Autore: Andrea Marton

  • Art. 988 Codice della Navigazione – Ripartizione del compenso

    Art. 988 Codice della Navigazione – Ripartizione del compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando l'aeromobile non sia attrezzato ed equipaggiato allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'esercente e per due terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata. La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare del compenso stesso.

  • Art. 70 T.U.B.: Disposizioni generali

    Art. 70 T.U.B.: Disposizioni generali

    Art. 70 T.U.B. – Disposizioni generali

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle banche e alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

    2. In caso di crisi che possa avere ripercussioni sistemiche, le autorità competenti adottano le misure necessarie in modo da contenere i costi a carico dei contribuenti e le distorsioni della concorrenza al minimo indispensabile.

  • Art. 60 T.U.IVA: Pagamento delle imposte accertate

    Art. 60 T.U.IVA: Pagamento delle imposte accertate

    Art. 60 T.U.IVA – Pagamento delle imposte accertate.

    In vigore dal 24/01/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1 Articolo 93

    “L’imposta o la maggiore imposta accertata dall’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica.

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    (Comma abrogato)

    L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, e’ iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all’ufficio con le modalita’ di cui all’articolo 38, quarto comma.

    Il contribuente ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo’ esercitare il diritto alla detrazione, al piu’ tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.”

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  • Art. 41 D.Lgs. 79/2011 – Diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto

    Art. 41 D.Lgs. 79/2011 – Diritto di recesso prima dell’inizio del pacchetto

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

    2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

    3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

    4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

    5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

    6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

    7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

  • Art. 70 quinquies decies T.U.IVA: Decorrenza del regime di franchigia

    Art. 70 quinquies decies T.U.IVA: Decorrenza del regime di franchigia

    Art. 70 quinquies decies T.U.IVA – Decorrenza del regime di franchigia.

    In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo e’ gia’ identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ovvero dell’articolo 35-ter, il numero di partita IVA gia’ attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.”

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  • Art. 154 T.U.B.: Fondo interbancario di garanzia

    Art. 154 T.U.B.: Fondo interbancario di garanzia

    Art. 154 T.U.B. – Fondo interbancario di garanzia.

    In vigore dal 01/01/1994

    “1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall’art. 45, si applicano le disposizioni dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.”

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  • Art. 80 T.U. Stupefacenti – Aggravanti specifiche dei reati di traffico di stupefacenti

    Art. 80 T.U. Stupefacenti – Aggravanti specifiche

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla meta': a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di eta' minore; b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale; c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata; e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita' lesiva; f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in prossimita' di scuole di ogni ordine o grado, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

    2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art 73 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma

    1. 3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi.

    4. Si applica la disposizioni del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

    5. (Comma abrogato) Torna al sommario

  • Art. 16 Bis TUIR: Detrazione delle spese per interventi di r

    Art. 16 Bis TUIR: Detrazione delle spese per interventi di r

    Art. 16 bis TUIR – (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

    In vigore dal 01/01/2025

    Modificato da: Legge del 30/12/2024 n. 207 Articolo 1 com 54

    “1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:(2)

    a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;

    b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

    c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

    d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

    e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

    g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;

    h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;(1)

    i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

    l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

    2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

    3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.

    3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

    3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.

    4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

    5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

    6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni gia’ previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

    7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

    8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e’ trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

    9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

    10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (1).”

    ________________________

    (1) Testo dell’articolo aggiunto dall’art. 4, comma 1, lettera c) decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 con le modifiche recate dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214. Il testo precedente le modifiche della legge di conversione era il seguente: “1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

    a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile;

    b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

    c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

    d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

    e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

    g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;

    h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

    i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

    l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

    2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

    3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.

    4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

    5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

    6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

    7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

    8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e’ trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

    9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

    10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.

    __________________________

    (1) Vedi anche comma 3-ter art. 10 D.L. n. 34 30/04/2019; ai sensi del comma 16 bis, articolo 119 del DL 34/2020, così come modificato dalla Legge di conversione 77/2020 con vigenza 19/07/2020, la detrazione prevista dal presente articolo 16-bis, comma 1, lettera h) per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

    (2) Per l’applicabilità della detrazione vedi anche art. 119 D.L. n. 34 19/05/2020.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: maternità, paternità e congedi

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: maternità, paternità e congedi parentali

    Il CCNL CRI tutela la genitorialità integrando le disposizioni di legge con miglioramenti contrattuali. Questa guida illustra maternità obbligatoria, paternità, congedo parentale facoltativo e permessi per malattia del figlio, distinguendo ciò che proviene dalla legge da ciò che il contratto aggiunge.

    In sintesi

    Maternità obbligatoria: 5 mesi con indennitˆ INPS all’80% (più eventuale integrazione contrattuale CRI). Paternità obbligatoria: 10 giorni al 100% (d.lgs. 105/2022). Congedo parentale: fino a 6 mesi per genitore, indennizzato al 30% (con miglioramenti legge di bilancio 2023). Novità CCNL 2020: permessi per malattia del figlio. Maternità e paternità non scalano dal comporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articoli di riferimento
    Art. 44 CCNL; d.lgs. 151/2001; d.lgs. 105/2022

    Distinguere legge e contratto: la chiave di lettura

    Le tutele di maternità e paternità derivano principalmente dalla legge (il d.lgs. 151/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, aggiornato dal d.lgs. 105/2022 in recepimento della direttiva UE 2019/1158). Il CCNL CRI interviene per migliorare le tutele minime di legge, in particolare attraverso integrazioni economiche durante i periodi di assenza.

    In questa guida si indica esplicitamente quando una tutela è di legge (obbligatoria per tutti i datori privati) e quando invece è specifica del CCNL CRI.

    Tabella riepilogativa: tipi di congedo e copertura economica

    Congedi di genitorialità: fonte normativa e trattamento economico
    Congedo Durata Indennizzo Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% INPS + eventuale integrazione CCNL D.lgs. 151/2001 + art. 44 CCNL
    Paternità obbligatoria 10 giorni lav. 100% INPS D.lgs. 105/2022
    Congedo parentale Max 6 mesi per genitore (11 mesi totali) 30% (elevabile a 80% per 1 mese e a 60% per 1 mese dal 2024) D.lgs. 151/2001 come modif. d.lgs. 105/2022
    Permessi per malattia del figlio Illimitati (<3 anni); 5 gg/anno (3-8 anni) Legge: non retribuiti oltre certi limiti; CCNL: permessi retribuiti previsti D.lgs. 151/2001 + CCNL 2020
    Allattamento (riposi giornalieri) 2 ore/giorno per 1 anno (1 ora se part-time) 100% INPS D.lgs. 151/2001

    Maternità obbligatoria: i 5 mesi di astensione

    Il congedo di maternità obbligatoria dura 5 mesi. La distribuzione ordinaria è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, ma è possibile optare per la flessibilità: restare al lavoro fino a un mese prima del parto (con certificazione medica di compatibilità) e fruire di 4 mesi dopo.

    Durante i 5 mesi obbligatori:

    • L’INPS corrisponde l’indennitˆ all’80% della retribuzione media giornaliera.
    • Il CCNL CRI (art. 44) può prevedere un’integrazione fino al 100% per tutto o parte del periodo; per i valori precisi verificare l’art. 44 del testo integrale del contratto.
    • Il periodo è computato integralmente nell’anzianità di servizio (TFR, scatti, ferie, comporto).
    • La lavoratrice non può essere licenziata durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino (divieto ex artt. 54-55 d.lgs. 151/2001).

    Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni al 100%

    Il d.lgs. 105/2022 ha portato a 10 giorni lavorativi il congedo obbligatorio di paternità, retribuito al 100% dall’INPS. Il padre dipendente deve fruire di questi giorni entro il quinto mese dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Il congedo non è frazionabile in ore.

    Il congedo di paternità obbligatorio è autonomo e indipendente dal congedo di maternità della madre: il padre ne ha diritto anche se la madre non lavora o non fruisce del congedo.

    Congedo parentale facoltativo

    Il congedo parentale (art. 32 d.lgs. 151/2001, come modif. dal d.lgs. 105/2022) consente a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per un massimo di 6 mesi (complessivamente fino a 11 mesi tra entrambi) entro i 12 anni di vita del bambino. Il trattamento economico è attualmente (2024-2025):

    • 1 mese indennizzato all’80% per ciascun genitore (se non ceduto all’altro).
    • 1 ulteriore mese indennizzato al 60% (per il 2024-2025; percentuale in progressivo miglioramento per legge di bilancio).
    • Residuo al 30% per la parte rimanente entro i 6 mesi.

    Casi pratici

    Tizio — Padre che fruisce del congedo obbligatorio
    Tizio (autista soccorritore C3) diventa padre il 10 aprile 2026. Ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% dall’INPS. Decide di fruirne nei primi 15 giorni di vita del figlio. Non è necessario il consenso del datore di lavoro, che è tenuto a concedere i giorni.
    Caia — Infermiera in maternità con integrazione contrattuale
    Caia (infermiera Area D, retribuzione mensile lorda €1.900) si astiene per maternità obbligatoria da marzo a luglio 2026 (5 mesi). L’INPS le corrisponde l’80% della sua retribuzione media giornaliera. Il CCNL CRI potrebbe prevedere un’integrazione che porta la retribuzione al 100% per tutto o parte del periodo; Caia verifica questa informazione sull’art. 44 del contratto o presso il suo sindacato CISL FP.
    Sempronia — Congedo parentale con bambino di 2 anni
    Sempronia (operatrice Area A3) chiede un mese di congedo parentale quando il figlio ha 2 anni. In base alle norme vigenti nel 2026, quel mese è indennizzato all’80% se è il primo mese da lei richiesto. Se il datore non la autorizza senza motivo valido, Sempronia può rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro: il congedo parentale non è subordinato al consenso del datore ma alla semplice comunicazione con preavviso di almeno 5 giorni (15 giorni per parto prematuro).

    Domande frequenti

    Posso essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il licenziamento durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino è nullo, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (giusta causa per colpa grave, cessazione dell’attività aziendale, fine del contratto a termine). Art. 54 d.lgs. 151/2001.
    Quanti giorni di paternità obbligatoria ho?
    10 giorni lavorativi al 100% (d.lgs. 105/2022), da fruire entro 5 mesi dalla nascita. Non sono frazionabili in ore e non richiedono il consenso del datore di lavoro.
    Il congedo parentale viene retribuito?
    Sì, parzialmente. Il d.lgs. 105/2022 prevede 1 mese all’80% e 1 mese al 60% per ciascun genitore; il resto al 30%. I miglioramenti sono in corso di progressiva estensione con le leggi di bilancio.
    Il periodo di maternità conta per il TFR?
    Sì. I periodi di congedo di maternità obbligatoria sono computati integralmente nell’anzianità di servizio ai fini del TFR (art. 2120 c.c.) e degli scatti di anzianità contrattuale.
    Ho diritto ai permessi per malattia del figlio?
    Sì. Il d.lgs. 151/2001 garantisce astensioni per malattia del figlio (illimitate fino ai 3 anni; 5 giorni/anno tra i 3 e gli 8 anni). Il CCNL CRI 2020 ha introdotto specifici permessi retribuiti per questa fattispecie, migliorando le tutele legali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 44), al d.lgs. 151/2001 e al d.lgs. 105/2022. Per le percentuali precise dell’integrazione contrattuale di maternità consultare l’art. 44 del testo integrale disponibile su cri.it, fpcgil.it o cislfp.it. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 47 TUIR: Utili da partecipazione

    Art. 47 TUIR: Utili da partecipazione

    Art. 47 TUIR – Utili da partecipazione (ex art. 44) (1)

    In vigore dal 12/01/2019

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 5

    “1. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

    2. Nel caso di contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), se l’associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all’articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell’associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l’apporto sia superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all’articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.

    3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 109.

    4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è  stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori. (2)

    5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all’imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

    6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l’aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

    7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

    8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all’imposta di cui al titolo II.”

    (1) Vedi anche il comma 1005 e ss. dell’art. 1 della Legge 205 del 27/12/2017.

    (2) Per gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, si veda quanto disposto dall’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

  • Art. 998 Codice della Navigazione

    Art. 998 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato