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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la copertura finanziaria del T.U. in relazione alle norme della L. 134/2001 (riforma patrocinio a spese dello Stato).
  • Rinvia all'art. 22 della L. 134/2001 per il meccanismo di copertura.
  • Coerente con l'art. 81 Cost. sull'obbligo di indicare le risorse per nuove o maggiori spese.
  • Norma tecnica di chiusura del T.U. sul piano della finanza pubblica.

Testo dell'articoloVigente

Art. 295 D.P.R. 115/2002

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia

1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134 , comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.

Commento

L'art. 295 è una norma di copertura finanziaria. La sua funzione è formale ma indispensabile: rinviare all'art. 22 della L. 134/2001 per individuare le risorse destinate a sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del T.U. che recepiscono quella riforma.

Il principio costituzionale di copertura

L'art. 81, terzo comma, Cost. impone che ogni legge che importi nuove o maggiori spese indichi i mezzi per farvi fronte. Il T.U. spese di giustizia, in quanto riassetto normativo, non introduce in linea di principio nuovi oneri, ma deve comunque coordinarsi con le norme di copertura preesistenti. L'art. 295 svolge proprio questa funzione di raccordo.

Il rinvio all'art. 22 L. 134/2001

La L. 134/2001 aveva riformato l'istituto del patrocinio a spese dello Stato (rubricato nei nuovi artt. 74-141 del T.U.). L'art. 22 di quella legge prevedeva la copertura con riduzione di stanziamenti su capitoli del Ministero della giustizia e con il ricorso al fondo speciale di parte corrente. L'art. 295 ribadisce la vigenza di quel meccanismo nel quadro del T.U.

Funzione di chiusura

Le norme di copertura sono tipiche degli atti normativi a impatto finanziario. Nel caso del T.U., l'art. 295 chiude il blocco delle disposizioni finali e transitorie sul versante economico, assicurando continuità di finanziamento al patrocinio. Senza una disposizione esplicita, l'abrogazione della L. 134/2001 ad opera del T.U. avrebbe potuto sollevare dubbi sull'efficacia residua dell'art. 22.

Profilo evolutivo

Negli anni, gli oneri del patrocinio sono stati coperti attraverso una pluralità di fonti: stanziamenti di bilancio dedicati, contributi al bilancio della giustizia, in misura minore ricavi del contributo unificato. La cresciuta domanda di patrocinio (effetto di crisi economica e aggiornamento delle soglie) ha più volte richiesto integrazioni con leggi di bilancio successive, evidenziando la centralità della copertura strutturale.

Coordinamento con la relazione ex art. 294

L'art. 295 si raccorda funzionalmente con l'art. 294: la relazione biennale al Parlamento è anche occasione per verificare la tenuta del meccanismo di copertura e proporre adeguamenti normativi. Il dialogo tra copertura, monitoraggio e adeguamento è elemento essenziale della tenuta di un istituto che incide sul diritto fondamentale di difesa.

Rapporto con la riforma costituzionale del 2012

La legge costituzionale n. 1/2012 ha riscritto l'art. 81 Cost., introducendo il principio dell'equilibrio di bilancio. La modifica non incide direttamente sull'art. 295, che opera con strumenti di copertura tradizionali, ma rafforza l'obbligo di garantire continuità finanziaria per i diritti costituzionali, tra cui rientra il patrocinio a spese dello Stato. Eventuali tagli che pregiudichino l'effettività dell'accesso alla giustizia potrebbero porre questioni di legittimità costituzionale, come la Corte ha segnalato in materia di servizi pubblici essenziali (sent. n. 275/2016).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Verifica della copertura in bilancio

Caso 2: Caso 2 — Necessità di integrazione finanziaria

Domande frequenti

A cosa serve l'art. 295 DPR 115/2002?

A garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione, all'interno del T.U., delle norme già introdotte dalla L. 134/2001 sulla riforma del patrocinio a spese dello Stato.

Come si concretizza la copertura?

Tramite il meccanismo dell'art. 22 L. 134/2001, che prevedeva riduzioni di stanziamenti su capitoli del Ministero della giustizia e ricorso al fondo speciale di parte corrente.

Perché la norma è importante sul piano costituzionale?

Perché attua l'art. 81 Cost., che impone di indicare i mezzi finanziari per ogni legge che comporti nuove o maggiori spese, anche in caso di riassetto normativo come il T.U.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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