Autore: Andrea Marton

  • Art. 1 D.Lgs. 36/2023 – Principio del risultato

    1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
  • Art. 38 D.Lgs. 1/2018 – Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile

    Art. 38 D.Lgs. 1/2018 – Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l’autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l’osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

    2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all’articolo 32 alle attività di cui all’articolo 2.

    3. Nell’ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all’articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all’articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

  • Art. 144 T.U.B.: Sanzioni amministrative

    Art. 144 T.U.B.: Sanzioni amministrative

    Art. 144 T.U.B. – Sanzioni amministrative

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5.000.000 di euro nei seguenti casi:

    a) inosservanza delle disposizioni generali della Banca d’Italia emanate ai sensi degli articoli 53 e 67;

    b) mancata o non corretta trasmissione delle segnalazioni periodiche alla Banca d’Italia;

    c) violazione delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

    2. Nei confronti delle banche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato quando ciò risulti più grave rispetto alla sanzione di cui al comma 1.

  • Art. 3 D.Lgs. 36/2023 – Principio dell’accesso al mercato

    1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
  • Art. 54 bis T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta in base al

    Art. 54 bis T.U.IVA: Liquidazione dell’imposta dovuta in base al

    Art. 54 bis T.U.IVA – Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni

    In vigore dal 06/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 05/08/2024 n. 108 Articolo 3

    “1. Avvalendosi di procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

    2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’amministrazione finanziaria provvede a:

    a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;

    b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

    c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche’ dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.

    2-bis. Se vi e’ pericolo per la riscossione, l’ufficio puo’ provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche’ dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

    3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione e’ comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’articolo 60 al contribuente, nonche’ per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo’ fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.(1) (2)

    4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.”

    __________________________

    (1) Per il termine di applicazione delle modifiche apportate dall’art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2024, n. 108 vedi il comma 7 dello stesso art. 3.

    (2) Per i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte o dall’omesso versamento di contributi previdenziali si veda quanto disposto, ai fini della definizione agevolata, dall’articolo 1, commi da 82 a 98, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Si veda anche quanto stabilito dai successivi commi da 99 a 109.

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  • CCNL Panificazione: scatti di anzianita’, tredicesima e mensilita’ aggiuntive

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione prevede scatti di anzianita’ maturanti ogni determinato numero di anni, calcolati sulla retribuzione tabellare, e la tredicesima mensilita’ (gratifica natalizia). Non esiste una quattordicesima di fonte contrattuale nazionale; eventuali tredicesime aggiuntive derivano da accordi integrativi territoriali o aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
    Vigenza
    Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianita’ CCNL Panificazione (indicativi)
    Livello Valore scatto (lordo mensile, ind.) Periodicita’ Numero massimo scatti
    1 ~18 € Ogni 3 anni 5
    2 ~20 € Ogni 3 anni 5
    3 ~25 € Ogni 3 anni 5
    4 ~28 € Ogni 3 anni 5
    5 / Impiegati ~32 € Ogni 3 anni 5

    Scatti di anzianita': maturazione e importo

    Gli scatti di anzianita’ ricompensano la permanenza continuativa del lavoratore presso il medesimo datore di lavoro. Nel CCNL Panificazione gli scatti maturano di norma ogni 3 anni di servizio, fino a un massimo di 5 scatti per lavoratore. L’importo di ogni scatto varia per livello di inquadramento, aumentando con la qualificazione: il panettiere di livello 3 matura uno scatto indicativo di circa 25 euro lordi mensili ogni 3 anni.

    Gli scatti maturati si sommano al minimo tabellare e concorrono alla determinazione della retribuzione globale di fatto, base di calcolo per TFR, tredicesima, indennita’ di malattia e preavviso. In caso di trasferimento o cessione d’azienda, l’anzianita’ maturata si conserva integralmente.

    Tredicesima mensilita'

    La tredicesima mensilita’ (gratifica natalizia) e’ erogata entro il 20 dicembre di ogni anno e corrisponde a una mensilita’ intera della retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti + superminimi). Si calcola in dodicesimi per i mesi di servizio prestati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso.

    I lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno percepiscono la tredicesima in proporzione ai mesi lavorati. I periodi di assenza non retribuita (aspettativa, congedo senza assegno) non concorrono al calcolo; i periodi di malattia, maternita’ e ferie si computano normalmente.

    Assenza di quattordicesima e contrattazione integrativa

    Il CCNL Panificazione di livello nazionale non prevede la quattordicesima mensilita’ come elemento retributivo fisso. Il settore della panificazione si differenzia in questo da altri CCNL dell’artigianato alimentare o del commercio che includono la quattordicesima.

    Eventuali accordi integrativi territoriali (stipulati a livello regionale o provinciale tra le associazioni datoriali locali e le organizzazioni sindacali territoriali) possono prevedere la quattordicesima o altri elementi aggiuntivi (premi di risultato, welfare aziendale). In questo caso l’erogazione e’ vincolata all’adesione dell’azienda all’accordo integrativo.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo scatti dopo 9 anni
    Tizio (livello 3) ha 9 anni di anzianita’. Ha maturato 3 scatti (al 3 anno, al 6 anno, al 9 anno), ciascuno da circa 25 euro. Retribuzione tabellare: ~1.500 + 75 euro di scatti = 1.575 euro lordi mensili. La tredicesima di dicembre e’ pari a 1.575 euro lordi (una mensilita’ intera).
    Caia – Tredicesima proporzionale per anno incompleto
    Caia viene assunta il 1 luglio. Al 20 dicembre ha 6 mesi di servizio. La tredicesima e’ calcolata su 6/12 = meta’ della retribuzione globale di fatto: ~1.500 / 2 = 750 euro lordi (senza scatti, primo anno).
    Sempronio – Scatti conservati in cessione di azienda
    Sempronio ha 3 scatti maturati (75 euro) quando il panificio viene ceduto a un nuovo titolare. Il D.Lgs. 18/2001 (art. 2112 c.c.) garantisce la continuita’ del rapporto con conservazione di tutti i diritti maturati, inclusi gli scatti. Il nuovo datore e’ tenuto a riconoscere il livello e l’anzianita’ pregressa.

    Domande frequenti

    Ogni quanti anni matura uno scatto nel CCNL Panificazione?
    Di norma ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, fino a un massimo di 5 scatti.
    Quanto vale uno scatto per un panettiere di livello 3?
    Indicativamente circa 25 euro lordi mensili per scatto, per un totale massimo di 125 euro lordi mensili dopo il quinto scatto (15 anni di anzianita’). Verificare il valore preciso sul testo contrattuale vigente.
    La tredicesima e' sempre pari a una mensilita' intera?
    Si, per i lavoratori che hanno prestato servizio per tutto l’anno di riferimento. Per chi ha lavorato meno di 12 mesi, la tredicesima si calcola in dodicesimi (un dodicesimo per ogni mese intero lavorato).
    Il CCNL Panificazione prevede la quattordicesima?
    No, non a livello di contratto collettivo nazionale. Eventuali quattordicesime derivano da accordi integrativi territoriali o aziendali, da prassi consolidate con valore di uso o da accordi individuali.
    Gli scatti maturati si perdono se si cambia datore?
    Si, se il cambio avviene per proprie dimissioni o per nuovo contratto con datore diverso. Gli scatti si conservano solo in caso di cessione d’azienda (art. 2112 c.c.) o di trasferimento di ramo d’azienda, in cui il nuovo datore subentra in tutti i diritti e obblighi del precedente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 997 Codice della Navigazione

    Art. 997 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Articolo 145.2 del T.U.B.

    Articolo 145.2 del T.U.B.

    Art. 145.2 T.U.B. – Collaborazione tra Autorita’.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita’ di altri Stati dell’Unione europea competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, al fine di prevenire il cumulo di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative in situazioni transfrontaliere. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia possono essere trasmesse alle autorita’ italiane competenti, salvo diniego dell’autorita’ che ha fornito le informazioni.”

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