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Silenzio assenso: istituto giuridico per cui, decorso inutilmente il termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo, l’inerzia della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza del privato.
Significato giuridico
Il silenzio assenso e disciplinato dall’art. 20 della l. 241/1990, generalizzato dal d.lgs. 80/2005 e successive riforme. Regola generale: si applica al silenzio della PA su istanza del privato, salvo i casi espressamente esclusi (cd. provvedimenti discrezionali a tutela di interessi sensibili: ambiente, salute, sicurezza, beni culturali, immigrazione, art. 20 co. 4 l. 241/1990). Termini: il termine per la formazione del silenzio assenso coincide con quello previsto per la conclusione del procedimento (di regola 30 giorni, salvo regolamenti specifici). Effetto: il provvedimento di accoglimento si considera adottato e produce gli effetti tipici. La PA puo successivamente esercitare autotutela (annullamento d’ufficio entro 18 mesi, art. 21-nonies l. 241/1990) ma con limiti rigorosi (sussistenza di ragioni di interesse pubblico, ponderate con l’affidamento del privato). Il privato puo agire in giudizio per accertare la formazione del silenzio assenso (rito speciale art. 31 c.p.a.).
Esempio pratico
Tizio presenta al Comune istanza per la conferma di un’autorizzazione commerciale. Trascorrono 30 giorni senza risposta. Si forma il silenzio assenso: la conferma si considera concessa. Tizio puo iniziare/proseguire l’attivita. Diverso: Tizio chiede al Soprintendente l’autorizzazione paesaggistica per ampliare una casa in zona vincolata: non opera il silenzio assenso (eccezione tutela beni culturali), serve provvedimento espresso.
Differenze con istituti simili
Si distingue dal silenzio rifiuto, dove l’inerzia della PA equivale a rigetto dell’istanza, attivando il potere di impugnazione. Diverge dal silenzio rigetto, espressione concettualmente analoga al silenzio rifiuto. Si distingue dal silenzio devolutivo, ipotesi in cui l’inerzia di un organo trasferisce la competenza ad altro. La SCIA (art. 19 l. 241/1990) opera in regime diverso: l’attivita inizia subito senza titolo espresso, non occorre silenzio.
Riferimenti normativi
- art. 20 l. 7 agosto 1990 n. 241 — silenzio assenso
- art. 20 co. 4 l. 241/1990 — esclusioni
- art. 2 co. 1 l. 241/1990 — obbligo di concludere il procedimento
- art. 21-nonies l. 241/1990 — autotutela entro 18 mesi
- art. 31 c.p.a. — azione contro il silenzio
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