Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Buona fede oggettiva: regola di condotta che impone alle parti di un rapporto giuridico di comportarsi con correttezza e lealta reciproca in ogni fase del rapporto, dalla trattativa all’esecuzione (artt. 1175, 1375 c.c.).

Significato giuridico

La buona fede oggettiva e una clausola generale del diritto privato che opera come standard di comportamento imposto dall’ordinamento. Si distingue nettamente dalla buona fede soggettiva (stato psicologico di ignoranza incolpevole): la buona fede oggettiva e una regola di azione, non uno stato mentale. L’art. 1175 c.c. impone a debitore e creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza; l’art. 1375 c.c. prescrive che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. La Cassazione ha elaborato molteplici doveri derivanti dalla buona fede oggettiva: obbligo di informazione, di cooperazione, di protezione, di rinegoziazione in caso di sopravvenienze. La violazione della buona fede oggettiva puo dar luogo a responsabilita precontrattuale (art. 1337 c.c.), a nullita di clausole abusive, o a inadempimento contrattuale.

Esempio pratico

Tizio e Caio trattano la vendita di un’azienda. Tizio, durante le trattative, viene a sapere che un importante cliente ha rescisso il contratto con l’azienda, fatto che incide significativamente sul valore. Se Tizio non comunica questa informazione a Caio e conclude il contratto, viola la buona fede precontrattuale (art. 1337 c.c.) e puo essere tenuto al risarcimento del danno da culpa in contrahendo.

Differenze con istituti simili

La buona fede oggettiva si distingue dalla buona fede soggettiva (art. 1147 c.c.): quest’ultima e uno stato psicologico (ignoranza incolpevole di ledere un diritto altrui) rilevante ad esempio nel possesso. Si distingue dall’equita, che e un criterio di integrazione del contratto in presenza di lacune (art. 1374 c.c.), non una regola di comportamento imposta alle parti.

Riferimenti normativi

  • art. 1175 c.c. – comportamento secondo correttezza
  • art. 1337 c.c. – buona fede nelle trattative precontrattuali
  • art. 1375 c.c. – esecuzione del contratto secondo buona fede
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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