Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Accesso agli atti: diritto del cittadino di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi formati o detenuti dalla pubblica amministrazione, esercitato secondo le procedure di legge.

Significato giuridico

L’accesso agli atti e disciplinato dagli artt. 22 ss. della l. 241/1990 (cd. accesso documentale) e dal d.lgs. 33/2013 (cd. accesso civico e accesso civico generalizzato o FOIA). Accesso documentale: spetta a chi ha un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Accesso civico semplice (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013): di documenti soggetti a obblighi di pubblicazione, riconosciuto a chiunque. Accesso civico generalizzato (FOIA, art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013): di dati e documenti detenuti dalla PA, ulteriori rispetto a quelli soggetti a obblighi di pubblicazione, riconosciuto a chiunque senza necessita di motivazione. Limiti: tutela della riservatezza di terzi, dati personali, segreti di Stato, interessi finanziari ed economici dello Stato, sicurezza pubblica. Procedura: istanza scritta + risposta della PA entro 30 giorni. Il diniego puo essere impugnato davanti al TAR.

Esempio pratico

Tizio, cittadino, vuole sapere quanto il Comune ha speso per l’organizzazione di un evento culturale. Presenta istanza di accesso civico generalizzato (FOIA): il Comune entro 30 giorni deve fornire i dati (delibere, contratti, fatture), tranne quelli coperti da limiti specifici. Diverso: Caia, parte in una causa civile, chiede al Comune di accedere agli atti del procedimento edilizio del vicino per produrli come prova: accesso documentale, motivato dall’interesse processuale.

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’accesso ai dati personali (artt. 15 ss. GDPR), che riguarda i dati riferiti al richiedente. Diverge dalla pubblicazione obbligatoria (Albo pretorio, sezione Amministrazione Trasparente), che non richiede istanza. Si distingue dall’accesso difensivo nelle indagini penali (artt. 365-366 c.p.p.), di natura processuale specifica. L’esibizione di documenti in giudizio (art. 210 c.p.c.) opera nel processo civile.

Riferimenti normativi

  • artt. 22-28 l. 7 agosto 1990 n. 241 – accesso documentale
  • d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – accesso civico e FOIA
  • art. 5 d.lgs. 33/2013 – accesso civico generalizzato
  • art. 116 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) – rito speciale impugnazione diniego
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.