In sintesi
- Esclude l'applicazione degli artt. 18 e 26 D.Lgs. 46/1999 alle spese di giustizia.
- L'art. 18 D.Lgs. 46/1999 disciplina la riscossione coattiva delle entrate dello Stato e degli enti pubblici.
- L'art. 26 dello stesso D.Lgs. regola la notificazione della cartella di pagamento.
- Le spese di giustizia mantengono regole specifiche di riscossione previste dal T.U.
Testo dell'articoloVigente
Art. 297 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 .
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Commento
L'art. 297 è una norma di delimitazione del rapporto tra il T.U. spese di giustizia e la disciplina generale della riscossione mediante ruolo introdotta dal D.Lgs. 46/1999. Esclude espressamente l'applicazione degli artt. 18 e 26 di quel decreto al recupero delle spese di giustizia.
Il D.Lgs. 46/1999
Il D.Lgs. 46/1999 è il principale provvedimento di riordino della riscossione coattiva delle entrate dello Stato e di altri enti pubblici. Disciplina l'iscrizione a ruolo, la formazione e la notificazione della cartella di pagamento, le procedure esecutive. L'art. 18 detta regole generali sulla riscossione delle entrate non aventi natura tributaria; l'art. 26 contiene la disciplina delle notificazioni della cartella.
La logica dell'esclusione
Le spese di giustizia hanno caratteristiche peculiari: non sono entrate tributarie in senso stretto, sono di importo spesso modesto, derivano da provvedimenti giurisdizionali. Applicare integralmente la disciplina della riscossione coattiva avrebbe potuto generare incoerenze. Il T.U. preferisce dettare regole proprie (artt. 208 ss. e 227 ss.), riservandosi gli adattamenti necessari.
Cosa resta applicabile del D.Lgs. 46/1999
L'esclusione riguarda solo gli artt. 18 e 26. Le altre disposizioni del D.Lgs. 46/1999 (sull'organizzazione dell'agente della riscossione, sui termini di prescrizione, sulle procedure esecutive) restano applicabili nei limiti della compatibilità. La norma opera un coordinamento puntuale, non un'esclusione di sistema.
Effetti sulla notificazione della cartella
L'esclusione dell'art. 26 D.Lgs. 46/1999 significa che la notifica della cartella per spese di giustizia segue regole proprie, dettate dal T.U. e dai successivi decreti attuativi. Le cancellerie e l'agente della riscossione hanno sviluppato protocolli specifici, talvolta più snelli rispetto a quelli tributari ordinari, per riflettere la natura del credito.
Coordinamento con la disciplina speciale
L'art. 297 si raccorda con gli artt. 211 e ss. del T.U. (recupero crediti, ruolo, esecuzione) e con i regolamenti previsti dagli artt. 228 e 230. La struttura modulare consente di adattare la riscossione alle peculiarità della materia e di mantenere uno spazio di autonomia normativa anche rispetto al sistema generale.
Cross-reference
Sul piano sistematico, l'art. 297 va letto insieme agli artt. 287-288 (soglie di non iscrizione e discarico automatico), che esprimono la stessa logica di adattamento della riscossione alle caratteristiche del credito da spese di giustizia. La giurisprudenza tributaria si è più volte pronunciata sui confini di applicabilità del D.Lgs. 46/1999, confermando che l'art. 297 introduce una deroga espressa e limitata, da interpretare in modo restrittivo per evitare di alterare l'equilibrio generale del sistema di riscossione.
Profilo evolutivo
L'evoluzione della disciplina dell'agente della riscossione (con il passaggio da Equitalia ad Agenzia delle entrate-Riscossione nel 2017) non ha modificato la portata dell'art. 297. La specialità del credito da spese di giustizia resta riconosciuta, anche in presenza di un riassetto organizzativo generale. Le prassi operative dell'agente si sono progressivamente standardizzate, integrando le regole speciali del T.U. con le procedure ordinarie, per quanto compatibili.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Notifica della cartella per spese processuali
Caso 2: Caso 2 — Coordinamento tra discipline
Domande frequenti
Quali norme del D.Lgs. 46/1999 non si applicano alle spese di giustizia?
Gli artt. 18 e 26: il primo sulla riscossione delle entrate non tributarie, il secondo sulla notificazione della cartella di pagamento.
Perché il legislatore ha escluso queste disposizioni?
Per la peculiarità del credito da spese di giustizia, di natura non tributaria, spesso di importo modesto e derivante da provvedimenti giurisdizionali, che giustifica un regime specifico.
Il resto del D.Lgs. 46/1999 resta applicabile?
Sì, nei limiti di compatibilità con il T.U. spese di giustizia: l'esclusione riguarda solo gli artt. 18 e 26, non l'intero decreto.
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