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Marchio: segno distintivo di prodotti o servizi di un’impresa, suscettibile di rappresentazione grafica e idoneo a distinguere i prodotti/servizi di un soggetto da quelli di altri.
Significato giuridico
Il marchio e disciplinato dagli artt. 2569 ss. c.c. e principalmente dal d.lgs. 30/2005 (Codice della proprieta industriale, CPI). Tipologie di segni registrabili: parole (denominazioni), figure (loghi), combinazioni di parole e immagini, colori, suoni, forme dei prodotti, imballaggi. Requisiti di validita: novita (non identico o confondibile a marchi anteriori), capacita distintiva (non descrittivo dei prodotti/servizi), liceita (non contrario a ordine pubblico o buon costume). Registrazione: presso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per marchio nazionale; EUIPO (Ufficio UE) per marchio europeo; OMPI per marchio internazionale. Durata: 10 anni dalla registrazione, rinnovabili indefinitamente. Tutela: diritto esclusivo di uso e di disposizione; azione contro la contraffazione (artt. 124 ss. CPI: inibitoria, risarcimento, distruzione). Marchio di fatto: anche il marchio non registrato gode di una tutela limitata dall’uso di fatto (art. 12 CPI). Il marchio puo essere ceduto o concesso in licenza.
Esempio pratico
Tizio apre una caffetteria. Vuole proteggere il nome distintivo “Caffe del Sole” e il logo (un sole stilizzato). Deposita domanda di registrazione presso UIBM per la classe 43 (servizi di ristorazione). Dopo verifiche e pubblicazione, riceve il certificato. Per 10 anni ha diritto esclusivo all’uso del marchio: puo agire contro chiunque usi marchi confondibili nello stesso settore (es. “Caffe Solare” nello stesso comune). Puo concedere licenza ad altri esercizi in franchising.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal brevetto (artt. 2584 c.c., 45 CPI), che tutela invenzioni tecniche. Diverge dal diritto d’autore (l. 633/1941), che tutela opere dell’ingegno (libri, musica, software). Si distingue dal nome commerciale (art. 2563 c.c. ditta), che identifica l’imprenditore. Il design (art. 31 CPI) tutela disegni e modelli ornamentali. La denominazione di origine (DOP, IGP) tutela prodotti agroalimentari legati a un territorio.
Riferimenti normativi
- artt. 2569-2574 c.c. — marchio
- d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 — Codice della proprieta industriale
- art. 12 CPI — requisiti di validita
- Reg. UE 2017/1001 — marchio dell’Unione europea
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.