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Causa del negozio: la funzione economico-sociale che il contratto o il negozio giuridico e oggettivamente idoneo a realizzare; requisito essenziale del contratto la cui mancanza o illiceita comporta la nullita (artt. 1325, n. 2, e 1418 c.c.).
Significato giuridico
La causa e il perche oggettivo del negozio: non il motivo soggettivo delle parti, ma la funzione tipica che l’atto svolge nel traffico giuridico. La teoria classica (causa come funzione economico-sociale tipica) e stata progressivamente integrata dalla concezione della causa in concreto, elaborata dalla Cassazione: la causa e la sintesi degli interessi che le parti intendono realizzare con quel determinato contratto. La causa deve essere lecita (non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume: art. 1343 c.c.); in caso contrario il contratto e nullo. La causa puo mancare (negozio astratto privo di giustificazione causale), essere illecita o cessare di esistere dopo la conclusione del contratto. I contratti tipici hanno una causa tipica riconosciuta dal codice; quelli atipici (art. 1322, comma 2, c.c.) devono avere causa meritevole di tutela.
Esempio pratico
Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita: la causa e lo scambio tra proprieta del bene e pagamento del prezzo. Se Tizio si obbligasse a pagare Caio senza ricevere nulla in cambio, il negozio sarebbe causalmente viziato (mancanza di causa onerosa) salvo che non sia qualificabile come donazione, che ha propria causa (spirito di liberalita, art. 769 c.c.).
Differenze con istituti simili
La causa si distingue dai motivi: i motivi sono le ragioni soggettive e individuali che hanno indotto le parti a concludere il contratto; di regola sono irrilevanti per la validita del contratto, salvo che siano comuni a entrambe le parti e illeciti (art. 1345 c.c.). Si distingue dall’oggetto (art. 1346 c.c.): l’oggetto e la prestazione dedotta in contratto, la causa e la ragione giustificatrice dello scambio.
Riferimenti normativi
- art. 1325 c.c. — requisiti del contratto (causa inclusa)
- art. 1343 c.c. — causa illecita
- art. 1418 c.c. — nullita del contratto
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