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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Frutto civile: corrispettivo ricavato dalla concessione a terzi del godimento di una cosa o dall’impiego di un capitale, che matura giorno per giorno per tutta la durata del rapporto (art. 820, comma 3, c.c.).

Significato giuridico

L’art. 820, comma 3, c.c. qualifica come frutti civili gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e, in genere, qualsiasi provento che si tragga dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. A differenza dei frutti naturali, che si acquistano con la separazione fisica dalla cosa madre, i frutti civili maturano giorno per giorno durante la vigenza del rapporto giuridico che li genera. Questa caratteristica ha rilievo pratico: in caso di cessione del credito o di subentro di un nuovo proprietario o usufruttuario, i frutti civili spettano pro rata temporis. L’art. 821, comma 3, c.c. precisa che i frutti civili si acquistano giorno per giorno. Tipici frutti civili sono gli interessi sui mutui, i canoni di locazione e di affitto, i dividendi societari (limitatamente ai proventi periodici).

Esempio pratico

Tizio concede in locazione il proprio appartamento a Caio per un canone mensile di 800 euro. Il canone di locazione e un frutto civile dell’immobile. Se Tizio vende l’appartamento a Sempronio il 15 del mese, i 400 euro di canone relativo alla seconda meta del mese spettano a Sempronio come nuovo proprietario, in applicazione della regola della maturazione giorno per giorno.

Differenze con istituti simili

Il frutto civile si distingue dal frutto naturale (art. 820, commi 1-2, c.c.): il frutto naturale e il prodotto fisico della cosa (raccolto, latte, lana), si acquista con la separazione e non matura nel tempo. Si distingue dal risarcimento del danno: il risarcimento e una voce di debito che sorge da un illecito, non un provento del godimento regolare della cosa.

Riferimenti normativi

  • art. 820, comma 3, c.c. — nozione di frutti civili
  • art. 821, comma 3, c.c. — acquisto giorno per giorno
  • art. 1282 c.c. — interessi sui crediti liquidi ed esigibili
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.