Testo dell'articoloIn aggiornamento
Buona fede oggettiva: regola di condotta che impone alle parti di un rapporto giuridico di comportarsi con correttezza e lealta reciproca in ogni fase del rapporto, dalla trattativa all’esecuzione (artt. 1175, 1375 c.c.).
Significato giuridico
La buona fede oggettiva e una clausola generale del diritto privato che opera come standard di comportamento imposto dall’ordinamento. Si distingue nettamente dalla buona fede soggettiva (stato psicologico di ignoranza incolpevole): la buona fede oggettiva e una regola di azione, non uno stato mentale. L’art. 1175 c.c. impone a debitore e creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza; l’art. 1375 c.c. prescrive che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. La Cassazione ha elaborato molteplici doveri derivanti dalla buona fede oggettiva: obbligo di informazione, di cooperazione, di protezione, di rinegoziazione in caso di sopravvenienze. La violazione della buona fede oggettiva puo dar luogo a responsabilita precontrattuale (art. 1337 c.c.), a nullita di clausole abusive, o a inadempimento contrattuale.
Esempio pratico
Tizio e Caio trattano la vendita di un’azienda. Tizio, durante le trattative, viene a sapere che un importante cliente ha rescisso il contratto con l’azienda, fatto che incide significativamente sul valore. Se Tizio non comunica questa informazione a Caio e conclude il contratto, viola la buona fede precontrattuale (art. 1337 c.c.) e puo essere tenuto al risarcimento del danno da culpa in contrahendo.
Differenze con istituti simili
La buona fede oggettiva si distingue dalla buona fede soggettiva (art. 1147 c.c.): quest’ultima e uno stato psicologico (ignoranza incolpevole di ledere un diritto altrui) rilevante ad esempio nel possesso. Si distingue dall’equita, che e un criterio di integrazione del contratto in presenza di lacune (art. 1374 c.c.), non una regola di comportamento imposta alle parti.
Riferimenti normativi
- art. 1175 c.c. — comportamento secondo correttezza
- art. 1337 c.c. — buona fede nelle trattative precontrattuali
- art. 1375 c.c. — esecuzione del contratto secondo buona fede
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