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  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Capacita giuridica: attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti soggettivi e obblighi giuridici, riconosciuta dall’ordinamento a ogni persona fisica dal momento della nascita.

Significato giuridico

L’art. 1 c.c. stabilisce che la capacita giuridica si acquista al momento della nascita. Si tratta di un attributo generale e astratto: la persona fisica, per il solo fatto di esistere, diventa centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sia attive (diritti) sia passive (obblighi). La capacita giuridica si distingue nettamente dalla capacita di agire: la prima indica l’idoneita a essere titolare di posizioni giuridiche, la seconda la facolta di esercitarle personalmente mediante atti giuridici validi. La capacita giuridica non puo essere limitata volontariamente ne revocata; eventuali limitazioni sono eccezionali e devono trovare fondamento nella legge. Il nascituro concepito ha una capacita giuridica condizionata: acquista diritti subordinatamente alla nascita (art. 1 c.c., comma 2). La morte estingue la capacita giuridica della persona fisica, mentre per le persone giuridiche l’estinzione avviene con la cancellazione dal registro competente.

Esempio pratico

Tizio, al momento della nascita, acquista automaticamente la capacita giuridica: puo ricevere un legato testamentario, essere beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita stipulato dai genitori, diventare proprietario di un bene per successione. Non e necessario alcun atto formale; e sufficiente che sia nato vivo. Anche il neonato che sopravvive pochi minuti alla nascita acquista e perde la capacita giuridica in quel breve arco di tempo, con conseguenze successorie rilevanti rispetto agli altri eredi.

Differenze con istituti simili

La capacita giuridica si distingue dalla capacita di agire (art. 2 c.c.): quest’ultima presuppone il compimento del diciottesimo anno e la sanita mentale, ed e necessaria per compiere personalmente atti giuridici validi. Un minore ha piena capacita giuridica (puo essere titolare di diritti e obblighi) ma capacita di agire limitata (agisce tramite i genitori o tutore). Si distingue inoltre dalla soggettivita giuridica delle persone giuridiche, che e riconosciuta per atto costitutivo e iscrizione nei registri, non per nascita biologica.

Riferimenti normativi

  • art. 1 c.c. – acquisto della capacita giuridica al momento della nascita
  • art. 2 c.c. – maggiore eta e acquisto della capacita di agire
  • art. 462 c.c. – capacita di ricevere per testamento (anche nascituri concepiti)
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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