Il CCNL Panificazione prevede scatti di anzianita’ maturanti ogni determinato numero di anni, calcolati sulla retribuzione tabellare, e la tredicesima mensilita’ (gratifica natalizia). Non esiste una quattordicesima di fonte contrattuale nazionale; eventuali tredicesime aggiuntive derivano da accordi integrativi territoriali o aziendali.
Tabella riepilogativa
| Livello | Valore scatto (lordo mensile, ind.) | Periodicita’ | Numero massimo scatti |
|---|---|---|---|
| 1 | ~18 € | Ogni 3 anni | 5 |
| 2 | ~20 € | Ogni 3 anni | 5 |
| 3 | ~25 € | Ogni 3 anni | 5 |
| 4 | ~28 € | Ogni 3 anni | 5 |
| 5 / Impiegati | ~32 € | Ogni 3 anni | 5 |
Scatti di anzianita': maturazione e importo
Gli scatti di anzianita’ ricompensano la permanenza continuativa del lavoratore presso il medesimo datore di lavoro. Nel CCNL Panificazione gli scatti maturano di norma ogni 3 anni di servizio, fino a un massimo di 5 scatti per lavoratore. L’importo di ogni scatto varia per livello di inquadramento, aumentando con la qualificazione: il panettiere di livello 3 matura uno scatto indicativo di circa 25 euro lordi mensili ogni 3 anni.
Gli scatti maturati si sommano al minimo tabellare e concorrono alla determinazione della retribuzione globale di fatto, base di calcolo per TFR, tredicesima, indennita’ di malattia e preavviso. In caso di trasferimento o cessione d’azienda, l’anzianita’ maturata si conserva integralmente.
Tredicesima mensilita'
La tredicesima mensilita’ (gratifica natalizia) e’ erogata entro il 20 dicembre di ogni anno e corrisponde a una mensilita’ intera della retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti + superminimi). Si calcola in dodicesimi per i mesi di servizio prestati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso.
I lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno percepiscono la tredicesima in proporzione ai mesi lavorati. I periodi di assenza non retribuita (aspettativa, congedo senza assegno) non concorrono al calcolo; i periodi di malattia, maternita’ e ferie si computano normalmente.
Assenza di quattordicesima e contrattazione integrativa
Il CCNL Panificazione di livello nazionale non prevede la quattordicesima mensilita’ come elemento retributivo fisso. Il settore della panificazione si differenzia in questo da altri CCNL dell’artigianato alimentare o del commercio che includono la quattordicesima.
Eventuali accordi integrativi territoriali (stipulati a livello regionale o provinciale tra le associazioni datoriali locali e le organizzazioni sindacali territoriali) possono prevedere la quattordicesima o altri elementi aggiuntivi (premi di risultato, welfare aziendale). In questo caso l’erogazione e’ vincolata all’adesione dell’azienda all’accordo integrativo.
Casi pratici
Domande frequenti
Ogni quanti anni matura uno scatto nel CCNL Panificazione?
Quanto vale uno scatto per un panettiere di livello 3?
La tredicesima e' sempre pari a una mensilita' intera?
Il CCNL Panificazione prevede la quattordicesima?
Gli scatti maturati si perdono se si cambia datore?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

