Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Permesso di costruire – Glossario giuridico

    Permesso di costruire: titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune (Sportello Unico Edilizia, SUE) per realizzare interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia pesante e altri lavori di maggior rilievo.

    Significato giuridico

    Il permesso di costruire e disciplinato dagli artt. 10 ss. del dpr 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). Interventi soggetti (art. 10 dpr 380/2001): nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia pesante (con modifica di sagoma, prospetti, sedime, volumi). Domanda al SUE con: progetto, relazione tecnica, asseverazione del progettista, ricevuta versamento oneri concessori. Procedura (art. 20 dpr 380/2001): l’ufficio verifica entro 60 giorni, eventualmente integrato da Conferenza di servizi. Termine ordinario di conclusione: 90 giorni dalla domanda, con possibile silenzio assenso (60 giorni di proroga max). Oneri concessori: contributo di costruzione = oneri di urbanizzazione primaria + secondaria + costo di costruzione (art. 16 dpr 380/2001). Validita: i lavori devono iniziare entro 1 anno dal rilascio e ultimarsi entro 3 anni, con possibile proroga.

    Esempio pratico

    Tizio vuole costruire una casa unifamiliare di 200 mq su un suo terreno conforme al PRG. Presenta al SUE la domanda di permesso di costruire con progetto firmato da un architetto. Il Comune svolge l’istruttoria, verifica conformita urbanistica, eventuale autorizzazione paesaggistica (zona vincolata), pagamento oneri (calcolati su superficie e volumetria). Entro 90 giorni emette il permesso. Tizio puo iniziare i lavori entro 1 anno e deve ultimarli entro 3.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla SCIA (art. 22 dpr 380/2001 per ristrutturazione leggera) e dalla CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, per manutenzione straordinaria leggera): consente avvio immediato senza titolo espresso. Diverge dall’autorizzazione paesaggistica (art. 146 d.lgs. 42/2004), titolo aggiuntivo per zone vincolate. Il condono edilizio e regolarizzazione successiva di costruzioni abusive, con procedure speciali (leggi 47/1985, 724/1994, 326/2003). Il certificato di destinazione urbanistica attesta solo la conformita.

    Riferimenti normativi

    • art. 10 dpr 6 giugno 2001 n. 380 – Testo Unico Edilizia, interventi soggetti
    • art. 16 dpr 380/2001 – contributo di costruzione
    • art. 20 dpr 380/2001 – procedura di rilascio
    • art. 22 dpr 380/2001 – SCIA edilizia
  • Espropriazione – Glossario giuridico

    Espropriazione (per pubblica utilita): procedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione, per ragioni di pubblico interesse, priva un soggetto privato della proprieta di un bene immobile, corrispondendo un indennizzo.

    Significato giuridico

    L’espropriazione e disciplinata dal dpr 327/2001 (Testo Unico Espropri), che ha sostituito la previgente l. 2359/1865. Trova fondamento nell’art. 42 Cost. (proprieta privata espropriabile per motivi di interesse generale, salvo indennizzo). Fasi del procedimento: 1) apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (con approvazione del PRG o variante); 2) dichiarazione di pubblica utilita (con approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica); 3) determinazione dell’indennita provvisoria, su base agricola (terreni agricoli) o valore venale (terreni edificabili), oggi tendenzialmente equivalente al valore di mercato (Cass. SU 26 giugno 2008 n. 17518); 4) decreto di esproprio, atto formale con cui si trasferisce la proprieta alla PA, soggetto a notifica e trascrizione. Esiste la procedura di occupazione d’urgenza (art. 22-bis dpr 327/2001) per opere indifferibili. L’espropriato puo chiedere la determinazione giudiziale dell’indennita (Corte d’appello entro 30 giorni dalla determinazione).

    Esempio pratico

    Il Comune deve realizzare una strada di collegamento e il tracciato attraversa il terreno di Tizio. Approva il PRG con vincolo preordinato all’esproprio. Approva il progetto definitivo: dichiarazione di pubblica utilita. Determina l’indennita provvisoria di 50.000 euro. Notifica a Tizio: Tizio puo accettare e ricevere subito l’80% dell’indennita, o opporsi e chiedere determinazione giudiziale alla Corte d’appello. Emesso il decreto di esproprio, il terreno passa al Comune.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’occupazione temporanea (artt. 49 ss. dpr 327/2001), che non comporta perdita della proprieta ma uso temporaneo del bene. Diverge dalla servitu, che attribuisce diritto d’uso parziale senza espropriazione. Si distingue dalla requisizione in tempo di emergenza (es. calamita naturali), procedura speciale temporanea. L’accordo bonario tra PA e proprietario evita il procedimento espropriativo formale.

    Riferimenti normativi

    • art. 42 co. 3 Cost. – espropriazione per pubblica utilita
    • dpr 8 giugno 2001 n. 327 – Testo Unico Espropri
    • art. 22-bis dpr 327/2001 – occupazione d’urgenza
    • art. 37 dpr 327/2001 – indennita per terreni edificabili
    • Cass. SU 26 giugno 2008 n. 17518 – indennita al valore venale
  • Silenzio assenso – Glossario giuridico

    Silenzio assenso: istituto giuridico per cui, decorso inutilmente il termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo, l’inerzia della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza del privato.

    Significato giuridico

    Il silenzio assenso e disciplinato dall’art. 20 della l. 241/1990, generalizzato dal d.lgs. 80/2005 e successive riforme. Regola generale: si applica al silenzio della PA su istanza del privato, salvo i casi espressamente esclusi (cd. provvedimenti discrezionali a tutela di interessi sensibili: ambiente, salute, sicurezza, beni culturali, immigrazione, art. 20 co. 4 l. 241/1990). Termini: il termine per la formazione del silenzio assenso coincide con quello previsto per la conclusione del procedimento (di regola 30 giorni, salvo regolamenti specifici). Effetto: il provvedimento di accoglimento si considera adottato e produce gli effetti tipici. La PA puo successivamente esercitare autotutela (annullamento d’ufficio entro 18 mesi, art. 21-nonies l. 241/1990) ma con limiti rigorosi (sussistenza di ragioni di interesse pubblico, ponderate con l’affidamento del privato). Il privato puo agire in giudizio per accertare la formazione del silenzio assenso (rito speciale art. 31 c.p.a.).

    Esempio pratico

    Tizio presenta al Comune istanza per la conferma di un’autorizzazione commerciale. Trascorrono 30 giorni senza risposta. Si forma il silenzio assenso: la conferma si considera concessa. Tizio puo iniziare/proseguire l’attivita. Diverso: Tizio chiede al Soprintendente l’autorizzazione paesaggistica per ampliare una casa in zona vincolata: non opera il silenzio assenso (eccezione tutela beni culturali), serve provvedimento espresso.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal silenzio rifiuto, dove l’inerzia della PA equivale a rigetto dell’istanza, attivando il potere di impugnazione. Diverge dal silenzio rigetto, espressione concettualmente analoga al silenzio rifiuto. Si distingue dal silenzio devolutivo, ipotesi in cui l’inerzia di un organo trasferisce la competenza ad altro. La SCIA (art. 19 l. 241/1990) opera in regime diverso: l’attivita inizia subito senza titolo espresso, non occorre silenzio.

    Riferimenti normativi

    • art. 20 l. 7 agosto 1990 n. 241 – silenzio assenso
    • art. 20 co. 4 l. 241/1990 – esclusioni
    • art. 2 co. 1 l. 241/1990 – obbligo di concludere il procedimento
    • art. 21-nonies l. 241/1990 – autotutela entro 18 mesi
    • art. 31 c.p.a. – azione contro il silenzio
  • Ricorso al TAR – Glossario giuridico

    Ricorso al TAR: atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con cui si impugna un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo o lesivo di interessi legittimi/diritti soggettivi.

    Significato giuridico

    Il ricorso al TAR e disciplinato dal d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo, c.p.a.). Termini di impugnazione: 60 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla sua piena conoscenza (art. 41 c.p.a.). Forma: ricorso scritto contenente identificazione delle parti, indicazione del provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi specifici (vizi: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge), conclusioni. Notificazione all’amministrazione resistente e a eventuali contro-interessati. Deposito presso il TAR competente entro 30 giorni dalla notifica. Contributo unificato variabile per oggetto (es. 650 euro per appalti pubblici, 325 euro per espropri, 1.800 euro per ricorsi su atti annullativi). Possibile istanza di sospensiva cautelare (art. 55 c.p.a.) in presenza di periculum in mora e fumus boni iuris. La sentenza del TAR puo essere appellata al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione. Riti accelerati per specifiche materie (appalti, immigrazione, accesso).

    Esempio pratico

    Tizio ha partecipato a una gara d’appalto pubblica, classificandosi secondo. La stazione appaltante aggiudica a un’altra impresa con motivazione che Tizio ritiene illegittima (errore nella valutazione dei punteggi). Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione, Tizio propone ricorso al TAR con motivi specifici (violazione del bando, eccesso di potere). Chiede contestualmente la sospensiva. Il TAR puo accogliere e sospendere l’aggiudicazione, in attesa della decisione di merito.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal ricorso al Consiglio di Stato, di secondo grado, che si propone in appello contro le sentenze del TAR. Diverge dal ricorso straordinario al Capo dello Stato, rimedio alternativo al TAR (entro 120 giorni, decisione non impugnabile salvo limiti). Si distingue dal ricorso gerarchico alla PA, che chiede annullamento alla stessa amministrazione o organo superiore. Il processo civile opera per diritti soggettivi non attinenti al potere pubblico.

    Riferimenti normativi

    • d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Codice del processo amministrativo (c.p.a.)
    • art. 41 c.p.a. – notifica e termine del ricorso
    • art. 55 c.p.a. – domanda di sospensiva
    • art. 100 c.p.a. – appello al Consiglio di Stato
    • art. 119 c.p.a. – riti accelerati (appalti, ecc.)
  • Trattamento di fine rapporto – Glossario giuridico

    Trattamento di fine rapporto (TFR): indennita corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, accantonata annualmente in proporzione alla retribuzione percepita.

    Significato giuridico

    Il TFR e disciplinato dall’art. 2120 c.c., come modificato dalla l. 297/1982. Calcolo: ogni anno il datore di lavoro accantona una quota pari alla retribuzione annua diviso 13,5, al netto di un piccolo importo per oneri previdenziali. Le quote accantonate sono rivalutate annualmente con coefficiente composto: 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT. Il TFR puo essere lasciato in azienda o destinato alla previdenza complementare (d.lgs. 252/2005, in vigore dal 2007 con scelta entro 6 mesi dall’assunzione, in difetto destinato automaticamente al fondo di categoria). Anticipazione richiedibile dal lavoratore dopo 8 anni di servizio per cause specifiche (acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi, art. 2120 co. 8 c.c.): max 70% del TFR maturato, limite del 4% dei lavoratori in azienda. Cessato il rapporto, il TFR e liquidato entro tempi tecnici (di regola 30-60 giorni). Imposta sostitutiva con tassazione separata.

    Esempio pratico

    Tizio dipendente con stipendio annuo lordo 30.000 euro. Ogni anno accantona TFR pari a 30.000 / 13,5 = 2.222 euro circa. Dopo 10 anni, accantonamenti per circa 22.220 euro + rivalutazioni cumulate. Tizio puo: lasciare il TFR in azienda; destinarlo a fondo pensione (es. Cometa per metalmeccanici); richiedere anticipazione del 70% per acquistare la prima casa. Alla cessazione del rapporto, liquidazione del montante con tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla liquidazione termine usato impropriamente per indicare il TFR. Diverge dall’indennita sostitutiva del preavviso, dovuta in caso di licenziamento senza preavviso, calcolata in base al CCNL. Si distingue dalla pensione integrativa, prestazione del fondo pensione che puo essere alimentato anche con il TFR. La liquidazione SSN per il personale pubblico ha regole proprie (dpr 1032/1973).

    Riferimenti normativi

    • art. 2120 c.c. – trattamento di fine rapporto
    • l. 29 maggio 1982 n. 297 – riforma TFR
    • d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 – previdenza complementare
    • art. 17 dpr 917/1986 (TUIR) – tassazione separata TFR
  • Ferie – Glossario giuridico

    Ferie: periodo annuale di riposo retribuito spettante al lavoratore dipendente per il recupero delle energie psicofisiche, riconosciuto come diritto fondamentale costituzionalmente garantito.

    Significato giuridico

    Le ferie sono disciplinate dall’art. 36 Cost. (diritto inalienabile al riposo), dall’art. 2109 c.c. e dal d.lgs. 66/2003 (attuativo della direttiva UE sull’orario di lavoro). Durata minima: 4 settimane di ferie retribuite per anno di servizio (art. 10 d.lgs. 66/2003), spesso ampliata dai CCNL. Caratteristiche: irrinunciabilita (art. 36 co. 3 Cost.: il diritto non puo essere ceduto o monetizzato in costanza di rapporto); retribuzione piena durante il godimento; continuita almeno per 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore (modalita determinate di concerto). Le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione o, in caso di esigenze aziendali, entro 18 mesi successivi (art. 10 co. 1 d.lgs. 66/2003). Le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto sono monetizzate (indennita sostitutiva delle ferie). Il datore di lavoro stabilisce il periodo di ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.

    Esempio pratico

    Tizio, dipendente con CCNL commercio (32 giorni di ferie annuali), nel 2024 matura 32 giorni di ferie. Le concorda con il datore di lavoro: 2 settimane in agosto, 1 settimana a Natale, alcune giornate sparse. Se a fine 2024 ha goduto solo 25 giorni, gli 7 residui devono essere goduti entro giugno 2026 (18 mesi). Se Tizio si dimette il 31 dicembre 2024 senza aver goduto le ferie residue, riceve indennita sostitutiva pari ai giorni non goduti.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dai permessi retribuiti (es. ROL Riduzione Orario Lavoro, festivita soppresse), istituto contrattuale collettivo. Diverge dall’aspettativa, periodo non retribuito di sospensione del rapporto. Si distingue dai congedi (matrimoniale, parentale, formazione), specifici per causale e con disciplina propria. I permessi per lutto, motivi gravi (l. 53/2000) sono distinti dalle ferie.

    Riferimenti normativi

    • art. 36 co. 3 Cost. – ferie retribuite irrinunciabili
    • art. 2109 c.c. – ferie annuali
    • art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 – ferie annuali (4 settimane)
    • Dir. UE 2003/88/CE – orario di lavoro
  • Malattia – Glossario giuridico

    Malattia: stato di infermita psicofisica che impedisce temporaneamente l’esecuzione della prestazione lavorativa, giustificando l’assenza con tutela retributiva e conservazione del posto.

    Significato giuridico

    La malattia del lavoratore e disciplinata dall’art. 2110 c.c., dai CCNL, dalla normativa INPS. Obblighi del lavoratore: comunicazione tempestiva dell’assenza al datore di lavoro; certificato medico telematico inviato dal medico all’INPS (dal 2011 obsoleto il cartaceo); reperibilita negli orari di controllo medico-fiscale (art. 5 l. 638/1983: 10-12 e 17-19 per privati, 9-13 e 15-18 per pubblici). Tutele: retribuzione garantita per la durata del comporto (definito dai CCNL, di solito 180-360 giorni per anno solare): primi 3 giorni a carico del datore, dal 4° giorno indennita INPS (50% del 4°-20° giorno, 66,66% dal 21°-180°). Conservazione del posto (art. 2110 c.c.) per la durata del comporto; superato il periodo, possibile licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Esonero da prestazione e diritto al riposo. Visita medico-fiscale a richiesta del datore di lavoro o INPS per verificare effettivita.

    Esempio pratico

    Tizio, dipendente, ha l’influenza. Chiama il medico di base, che invia certificato telematico all’INPS. Tizio comunica l’assenza al datore di lavoro indicando il numero del certificato. Resta a casa per 5 giorni. Durante gli orari di reperibilita (10-12 e 17-19) deve essere in casa: se assente senza giustificato motivo (es. visita specialistica documentata), l’INPS sospende l’indennita. Al rientro, presenta il certificato di guarigione e riprende il lavoro.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’infortunio sul lavoro (d.lgs. 81/2008), che ha disciplina speciale INAIL con indennizzi piu favorevoli. Diverge dalla maternita (d.lgs. 151/2001), tutela specifica per gravidanza e puerperio. Si distingue dal congedo per gravi motivi familiari (l. 53/2000), riservato a esigenze di cura. La malattia professionale (artt. 211 ss. dpr 1124/1965) e malattia causata da fattori lavorativi, con tutela INAIL.

    Riferimenti normativi

    • art. 2110 c.c. – malattia del lavoratore
    • art. 5 l. 11 novembre 1983 n. 638 – fasce di reperibilita
    • l. 27 dicembre 2002 n. 289 – certificato medico telematico
    • circ. INPS 79/2017 – tutela INPS della malattia
  • Esecuzione forzata – Glossario giuridico

    Esecuzione forzata: procedura giudiziaria con cui si realizza coattivamente un diritto accertato in capo al creditore mediante titolo esecutivo, attraverso l’espropriazione di beni del debitore o l’esecuzione in forma specifica.

    Significato giuridico

    L’esecuzione forzata e disciplinata dal Libro III del codice di procedura civile (artt. 474 ss.). Presuppone un titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.): sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, atto pubblico notarile, cambiale, assegno, ecc. Procedura: notifica del titolo + precetto (intimazione di pagare entro 10 giorni), poi atto esecutivo specifico in base al tipo. Si distinguono tre tipologie principali: espropriazione forzata (pignoramento e vendita di beni del debitore: mobile, immobile, presso terzi); esecuzione in forma specifica per consegna o rilascio (art. 605 c.p.c.) o per obblighi di fare/non fare (artt. 612 ss. c.p.c., con possibilita di esecuzione coattiva di obblighi infungibili); esecuzione forzata di obblighi di non fare (con distruzione delle opere realizzate in violazione). Il debitore puo proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

    Esempio pratico

    Tizio ha ottenuto sentenza di condanna di Caio al pagamento di 50.000 euro, non impugnata e divenuta definitiva. Notifica del titolo + precetto. Decorsi i 10 giorni senza pagamento, Tizio procede al pignoramento del conto corrente di Caio (presso la sua banca): la banca, ricevuta la notifica, blocca le somme. Successivamente l’esecuzione prosegue con vendita del credito pignorato. Se invece Tizio pignora un’auto di Caio: trascrizione del pignoramento al PRA, fissazione asta da parte del giudice dell’esecuzione, vendita.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), misura cautelare che congela i beni del debitore in attesa della sentenza di merito (non realizza coattivamente il diritto). Diverge dall’ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.), garanzia reale iscritta in base a sentenza, ma non e atto esecutivo. Si distingue dal fallimento (oggi liquidazione giudiziale, codice della crisi d.lgs. 14/2019), procedura concorsuale che incide sull’intero patrimonio del debitore insolvente.

    Riferimenti normativi

    • art. 474 c.p.c. – titoli esecutivi
    • art. 480 c.p.c. – atto di precetto
    • artt. 491 ss. c.p.c. – espropriazione forzata
    • artt. 605 ss. c.p.c. – esecuzione per consegna o rilascio
    • art. 615 c.p.c. – opposizione all’esecuzione
  • Pignoramento – Glossario giuridico

    Pignoramento: atto iniziale dell’espropriazione forzata con cui il creditore vincola determinati beni del debitore alla soddisfazione del proprio credito, attraverso l’apprensione giudiziaria e l’avvio della procedura di vendita.

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    Significato giuridico

    Il pignoramento e disciplinato dagli artt. 491 ss. c.p.c. Tre tipologie principali: pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.): l’ufficiale giudiziario apprende beni mobili del debitore presso la sua abitazione o attivita, identificandoli con verbale; pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.): trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del bene oggetto di esecuzione; pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.): atto notificato al terzo che detiene somme o cose del debitore (es. banca, datore di lavoro), che diventa custode delle somme. Effetto principale: vincolo di destinazione sui beni pignorati a favore del procedente; ulteriori creditori possono intervenire (art. 525 c.p.c.). Esistono beni impignorabili (artt. 514-516 c.p.c.): oggetti di culto, beni indispensabili al sostentamento, alimenti, fondi rustici familiari nei limiti, indennita di disoccupazione. Lo stipendio e pignorabile entro un quinto (art. 545 c.p.c.). La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) consente al debitore di sostituire il bene pignorato con somma equivalente al credito.

    Esempio pratico

    Tizio creditore ottenuto titolo esecutivo per 30.000 euro nei confronti di Caio. Notifica del precetto + pignoramento presso terzi del conto corrente di Caio in banca. La banca, ricevuta la notifica, blocca l’importo del credito (incluse spese): assegna formalmente al pignoramento le somme. Caio puo: pagare per evitare la vendita (sblocco automatico); chiedere la conversione del pignoramento depositando il credito + accessori; opporre l’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesta il diritto.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), misura cautelare richiesta prima della sentenza di merito, che congela i beni senza vendita immediata. Diverge dall’ipoteca, garanzia reale costitutiva senza esecuzione immediata. Il blocco amministrativo da parte di amministrazioni pubbliche (es. Agenzia Entrate-Riscossione) e procedura tributaria distinta. La fermo amministrativo di veicoli e misura di garanzia patrimoniale dell’esattore, non pignoramento.

    Riferimenti normativi

    • art. 491 c.p.c. – espropriazione forzata e pignoramento
    • artt. 513 ss. c.p.c. – pignoramento mobiliare
    • artt. 543 ss. c.p.c. – pignoramento presso terzi
    • artt. 555 ss. c.p.c. – pignoramento immobiliare
    • art. 545 c.p.c. – impignorabilita di stipendi
  • Indagini preliminari – Glossario giuridico

    Indagini preliminari: fase del procedimento penale che precede l’eventuale esercizio dell’azione penale, condotta dal pubblico ministero con il supporto della polizia giudiziaria, finalizzata a raccogliere elementi per la decisione su esercizio dell’azione o archiviazione.

    Significato giuridico

    Le indagini preliminari sono disciplinate dagli artt. 326 ss. c.p.p. Si aprono con l’iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. (con o senza indicazione dell’indagato). Il PM dirige le indagini avvalendosi della polizia giudiziaria. Durata massima: 6 mesi per i delitti meno gravi, 1 anno per la maggior parte dei delitti, 2 anni per reati gravi (omicidio, mafia, terrorismo), prorogabili dal GIP (artt. 405-407 c.p.p.). L’indagato ha diritto a difensore di fiducia o d’ufficio (art. 96 c.p.p.) sin dall’iscrizione. Atti tipici: interrogatori, sequestri, intercettazioni, perquisizioni, accertamenti tecnici irripetibili. Alla conclusione, il PM puo: chiedere archiviazione (art. 408 c.p.p.) se la notizia e infondata o l’autore e sconosciuto; esercitare azione penale con richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) o citazione diretta a giudizio. Prima dell’esercizio dell’azione penale, il PM notifica all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.).

    Esempio pratico

    Tizio denuncia Caio per furto. Il PM iscrive la notizia di reato e delega la polizia giudiziaria per indagini: ispezione luoghi, sentito Tizio e testimoni, esame videosorveglianza. Dopo 8 mesi, il PM ritiene gli elementi sufficienti: notifica a Caio l’avviso di conclusione delle indagini (415-bis c.p.p.), con 20 giorni per memorie difensive. Caio puo presentare memorie, chiedere interrogatorio, produrre documenti. Decorso il termine, il PM esercita azione penale o archivia.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’udienza preliminare (art. 416 c.p.p.), fase successiva davanti al GUP per il filtro tra archiviazione e dibattimento. Diverge dalle indagini difensive (artt. 391-bis ss. c.p.p.), attivita di indagine condotta dal difensore in autonomia. Si distingue dal dibattimento, fase del giudizio in cui si formano le prove. Il processo penale minorile (dpr 448/1988) ha disciplina parzialmente diversa con esigenze specifiche di tutela del minore.

    Riferimenti normativi

    • art. 326 c.p.p. – scopo delle indagini preliminari
    • art. 335 c.p.p. – registro notizie di reato
    • art. 405 c.p.p. – termine delle indagini
    • art. 415-bis c.p.p. – avviso conclusione indagini
    • art. 408 c.p.p. – richiesta archiviazione
  • Avviso di garanzia – Glossario giuridico

    Avviso di garanzia: comunicazione formale con cui il pubblico ministero informa l’indagato (o l’eventuale persona offesa) dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato e del compimento di un atto al quale il difensore puo assistere.

    Significato giuridico

    L’avviso di garanzia non e propriamente un atto autonomo, ma una funzione assolta da diversi atti del procedimento. La denominazione tradizionale (oggi tecnicamente informazione di garanzia) e disciplinata dall’art. 369 c.p.p. Il PM invia all’indagato comunicazione contenente: la disposizione di legge violata, la data e il luogo del fatto, l’invito ad esercitare la facolta di nominare un difensore di fiducia. La notifica avviene quando si deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (es. interrogatorio, accertamento tecnico irripetibile). L’informazione di garanzia tutela il diritto di difesa, consentendo all’indagato di nominare un difensore di fiducia, accedere agli atti compiuti nelle indagini, partecipare attivamente alla raccolta delle prove. La giurisprudenza ha distinto l’avviso di garanzia (atto del PM o di p.g.) dalla informazione sul diritto di difesa (art. 64 c.p.p., resa prima dell’interrogatorio).

    Esempio pratico

    Tizio riceve a casa una busta della Procura della Repubblica: contiene l’avviso di garanzia con cui viene informato dell’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di truffa (art. 640 c.p.), commessa nel marzo 2024 a Roma. Tizio puo: nominare immediatamente un difensore di fiducia; accedere agli atti di indagine non coperti da segreto; presentare memorie difensive; predisporre la difesa. Il difensore potra partecipare a interrogatori e altri atti garantiti.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), atto formale notificato al termine delle indagini con elenco completo degli atti, prima dell’esercizio dell’azione penale. Diverge dalla citazione diretta a giudizio (art. 552 c.p.p.) o dall’avviso di fissazione udienza preliminare (art. 419 c.p.p.), atti che gia attivano la fase processuale. L’informazione di garanzia non e un atto coercitivo: non comporta restrizioni della liberta personale.

    Riferimenti normativi

    • art. 369 c.p.p. – informazione di garanzia
    • art. 369-bis c.p.p. – informazione della facolta di nominare difensore
    • art. 415-bis c.p.p. – avviso conclusione indagini preliminari
    • art. 96 c.p.p. – diritto al difensore
  • Archiviazione – Glossario giuridico

    Archiviazione: provvedimento del giudice per le indagini preliminari (GIP) che, su richiesta del pubblico ministero, chiude le indagini senza esercizio dell’azione penale.

    Significato giuridico

    L’archiviazione e disciplinata dagli artt. 408 ss. c.p.p. Casi tipici: infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.: elementi di prova insufficienti per sostenere l’accusa in giudizio); autore ignoto (art. 415 c.p.p.: persona offesa identificata ma autore non riconoscibile); estinzione del reato (es. prescrizione, art. 411 c.p.p.); particolare tenuita del fatto (art. 131-bis c.p., art. 411 co. 1-bis c.p.p.); improcedibilita (es. assenza di querela necessaria); non costituisce reato. La procedura: il PM presenta richiesta motivata al GIP; la persona offesa ha diritto di essere notificata e puo proporre opposizione entro 20 giorni (art. 410 c.p.p.). Il GIP decide con decreto, sentite le parti se necessario. L’archiviazione e provvedimento allo stato degli atti: l’art. 414 c.p.p. consente la riapertura delle indagini con autorizzazione del GIP in presenza di nuovi elementi che modifichino il quadro probatorio.

    Esempio pratico

    Caia denuncia Tizio per minacce ricevute via WhatsApp. Il PM, dopo le indagini, ritiene gli elementi insufficienti per la prosecuzione (anonimato del messaggio, mancata identificazione certa del mittente). Richiede l’archiviazione. Il GIP notifica a Caia la richiesta. Caia puo opporsi entro 20 giorni, indicando elementi di prova non considerati (es. testimone che ha visto Tizio scrivere il messaggio). Se il GIP archivia, le indagini possono essere riaperte solo con nuove prove sopravvenute.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’esercizio dell’azione penale, attivita opposta che apre la fase processuale. Diverge dal proscioglimento (sentenza al termine del processo), atto giurisdizionale formale. Si distingue dalla remissione della querela, atto della persona offesa che estingue la procedibilita per i reati a querela. Il decreto di archiviazione non equivale a sentenza di assoluzione: non e iscritto nel certificato penale e non produce giudicato.

    Riferimenti normativi

    • art. 408 c.p.p. – richiesta di archiviazione
    • art. 410 c.p.p. – opposizione della persona offesa
    • art. 411 c.p.p. – altri casi di archiviazione (tenuita)
    • art. 414 c.p.p. – riapertura delle indagini
    • art. 131-bis c.p. – particolare tenuita del fatto
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