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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Ferie: periodo annuale di riposo retribuito spettante al lavoratore dipendente per il recupero delle energie psicofisiche, riconosciuto come diritto fondamentale costituzionalmente garantito.

Significato giuridico

Le ferie sono disciplinate dall’art. 36 Cost. (diritto inalienabile al riposo), dall’art. 2109 c.c. e dal d.lgs. 66/2003 (attuativo della direttiva UE sull’orario di lavoro). Durata minima: 4 settimane di ferie retribuite per anno di servizio (art. 10 d.lgs. 66/2003), spesso ampliata dai CCNL. Caratteristiche: irrinunciabilita (art. 36 co. 3 Cost.: il diritto non puo essere ceduto o monetizzato in costanza di rapporto); retribuzione piena durante il godimento; continuita almeno per 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore (modalita determinate di concerto). Le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione o, in caso di esigenze aziendali, entro 18 mesi successivi (art. 10 co. 1 d.lgs. 66/2003). Le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto sono monetizzate (indennita sostitutiva delle ferie). Il datore di lavoro stabilisce il periodo di ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.

Esempio pratico

Tizio, dipendente con CCNL commercio (32 giorni di ferie annuali), nel 2024 matura 32 giorni di ferie. Le concorda con il datore di lavoro: 2 settimane in agosto, 1 settimana a Natale, alcune giornate sparse. Se a fine 2024 ha goduto solo 25 giorni, gli 7 residui devono essere goduti entro giugno 2026 (18 mesi). Se Tizio si dimette il 31 dicembre 2024 senza aver goduto le ferie residue, riceve indennita sostitutiva pari ai giorni non goduti.

Differenze con istituti simili

Si distingue dai permessi retribuiti (es. ROL Riduzione Orario Lavoro, festivita soppresse), istituto contrattuale collettivo. Diverge dall’aspettativa, periodo non retribuito di sospensione del rapporto. Si distingue dai congedi (matrimoniale, parentale, formazione), specifici per causale e con disciplina propria. I permessi per lutto, motivi gravi (l. 53/2000) sono distinti dalle ferie.

Riferimenti normativi

  • art. 36 co. 3 Cost. — ferie retribuite irrinunciabili
  • art. 2109 c.c. — ferie annuali
  • art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 — ferie annuali (4 settimane)
  • Dir. UE 2003/88/CE — orario di lavoro
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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