← Torna a T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma ricognitiva delle abrogazioni già intervenute prima del T.U.
  • Riguarda numerose disposizioni dei R.D. del 1865 sulla giustizia (n. 2700 e 2701).
  • Funzione di certezza e leggibilità: chiarisce cosa è già stato abrogato.
  • Si distingue dall'art. 299, che opera abrogazioni nuove di norme primarie.

Testo dell'articoloVigente

Art. 298 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni: – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244 , già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835 ; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276 , da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo ; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; gli articoli 84; 176 e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 50 a 76 , già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835 ; – la legge 20 luglio 1922, n. 995 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294 , già espressamente, dall' articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ; – del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18 , già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291 ; – il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134 , con decorrenza dal 1 luglio 2002; – l' articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – l' articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596 , già espressamente, dall' articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99 ; – del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16 , già espressamente, dall' articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734 ; – l' articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018 , già espressamente, dall' articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; – l' articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287 , già espressamente, dall' articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ; – l' articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226 , già espressamente, dall' articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734 ; – la legge 1 dicembre 1956, n. 1426 , già espressamente, dall' articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319 ; – l' articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283 , già espressamente, dall' articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ; – gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134 , con decorrenza dal 1 luglio 2002; – l' articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 , già espressamente, dall' art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; – l' articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , già espressamente, dall' articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134 .

Commento

L'art. 298 è una disposizione ricognitiva. Non opera nuove abrogazioni: si limita a registrare che, alla data di entrata in vigore del T.U. (1° luglio 2002), determinate norme storiche risultano già abrogate per effetto di leggi precedenti. La sua utilità è di chiarezza e di stabilità del sistema delle fonti.

L'esigenza di ricognizione

Il diritto delle spese di giustizia in Italia ha una storia ultracentenaria. Il R.D. 23 dicembre 1865 n. 2700 (legge sulle tasse di registro e bollo per gli atti giudiziari) e il R.D. 2701/1865 (regolamento) hanno disciplinato la materia per oltre un secolo, subendo decine di abrogazioni parziali. L'art. 298 fotografa il quadro alla vigilia del T.U., distinguendo ciò che è già morto da ciò che il T.U. abroga ex novo (art. 299).

Le abrogazioni storiche richiamate

Il testo cita un elenco articolato: articoli del R.D. 2700/1865 già abrogati dalla L. 835/1882 e dalla L. 201/1911; disposizioni del R.D. 2701/1865 già abrogate dal R.D. 1043/1923; la L. 995/1922 abrogata dal R.D. 1043/1923; il R.D. 1294/1922 abrogato dallo stesso R.D. 1043/1923. È una stratificazione che mostra come la materia sia stata ripetutamente riformata nel tempo.

Funzione di certezza

Una norma ricognitiva non innova ma serve a evitare contenziosi interpretativi su quali disposizioni storiche siano ancora in vigore. Senza l'art. 298, gli operatori avrebbero dovuto ricostruire da soli la catena di abrogazioni: con l'articolo, hanno un punto fermo riconosciuto dal legislatore del 2002.

Distinzione rispetto all'art. 299

La differenza con il successivo art. 299 è netta: l'art. 298 dichiara cose già accadute, l'art. 299 produce effetti nuovi. La tecnica del doppio articolo (ricognitivo + abrogativo) è propria dei testi unici di riassetto e segue le indicazioni delle circolari della Presidenza del Consiglio sulla redazione dei testi normativi.

Profilo di tecnica normativa

La presenza di norme puramente ricognitive non è priva di critiche dottrinali: alcuni le considerano superflue, altri ne sottolineano la funzione pedagogica e di certezza. La pratica dei T.U. degli anni 2000 le ha generalmente incluse, anche se la più recente tecnica legislativa tende a sostituirle con tavole di concordanza allegate.

Implicazioni per l'archivio delle fonti

L'art. 298 ha un valore particolare per le banche dati giuridiche e per gli archivi normativi (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, sistemi privati). La presenza di un elenco esplicito di disposizioni già abrogate consente di marcare correttamente lo stato delle norme nel database, evitando errori di vigenza che potrebbero indurre in errore gli operatori. La cura nel redigere norme ricognitive si traduce, in epoca digitale, in maggiore qualità delle informazioni accessibili al pubblico tramite i portali istituzionali.

Profilo storico

Le tre principali ondate di abrogazione riconosciute dall'art. 298 corrispondono a tre fasi storiche: la L. 835/1882 e la L. 201/1911 nel periodo liberale, il R.D. 1043/1923 nel primo periodo fascista, infine la L. 1426/1956 e la L. 291/1961 nel secondo dopoguerra. La ricognizione storica mette in luce come la materia delle spese di giustizia abbia accompagnato l'evoluzione dello Stato italiano, riflettendo le diverse stagioni di organizzazione dell'apparato giudiziario.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Ricerca di una norma storica

Caso 2: Caso 2 — Citazione in giudizio di norma storica

Domande frequenti

Cosa fa l'art. 298 DPR 115/2002?

Riconosce in modo ricognitivo che determinate disposizioni storiche risultano già abrogate alla data di entrata in vigore del T.U., senza operare nuove abrogazioni.

Quale differenza con l'art. 299?

L'art. 298 dichiara abrogazioni già intervenute, l'art. 299 produce nuove abrogazioni di norme primarie alla data di entrata in vigore del T.U.

Perché serve una norma ricognitiva?

Per dare certezza e chiarezza agli operatori giuridici, evitando dubbi sulla vigenza di disposizioni storiche stratificate nel tempo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.