In sintesi
- Estende l'applicazione del T.U. spese di giustizia al contenzioso davanti ai tribunali delle acque pubbliche.
- Vale sia per il tribunale superiore sia per i tribunali regionali specializzati.
- Rinvia integralmente alla disciplina del processo civile (a regime e transitoria).
- Affida a decreto MEF/Giustizia la chiusura della contabilità preesistente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 293 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.
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Commento
L'art. 293 chiude un possibile vuoto applicativo: i tribunali delle acque pubbliche sono giurisdizioni specializzate, disciplinate dal R.D. 1775/1933, che presentavano contabilità autonoma. La norma riconduce le loro spese al regime generale del processo civile delineato dal T.U.
Le giurisdizioni interessate
Sono due gli organi specializzati: il Tribunale superiore delle acque pubbliche, istituito presso la Corte di cassazione con competenza esclusiva su impugnazioni e ricorsi straordinari in materia di acque pubbliche; i tribunali regionali delle acque pubbliche, sezioni specializzate delle Corti d'appello con competenza in primo grado su controversie di natura prevalentemente tecnica. Entrambi applicano un rito ibrido tra civile e amministrativo.
L'opzione del legislatore
La scelta di applicare la disciplina del processo civile, anziché quella amministrativa, riflette la natura tecnico-patrimoniale del contenzioso e l'organizzazione organica dei tribunali regionali presso le Corti d'appello civili. La regola vale sia per la parte a regime (contributo unificato, diritti di copia, spese ripetibili) sia per la parte transitoria (artt. 282-288).
La chiusura della contabilità
Il secondo comma affida a decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il MEF, le disposizioni per la chiusura della contabilità preesistente. Si tratta di una norma di passaggio: prima del T.U., i tribunali delle acque pubbliche tenevano registri propri secondo norme speciali; il decreto serve a riportare tutto sotto il regime generale del T.U.
Profilo di unificazione
L'art. 293 è espressione di una linea di unificazione progressiva delle giurisdizioni specializzate, che lo Stato ha perseguito negli anni 2000 superando i regimi parafiscali speciali. La stessa logica si ritrova nel processo tributario (D.Lgs. 546/1992) e nel processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010): regole speciali sul rito, regole uniformi sulle spese.
Implicazioni pratiche
Per chi propone una controversia in materia di acque davanti al tribunale regionale, il contributo unificato è determinato in base allo scaglione di valore della causa secondo le tabelle del processo civile (art. 13 T.U.). Le spese ripetibili seguono la regola di soccombenza del c.p.c. (artt. 91-92).
Rapporti con il regolamento UE Bruxelles I-bis
Per le controversie con elementi transfrontalieri (ad esempio concessioni su corsi d'acqua condivisi tra Stati membri), la giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni seguono il regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis). Sul piano interno, le spese restano disciplinate dal regime del processo civile in forza dell'art. 293, anche se la natura specialistica del contenzioso può rendere applicabili criteri di liquidazione adeguati alla complessità tecnica (perizie idrauliche, valutazioni di impatto ambientale).
Profilo evolutivo
Negli anni si è discusso più volte della soppressione dei tribunali specializzati delle acque, con assorbimento delle relative competenze nei tribunali ordinari o nei TAR. Le proposte non sono state finora attuate per la specificità tecnica delle controversie. L'art. 293 conserva quindi piena attualità, fissando un quadro chiaro per il calcolo di contributo unificato, diritti di copia e spese ripetibili nel contenzioso idrico, anche complesso.
Domande frequenti
Quali norme si applicano alle spese davanti ai tribunali delle acque pubbliche?
Le norme del T.U. spese di giustizia relative al processo civile, sia a regime sia transitorie, in forza dell'art. 293.
Perché si è scelto il regime del processo civile?
Per la natura tecnico-patrimoniale del contenzioso e per la collocazione organica dei tribunali regionali presso le Corti d'appello civili.
Come viene gestita la contabilità preesistente?
Con apposito decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il MEF, che disciplina la chiusura dei registri e il passaggio al sistema unificato del T.U.
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