Il contratto di convivenza è lo strumento con cui due conviventi di fatto possono dare una cornice giuridica certa al loro rapporto patrimoniale. Lo ha introdotto la legge 20 maggio 2016, n. 76 (la cosiddetta legge Cirinà), ai commi da 50 a 64, accanto alla disciplina delle convivenze di fatto. Non è un “matrimonio di serie B”: regola soprattutto i soldi e i beni, non i diritti personali o ereditari. Vediamo chi può stipularlo, che forma deve avere, cosa può (e non può) contenere e come si chiude.
Chi può stipularlo
Possono concludere un contratto di convivenza i conviventi di fatto ai sensi del comma 36 della legge: due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da matrimonio, unione civile o rapporti di parentela, affinità o adozione. Vale sia per coppie eterosessuali sia dello stesso sesso (per queste ultime, in alternativa all’unione civile). La convivenza si prova con la dichiarazione anagrafica resa al Comune (famiglia anagrafica), che diventa anche il presupposto per molti diritti riconosciuti dalla legge.
La forma: notaio o avvocato
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Entro i giorni successivi il professionista trasmette copia al Comune di residenza per l’iscrizione anagrafica: è questo passaggio che rende il contratto opponibile ai terzi (per esempio ai creditori). Non è dunque sufficiente un accordo “fatto in casa”.
Cosa può contenere
Il contratto può indicare:
- la residenza comune dei conviventi;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni (art. 177 e seguenti del codice civile), che può essere scelto e successivamente modificato nel corso della convivenza.
È quindi uno strumento utile per chiarire chi paga cosa, come si dividono gli acquisti e cosa succede ai beni comprati insieme.
Cosa NON può contenere
La legge pone limiti precisi. Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione: se inseriti, si hanno per non apposti. Non può incidere sui diritti successori, che restano regolati dalle norme generali (e che, come vedremo, non favoriscono il convivente). Non può prevedere obblighi di mantenimento dopo la fine della convivenza diversi dagli alimenti di legge. È nullo, infine, il contratto stipulato in presenza di un vincolo matrimoniale o di unione civile, o in mancanza dei requisiti di convivenza.
Come si scioglie
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno di essi e un’altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
Anche la risoluzione richiede la forma autenticata. In caso di recesso unilaterale, se il convivente recedente ha la disponibilità della casa familiare, l’atto deve contenere un termine non inferiore a 90 giorni per consentire all’altro di trovare una nuova sistemazione. Se era stato scelto il regime di comunione, esso si scioglie.
Un esempio concreto
Tizio e Caia convivono da tre anni e comprano insieme l’arredamento e l’auto. Per evitare incertezze stipulano davanti al notaio un contratto di convivenza in cui stabiliscono che Tizio contribuisce per il 60% alle spese di casa e Caia per il 40%, e scelgono la comunione dei beni per gli acquisti futuri. Se in seguito si lasceranno, sapranno già come dividere ciò che hanno comprato; ma nessuno dei due erediterà automaticamente dall’altro, perché questo il contratto non può deciderlo.
Articoli di legge da consultare
- Legge 76/2016 (legge Cirinà): unioni civili e convivenze di fatto — commi 50-64 sul contratto di convivenza
- Art. 433 c.c.: persone obbligate agli alimenti — rilievo del diritto agli alimenti tra conviventi
- Art. 230-ter c.c.: diritti del convivente nell’impresa familiare
Domande frequenti
Quanto costa il contratto di convivenza?
Non c’è una tariffa fissa: il costo dipende dall’onorario del notaio o dell’avvocato che redige e autentica l’atto e dalla complessità delle clausole. Trattandosi di scrittura privata autenticata può essere più contenuto rispetto a un atto pubblico complesso. Conviene chiedere un preventivo, considerando anche l’iscrizione anagrafica.
È obbligatorio per convivere?
No. La convivenza di fatto produce comunque i suoi effetti di legge una volta registrata in anagrafe. Il contratto serve solo a regolare gli aspetti patrimoniali in modo chiaro e opponibile ai terzi; è facoltativo.
Posso decidere chi erediterà i miei beni nel contratto?
No. Il contratto di convivenza non può disporre della successione. Per lasciare beni al convivente occorre un testamento, nei limiti della quota disponibile se vi sono altri legittimari (figli, ascendenti, coniuge).
Risorse correlate
- Diritti del convivente di fatto: salute, casa e assistenza
- Eredità e casa del convivente: cosa spetta alla morte del partner
- Unioni civili e convivenze: il testo della legge 76/2016
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