Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 189 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di indagine

    Art. 189 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di indagine

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all'articolo 6 nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

    2. L' IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, … e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione. Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l'IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell'impresa. L'IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.

  • Aumenti da rinnovo del contratto 2026: la nuova imposta sostitutiva, esempio

    In sintesi

    • Aliquota sostitutiva al 5% su IRPEF e addizionali regionali e comunali
    • Valida per rinnovi CCNL firmati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
    • Limite di reddito da lavoro dipendente 2025: 33.000 euro
    • Applicabile solo ai lavoratori del settore privato
    • Il lavoratore può rinunciare con dichiarazione scritta espressa

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 7-10 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) introducono, per l’anno 2026, un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali pari al 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. La misura si applica ai soli lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro, salvo rinuncia scritta del lavoratore.

    Approfondimento normativo completo: Commi 7-10 LB 2026: tassazione agevolata 5% su aumenti CCNL e 15.

    Come si applica l'imposta sostitutiva sugli aumenti contrattuali nel 2026

    La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto, ai commi 7 e 8, un regime fiscale agevolato per gli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti privati in forza di rinnovi contrattuali collettivi. La finalità dichiarata dal legislatore è duplice: sostenere l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il nesso tra retribuzione e produttività.

    In concreto, le somme corrisposte nel 2026 a titolo di aumento da rinnovo CCNL sono sottoposte a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5%, a condizione che il contratto collettivo che genera l’aumento sia stato sottoscritto in un arco temporale preciso: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Il beneficio non si applica automaticamente ai contratti siglati prima di tale finestra.

    La misura è riservata ai lavoratori del settore privato il cui reddito da lavoro dipendente nell’anno d’imposta 2025 non abbia superato la soglia di 33.000 euro. Sono esclusi i dipendenti pubblici. Il meccanismo è opt-out: si applica d’ufficio salvo rinuncia espressa e scritta del lavoratore, modalità che consente a chi prevede un vantaggio dalla tassazione ordinaria di non aderire al regime agevolato.

    Cosa verificare prima di applicare l'agevolazione

    • Verificare che il CCNL applicato sia stato rinnovato tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026
    • Controllare che il reddito da lavoro dipendente del lavoratore nel 2025 non superi 33.000 euro
    • Accertarsi che il lavoratore non abbia presentato rinuncia scritta all’agevolazione
    • Distinguere in busta paga la quota di aumento contrattuale da altri emolumenti non agevolabili
    • Verificare l’assenza di rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione

    Caso 1: Tizio, operaio metalmeccanico con aumento CCNL

    Scenario. Tizio lavora come operaio in una fonderia privata a Brescia. Il CCNL Metalmeccanici Industria è stato rinnovato nel 2024. Nel 2026 Tizio percepisce un incremento retributivo di 1.800 euro riconducibile al rinnovo contrattuale. Il suo reddito da lavoro dipendente nel 2025 era di 28.500 euro, quindi sotto la soglia di 33.000 euro. Non ha presentato alcuna rinuncia scritta.

    Come si legge in pratica. Poiché tutti i requisiti sono soddisfatti – settore privato, reddito 2025 entro 33.000 euro, CCNL rinnovato nel periodo agevolato, assenza di rinuncia – sull’aumento di 1.800 euro si applica l’imposta sostitutiva del 5% anziché l’IRPEF ordinaria. L’imposta sostitutiva ammonta a 90 euro. Se lo stesso importo fosse tassato con l’aliquota marginale IRPEF del 27% (scaglione 28.001-50.000 euro), l’imposta sarebbe circa 486 euro. Il risparmio fiscale risultante è di circa 396 euro. Le addizionali regionali e comunali, che variano per comune di residenza, non vengono applicate sull’importo agevolato: anche questo genera un risparmio aggiuntivo rispetto alla tassazione ordinaria. Tizio mantiene comunque la facoltà di rinunciare in forma scritta, ad esempio qualora preveda deduzioni che rendano conveniente l’imponibile ordinario.

    Riepilogo Caso 1

    • Aumento da rinnovo CCNL percepito nel 2026: 1.800 euro
    • Reddito lavoro dipendente 2025: 28.500 euro (sotto soglia 33.000 euro)
    • Imposta sostitutiva applicata: 5% = 90 euro
    • Risparmio stimato rispetto a IRPEF ordinaria (aliq. 27%): circa 396 euro
    • Addizionali regionali e comunali: non dovute sulla quota agevolata

    Caso 2: Caia, impiegata nel commercio con reddito 2025 di 31.000 euro

    Scenario. Caia è impiegata in una media distribuzione commerciale di Roma. Il suo reddito da lavoro dipendente nel 2025 era 31.000 euro. Nel 2026, a seguito del rinnovo del CCNL Commercio (sottoscritto nel 2025, quindi nel periodo agevolato), le viene riconosciuto un aumento di 1.200 euro erogato in tre tranche mensili. Non ha presentato rinuncia.

    Come si legge in pratica. Caia soddisfa il requisito reddituale: 31.000 euro è sotto la soglia di 33.000 euro. L’aumento di 1.200 euro è integralmente agevolabile perché deriva da rinnovo contrattuale sottoscritto nel periodo previsto dalla norma. L’imposta sostitutiva al 5% ammonta a 60 euro. Con l’aliquota ordinaria del 23% (primo scaglione IRPEF), avrebbe pagato circa 276 euro. Il risparmio netto risulta di circa 216 euro. Le tranche mensili vengono tassate con la sostitutiva nel momento in cui sono corrisposte in busta paga: il datore di lavoro applica la ritenuta sostitutiva del 5% su ciascuna erogazione, senza attendere il conguaglio annuale di fine anno.

    Riepilogo Caso 2

    • Aumento da rinnovo CCNL Commercio: 1.200 euro
    • Reddito lavoro dipendente 2025: 31.000 euro (sotto soglia 33.000 euro)
    • Imposta sostitutiva applicata: 5% = 60 euro
    • Risparmio stimato rispetto a IRPEF ordinaria (aliq. 23%): circa 216 euro
    • Modalità applicazione: ritenuta per competenza su ogni singola tranche

    Caso 3: Sempronio, tecnico IT con reddito 2025 di 35.000 euro

    Scenario. Sempronio lavora come tecnico informatico in una società privata di consulenza. Il suo reddito da lavoro dipendente nel 2025 era 35.000 euro. Nel 2026, il suo CCNL di riferimento viene rinnovato e prevede un aumento di 1.500 euro. Sempronio non ha presentato rinuncia scritta.

    Come si legge in pratica. Sempronio non può beneficiare dell’imposta sostitutiva al 5%. Il suo reddito da lavoro dipendente nel 2025 supera la soglia di 33.000 euro fissata dalla norma: il limite è tassativo e non ammette equiparazioni o arrotondamenti favorevoli. L’aumento di 1.500 euro sarà quindi integralmente assoggettato a IRPEF ordinaria secondo l’aliquota marginale applicabile, con le addizionali regionali e comunali. Il datore di lavoro applicherà la trattenuta ordinaria in busta paga. Sempronio verifica con il proprio consulente del lavoro se esistano altri strumenti di welfare o premi di produttività che possano ridurre il carico fiscale, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 anche sui premi di produttività (comma 9).

    Riepilogo Caso 3

    • Aumento da rinnovo CCNL 2026: 1.500 euro
    • Reddito lavoro dipendente 2025: 35.000 euro (supera soglia 33.000 euro)
    • Imposta sostitutiva 5%: non applicabile per superamento soglia di reddito
    • Tassazione applicata: IRPEF ordinaria con aliquota marginale + addizionali
    • Consiglio: verificare eventuale applicazione agevolata su premi di produttività (comma 9, aliquota 1%)

    Quando conviene una verifica

    Per verificare la corretta applicazione dell’agevolazione nella tua busta paga: Consulta un esperto di diritto del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    L'imposta sostitutiva al 5% si applica automaticamente o bisogna richiederla?

    Si applica automaticamente in busta paga: il datore di lavoro opera la ritenuta sostitutiva del 5% sugli importi agevolabili senza che il lavoratore debba presentare alcuna domanda. Il meccanismo è opt-out: il lavoratore può scegliere di non aderire soltanto presentando una rinuncia espressa e scritta al datore di lavoro. In assenza di tale rinuncia, la sostitutiva si applica d’ufficio.

    Il reddito da 33.000 euro si calcola sul 2025 o sul 2026?

    Il limite di reddito si calcola sul reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno 2025, così come risulta dalla certificazione unica (CU 2026) o dalla dichiarazione dei redditi 2025. Non rileva il reddito del 2026, nemmeno se questo risultasse inferiore alla soglia. Il riferimento all’anno precedente è espresso nel comma 8 della legge di bilancio 2026 in modo inequivoco.

    I dipendenti pubblici possono accedere all'imposta sostitutiva al 5% sugli aumenti contrattuali?

    No. La norma, al comma 8, circoscrive esplicitamente il beneficio ai lavoratori del settore privato. I dipendenti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, enti locali e di ogni altro soggetto appartenente al perimetro pubblico sono esclusi dal regime agevolato, indipendentemente dall’importo del loro reddito e dall’avvenuto rinnovo del contratto collettivo.

    Cosa succede se il CCNL è stato rinnovato prima del 1° gennaio 2024?

    Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti prima del 1° gennaio 2024 non rientrano nell’agevolazione, anche se l’aumento viene materialmente erogato nel 2026. La finestra temporale stabilita dalla norma (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026) riguarda la data di sottoscrizione del contratto collettivo, non la data di erogazione delle somme. Occorre quindi verificare la data di stipula del CCNL, non quella di decorrenza degli aumenti.

    L'imposta sostitutiva sugli aumenti CCNL è compatibile con quella sui premi di produttività?

    Le due misure operano su basi imponibili distinte e con aliquote diverse. L’imposta sostitutiva al 5% riguarda gli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali (commi 7-8), mentre quella sui premi di produttività – ridotta all’1% per gli anni 2026 e 2027 dal comma 9 della stessa legge, entro il limite complessivo di 5.000 euro – si applica alle somme erogate ai sensi dell’art. 1, comma 182, L. 208/2015. Le due agevolazioni non si sovrappongono purché le somme siano correttamente imputate a ciascuna categoria.

  • Art. 188-bis D.Lgs. 209/2005 – (Impegni nell’ambito dell’esercizio del potere di vigilanza)

    Art. 188-bis D.Lgs. 209/2005 – (Impegni nell’ambito dell’esercizio del potere di vigilanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'IVASS, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 188, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, può ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazioni di competenza dell'IVASS. L'IVASS, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può renderli obbligatori per i suddetti soggetti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l'infrazione.

    2. In caso di tempestiva presentazione di una proposta di impegni, l'IVASS non procede all'accertamento dell'infrazione ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, fino alla notifica del provvedimento di rigetto della proposta o all'apertura del procedimento sanzionatorio nei casi di cui al comma 4.

    3. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, i cui limiti edittali massimi sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188 e 189.

    4. 4. L'IVASS può, d'ufficio, aprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.

    5. L'IVASS pubblica sul proprio sito internet istituzionale gli impegni assunti ai sensi del presente articolo. 82

  • Scaglioni IRPEF 2026: aliquote e calcolo dell’imposta

    In sintesi

    • Dal 2025 gli scaglioni IRPEF sono tre, in calo rispetto ai quattro precedenti: la riforma è confermata anche per il 2026 (anno d’imposta 2025).
    • Dal 2025 gli scaglioni sono tre: 23% fino a 28.000 euro, 35% tra 28.000 e 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro.
    • Dal 1° gennaio 2026 la seconda aliquota scende dal 35% al 33% (legge di bilancio 2026, L. 199/2025): la vedrai in busta paga nel 2026 e nel 730/2027, mentre il 730/2026 applica ancora il 35% perché riguarda i redditi 2025. Vedi quanto si risparmia con la nuova aliquota al 33%.
    • L’IRPEF è progressiva: l’aliquota più alta si applica solo alla parte di reddito che supera la soglia, non all’intero reddito.
    • L’imposta lorda è il risultato del calcolo sugli scaglioni; da essa si sottraggono poi le detrazioni per ottenere l’imposta netta.
    • Il 730/2026 calcola automaticamente l’imposta: il contribuente non esegue calcoli, li fa chi presta assistenza fiscale.
    • Le detrazioni riducono l’imposta lorda: quelle per lavoro dipendente, carichi di famiglia e oneri abbassano quanto si paga davvero.

    Come funziona la progressività dell'IRPEF

    L’IRPEF, cioè l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, non si applica in modo piatto su tutto il reddito. Funziona a scaglioni: il reddito viene diviso in fasce e su ciascuna fascia si applica un’aliquota diversa, crescente all’aumentare del reddito. Questo meccanismo si chiama progressività.

    Immagina una scala: sui primi euro guadagnati paghi una percentuale bassa, su quelli successivi una percentuale più alta. Ma attenzione: l’aliquota più elevata si applica solo alla parte di reddito che rientra in quello scaglione, non all’intero guadagno. Se il tuo reddito supera di poco una soglia, paghi di più solo sull’eccedenza.

    Dal 2025 gli scaglioni sono stati ridotti da quattro a tre. Il modello 730/2026 (che riguarda i redditi percepiti nel 2025) applica già questa struttura semplificata. Nelle istruzioni ufficiali l’Agenzia delle Entrate conferma che ‘dall’anno 2025 è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote’. Le aliquote precise per ciascuno scaglione non sono indicate in questo documento: le trovi nelle istruzioni complete del modello 730/2026 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Il risultato del calcolo sugli scaglioni si chiama imposta lorda. Da questa imposta si sottraggono le detrazioni (per lavoro dipendente, per i familiari a carico, per spese sostenute) per ottenere l’imposta netta, cioè quella che devi effettivamente pagare o che ti verrà rimborsata con il conguaglio.

    Scaglioni e aliquote IRPEF 2026 (redditi 2025)
    Scaglione di reddito Aliquota Imposta dovuta
    fino a 28.000 euro 23% 23% sull’intero importo
    oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35% 6.440 euro + 35% sulla parte oltre 28.000
    oltre 50.000 euro 43% 14.140 euro + 43% sulla parte oltre 50.000

    Esempio pratico

    • Esempio. Tizio ha un reddito imponibile di 35.000 euro. L’IRPEF non si calcola applicando il 35% a tutto: sui primi 28.000 euro paga il 23% (6.440 euro), e solo sui restanti 7.000 euro paga il 35% (2.450 euro). L’imposta lorda è quindi 6.440 + 2.450 = 8.890 euro, prima delle detrazioni che la riducono ulteriormente.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico)
    • Modello 730/2026 o 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (con il calcolo dell’imposta effettuato dal Caf o sostituto)
    • Istruzioni ufficiali Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026

    Tizio: lavoratore dipendente con reddito medio

    Scenario. Tizio è un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Il suo reddito complessivo per il 2025 è di 22.000 euro.

    Come si applica. Il reddito di 22.000 euro viene suddiviso negli scaglioni previsti. Sull’importo che rientra nel primo scaglione si applica l’aliquota più bassa; sulla parte che supera quella soglia si applica l’aliquota dello scaglione successivo. Dal totale (imposta lorda) vengono poi sottratte le detrazioni per lavoro dipendente, che per Tizio sono calcolate tenendo conto del reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

    In pratica

    • L’aliquota alta si applica solo sulla parte di reddito che supera la soglia, non su tutto il reddito.
    • Le detrazioni per lavoro dipendente riducono l’imposta lorda calcolata sugli scaglioni.
    • Il calcolo finale viene eseguito da chi presta assistenza fiscale: Tizio non deve fare nulla a mano.

    Caia: due lavori nello stesso anno

    Scenario. Caia ha cambiato lavoro nel 2025 e ha ricevuto due Certificazioni Uniche da due datori di lavoro diversi. Nessuno dei due ha effettuato il conguaglio.

    Come si applica. Con due Certificazioni Uniche non conguagliate, i redditi si sommano e vengono inseriti insieme nella dichiarazione. Chi presta assistenza fiscale somma i redditi, applica gli scaglioni all’importo totale e calcola le detrazioni spettanti. È possibile che il secondo datore abbia trattenuto ritenute calcolate su un reddito parziale, senza tener conto dell’ammontare complessivo annuo: il conguaglio potrebbe quindi generare un debito.

    In pratica

    • Con due datori di lavoro non conguagliati, i redditi si sommano prima di applicare gli scaglioni.
    • Le ritenute già effettuate dal primo e dal secondo datore vengono considerate come acconto IRPEF.
    • Se le ritenute trattenute durante l’anno sono inferiori all’imposta calcolata sul totale, emerge un debito da saldare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanti scaglioni IRPEF ci sono nel 730/2026?

    Dal 2025 gli scaglioni sono tre. Le istruzioni ufficiali del modello 730/2026 confermano la riduzione rispetto ai quattro scaglioni precedenti. Dal 2026, inoltre, la seconda aliquota scende dal 35% al 33% (L. 199/2025): la novità riguarda i redditi 2026 e la vedrai nel 730/2027.

    L'aliquota più alta si applica a tutto il reddito?

    No. La progressività IRPEF prevede che l’aliquota di ogni scaglione si applichi solo alla parte di reddito che rientra in quella fascia, non all’intero reddito dichiarato.

    Che cosa è l'imposta lorda?

    È il risultato del calcolo sugli scaglioni, prima di sottrarre le detrazioni. L’imposta lorda è indicata nel prospetto di liquidazione 730-3 che ti consegna il Caf o il sostituto.

    Come si riduce l'IRPEF lorda?

    Sottraendo le detrazioni: quelle per lavoro dipendente o pensione, per i familiari a carico, per spese sanitarie, interessi sul mutuo e altri oneri detraibili.

    Chi calcola l'IRPEF nel 730?

    Il calcolo è effettuato da chi presta assistenza fiscale: il datore di lavoro (sostituto d’imposta), il Caf o il professionista abilitato. Il contribuente non deve eseguire calcoli.

  • Colonnina di ricarica elettrica: come detrarre la spesa nel 730

    In sintesi

    • Detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 (codice 2 nel rigo E56).
    • Tetto di spesa 3.000 euro per la detrazione ordinaria (cod. 2): la colonnina deve essere a potenza standard e non accessibile al pubblico.
    • Superbonus (cod. 3, 4 e 5): la detrazione sale fino al 65-110% se i lavori sulle colonnine sono abbinati a un intervento trainante Superbonus.
    • Per gli edifici unifamiliari con Superbonus (cod. 4) il tetto è 2.000 euro; per i condomini (cod. 5) 1.500 euro per le prime 8 colonnine e 1.200 euro per quelle eccedenti.
    • L’agevolazione vale per una sola colonnina per unità immobiliare.
    • Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili (bonifico, carta di debito o credito).

    Come funziona la detrazione per la colonnina di ricarica

    Se nel 2025 hai acquistato e fatto installare una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, puoi recuperare una parte della spesa direttamente sull’IRPEF che risulta dalla dichiarazione dei redditi. La detrazione va indicata nel rigo E56 del Modello 730/2026.

    La regola di base è questa: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, la detrazione ordinaria è del 50%, con un tetto di spesa di 3.000 euro e suddivisione in 10 rate annuali. Per le spese più recenti, la percentuale cambia a seconda che i lavori siano stati abbinati o meno agli interventi Superbonus.

    Una condizione importante: la colonnina deve essere dotata di uno o più punti di ricarica a potenza standard e non deve essere accessibile al pubblico. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina per ciascuna unità immobiliare, quindi non puoi detrarla due volte per lo stesso appartamento.

    Aliquote e massimali per tipo di intervento
    Codice rigo E56 Periodo spesa Aliquota detrazione Tetto di spesa
    Cod. 2 (ordinaria) 1° mar. 2019 – 31 dic. 2021 50% 3.000 euro
    Cod. 3 (Superbonus condominio) dal 2021 fino a 110% / 65% vedi istruzioni Superbonus
    Cod. 4 (Superbonus unifamiliare) dal 1° gen. 2021 fino a 110% / 65% 2.000 euro
    Cod. 5 (Superbonus plurifamiliare/condominio) dal 1° gen. 2021 fino a 110% / 65% 1.500 euro (prime 8 colonnine); 1.200 euro oltre l'ottava

    Esempio pratico

    • Tizio ha installato una colonnina di ricarica nel proprio box privato nel 2021, spendendo 2.800 euro. Rientra nel codice 2 (detrazione ordinaria del 50%). La spesa è entro il limite di 3.000 euro: la detrazione totale è 1.400 euro, spalmata in 10 rate da 140 euro l’anno. Nel 730/2026 Tizio recupera la terza rata, cioè 140 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura dell’impresa installatrice con indicazione di natura, qualità e quantità dell’intervento
    • Ricevuta del bonifico bancario o postale (o ricevuta di transazione con carta di debito/credito)
    • Documentazione tecnica che attesta le caratteristiche della colonnina (potenza standard, non accessibile al pubblico)
    • Documentazione relativa al titolo di possesso dell’immobile o dell’area (proprietà, locazione, comodato)

    Colonnina in abitazione privata senza Superbonus

    Scenario. Caio è proprietario di un appartamento con box. Nel 2021 ha installato una wall-box da 7,4 kW per la sua auto elettrica. La spesa è stata di 1.600 euro, pagata con bonifico. Non ha eseguito altri lavori riconducibili al Superbonus.

    Come si applica. Caio usa il codice 2 nel rigo E56. La detrazione spetta al 50% su 1.600 euro, cioè 800 euro in totale, ripartiti in 10 rate da 80 euro. Nel 730/2026 detrae la quinta rata (se la spesa è del 2021): 80 euro.

    In pratica

    • Codice da indicare nel rigo E56: ‘2’.
    • Importo detraibile: il 50% della spesa, entro il tetto di 3.000 euro.
    • Il pagamento deve essere tracciabile: bonifico o carta.

    Colonnina abbinata a Superbonus in edificio unifamiliare

    Scenario. Sempronio ha ristrutturato la sua villetta con il cappotto termico (intervento trainante Superbonus, codice 30). Contemporaneamente, nel 2021, ha installato una colonnina di ricarica nel garage, spendendo 1.800 euro. I lavori rientrano nelle condizioni del Superbonus.

    Come si applica. Sempronio usa il codice 4 (Superbonus, edificio unifamiliare). Il tetto di spesa è 2.000 euro e la spesa di 1.800 euro vi rientra. La percentuale di detrazione applicabile dipende dall’anno e dalle condizioni Superbonus: per le spese 2021 poteva arrivare al 110%. La detrazione va ripartita inizialmente in 5 rate annuali (poi 10 dal 2024, in base all’opzione esercitata).

    In pratica

    • La colonnina dev’essere realizzata congiuntamente a un intervento trainante Superbonus.
    • Il tetto per l’unifamiliare con Superbonus è 2.000 euro per colonnina.
    • Una sola colonnina per unità immobiliare è agevolabile.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota di detrazione per una colonnina installata nel 2021?

    Per le spese dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 senza Superbonus, la detrazione ordinaria è del 50% su un massimo di 3.000 euro, ripartita in 10 rate annuali (codice 2 nel rigo E56).

    Posso detrarre una colonnina installata nel 2025?

    Le istruzioni AdE 2026 riportano la detrazione ordinaria (codice 2) solo per le spese fino al 31 dicembre 2021. Per le spese del 2025 abbinate a un intervento Superbonus si applicano i codici 3, 4 o 5. Se non c’è Superbonus abbinato, verifica con il CAF o il tuo consulente se esistono altre disposizioni applicabili per il 2025.

    Fino a quanto posso spendere per avere la detrazione?

    Con la detrazione ordinaria (codice 2) il tetto è 3.000 euro. Con il Superbonus abbinato, il tetto scende a 2.000 euro per le unifamiliari (codice 4) e a 1.500 euro per le prime 8 colonnine in condominio (codice 5), poi 1.200 euro per quelle eccedenti.

    Posso detrarre due colonnine se ho due posti auto?

    No. Le istruzioni AdE precisano che l’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

    Quali pagamenti sono accettati?

    I pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carta di debito, di credito o prepagata, assegni bancari e circolari. Il contribuente deve conservare fatture e ricevute.

    Dove si indica nel 730?

    Nel rigo E56 del quadro E, indicando nella colonna 1 il codice corrispondente al tipo di intervento (2, 3, 4 o 5), nell’anno di sostenimento della spesa e nell’importo della spesa sostenuta.

  • Art. 188 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di intervento

    Art. 188 D.Lgs. 209/2005 – Poteri di intervento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, può: a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione; b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge; c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente; d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

    2. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari.

    3. L'IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall'articolo 68 in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    3-bis. 3-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adotta misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione o – se pertinenti – di singoli soggetti iscritti al registro degli intermediari , ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti: 82 a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi; b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi, di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti; c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa; d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; e) l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere. e-bis) la richiesta di cessazione temporanea o permanente di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del presente codice e delle relative norme di attuazione. 82

    3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), è attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.

    3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici l'IVASS può adottare, sulla base delle raccomandazioni del Comitato per le politiche macroprudenziali, le misure preventive o correttive di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione.

  • Art. 187-ter cod. ass. (abrogato)

    Art. 187-ter cod. ass.

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 30 dicembre 2020, n. 187.

  • Art. 187-bis D.Lgs. 209/2005 – Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza

    Art. 187-bis D.Lgs. 209/2005 – Modalità di esercizio dei poteri di vigilanza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato. 69

  • Art. 187 D.Lgs. 209/2005 – (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo)

    Art. 187 D.Lgs. 209/2005 – (Integrazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.)) ((45))

  • Art. 186 D.Lgs. 209/2005 – (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo)

    Art. 186 D.Lgs. 209/2005 – (Interpello sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'impresa può trasmettere preventivamente all'IVASS il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'IVASS non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.

    2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, il documento informativo precontrattuale aggiuntivo si intende conforme agli obblighi di informazione. L'IVASS può disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'IVASS indica all'impresa le eventuali integrazioni al documento informativo precontrattuale aggiuntivo.

    3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'IVASS l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.

    4. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo, le modalità da osservare, prima della pubblicazione del documento stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.))

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  • Spese funebri piu decessi: il limite di 1.550 euro vale per ognuno

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese funebri, nel limite di 1.550 euro per ciascun decesso.
    • Il limite non cambia se spendono in piu’: anche se la spesa funebre e’ divisa tra piu’ familiari, il tetto di 1.550 euro per singolo decesso resta invariato.
    • Nessun vincolo di parentela: puoi detrarre le spese funebri per qualsiasi persona deceduta, non solo i parenti stretti.
    • Piu’ decessi = piu’ righi: per ogni persona deceduta compili un rigo separato (da E8 a E10) con il codice 14 e la spesa riferita a quel singolo decesso.
    • Pagamento tracciabile: la detrazione del 19% spetta solo se la spesa e’ stata pagata con strumenti tracciabili (bonifico, carta, ecc.), non in contanti.
    • Dove si compila: righi E8-E10 del quadro E, codice 14.

    Come funziona la detrazione per le spese funebri

    Quando qualcuno muore, chi si occupa del funerale sostiene spese spesso significative: agenzia di pompe funebri, cassa, trasporto, fiori, manifesti, celebrazione. Parte di queste spese puo’ essere recuperata attraverso la dichiarazione dei redditi: lo Stato riconosce una detrazione del 19% sulle spese funebri, entro un limite di 1.550 euro per ciascuna persona deceduta.

    Un aspetto importante, spesso frainteso, riguarda i casi in cui si hanno piu’ decessi nello stesso anno oppure in cui la spesa viene divisa tra piu’ persone. Il limite di 1.550 euro si applica per ciascun decesso, non per contribuente: se nel 2025 sono venuti a mancare sia il padre che la madre, puoi detrarre fino a 1.550 euro per il funerale del padre e altri 1.550 euro per quello della madre.

    Allo stesso modo, se la spesa e’ sostenuta da piu’ familiari insieme – per esempio tre figli che si dividono il conto del funerale – il tetto di 1.550 euro non si moltiplica per il numero di chi paga: e’ un limite unico riferito al singolo decesso. Ogni figlio potra’ detrarre la propria quota, ma il totale di tutte le quote non puo’ superare 1.550 euro.

    Riepilogo detrazione spese funebri
    Voce Dettaglio
    Percentuale di detrazione 19%
    Limite per decesso 1.550 euro
    Il limite vale anche se pagano in piu' Si, il tetto resta 1.550 euro per decesso
    Piu' decessi nello stesso anno Un rigo E8-E10 (cod. 14) per ciascun decesso
    Vincolo di parentela Nessuno: spetta per qualsiasi persona deceduta
    Codice nel 730 Codice 14, righi E8-E10

    Esempio pratico

    • Nel 2025 muoiono sia il padre che la madre di Tizio. Per il funerale del padre Tizio paga 2.100 euro: la spesa supera il limite di 1.550 euro, quindi indichera’ 1.550 euro nel primo rigo E8 con codice 14. Per il funerale della madre paga 1.300 euro (inferiore al limite): li inserisce in un secondo rigo E8 con codice 14 per l’importo di 1.300 euro. Il CAF calcola la detrazione del 19% su ciascun importo separatamente: 0,19 x 1.550 = 294,50 euro + 0,19 x 1.300 = 247 euro, per un totale di 541,50 euro di detrazione.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta dell’agenzia di pompe funebri intestata a chi ha pagato
    • Ricevute di pagamento tracciabile (bonifico, carta di debito o credito, assegno)
    • In caso di spesa divisa tra piu’ persone, documentazione che indica la quota sostenuta da ciascuno

    Un solo decesso, spesa divisa tra tre figli

    Scenario. Muore il nonno di Caio. La spesa funebre totale e’ di 3.600 euro, divisa in parti uguali tra Caio e i suoi due fratelli: ciascuno paga 1.200 euro. Ogni fratello vuole detrarre la propria quota nel 730.

    Come si applica. Il limite di 1.550 euro si applica all’intero decesso, non al singolo contribuente. La spesa totale e’ 3.600 euro, ma il massimo detraibile complessivamente e’ 1.550 euro. Ogni fratello detrae la propria quota reale (1.200 euro), ma la somma delle tre quote (3.600 euro) supera il tetto: ciascuno puo’ portare in detrazione al massimo 1.550/3 = circa 517 euro. In pratica, il limite di 1.550 euro si ripartisce tra chi ha sostenuto la spesa.

    In pratica

    • Ciascuno dei tre fratelli inserisce la propria quota (max 517 euro circa) nel rigo E8-E10 con codice 14.
    • Sulla fattura o ricevuta deve essere indicata la quota sostenuta da ciascuno.
    • Il tetto di 1.550 euro e’ complessivo per il singolo decesso, non per ciascun contribuente.

    Due decessi nello stesso anno

    Scenario. Sempronio nel 2025 sostiene le spese funebri per la madre (1.800 euro) e per un caro amico (900 euro). In entrambi i casi ha pagato lui da solo.

    Come si applica. Per la madre: la spesa e’ 1.800 euro, superiore al limite. Sempronio indica 1.550 euro nel primo rigo (cod. 14). Per l’amico: non occorre alcun vincolo di parentela, la detrazione spetta per qualsiasi deceduto. La spesa e’ 900 euro, inferiore al limite, quindi indica 900 euro in un secondo rigo (cod. 14). Sono due righi distinti, uno per ciascun decesso.

    In pratica

    • Primo rigo E8, codice 14: 1.550 euro (spese funebri madre, limite applicato).
    • Secondo rigo E9, codice 14: 900 euro (spese funebri amico, entro il limite).
    • Nessun vincolo di parentela: la detrazione spetta anche per persone non imparentate.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il limite di 1.550 euro e' per decesso o per contribuente?

    E’ per decesso. Se hai sostenuto spese funebri per due persone diverse nel 2025, puoi detrarre fino a 1.550 euro per ciascun decesso. Se invece piu’ persone si sono divise la spesa per uno stesso funerale, il tetto di 1.550 euro e’ comunque unico per quel decesso e va ripartito tra chi ha pagato.

    Posso detrarre le spese funebri per una persona con cui non ero parente?

    Si. Le istruzioni ufficiali precisano che la detrazione spetta ‘indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela’. Se hai pagato il funerale di un amico, di un collega o di qualsiasi altra persona, hai diritto alla detrazione.

    Come compilo il 730 se ci sono stati due decessi nello stesso anno?

    Devi compilare un rigo separato (da E8 a E10) con il codice 14 per ciascun decesso, indicando la spesa riferita a quello specifico defunto. Se hai gia’ usato i righi E8, E9 ed E10, puoi aggiungere un ulteriore modulo alla dichiarazione.

    Posso pagare le spese funebri in contanti e comunque detrarre?

    No. La detrazione del 19% per le spese indicate nel quadro E spetta solo se il pagamento e’ stato effettuato con strumenti tracciabili: bonifico, carta di debito, carta di credito, carta prepagata, assegni. I pagamenti in contanti non danno diritto alla detrazione.

    Le spese funebri sostenute dagli eredi per il defunto sono detraibili?

    Le spese funebri (codice 14) rientrano in una voce specifica e non riguardano le spese sanitarie dell’erede per il defunto. La detrazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa funebre, indipendentemente dai rapporti di eredita’.

    Cosa rientra nelle 'spese funebri' ai fini della detrazione?

    Le istruzioni ufficiali non forniscono un elenco tassativo. In generale rientrano le spese direttamente collegate al funerale: onoranze funebri, cassa, trasporto, fiori, manifesti. Conserva tutte le fatture e ricevute per documentare la spesa.

  • Art. 185-ter D.Lgs. 209/2005 – (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita)

    Art. 185-ter D.Lgs. 209/2005 – (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Il documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo 185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche: a) è un documento sintetico e autonomo; b) è presentato e strutturato in modo da contenere informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce; c) non è meno comprensibile nel caso in cui, prodotto originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e nero; d) è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti; e) contiene il titolo «documento informativo relativo al prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina; f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

    2. 2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1 contiene: a) le informazioni sul tipo di assicurazione; b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi; c) le modalità e la durata di pagamento dei premi; d) i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per i quali non è possibile presentare una richiesta di risarcimento; e) gli obblighi all'inizio del contratto; f) gli obblighi nel corso della durata del contratto; g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro; h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di fine del periodo di copertura; i) le modalità di risoluzione del contratto.

    3. Il documento informativo di cui al comma 1 è redatto secondo il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento.

    4. L'IVASS, con regolamento può stabilire le modalità specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel caso di contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, garantiscano che il cliente possa pervenire ad una decisione informata.))

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Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.