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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Soggetto di diritto: centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sia attive (diritti, facolta, poteri) sia passive (obblighi, oneri, soggezioni), riconosciuto dall’ordinamento come tale.

Significato giuridico

La nozione di soggetto di diritto e fondamentale nella teoria generale del diritto: indica qualsiasi entita — persona fisica o ente collettivo — alla quale l’ordinamento attribuisce la capacita di essere titolare di posizioni giuridiche. Nell’ordinamento italiano sono soggetti di diritto le persone fisiche (dalla nascita), le persone giuridiche (associazioni riconosciute, fondazioni, societa di capitali), gli enti privi di personalita giuridica con soggettivita limitata (associazioni non riconosciute, comitati, societa di persone). La soggettivita giuridica non e un dato naturale ma una scelta dell’ordinamento: il nascituro concepito, ad esempio, ha soggettivita condizionata alla nascita. La riflessione giuridica contemporanea discute se possano essere soggetti di diritto anche entita non umane quali animali o sistemi di intelligenza artificiale, questione ancora aperta de iure condendo.

Esempio pratico

Tizio, persona fisica, e soggetto di diritto: puo essere proprietario di un immobile, debitore di una banca, parte di un contratto. Anche la societa fondata da Tizio e Caio e soggetto di diritto: ha un proprio patrimonio, stipula contratti in nome proprio, puo essere convenuta in giudizio separatamente dai soci.

Differenze con istituti simili

Il soggetto di diritto si distingue dall’oggetto del diritto, che e il bene o l’interesse su cui il diritto soggettivo insiste (un immobile, un credito, un’opera dell’ingegno). Si distingue altresi dalla nozione di parte in senso processuale: la parte e il soggetto che agisce o e convenuto in un processo, ma non ogni soggetto di diritto e necessariamente parte in ogni procedimento.

Riferimenti normativi

  • art. 1 c.c. — capacita giuridica delle persone fisiche
  • artt. 11-35 c.c. — persone giuridiche private
  • artt. 36-42 c.c. — associazioni non riconosciute e comitati
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.