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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Concorrenza sleale: insieme di atti, contrari alla correttezza professionale, posti in essere da un imprenditore contro un concorrente e idonei a danneggiarne l’azienda.

Significato giuridico

La concorrenza sleale e disciplinata dall’art. 2598 c.c. Compie atti di concorrenza sleale chi: 1) usa nomi o segni distintivi confondibili con quelli usati legittimamente da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente (atti confusori); 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attivita di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente (atti denigratori e di appropriazione); 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda (clausola generale, comprende: sviamento di clientela, storno di dipendenti, boicottaggio, pubblicita ingannevole). Tutela (art. 2599 c.c.): inibitoria, distruzione degli oggetti dell’atto sleale, pubblicazione della sentenza. Risarcimento del danno (art. 2600 c.c.) se l’atto e doloso o colposo. La concorrenza sleale presuppone rapporto di concorrenza tra le imprese: stessa attivita economica, identico mercato di sbocco. Sanzioni anche per concorrenza scorretta presso AGCM (l. 287/1990 antitrust per pratiche piu gravi).

Esempio pratico

Tizio gestisce un ristorante di successo. Caio apre vicino un ristorante con nome simile, identico stile di insegna, riproduce gli stessi piatti distintivi e diffonde voci negative sul ristorante di Tizio (es. presunte irregolarita igieniche inventate). Tizio puo agire in giudizio contro Caio per concorrenza sleale: atti confusori (insegna, piatti) + denigratori (voci false). Chiede inibitoria (Caio deve cambiare insegna, smettere di diffondere voci), risarcimento dei danni, pubblicazione della sentenza.

Differenze con istituti simili

Si distingue dalle pratiche commerciali scorrette (d.lgs. 206/2005 Codice del Consumo), specifiche per relazioni B2C. Diverge dalla contraffazione di marchi/brevetti (d.lgs. 30/2005 CPI), tutela autonoma di diritti di proprieta industriale. Si distingue dall’abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE, art. 3 l. 287/1990), violazione antitrust. La diffamazione (art. 595 c.p.) tutela penalmente la reputazione, anche dell’imprenditore, ma con presupposti diversi.

Riferimenti normativi

  • art. 2598 c.c. — atti di concorrenza sleale
  • art. 2599 c.c. — sanzioni inibitorie
  • art. 2600 c.c. — risarcimento dei danni
  • d.lgs. 30/2005 (CPI) — contraffazione di marchi
  • l. 10 ottobre 1990 n. 287 — antitrust
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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