comunque dichiarato nel quadro B.
    • Eccezione: stesso comune dell’abitazione principale: se il fabbricato non locato e nello stesso Comune dove hai la tua abitazione principale, il reddito concorre all’IRPEF nella misura del 50 per cento (codice 3 nella colonna 12).
    • Esenzione IMU totale: se l’immobile e totalmente esente da IMU, il reddito e soggetto a IRPEF anche se non e locato (codice 1 nella colonna 12).
    • Obbligo di compilazione: anche se non si paga IRPEF perche l’IMU la sostituisce, il quadro B va sempre compilato con la rendita catastale e il codice di utilizzo.
    • Comodato gratuito: l’immobile dato gratuitamente a persone diverse dai propri familiari (codice 2) o a un familiare che vi dimora (codice 10) segue le stesse regole dei fabbricati a disposizione.

    Seconda casa vuota o a disposizione: cosa succede nella dichiarazione

    Avere una casa vuota o tenuta a disposizione non significa non dover fare nulla con il fisco. Anche se non incassi un solo euro di affitto, quell’immobile va indicato nel quadro B del modello 730. La rendita catastale, cioe il valore attribuito dal catasto, rappresenta comunque un reddito teorico che lo Stato considera ai fini fiscali.

    La buona notizia e che, in via generale, su questi immobili non paghi l’IRPEF: l’IMU che versi al Comune la sostituisce. Tuttavia ci sono due situazioni in cui l’IRPEF si aggiunge o sostituisce l’IMU, e conviene conoscerle bene.

    La prima eccezione riguarda gli immobili situati nello stesso Comune della tua abitazione principale: qui il reddito concorre alla base imponibile IRPEF nella misura del 50 per cento. La seconda riguarda gli immobili totalmente esenti da IMU (per esempio alcuni immobili in zone montane o di collina): in questo caso paghi l’IRPEF anche se l’immobile e vuoto.

    Fabbricati non locati: quando si paga cosa
    Situazione Colonna 12 quadro B Cosa si paga
    Immobile a disposizione, Comune diverso dall'abitazione principale Nessun codice speciale IMU sostituisce IRPEF; nessuna IRPEF aggiuntiva
    Immobile a disposizione, stesso Comune dell'abitazione principale Codice 3 IMU dovuta + IRPEF sul 50% della rendita rivalutata
    Immobile totalmente esente da IMU Codice 1 IRPEF sull'intera rendita rivalutata (nessuna IMU)
    Abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8, A/9) soggetta a IMU Codice 2 IMU sostituisce IRPEF; nessuna IRPEF ne deduzione

    Esempio pratico

    • Tizio abita a Milano (sua abitazione principale) e possiede anche un appartamento sempre a Milano che tiene vuoto. Nel quadro B inserisce la rendita catastale di questo secondo immobile, il codice ‘2’ nella colonna 2 (utilizzo: a disposizione) e il codice ‘3’ nella colonna 12 (casi particolari IMU). Risultato: Tizio paga l’IMU al Comune di Milano e in piu l’IRPEF calcolata sul 50% della rendita catastale rivalutata del 5%. Se invece quell’appartamento fosse in un Comune diverso da Milano, il codice 12 non si userebbe e l’IMU sostituirebbe del tutto l’IRPEF.

    Documenti necessari

    • Visura catastale aggiornata con rendita e categoria dell’immobile
    • Ricevuta di pagamento IMU (per verificare l’assoggettamento)
    • Contratto di comodato d’uso (se l’immobile e dato gratuitamente a terzi)
    • Documentazione di esenzione IMU (se applicabile, per es. zona montana)

    Seconda casa nello stesso Comune dell'abitazione principale

    Scenario. Caio abita a Roma come abitazione principale e possiede un secondo appartamento sempre a Roma che non affitta.

    Come si applica. Caio compila nel quadro B un rigo per l’abitazione principale (codice 1, colonna 2) e un rigo per il secondo appartamento (codice 2, colonna 2; codice 3, colonna 12). Sul secondo appartamento paga l’IMU al Comune di Roma e in piu l’IRPEF calcolata sul 50% della rendita catastale rivalutata del 5%.

    In pratica

    • Rendita catastale del secondo appartamento: 900 euro. Rivalutata del 5%: 945 euro.
    • Base imponibile IRPEF: 50% di 945 = 472,50 euro, che si somma agli altri redditi.
    • Pagare l’IMU non azzera l’IRPEF quando l’immobile e nello stesso Comune dell’abitazione principale.

    Immobile in zona montana esente da IMU

    Scenario. Sempronio possiede una casa in montagna classificata come esente da IMU. La tiene vuota tutto l’anno.

    Come si applica. Sempronio compila il quadro B con la rendita catastale dell’immobile, il codice ‘2’ (a disposizione) nella colonna 2 e il codice ‘1’ nella colonna 12 (fabbricato esente da IMU ma soggetto a imposte sui redditi). In questo caso, pur non pagando l’IMU, deve versare l’IRPEF sull’intera rendita catastale rivalutata del 5%.

    In pratica

    • L’esenzione IMU non significa esenzione IRPEF: le due imposte hanno regole proprie.
    • Il codice 1 in colonna 12 segnala al CAF che su quell’immobile si calcola l’IRPEF.
    • Verifica la condizione di esenzione IMU con il Comune o con le circolari del Ministero delle Finanze.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se tengo la casa vuota devo comunque compilare il quadro B?

    Si, sempre. Anche se non percepisce alcun reddito, il fabbricato va dichiarato nel quadro B con la rendita catastale e il codice di utilizzo corretto. Chi presta l’assistenza fiscale calcolera poi se e dovuta IRPEF o se l’IMU la sostituisce.

    Cosa cambia se do casa in comodato gratuito a un figlio?

    Se il figlio vi dimora abitualmente e risulta iscritto anagrafe, usi il codice ’10’ nella colonna 2. Se invece la dai a persone diverse dai tuoi familiari, il codice e ‘2’. In entrambi i casi si applicano le stesse regole dei fabbricati non locati: IMU al posto di IRPEF, salvo le eccezioni gia descritte.

    Ho due case nello stesso Comune: quale e l'abitazione principale?

    Una sola puo essere l’abitazione principale: quella in cui il contribuente (o i suoi familiari) dimora abitualmente. Le istruzioni precisano che la deduzione per abitazione principale spetta per una sola unita immobiliare. La seconda, anche se nello stesso Comune, segue il regime dell’immobile a disposizione con concorso al 50% all’IRPEF.

    L'immobile distrutto o inagibile va dichiarato?

    Se e stato escluso da imposizione con certificazione del Comune a seguito di eventi sismici o calamitosi, si indica il codice ‘1’ nella colonna 7 (casi particolari) e il codice ‘9’ nella colonna 2. Se e inagibile per altre cause ed e stata chiesta la revisione della rendita, il codice in colonna 7 e ‘3’.

    Cosa succede se l'immobile e a disposizione per una parte dell'anno e poi lo affitto?

    Si compilano due righi nel quadro B, uno per il periodo a disposizione e uno per il periodo di locazione, barrando la casella ‘Continuazione’. I giorni indicati nelle due colonne 3 non possono superare 365 in totale.

  • Art. 195-bis D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione di altri Stati membri

    Art. 195-bis D.Lgs. 209/2005 – Imprese di riassicurazione di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di origine anche per l'attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

    1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.

    1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza

    2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

    3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.

    4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, l'IVASS può adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. L'IVASS può rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

    6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.

    7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

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