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La guida

Opposizione a decreto ingiuntivo: atto introduttivo del giudizio di merito ordinario con cui il debitore contesta il decreto ingiuntivo emesso a suo carico, sottoponendo a contraddittorio le ragioni del creditore.

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Significato giuridico

L’opposizione a decreto ingiuntivo e disciplinata dagli artt. 645 ss. c.p.c. Termine: 40 giorni dalla notifica del decreto (50 giorni per residenti all’estero, 60 per residenti in luoghi remoti). Forma: atto di citazione (con eventuale instaurazione del processo davanti al medesimo tribunale che ha emesso il decreto). L’opposizione converte il procedimento monitorio (sommario) in giudizio ordinario di cognizione: il debitore diventa attore opponente, il creditore diventa convenuto opposto. Il debitore puo proporre tutte le difese (es. inesistenza del credito, pagamento, prescrizione, eccezioni di compensazione, nullita contrattuale). Puo chiedere la sospensione dell’esecutivita del decreto provvisoriamente esecutivo (art. 649 c.p.c.) in presenza di gravi motivi. L’opposizione tardiva o improposta determina la definitivita del decreto, che acquista efficacia di giudicato. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha mantenuto la disciplina tradizionale con alcune razionalizzazioni procedurali.

Esempio pratico

Caio riceve la notifica di un decreto ingiuntivo per 8.000 euro emesso dal tribunale a favore di Tizio. Caio sostiene che il credito e gia stato pagato. Entro 40 giorni propone opposizione con atto di citazione: deduce l’avvenuto pagamento, allega copia del bonifico, chiede la sospensione dell’esecutivita. Il giudice fissa l’udienza di prima comparizione. Si apre il giudizio di merito ordinario: Caio (opponente) e Tizio (opposto) producono le rispettive prove. Il giudice decidera con sentenza.

Differenze con istituti simili

Si distingue dall’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), proponibile in casi tassativi (non conoscenza del decreto per irregolarita della notifica, caso fortuito, forza maggiore), entro 10 giorni dal primo atto esecutivo. Diverge dall’appello, mezzo di impugnazione di sentenze gia pronunciate. Si distingue dall’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), opposizione al titolo o al precetto in fase esecutiva, e dall’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

Riferimenti normativi

  • art. 645 c.p.c. – opposizione a decreto ingiuntivo
  • art. 649 c.p.c. – sospensione esecutivita
  • art. 650 c.p.c. – opposizione tardiva
  • art. 654 c.p.c. – esecutivita del decreto non opposto
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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