Autore: Andrea Marton

  • Art. 1 D.P.R. 115/2002

    Art. 1 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, … delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

  • Art. 94 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 94 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 94 T.U.B. – Accertamento del passivo

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Entro sei mesi dalla nomina, i commissari liquidatori formano l’elenco dei creditori ammessi e degli importi loro riconosciuti, con l’indicazione dei rispettivi privilegi e dell’eventuale carattere litigioso dei crediti, nonché l’elenco dei creditori esclusi con le relative motivazioni.

    2. I commissari liquidatori invitano i creditori non ammessi a presentare le loro opposizioni entro trenta giorni dalla comunicazione.

    3. Le controversie in materia di accertamento del passivo sono trattate dal giudice ordinario competente.

  • Art. 60 D.Lgs. 36/2023 – Revisione prezzi

    1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi.
  • Art. 1012 Codice della Navigazione – Danni esclusi

    Art. 1012 Codice della Navigazione – Danni esclusi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 . Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni

  • Art. 15-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari

    Art. 15-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall’azienda, nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

    2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l’esercizio dell’attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all’esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d’intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture aziendali; c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture; d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell’impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L’azienda disciplina i casi in cui l’assistito può chiedere all’azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall’assistito ed erogata al domicilio dell’assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l’assistito con riferimento all’attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell’ambito dell’azienda, fuori dell’orario di lavoro.

    3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l’attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe; l’attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.

    4. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 2 non è consentito l’uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

    5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa per la quale è prevista, dall’atto aziendale dì cui all’articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

    6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’articolo 8- quater, comma 3. Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.

    7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l’incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato nell’incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell’incarico con rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente.

    8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.

    9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all’ articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n.382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all’ articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.

    10. Fermo restando, per l’attività libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall’ articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell’azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007, l’utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l’azienda sanitaria la possibilità di vietare l’uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.

  • Art. 976 Codice della Navigazione

    Art. 976 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 14 L. 104/1992 – Modalità di attuazione dell’integrazione

    1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale docente per acquisire conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati.
  • Art. 97 DPR 230/2000 – Esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale

    Art. 97 DPR 230/2000 – Esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. 1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale , a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3. All'interessato è rilasciata anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In ogni caso, l'ordinanza è trasmessa senza ritardo: a) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova, unitamente al fascicolo processuale; b) al centro di servizio sociale per adulti competente per la prova, o relativa sede distaccata; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione della pena; d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti ed ai difensori, se l'interessato è libero, o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale , con l'avviso che deve presentarsi, libero nella persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e per l'esecuzione della prova. Detti organi daranno immediata comunicazione dell'avvenuta notifica al centro di servizio sociale per adulti competente, o relativa sede distaccata.

    2. Il direttore del centro dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate ragioni del ritardo.

    3. 3. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sotroscrive il verbale previsto dal quinto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore del centro di servizio sociale per adulti, competente per la prova, previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato è libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale . Il centro di servizio sociale per adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni: a) al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza; b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena.

    4. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Nel caso di condannato che ha ottenuto l'affidamento mentre era libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene inviata all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale , emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.

    5. Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere nonché l'eventuale accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della prova.

    6. Quando il luogo di svolgimento della prova è lontano dal luogo della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89.

    7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale.

    8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinchè provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge, secondo le modalità precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari, ai sensi dell'articolo 78 della legge.

    9. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel decimo comma dell'articolo 47 della legge, almeno ogni sei mesi. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8.

    10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale.

  • Art. 160 D.Lgs. 174/2016 – Intervento

    Art. 160 D.Lgs. 174/2016 – Intervento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114.

    3. L’intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti e depositata in segreteria.

  • CCNL Panificazione: TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Panificazione si calcola secondo la formula legale (retribuzione annua lorda divisa per 13,5), con rivalutazione annua del 75% dell’inflazione piu’ 1,5% fisso. Il settore artigiano ha il fondo pensione complementare dedicato Artifond. I lavoratori hanno 6 mesi di tempo dall’assunzione per scegliere la destinazione del TFR; in assenza di scelta, il TFR va al fondo di settore (Artifond) se l’azienda ha meno di 50 dipendenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
    Vigenza
    Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Panificazione – Schema calcolo
    Voce Regola
    Quota annua TFR Retribuzione annua lorda / 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% incremento ISTAT (indice FOI)
    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% annuo sulla rivalutazione maturata
    Aliquota tassazione separata alla liquidazione Aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni (min. 23%)
    Anticipo TFR (anzianita’ >= 8 anni) Max 70% del TFR maturato; 1 volta nella vita lavorativa
    Fondo pensione complementare di settore Artifond (artigianato alimentare)

    Il calcolo del TFR nella panificazione

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) matura per ogni anno di servizio in misura pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.). La retribuzione utile al TFR comprende: minimo tabellare, scatti di anzianita’, tredicesima, maggiorazioni fisse (ad esempio la maggiorazione notturna strutturale se percepita continuativamente), eventuali superminimi e tutte le voci aventi carattere di continuita’.

    Il TFR accumulato viene rivalutato ogni 31 dicembre con un tasso pari all’1,5% fisso piu’ il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo famiglie operai e impiegati). Sulla rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva del 17% versata direttamente dal datore.

    Destinazione del TFR: Artifond o INPS

    I lavoratori assunti dopo il 2007 hanno 6 mesi di tempo per scegliere la destinazione del TFR:

    • Fondo pensione Artifond (fondo di settore per l’artigianato alimentare): il datore versa la quota TFR al fondo, che investe le risorse in comparti finanziari scelti dal lavoratore. E’ la scelta di default per le aziende con meno di 50 dipendenti in assenza di scelta espressa.
    • INPS (Fondo di Tesoreria): per le aziende con 50 o piu’ dipendenti, il TFR rimasto in azienda viene versato al Fondo di Tesoreria INPS.
    • Mantenimento in azienda: possibile solo se l’azienda ha meno di 50 dipendenti e il lavoratore esprime esplicitamente questa scelta.

    L'anticipo TFR e la liquidazione

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianita’ presso lo stesso datore puo’ richiedere un anticipo del TFR fino al 70% del montante maturato. L’anticipo puo’ essere concesso per:

    • Spese sanitarie straordinarie documentate
    • Acquisto della prima casa (propria o del coniuge o dei figli)
    • Congedi per formazione o congedi parentali

    L’anticipo puo’ essere richiesto una sola volta durante il rapporto di lavoro. Alla cessazione del rapporto, il TFR residuo viene liquidato entro i termini previsti dal CCNL (di norma entro la busta paga del mese successivo alla cessazione o al massimo entro 30-45 giorni). Il TFR e’ soggetto a tassazione separata con aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni, con un minimo del 23%.

    Casi pratici

    Tizio – TFR dopo 10 anni nel panificio artigiano
    Tizio (livello 3) ha lavorato 10 anni con retribuzione media annua lorda di 20.000 euro (tredici mensilita’ incluse). TFR maturato: 20.000 / 13,5 x 10 = circa 14.815 euro lordi, piu’ rivalutazioni annue. Al netto della tassazione separata (aliquota media circa 23%), Tizio incassa circa 11.400 euro netti.
    Caia – Scelta di versare il TFR ad Artifond
    Caia, assunta nel 2022, sceglie entro 6 mesi di destinare il TFR ad Artifond nel comparto bilanciato. Il datore versa mensilmente la quota TFR maturata al fondo. Dopo 20 anni di contribuzione, Caia avra’ accumulato sia il montante TFR rivalutato sia il rendimento del fondo pensione, che puo’ essere superiore alla rivalutazione legale del TFR in periodi di buon andamento dei mercati.
    Sempronio – Anticipo TFR per acquisto casa
    Sempronio ha 9 anni di anzianita’ e un TFR maturato di circa 12.000 euro. Acquista la prima casa e richiede l’anticipo del 70%: circa 8.400 euro lordi. Il datore puo’ negare l’anticipo solo in caso di indisponibilita’ di liquidita’ documentata (limite del 4% del personale avente diritto per anno). La quota anticipata riduce il TFR finale.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un panettiere?
    Si divide la retribuzione annua lorda (incluse la tredicesima e le maggiorazioni fisse) per 13,5. Il risultato e’ la quota TFR del singolo anno, che si accumula e viene rivalutata annualmente.
    Cos'e' Artifond?
    E’ il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori dell’artigianato alimentare (panificatori, pasticceri, macellai artigiani, ecc.). E’ gestito in modo paritetico da datori e sindacati e prevede diversi comparti di investimento.
    Il TFR e' garantito anche in caso di fallimento del datore?
    Si: il Fondo di Garanzia INPS interviene a tutela del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, purche’ il credito sia ammesso al passivo della procedura concorsuale.
    Quando viene pagato il TFR?
    Alla cessazione del rapporto, entro i termini contrattualmente previsti (di norma con la busta paga del mese successivo o entro 30-45 giorni dalla cessazione). I ritardi nel pagamento fanno maturare interessi legali e rivalutazione a favore del lavoratore.
    Il TFR in Artifond e' tassato come quello in azienda?
    No: il TFR versato al fondo pensione viene tassato con aliquota agevolata del 15%, riducibile fino al 9% dopo 35 anni di iscrizione al fondo. E’ significativamente piu’ conveniente rispetto alla tassazione separata IRPEF del TFR mantenuto in azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 989 Codice della Navigazione – Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

    Art. 989 Codice della Navigazione – Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La spesa per le indennità e per il compenso dovuti all'aeromobile in caso di assistenza prestata a nave o ad aeromobile viene ripartita fra gli interessati alla spedizione assistita a norma degli articoli 469 e seguenti, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.